Ordinanza cautelare 13 ottobre 2020
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 03/06/2025, n. 10703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10703 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10703/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07138/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7138 del 2020, proposto da
Mecondor s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Grazia Maria Mantelli, Giovanni Rovagna e Giuseppe Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, via Arenula, 29;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei provvedimenti n. GSE/P20200017323 del 22/04/2020 con cui il GSE ha rigettato la RVC n. 0724318096016R011_rev1-1#6 e la RVC n. 0724318096016R011_rev1-1#7 presentate dalla società Fabryca s.r.l. società di ingegneria per conto della odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto – sottoscritto dal legale rappresentante della ricorrente e dal suo difensore – datato 11 aprile 2025, notificato alle controparti in data 17 aprile 2025 e depositato il 18 aprile 2025, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, insistendo per la compensazione delle spese di lite;
Rilevato che le controparti non hanno eccepito nulla in ordine alla predetta dichiarazione, essendosi limitato il GSE, con nota depositata in data 8 maggio 2025, a prendere atto della rinuncia versata in atti e a chiedere che la causa fosse decisa sulla base degli scritti;
Osservato che – conseguentemente – questo Collegio non può che dare atto dalla rinuncia ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;
Ritenuto, infine, che – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie, valutabili ai fini della compensazione delle spese anche in ragione dell’espressa previsione di cui all’art. 84, comma 2, c.p.a. – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo quanto già deciso per la fase cautelare con ordinanza Tar Lazio, III- ter , 13 ottobre 2020, n. 6375;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate, salvo quanto già disposto per la fase cautelare con ordinanza Tar Lazio, III- ter , 13 ottobre 2020, n. 6375.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO