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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2024, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
n.724/ 2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 724/2016 R.G. promossa da: codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
(codice fiscale ), Parte_2 C.F._2
(codice fiscale , Parte_1 C.F._3
(codice fiscale , Parte_3 C.F._4
col patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi
-parte opponente- nei confronti di
(codice fiscale ) CP_1 P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Nicola Andreozzi,
-parte convenuta/ resistente/opposta/appellata-
e nei confronti di
(codice fiscale ) e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_3
(codice fiscale ), CP_3 P.IVA_4 col patrocinio dell'Avv. Nicola Andreozzi,
- interventore volontario ai sensi dell'art.111 CPC-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa ha a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.74/2016 emesso dal Tribunale di Patti in data 23.02.2016.
Pag. 1 di 8 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
L'opposizione può essere accolta solo parzialmente, per i motivi appresso specificati.
1. ANATOCISMO.
Nell'ambito dei rapporti di conto corrente, si pone il problema del cd. anatociscmo in quanto gli interessi passivi vengono annotati, contabilizzati, normalmente alla chiusura dell'anno, e diventano una voce delle competenze che concorre a formare il saldo successivo e sul quale vengono nuovamente calcolati gli interessi passivi.
La produzione di interessi passivi su altri interessi passivi scaduti è consentita dall'ordinamento, alle condizioni dell'art.1283 CC. e quindi in mancanza di uso contrario e per convenzione posteriore alla scadenza degli interessi passivi “primari”.
Per lungo tempo, l'anatocismo applicato dalla Banca è stato ritenuto dalla giurisprudenza suffragato da uso normativo finché la Suprema Corte, nel 1999, ha mutato orientamento considerandolo basato su uso negoziale.
Lo storico revirement della Cassazione nel 1999 ha statuito la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi in quanto oggetto di uso negoziale e non normativo e dunque applicate in violazione dell'art.1283 C.C..
L'interpretazione testé riportata è stata quindi consacrata nel dato normativo: l'art.120 secondo comma cd. TUB (introdotto con D. Lgs. 342/1999) ha condizionato la validità dell'anatocismo alla reciprocità della capitalizzazione periodica tra interessi passivi e interessi attivi, secondo le modalità
e i criteri da fissarsi con delibera del CICR.
Non solo.
La Corte Costituzionale (con sentenza n.424/2000) ha dichiarato l'illegittimità per violazione dell'art.76 Cost. dell'art.25 D. Lgs.342/1999 laddove aveva fatto salva la validità delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente alla delibera CICR prevista al medesimo art.25 (secondo comma).
Di conseguenza, per il periodo antecedente al 2000 l'anatocismo è nullo, mentre per il periodo successivo la capitalizzazione degli interessi passivi è legittima se applicata con la medesima periodicità agli interessi creditori.
Nel caso di specie, il CTU ha appunto verificato che “Nel contratto di apertura del c/c di corrispondenza, datato 03.10.2005, le Parti hanno pattuito la medesima forma di capitalizzazione – trimestrale - degli interessi a debito e a credito del correntista. Pertanto, stante che il sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi è stato pattuito ed applicato sia in conformità all'art. 120 c.2 TUB, che alla delibera CICR del 9.02.2000, il C.T.U. nei ricalcoli
Pag. 2 di 8 richiesti, ha operato la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi a debito, che di quelli a credito del correntista” (pagina 6 della relazione).
Parte opponente ha contestato tale risultanza peritale, sostenendo che nel caso di specie la capitalizzazione degli interessi a favore della banca fosse preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore della e pertanto debba ritenersi che la determinazione Controparte_4 Parte_1 del tasso nella misura dello 0,37% annuo un interesse meramente simbolico (“nummo uno”) e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente.
Ancora secondo l'opponente, una siffatta pattuizione si porrebbe in contrasto col principio espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4321 del 10.02.2022: «La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».
Tale assunto non può essere condiviso.
In base alle verifiche del CTU, il tasso attivo è stato dello 0.375 ed è stato correttamente indicato in contratto.
