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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 03/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Angiuli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 646/2023 R.G.A.C.C. al quale è stato riunito il fa-
scicolo recante R.G.A.C.C. n. 652/2023
tra
cod. fisc. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
9.7.1967, elettivamente domiciliata in Crotone, alla Via Venezia, n. 17, presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannotta (cod. fisc. , pec: C.F._2 [...]
, il quale la rappresenta e difende Email_1
per mandato in calce all'atto di citazione;
- Attrice -
contro
B, di via Palatucci 47 Controparte_1Controparte_2
1 in Crotone, in persona dell'amministratore, legale rappresentante p.t.,
[...]
, cod. fisc. elettivamente domiciliato Controparte_3 P.IVA_1
in Crotone, alla via Visconte Frontera, n. 3, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Nicoletta (cod. fisc. , pec: C.F._3 [...]
, che lo rappresenta e difende per Email_2
mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- Convenuto nel fasc. 646/2023–
nonché
, in persona dell'amministratore, Controparte_4
legale rappresentante p.t., avv. Alessio Pirillo, cod. fisc. elettiva- P.IVA_2
mente domiciliato in Crotone, alla via Vecchia Carrara, n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Russo (cod. fisc. – pec: C.F._4
, che lo rappresenta e difende per mandato a margi- Email_3
ne della comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuto nel fasc. 652/2023 -
Oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, riportan-
dosi agli atti ed ai verbali di causa e chiedendo la decisione.
FATTO e DIRITTO
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di Parte_1
essere proprietaria di un appartamento sito al quarto piano dell'immobile in
Crotone, alla via Palatucci, 47, scala B, fabbricato R, affetto da fenomeni infil-
trativi di acque pluvie che avevano generato danni in più punti dell'appartamento; che le cause delle infiltrazioni, descritte in una perizia di parte del 22.3.2023, allegata, erano da ricondursi al cattivo stato manutentivo degli intonaci della parete esterna e del parapetto del fabbricato CP_5
oltre che ad una lesione del pluviale del terrazzo;
che il convenu- CP_1
C
aveva spicconato per eliminare il pericolo di caduta calcinacci ma non aveva eseguito il ripristino, peggiorando la situazione;
che i danni nell'appartamento dell'attrice erano stati quantificati dal perito di parte in € 9.768,67 e le opere per eliminare le infiltrazioni in € 17.799,82.
Conveniva, pertanto, in giudizio il , Controparte_7
chiedendo l'accertamento della responsabilità del per i danni su- CP_1
biti e la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 9.768,67 o di quella di giustizia, oltre che la condanna del convenuto a compie- CP_1
re i lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni.
Il giudizio veniva iscritto al R.G. n. 646/2023.
Con separato atto di citazione, ritualmente notificato, la medesima Pt_1
conveniva in giudizio il n. 25, esponen-
[...] Controparte_4
do: di essere proprietaria di un box auto posto al piano seminterrato di un im-
mobile condominiale sito in Crotone alla via Palatucci n. 25, scala C, interno 17,
3 affetto da fenomeni infiltrativi di acque pluvie che avevano generato danni in più punti;
che le cause delle infiltrazioni erano state individuate dal consulente di parte (con perizia in atti) nella mancanza dell'impermeabilizzazione delle pareti perimetrali esterne e nel cattivo stato manutentivo della pavimentazione del terrazzo soprastante che funge da copertura;
che il perito di parte aveva quantificato i danni subiti dal box in € 12.953,26.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento della responsabilità del CP_1
convenuto per i danni subiti e la condanna al risarcimento della somma di €
12.953,26 o di quella di giustizia;
la condanna del ad effettuare i CP_1
lavori come indicati dal perito di parte.
Il giudizio era iscritto con R.G. n. 652/2023.
A causa di un errore scusabile (per il quale entrambi i Condomini conve-
nuti ottenevano la rimessione in termini) i Condomini Parte_2
si costituivano nel fascicolo sbagliato (il nel Controparte_7
fasc. R.G. n. 652/2023 e il nel fasc. R.G. n. CP_1 Controparte_4
646/2023).
