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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12128/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. LABORAGINE ANDREA e dell'avv. SCOLARO ANTONINA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv. BERTACCHI STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note depositate l'11.04.2025, v. verbale di udienza del 15.07.2025)
“In via istruttoria:
- ordinare al Sig. la produzione in giudizio degli gli estratti dei conti correnti intestati e CP_1 cointestati con relative movimentazioni aggiornate entro congruo termine;
- ammettere prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1)- Vero che, quando il SI
e la SIa ntrattenevano un primo rapporto intorno ai 17/18 anni e facevano CP_1 Pt_1 un viaggio negli USA, il SI si faceva accompagnare dalla propria madre;
2)- Vero che CP_1 pagina 1 di 12 sentiva la SIa dire una frase del tipo che lei e il figlio erano a tutti gli effetti una Parte_2 coppia a cui mancavano solo i rapporti sessuali;
3)- Vero che il SI cessava qualsiasi CP_1 rapporto con il proprio padre dopo che questi gli aveva chiesto di fargli da testimone in occasione delle sue seconde nozze;
4)- Vero che, nel settembre 2022, la SIa contestava al SI CP_2
di aver insultato e svilito la SIa davanti alla figlia e lo invitava a CP_1 Pt_1 CP_3 cessare questi comportamenti;
5)- Vero che successivamente il SI inviava alla SIa CP_1
un messaggio per dirle che lo ringraziava della conversazione di cui al capo 4); 6)- Vero che CP_2 il SI lasciava il proprio lavoro da cuoco presso l' per contrasti con la CP_1 Parte_3 proprietaria che egli chiamava “la suocera”; 7)- Vero che il SI si licenziava dall' CP_1 [...]
senza comunicarlo alla moglie e allorquando lo comunicava alla moglie richiedeva anche la Parte_3 presenza della propria madre ma chiedeva espressamente alla SIa di non essere presente;
CP_2
8)- Vero che, allorquando la SIa e la figlia contraevano il covid, il SI Pt_1 CP_3
trascorreva un periodo in un altro immobile di proprietà della SIa;
9)- Vero
CP_1 CP_2 che il SI corrispondeva un primo acconto per l'acquisto della casa in cui vive attualmente
CP_1 il 20 gennaio 2023 e stipulava il contratto preliminare il 17 febbraio 2023; 10)- Vero che ometteva di informare la moglie di tutti e due questi eventi;
11)- Vero che la provvista di 150mila euro per l'acquisto della casa in cui vive attualmente il SI deriva dalla SIa 12)- Vero
CP_1 Parte_2 che il SI diceva spesso che dopo la nascita di avrebbe detto tutto quello che
CP_1 Per_1 prima non poteva dire;
13)- Vero che prima di decidersi per il matrimonio, il SI e la
CP_1 moglie avevano in programma un viaggio in Sardegna e il SI aveva imposto la presenza
CP_1 della propria madre;
14)- Vero che il SI era aduso rivolgersi con epiteti offensivi e
CP_1 svilenti nei confronti della SIa Si indica a teste la SIa su tutti i Pt_1 CP_2 capi.