Invero, non può condividersi il carattere meramente simbolico del tasso previsto in favore del correntista.
In tal senso si veda quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n.11014, così in massima: “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché
l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)”.
Si legge nella medesima pronuncia in parte motiva: “VI. - La seconda critica dei ricorrenti è invece sostanziale. Essa è basata sul rilievo che la banca aveva previsto per gli interessi passivi un tasso ascendente fino al 14% e per gli interessi attivi tassi di importo minimo, dello 0,01%. Ferma la
Pag. 3 di 8 possibilità di determinare in modo diverso il tasso creditore da quello debitore, i ricorrenti sostengono che la rispettiva capitalizzazione deve comunque avvenire "secondo le medesime modalità". E quindi che il criterio di calcolo per l'anatocismo debba essere identico per i saldi periodici debitori e per quelli creditori. In questa prospettiva non sarebbe consentito - soggiungono
- un criterio di calcolo accrescitivo, in proporzione geometrica, dei risultati della capitalizzazione trimestrale a favore della banca, e invece destinato di fatto ad annullarsi per l'anatocismo favorevole al cliente. A loro dire l'annullamento dell'effetto anatocistico starebbe in ciò: che, per
l'appunto, il tasso sul conto in passivo, pattuito al 6,25% e applicato sempre a tassi superiori fino al 14%, accresce a cifre superiori in forza dell'effetto prodotto dalla capitalizzazione, mentre quello sul conto attivo resta pattuito in misura fissa dello 0,01 % nominale annuo;
sicché non vi sarebbe alcun incremento a seguito di capitalizzazione perché "la previsione del tasso attivo in misura insignificante è assolutamente equivalente alla previsione del tasso zero"; e "la previsione di un tasso attivo sostanzialmente pari a zero (…) equivale ad un chiaro ed univoco aggiramento della legge", visto che rende "solo formalmente" legittimo l'anatocismo. VII. - L'assunto non può esser condiviso, perché è minato da almeno due incongruenze logiche. La previsione di un tasso attivo minimo di 0,01 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale. L'accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, qualunque sia il tasso;
e la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato. È quindi errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo, l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento”.
Dunque, il relativo motivo non può trovare accoglimento, né può trovare accoglimento la domanda di rimessione in istruttoria per l'espunzione di ogni forma di capitalizzazione.
La capitalizzazione pattuita non si pone in contrasto con la legge e pertanto correttamente deve essere mantenuta nel ricalcolo dei rapporti dare avere.
2. USURA- APPLICAZIONE MODIFICHE SFAVOREVOLI AL CORRENTISTA.
La CTU ha verificato che le variazioni unilaterali al contratto siano state apportate dall'istituto di credito nel rispetto dell'art.118 TUB e ha disapplicato quelle apportate senza l'osservanza delle relative forme, mantenendo quelle più favorevoli al cliente (pagina 7 della relazione).
Pag. 4 di 8 Il consulente ha inoltre verificato che alla data di accensione del rapporto contrattuale il tasso applicato fosse inferiore al tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento, come descritto a pagina 8 della relazione, cui si rinvia.
Pertanto, il relativo motivo non può trovare accoglimento.
3. NON DOVUTEZZA DELLE SOMME PAGATE A TITOLO DI COMMISSIONI.
Per quanto concerne invece la commissione di massimo scoperto, la stessa è stata verificata in ossequio ai criteri indicati.
Specificamente, il CTU ha riscontrato la pattuizione e l'applicazione della commissione di massimo scoperto dall'1.04.2006, cioè dopo la sottoscrizione del contratto di apertura di credito del
31.03.2006, nella misura dello 0,25%, in caso di utilizzi entro il fido accordato, e dello 0,375% in caso di utilizzi oltre fido, da calcolarsi sul massimo saldo liquido di periodo.
Il creditore ne ha contestato l'espunzione dal ricalcolo, con le osservazioni trasmesse al CTU.
La tesi di parte opposta non può essere accolta.