I fascicoli venivano quindi riuniti con provvedimento dell'8.11.2023 e le parti rimesse in termini per la costituzione e la formulazione di memorie difen-
sive.
Il eccepiva preliminarmente Controparte_7
l'incompetenza per valore del Tribunale in quanto l'attrice aveva agito per ot-
tenere il risarcimento del danno, quantificandolo in € 9.768,97, che rientrerebbe
4 nella competenza per valore del giudice di pace;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto sfornita di prova, rappresentando che il aveva manifestato la sua disponibilità in fase stragiudiziale, chie- CP_1
dendo un sopralluogo alla presenza dei tecnici di parte, richiesta rimasta senza esito.
Il Condominio eccepiva il difetto di legittimazione Controparte_4
passiva, per non essere proprietario del terrazzo, e chiedeva il rigetto della domanda nel merito.
Instaurato il contraddittorio ed espletata c.t.u., dopo il deposito della c.t.u. ed il deposito delle memorie conclusive, all'udienza del 3.2.2025 le parti precisavano le conclusioni, riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, e chie-
devano la decisione.
* * *
In via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione di incompetenza per valore formulata dal in quanto la domanda Controparte_7
di risarcimento danni sarebbe contenuta nel valore di competenza del giudice di pace, in quanto parte attrice formula anche domanda di condanna del Con-
dominio ad un facere, ossia al ripristino, quantificando il valore delle opere a compiersi, elemento che consente di ritenere la domanda rientrante nella com-
petenza per valore del Tribunale adito.
Nel merito, va premesso che oggetto della domanda nei giudizi riuniti è
la responsabilità per danni da infiltrazioni asseritamente arrecati dai Condo-
5 mini convenuti all'appartamento ed al box di proprietà dell'attrice, il risarci-
mento dei danni subiti, e la richiesta di emissione di condanna al ripristino del-
le parti condominiali ammalorate.
Questo giudice ritiene di aderire a quell'orientamento giurisprudenziale in base al quale la responsabilità per i danni da infiltrazioni possa essere ricon-
dotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c.
(cfr., ex multiis, Cass. sez. II, sentenza n. 18855 del 7.08.2013). Ne consegue, co-
me corollario, che a fondamento di tale ipotesi di responsabilità aquiliana vi sia non già la titolarità o meno del bene attraverso il quale il danno viene prodot-
to, ma ciò che rileva è che sussista un nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno arrecato.
La giurisprudenza, in merito ai caratteri di tale ipotesi di responsabilità
aquiliana, ha evidenziato come “la responsabilità per i danni cagionati da cose in
custodia - prevista dall'art. 2051 cod. civ. - ha carattere oggettivo e, perché possa con-
figurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed
il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o
meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né
implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e,
d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a
chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Deve pertanto con-
siderarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non
necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (cfr. Cass.
sez. III, sentenza n. 26086 del 30.11.2005).
6 Ebbene, con riferimento ai fatti di causa, deve rilevarsi che Parte_3
la, proprietaria di un appartamento posto al quarto piano dell'immobile sito in
Crotone, alla via Palatucci, n. 47, scala B, fabbricato R, e di un box posto al pia-
no interrato di un immobile sito in Crotone, alla via Palatucci, n. 25, scala C,
int. 17, ha chiesto – sulla base della consulenza del perito di parte che esibisce –
l'accertamento della responsabilità dei convenuti per i danni deri- CP_8
vati da infiltrazioni di umidità all'appartamento ed al box, la condanna dei al compimento delle opere necessarie e al risarcimento del danno CP_8
per il ripristino dell'appartamento e del box.