Invero, la commissione di massimo scoperto (con specifico riferimento a quelle ante 2009) può ritenersi legittima entro i confini stabiliti dall'orientamento espresso- tra gli altri- dal Tribunale di
Roma: la commissione di massimo scoperto è dotata di idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n.870 del 18.1.2006: la CMS rappresenta
“la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dal prelevamento di somme”, servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la CMS deve ritenersi priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
Sull'importo utilizzato, infatti, la banca gode già degli interessi corrispettivi.
Inoltre, se la CMS viene applicata sull'utilizzato e adottando come parametro la massima esposizione debitoria del trimestre, a prescindere dalla durata dell'esposizione debitoria stessa, viene a cadere la funzione della CMS in quanto la stessa non corrisponde più a una remunerazione
(essendo slegata dalla durata della perdita di liquidità della banca), assumendo piuttosto i caratteri una clausola penale.
In quest'ultimo caso, dunque, la CMS è nulla in quanto priva di causa.
Il relativo motivo di opposizione è fondato.
Dunque, correttamente i rapporti dare- avere tra le parti sono stati ricalcolati eliminando tale costo.
Pag. 5 di 8
4. RISARCIMENTO DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA.
La domanda non può trovare accoglimento poiché indeterminata e non supportata da specifici riferimenti.
In particolare, parte opponente, pur avendo dedotto che il comportamento “abusivo” della Banca, consistito nell'effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi, abbia provocato “ingenti danni” alla società ingiunta, ciononostante ha omesso di allegare:
- Quando sia avvenuta la segnalazione: in tal modo impedendo di verificare il collegamento tra il comportamento dell'istituto di credito e la ricorrenza dei presupposti normativi che legittimano la segnalazione;
- Il danno, nella sua consistenza ovvero nell'indicazione di elementi identificativi dello stesso.
Pertanto, la domanda va rigettata poiché infondata.
5. NULLITÀ FIDEIUSSIONI.
La domanda è infondata poiché l'indeterminatezza è smentita dallo stesso dato letterale delle fideiussioni (in allegato alla produzione documentale di parte opposta), nelle quali è previsto l'importo massimo garantito.
La garanzia prestata nel caso di specie è denominata “fideiussione omnibus”, che costituisce una particolare ipotesi di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1938 CC.
Con tale fideiussione, il fideiussore si obbliga a garantire, normalmente senza limiti di tempo,
l'adempimento di tutte le obbligazioni che il debitore principale (generalmente un imprenditore) ha assunto ed assumerà nei confronti del creditore (di norma una banca). L'operazione risulta vantaggiosa, oltre che per il creditore, anche per il fideiussore, solitamente cointeressato al finanziamento, e per il garantito, che dispone di un maggior accesso al credito.
La declinazione concreta di siffatta garanzia diverge dal modello codicistico della fideiussione.
In particolare, le differenze emergono sotto il profilo del carattere aleatorio della fideiussione omnibus, poiché l'esposizione patrimoniale del fideiussore è tendenzialmente illimitata e non prevedibile al momento in cui la garanzia viene prestata.
Proprio quest'ultimo aspetto aveva indotto la giurisprudenza di merito a ritenere la fideiussione omnibus nulla per indeterminatezza dell'oggetto, contestazione che viene mossa anche dall'attuale opponente.
Diversamente, la giurisprudenza di legittimità riconosceva la validità della clausola omnibus, ritenendo che l'oggetto del contratto di fideiussione fosse determinabile per relationem, con riferimento alle parti del rapporto fondamentale.
Con la legge n. 154/1992 il legislatore ha risolto il problema della validità di tale clausola, modificando l'art. 1938, che impone la previsione di un massimale che renda certa l'entità della garanzia fideiussoria, e l'art. 1956, aggiungendo il co. 2, il quale sancisce la nullità di ogni rinuncia
Pag. 6 di 8 preventiva del garante ad avvalersi della liberazione nel caso in cui il creditore abbia erogato il credito senza prima avvisare il fideiussore del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Nel caso di specie, come detto, la fideiussione, sebbene rilasciata per tutte le obbligazioni presenti e future, contempla specificamente l'importo massimo garantito.
Pertanto, la domanda è infondata.
*****
In conclusione, il credito in favore dell'opposta ricalcolato a seguito dell'espunzione dell'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto ammonta a euro 97.308,51 in luogo del saldo a debito calcolato dalla banca e richiesto nel D.I. n. 74/2016, pari a € 122.041,86.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in giudizio, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio fino all'effettivo e integrale soddisfo.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al
DM147/2022 per scaglione di valore.
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di parte opponente.
Deve evidenziarsi infatti che la valutazione della soccombenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve investire complessivamente la fondatezza della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, pur vero che un motivo di opposizione è fondato (relativamente alla commissione di massimo scoperto) la pretesa creditoria è stata comunque in larga parte confermata, con il rigetto delle ulteriori domande proposte dall'opponente rispetto alla illegittima segnalazione alla centrale rischi e alla nullità delle fideiussioni.
Si rinvia in tal senso al principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza Cassazione civile sez. III, 12/05/2015, n.9587, così in massima: “La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute”.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO, N.74/2016 EMESSO DAL
TRIBUNALE DI PATTI IN DATA 23.02.2016;
- CONDANNA PARTE OPPONENTE AL PAGAMENTO IN FAVORE DI PARTE
OPPOSTA DI EURO 97.308,51, OLTRE INTERESSI LEGALI DALLA DATA DEL
DEPOSITO DEL RICORSO MONITORIO FINO ALL'EFFETTIVO E INTEGRALE
SODDISFO.
- CONDANNA PARTE OPPONENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN
FAVORE DI PARTE OPPOSTA, CHE LIQUIDA IN EURO 14.103,00 PER COMPENSI
PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE
DOVUTI COME PER LEGGE;
- PONE LE SPESE DI CTU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI PARTE OPPONENTE.
Così deciso in Patti, lì 01/07/2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 724/2016 R.G. promossa da: codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1
(codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
(codice fiscale ), Parte_2 C.F._2
(codice fiscale , Parte_1 C.F._3
(codice fiscale , Parte_3 C.F._4
col patrocinio dell'Avv. Paolo Starvaggi
-parte opponente- nei confronti di
(codice fiscale ) CP_1 P.IVA_2 col patrocinio dell'Avv. Nicola Andreozzi,
-parte convenuta/ resistente/opposta/appellata-
e nei confronti di
(codice fiscale ) e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_3
(codice fiscale ), CP_3 P.IVA_4 col patrocinio dell'Avv. Nicola Andreozzi,
- interventore volontario ai sensi dell'art.111 CPC-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa ha a oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.74/2016 emesso dal Tribunale di Patti in data 23.02.2016.
Pag. 1 di 8 Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
L'opposizione può essere accolta solo parzialmente, per i motivi appresso specificati.
1. ANATOCISMO.
Nell'ambito dei rapporti di conto corrente, si pone il problema del cd. anatociscmo in quanto gli interessi passivi vengono annotati, contabilizzati, normalmente alla chiusura dell'anno, e diventano una voce delle competenze che concorre a formare il saldo successivo e sul quale vengono nuovamente calcolati gli interessi passivi.
La produzione di interessi passivi su altri interessi passivi scaduti è consentita dall'ordinamento, alle condizioni dell'art.1283 CC. e quindi in mancanza di uso contrario e per convenzione posteriore alla scadenza degli interessi passivi “primari”.
Per lungo tempo, l'anatocismo applicato dalla Banca è stato ritenuto dalla giurisprudenza suffragato da uso normativo finché la Suprema Corte, nel 1999, ha mutato orientamento considerandolo basato su uso negoziale.
Lo storico revirement della Cassazione nel 1999 ha statuito la nullità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi passivi in quanto oggetto di uso negoziale e non normativo e dunque applicate in violazione dell'art.1283 C.C..
L'interpretazione testé riportata è stata quindi consacrata nel dato normativo: l'art.120 secondo comma cd. TUB (introdotto con D. Lgs. 342/1999) ha condizionato la validità dell'anatocismo alla reciprocità della capitalizzazione periodica tra interessi passivi e interessi attivi, secondo le modalità
e i criteri da fissarsi con delibera del CICR.