Deve preliminarmente essere precisato che se non vi è dubbio sulla perti-
nenza in capo al della proprietà condominia- Controparte_7
le dei beni dai quali sarebbero stati originati i danni all'appartamento dell'attrice, nel senso che sia l'attrice che il Controparte_7
convenuto convengono nel ritenere che trattasi di beni di proprietà condomi-
niale, per quanto riguarda i danni originati dai beni del Controparte_9
sussiste contestazione ed eccezione di difetto di legittimazione
[...]
passiva in quanto il ritiene che trattasi di beni che non rientrano CP_1
nelle proprietà condominiali.
Tuttavia quella appena menzionata è rimasta una mera contestazione,
quasi di stile, in quanto il non ha dimostrato i propri assunti;
CP_1
dall'esame della relazione del c.t.u. non è emerso inoltre che sussisterebbe una proprietà esclusiva sull'immobile dal quale provengono le infiltrazioni e lo
7 stesso nelle successive difese non ha insistito Parte_4
nella predetta eccezione.
Al fine di vagliare la domanda giudiziale, devono essere prese le mosse dalle risultanze della c.t.u. espletata nell'ambito del procedimento.
Il c.t.u. ha preliminarmente identificato i beni di proprietà della;
Pt_1
trattasi di un box al piano seminterrato di un fabbricato ubicato alla via Pala-
tucci n. 25, e b) di un appartamento al 4° piano di un fabbricato ubicato alla
[...]
, censiti entrambi al catasto fabbricati di Crotone al foglio 45 Controparte_7
part. 829, rispettivamente, sub 14, categ. C/6 cl. 1 consistenza 34 mq, e sub 63,
categ. A/3 cl. 3 consistenza 10,5 vani.
Quanto alle cause di infiltrazioni nel box, il c.t.u. previo sopralluogo e de-
scrizione dei luoghi, ha precisato che la descrizione dei luoghi corrisponde a quella fatta dal c.t.p. e in atti, ed ha riscontrato sulle contropareti in mattoni fo-
rate, realizzate al fine di contenere l'umidità, la presenza di chiazze più o meno evidenti, consistenti in una sorta di polverino superficiale sparso sull'intonaco,
causato dal degrado della pittura, ed in qualche caso nello sbriciolamento e nel rigonfiamento dell'intonaco (già menzionate dal c.t.p.). Ulteriori aree di degra-
do estetico e materiale sono state rilevate a carico del soffitto e della pavimen-
tazione, determinate nel primo caso da infiltrazione e, nel secondo, dalla capil-
larità, fenomeno che consente ai liquidi di 'arrampicarsi' e risalire attraverso i piccolissimi spazi vuoti presenti all'interno del terreno.
Avvalendosi dell'apporto dei cc.tt.pp., il c.t.u. ha dunque accertato che la
8 causa delle infiltrazioni potrebbe dipendere dall'azione combinata dei seguenti fenomeni: “isolamento assente o mal performante che determina il passaggio di particelle d'acqua attraverso le strutture murarie, nel caso specifico per ca-
pillarità orizzontale e ascensionale (la c.d. umidità di risalita); mancata manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento tanto alla cana-
letta di scolo con griglia che influenza la parete ovest, quanto alle fughe del pavimento del terrazzo sovrastante il box -che funge da copertura-, le quali con l'andare del tempo si sono deteriorate creando microfessure.
Per eliminare le cause che hanno determinato l'infiltrazione e per il ripri-
stino dei luoghi, il c.t.u. ha identificato le opere a compiersi nelle seguenti: 1)
impermeabilizzazione dall'esterno dei muri controterra, previa demolizione di un tratto della canaletta di scolo con griglia, secondo le modalità indicate nella relazione a pag. 10, per un importo stimato di circa € 8.000,00; 2) sostituzione della pavimentazione del terrazzo sovrastante il box che funge da copertura,
per un importo stimato di € 1.880,00 al netto dell'IVA.
Per quanto invece concerne i lavori da compiersi all'interno del box di proprietà , il c.t.u. ha individuato i seguenti lavori: 1) sostituzione della Pt_1
pavimentazione del box per un costo stimato comprensivo di oneri di trasporto e discarica e costo delle piastrelle di circa € 3.000,00; 2) ripristino intonaco delle porzioni dei muri interni e del soffitto intaccate dall'umidità, con la modalità
indicata a pag. 12 della relazione, per un costo stimato di € 800,00.