Non solo.
La Corte Costituzionale (con sentenza n.424/2000) ha dichiarato l'illegittimità per violazione dell'art.76 Cost. dell'art.25 D. Lgs.342/1999 laddove aveva fatto salva la validità delle clausole anatocistiche stipulate anteriormente alla delibera CICR prevista al medesimo art.25 (secondo comma).
Di conseguenza, per il periodo antecedente al 2000 l'anatocismo è nullo, mentre per il periodo successivo la capitalizzazione degli interessi passivi è legittima se applicata con la medesima periodicità agli interessi creditori.
Nel caso di specie, il CTU ha appunto verificato che “Nel contratto di apertura del c/c di corrispondenza, datato 03.10.2005, le Parti hanno pattuito la medesima forma di capitalizzazione – trimestrale - degli interessi a debito e a credito del correntista. Pertanto, stante che il sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi è stato pattuito ed applicato sia in conformità all'art. 120 c.2 TUB, che alla delibera CICR del 9.02.2000, il C.T.U. nei ricalcoli
Pag. 2 di 8 richiesti, ha operato la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi a debito, che di quelli a credito del correntista” (pagina 6 della relazione).
Parte opponente ha contestato tale risultanza peritale, sostenendo che nel caso di specie la capitalizzazione degli interessi a favore della banca fosse preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore della e pertanto debba ritenersi che la determinazione Controparte_4 Parte_1 del tasso nella misura dello 0,37% annuo un interesse meramente simbolico (“nummo uno”) e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente.
Ancora secondo l'opponente, una siffatta pattuizione si porrebbe in contrasto col principio espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4321 del 10.02.2022: «La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».
Tale assunto non può essere condiviso.
In base alle verifiche del CTU, il tasso attivo è stato dello 0.375 ed è stato correttamente indicato in contratto.
Invero, non può condividersi il carattere meramente simbolico del tasso previsto in favore del correntista.
In tal senso si veda quanto di recente affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n.11014, così in massima: “In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché
l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)”.
Si legge nella medesima pronuncia in parte motiva: “VI. - La seconda critica dei ricorrenti è invece sostanziale. Essa è basata sul rilievo che la banca aveva previsto per gli interessi passivi un tasso ascendente fino al 14% e per gli interessi attivi tassi di importo minimo, dello 0,01%. Ferma la
Pag. 3 di 8 possibilità di determinare in modo diverso il tasso creditore da quello debitore, i ricorrenti sostengono che la rispettiva capitalizzazione deve comunque avvenire "secondo le medesime modalità". E quindi che il criterio di calcolo per l'anatocismo debba essere identico per i saldi periodici debitori e per quelli creditori. In questa prospettiva non sarebbe consentito - soggiungono
- un criterio di calcolo accrescitivo, in proporzione geometrica, dei risultati della capitalizzazione trimestrale a favore della banca, e invece destinato di fatto ad annullarsi per l'anatocismo favorevole al cliente. A loro dire l'annullamento dell'effetto anatocistico starebbe in ciò: che, per
l'appunto, il tasso sul conto in passivo, pattuito al 6,25% e applicato sempre a tassi superiori fino al 14%, accresce a cifre superiori in forza dell'effetto prodotto dalla capitalizzazione, mentre quello sul conto attivo resta pattuito in misura fissa dello 0,01 % nominale annuo;
sicché non vi sarebbe alcun incremento a seguito di capitalizzazione perché "la previsione del tasso attivo in misura insignificante è assolutamente equivalente alla previsione del tasso zero"; e "la previsione di un tasso attivo sostanzialmente pari a zero (…) equivale ad un chiaro ed univoco aggiramento della legge", visto che rende "solo formalmente" legittimo l'anatocismo. VII. - L'assunto non può esser condiviso, perché è minato da almeno due incongruenze logiche. La previsione di un tasso attivo minimo di 0,01 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale. L'accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, qualunque sia il tasso;
e la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato. È quindi errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo, l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento”.
Dunque, il relativo motivo non può trovare accoglimento, né può trovare accoglimento la domanda di rimessione in istruttoria per l'espunzione di ogni forma di capitalizzazione.
La capitalizzazione pattuita non si pone in contrasto con la legge e pertanto correttamente deve essere mantenuta nel ricalcolo dei rapporti dare avere.
2. USURA- APPLICAZIONE MODIFICHE SFAVOREVOLI AL CORRENTISTA.
La CTU ha verificato che le variazioni unilaterali al contratto siano state apportate dall'istituto di credito nel rispetto dell'art.118 TUB e ha disapplicato quelle apportate senza l'osservanza delle relative forme, mantenendo quelle più favorevoli al cliente (pagina 7 della relazione).
Pag. 4 di 8 Il consulente ha inoltre verificato che alla data di accensione del rapporto contrattuale il tasso applicato fosse inferiore al tasso soglia previsto per il trimestre di riferimento, come descritto a pagina 8 della relazione, cui si rinvia.
Pertanto, il relativo motivo non può trovare accoglimento.
3. NON DOVUTEZZA DELLE SOMME PAGATE A TITOLO DI COMMISSIONI.
Per quanto concerne invece la commissione di massimo scoperto, la stessa è stata verificata in ossequio ai criteri indicati.
Specificamente, il CTU ha riscontrato la pattuizione e l'applicazione della commissione di massimo scoperto dall'1.04.2006, cioè dopo la sottoscrizione del contratto di apertura di credito del
31.03.2006, nella misura dello 0,25%, in caso di utilizzi entro il fido accordato, e dello 0,375% in caso di utilizzi oltre fido, da calcolarsi sul massimo saldo liquido di periodo.
Il creditore ne ha contestato l'espunzione dal ricalcolo, con le osservazioni trasmesse al CTU.
La tesi di parte opposta non può essere accolta.
Invero, la commissione di massimo scoperto (con specifico riferimento a quelle ante 2009) può ritenersi legittima entro i confini stabiliti dall'orientamento espresso- tra gli altri- dal Tribunale di
Roma: la commissione di massimo scoperto è dotata di idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n.870 del 18.1.2006: la CMS rappresenta
“la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dal prelevamento di somme”, servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la CMS deve ritenersi priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
Sull'importo utilizzato, infatti, la banca gode già degli interessi corrispettivi.
Inoltre, se la CMS viene applicata sull'utilizzato e adottando come parametro la massima esposizione debitoria del trimestre, a prescindere dalla durata dell'esposizione debitoria stessa, viene a cadere la funzione della CMS in quanto la stessa non corrisponde più a una remunerazione
(essendo slegata dalla durata della perdita di liquidità della banca), assumendo piuttosto i caratteri una clausola penale.
In quest'ultimo caso, dunque, la CMS è nulla in quanto priva di causa.
Il relativo motivo di opposizione è fondato.
Dunque, correttamente i rapporti dare- avere tra le parti sono stati ricalcolati eliminando tale costo.
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4. RISARCIMENTO DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE A SOFFERENZA.
La domanda non può trovare accoglimento poiché indeterminata e non supportata da specifici riferimenti.
In particolare, parte opponente, pur avendo dedotto che il comportamento “abusivo” della Banca, consistito nell'effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi, abbia provocato “ingenti danni” alla società ingiunta, ciononostante ha omesso di allegare:
- Quando sia avvenuta la segnalazione: in tal modo impedendo di verificare il collegamento tra il comportamento dell'istituto di credito e la ricorrenza dei presupposti normativi che legittimano la segnalazione;
- Il danno, nella sua consistenza ovvero nell'indicazione di elementi identificativi dello stesso.
Pertanto, la domanda va rigettata poiché infondata.
5. NULLITÀ FIDEIUSSIONI.
La domanda è infondata poiché l'indeterminatezza è smentita dallo stesso dato letterale delle fideiussioni (in allegato alla produzione documentale di parte opposta), nelle quali è previsto l'importo massimo garantito.