In totale ed applicando anche l'IVA, il c.t.u. ha quantificato in € 10.868,00
9 i costi per il ripristino delle parti del Controparte_10
ed in € 5.280,00 i costi per il ripristino del box di proprietà .
[...] Pt_1
Per quanto concerne l'appartamento di , il c.t.u. ha con- Controparte_7
fermato la presenza di danni dovuti ad infiltrazione di acqua in più punti, che consistono in rigonfiamenti, incrostazioni dell'intonaco e macchie di umidità.
Il c.t.u. ha dunque individuato i danni e quantificato e previsto i rimedi,
di seguito indicati: 1) ripristino parapetti, come indicato a pag. 19 della rela-
zione, per un costo stimato di € 6.000,00 al netto dell'IVA, compresi oneri di trasporto e discarica e di noleggio del cestello elevatore;
2) sostituzione del pa-
vimento del terrazzo della mansarda che funge da copertura dell'appartamento, per un costo stimato di € 14.300,00 al netto dell'IVA; 3) ri-
sanamento delle porzioni di pareti contenenti crepe, per un costo stimato di €
4.701,00 al netto dell'IVA; 4) intervento antisfondellamento del solaio della cu-
cina e ripristino intonaco delle porzioni dei muri interni intaccate dall'umidità,
come indicato a pag. 21 della relazione, per un costo stimato di € 4.500,00 ivi compresi oneri di trasporto e discarica e costo di rimozione e rimontag-
gio/reinstallazione.
In conclusione, e aggiungendo l'IVA, il c.t.u. ha quantificato in € 22.330,00
i costi per il ripristino delle parti condominiali ammalorate ed in € 4.950,00 i costi per il risarcimento danni subiti dalla . Pt_1
Quanto alle contestazioni all'elaborato peritale compiute dai cc.tt.pp., il c.t.u. ha fornito adeguate risposte nei termini indicati dal giudice.
10 Correttamente, infatti, il c.t.u. ha precisato di non poter procedere a veri-
fiche sulla regolarità edilizia dei beni di proprietà in quanto esorbitanti Pt_1
dal quesito assegnato.
Altrettanto correttamente, ha valutato di ricomprendere nell'ambito delle opere da eseguire quelle relative ai parapetti, in quanto ha accertato che le fes-
surazioni dei parapetti hanno cagionato le infiltrazioni come verificate.
Il c.t.u. ha inoltre accolto le osservazioni del c.t.p. dell'attrice quanto alla previsione di lavori più estesi al solaio della cucina, mentre ha ritenuto che le macchie di umidità del bagno derivino dalla proliferazione di muffe da con-
densa da imputarsi all'insufficiente isolamento termico delle pareti perimetrali.
Correttamente ha inoltre, secondo le prassi operative delle imprese, ap-
plicato dei coefficienti correttivi ai prezzi individuati ed ha maggiorato, in ra-
gione delle osservazioni del c.t.p. di parte attrice, i costi per lo smaltimento dei rifiuti da lavorazioni.
Quanto agli importi dei risarcimenti come quantificati nella relazione fi-
nale, anche in ragione delle osservazioni delle parti e dei c.t.p., il c.t.u. ha con-
divisibilmente aumentato i valori anche per possibili imprevisti di cantiere ed ha tenuto conto delle osservazioni anche quanto a previsione della canaletta di scolo e della malta antiritiro per la protezione dei ferri d'armatura.
La relazione del c.t.u., come integrata in seguito alle osservazioni delle parti, è pertanto da ritenersi corretta tanto che sono state, in corso di causa, ri-
gettate le istanze delle parti di rinnovazione e/o di chiamata a chiarimenti.
11 Ebbene, la giurisprudenza formatasi in ordine alla responsabilità per danno da cosa in custodia, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha sostenuto che “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art.