La garanzia prestata nel caso di specie è denominata “fideiussione omnibus”, che costituisce una particolare ipotesi di fideiussione per obbligazioni future ex art. 1938 CC.
Con tale fideiussione, il fideiussore si obbliga a garantire, normalmente senza limiti di tempo,
l'adempimento di tutte le obbligazioni che il debitore principale (generalmente un imprenditore) ha assunto ed assumerà nei confronti del creditore (di norma una banca). L'operazione risulta vantaggiosa, oltre che per il creditore, anche per il fideiussore, solitamente cointeressato al finanziamento, e per il garantito, che dispone di un maggior accesso al credito.
La declinazione concreta di siffatta garanzia diverge dal modello codicistico della fideiussione.
In particolare, le differenze emergono sotto il profilo del carattere aleatorio della fideiussione omnibus, poiché l'esposizione patrimoniale del fideiussore è tendenzialmente illimitata e non prevedibile al momento in cui la garanzia viene prestata.
Proprio quest'ultimo aspetto aveva indotto la giurisprudenza di merito a ritenere la fideiussione omnibus nulla per indeterminatezza dell'oggetto, contestazione che viene mossa anche dall'attuale opponente.
Diversamente, la giurisprudenza di legittimità riconosceva la validità della clausola omnibus, ritenendo che l'oggetto del contratto di fideiussione fosse determinabile per relationem, con riferimento alle parti del rapporto fondamentale.
Con la legge n. 154/1992 il legislatore ha risolto il problema della validità di tale clausola, modificando l'art. 1938, che impone la previsione di un massimale che renda certa l'entità della garanzia fideiussoria, e l'art. 1956, aggiungendo il co. 2, il quale sancisce la nullità di ogni rinuncia
Pag. 6 di 8 preventiva del garante ad avvalersi della liberazione nel caso in cui il creditore abbia erogato il credito senza prima avvisare il fideiussore del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Nel caso di specie, come detto, la fideiussione, sebbene rilasciata per tutte le obbligazioni presenti e future, contempla specificamente l'importo massimo garantito.
Pertanto, la domanda è infondata.
*****
In conclusione, il credito in favore dell'opposta ricalcolato a seguito dell'espunzione dell'illegittima pattuizione della commissione di massimo scoperto ammonta a euro 97.308,51 in luogo del saldo a debito calcolato dalla banca e richiesto nel D.I. n. 74/2016, pari a € 122.041,86.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in giudizio, oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso monitorio fino all'effettivo e integrale soddisfo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al
DM147/2022 per scaglione di valore.
Le spese di CTU vanno poste interamente a carico di parte opponente.
Deve evidenziarsi infatti che la valutazione della soccombenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve investire complessivamente la fondatezza della pretesa creditoria.
Nel caso di specie, pur vero che un motivo di opposizione è fondato (relativamente alla commissione di massimo scoperto) la pretesa creditoria è stata comunque in larga parte confermata, con il rigetto delle ulteriori domande proposte dall'opponente rispetto alla illegittima segnalazione alla centrale rischi e alla nullità delle fideiussioni.
Si rinvia in tal senso al principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza Cassazione civile sez. III, 12/05/2015, n.9587, così in massima: “La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute”.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO, N.74/2016 EMESSO DAL
TRIBUNALE DI PATTI IN DATA 23.02.2016;
- CONDANNA PARTE OPPONENTE AL PAGAMENTO IN FAVORE DI PARTE
OPPOSTA DI EURO 97.308,51, OLTRE INTERESSI LEGALI DALLA DATA DEL
DEPOSITO DEL RICORSO MONITORIO FINO ALL'EFFETTIVO E INTEGRALE
SODDISFO.
- CONDANNA PARTE OPPONENTE ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE IN
FAVORE DI PARTE OPPOSTA, CHE LIQUIDA IN EURO 14.103,00 PER COMPENSI
PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE
DOVUTI COME PER LEGGE;
- PONE LE SPESE DI CTU DEFINITIVAMENTE A CARICO DI PARTE OPPONENTE.
Così deciso in Patti, lì 01/07/2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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