2051, c.c., si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una re-
lazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità
risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comporta-
mento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che,
in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del
rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, do-
vrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad inter-
rompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di
un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi,
dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (così Trib. Bari, 2.10.2008, n. 2233; conf.
Trib. Padova, 31.8.2000, n. 1362).
Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che l'attrice abbia provato i suoi assunti, in merito all'accertamento della responsabilità dei CP_8
convenuti quanto ai danni subiti nel suo appartamento e nel suo box (come in-
dicati dal c.t.u.), mentre l'onere della prova a carico dei Condomini convenuti non è stato assolto. Il n. 25, peraltro, non ha forni- Controparte_4
to alcuna dimostrazione in merito alla provenienza delle infiltrazioni da zone di proprietà esclusiva o comunque non di pertinenza del come CP_1
già anticipato.
La domanda deve essere pertanto accolta, con riferimento al quantum in-
12 dividuato dal c.t.u. nominato nel presente giudizio, con la conseguenza che i onvenuti devono essere condannati all'esecuzione dei lavori come CP_8
indicati dal c.t.u. nella relazione tecnica, oltre che al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti, di € 5.285,00 (il
[...]
) ed € 4.950,00 (il ), Controparte_11 Controparte_7
oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza.
I onvenuti devono essere condannati, pertanto, al pagamento CP_8
delle spese di lite sostenute dall'attrice, secondo le tabelle di cui al d.m. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per il valore della controversia
(come risulta dal decisum), in applicazione dei compensi medi, con opportuna riduzione tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche controverse.
Le spese del c.t.u., come liquidate in corso di causa, devono essere poste a carico integralmente dei onvenuti, in solido. CP_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Alessandra Angiuli, definitivamente pronunciando nel giudi-
zio R.G. n. 646/2023, al quale è stato riunito il giudizio R.G. n. 652/2023, sulla domanda proposta da , cod. fisc. , nata a Parte_1 C.F._1
Crotone il 9.7.1967, con atto di citazione ritualmente notificato contro
[...]
B, di in Crotone, Controparte_12Controparte_2 Controparte_7
in persona dell'amministratore, legale rappresentante p.t., Controparte_3
13 , cod. fisc. , e sulla domanda proposta dalla me- Controparte_3 P.IVA_1
desima parte attrice contro , in Controparte_4
persona dell'amministratore, legale rappresentante p.t., avv. Alessio Pirillo,
cod. fisc. , così provvede: P.IVA_2
1. Accoglie la domanda di parte attrice e, accertata la responsabilità
dei onvenuti per i danni subiti nell'appartamento e nel box di CP_8
proprietà di : Parte_1
- condanna il : al ripristino immediato Controparte_7
delle parti ammalorate come indicato dal c.t.u. nella relazione di con-
sulenza tecnica;
al risarcimento del danno subito dall'attrice, che quan-
tifica in € 4.950,00 oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza a quella di effettivo pagamento;
- condanna il : al ripristino immediato Parte_4
delle parti ammalorate come indicato dal c.t.u. nella relazione di con-
sulenza tecnica;
al risarcimento del danno subito dall'attrice, che quan-
tifica in € 5.280,00 oltre interessi come per legge dalla data di deposito della sentenza a quella di effettivo pagamento;
2. Condanna il al pagamento delle Controparte_7
spese di lite sostenute da , che quantifica in € 237,00 per Parte_1
esborsi ed € 1.278,00 per compensi professionali oltre compenso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Salvatore Iannotta, dichiaratosi anticipatario;
14 3. Condanna il al pagamento delle Parte_4
spese di lite sostenute da , che quantifica in € 237,00 per Parte_1
esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre compenso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'avv. Salvatore Iannotta, dichiaratosi anticipatario;
4. Pone definitivamente i compensi liquidati in favore del c.t.u. a ca-
rico dei onvenuti, in solido. CP_8
Così deciso in Crotone, il 3 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
15