Nel merito:
1)- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2)- disporre l'assegnazione della casa coniugale - di proprietà della madre della ricorrente, così come gli arredi che la compongono -, alla Sig.ra nel preminente interesse del minore;
Pt_1
3)- disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 presso l'abitazione materna e collocamento prevalente presso la stessa;
4)- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi con la madre e, in difetto di accordi, secondo il seguente calendario e con la dovuta gradualità, che consenta al minore di
pagina 2 di 12 mantenere il rapporto con la sorella, stabilità e un progressivo adeguamento ai cambiamenti di vita –
l'inizio della scuola e i nuovi orari – che dovrà affrontare nell'imminente futuro:
- sino all'inizio della scuola francese, il martedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e il giovedì dalle ore
16,00 alle ore 20,00. Ogni due settimane il lunedì e la domenica dalle ore 16,00 alle ore 20,00 con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Nel mese di agosto 2025 con le medesime modalità recandosi a Sanremo;
- da settembre 2025, ovvero dall'inizio della scuola, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 con prelievo all'uscita da scuola e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 20,00 e ogni due settimane la domenica dalle ore 9,30 alle ore 18,00;
- al compimento dei tre anni di età del bambino, ovvero dal mese di febbraio 2026, verrà inserito il pernotto presso il padre, il quale a settimane alterne potrà tenerlo con sé dal sabato mattina dalle ore
9,30 sino alla domenica alle ore 18,00 con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- al compimento dei 6 anni di età del bambino, ovvero dal mese di febbraio 2029:
• il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 con prelievo all'uscita da scuola e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 20,00 e a weekend alternati dal sabato mattina dalle ore 9,30 sino alla domenica alle ore 18,00 con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
• durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni, con inversione dell'alternanza rispetto al giorno di Pasquetta;
• alternativamente in occasione dei “ponti” e delle festività infrasettimanali (carnevale, 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre);
• durante le vacanze estive per 2 settimane non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, nei mesi di giungo, luglio e agosto.
5)- disporre a carico del padre il pagamento entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Sig.ra Pt_1 dell'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie non coperte dal SSN, in accordo con quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese dei figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c. sottoscritto il 15.03.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
6)- confermare la percezione da parte della madre del 100% dell'assegno unico per il figlio;
pagina 3 di 12 7)- disporre a carico del Sig. un assegno a favore della Sig.ra di € 300,00 entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
8)- dare atto che il minore verrà iscritto alla scuola francese, presso la quale svolgerà l'intero percorso di formazione e di istruzione relativo alla scuola dell'obbligo”.
Per parte resistente (come da precisazione delle conclusioni di cui alle note depositate l'11.04.2025):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese
-pronunciare la separazione personale tra i signori e alle Controparte_1 Parte_1 seguenti
CONDIZIONI
-assegnare la casa coniugale alla signora Pt_1
-affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con sua residenza anagrafica Per_1
e prevalente collocazione presso la madre;
-disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
1)sino alla fine del corrente mese di Aprile, in considerazione del nuovo lavoro del signor ed in CP_1 vista dell'inserimento del pernotto nel mese di maggio, le giornate del lunedì, con orario 16,00-20,00; del martedì con orario 9,30-18,00 e del venerdì con orario 9,30-18,00.
2) a partire dal mese di Maggio del corrente anno, inserimento del pernotto nella giornata del lunedì.
Di conseguenza, il signor si recherà a prendere il figlio a casa della madre alle ore 16,00 e lo CP_1 terrà con sé sino alle ore 18,00 del martedì, allorché lo riaccompagnerà dalla madre. Invariate le altre modalità;
3) a partire dal mese di luglio, inserimento del secondo pernotto a settimane alterne.
Indicativamente, invariata la prima settimana, nella seconda settimana si aggiungerebbe il pomeriggio del giovedì, a partire dalle ore 16,00, con pernotto ed accompagnamento di dalla madre alle Per_1 ore 18,00 del venerdì;
4) vacanze estive: come da calendario previsto dalla CTU;
5) a far data dal mese di settembre, con l'inizio del nido di , mantenere invariate le giornate, Per_1 con modifica degli orari in considerazione di quelli “scolastici” di . Per_1
-disporre che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento di nei periodi in Per_1 cui lo tiene con sé; disporre inoltre che il signor contribuisca in via indiretta al mantenimento CP_1
pagina 4 di 12 del figlio versando alla madre prevalente collocataria dello stesso la somma mensile di € 420,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
-disporre che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino;
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento, ivi compresi rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIVASSO il Parte_1 Controparte_1
30/04/2022.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 17.01.2023. Per_1
Con ricorso depositato il 25.06.2023 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in via preliminare, l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, anche inaudita altera parte, per la determinazione di un assegno di mantenimento del minore e della moglie, oltre alla previsione di un calendario per il regime di visita padre-figlio. Instava quindi per l'assegnazione della casa coniugale e per l'affido esclusivo del minore alla madre.
Con decreto ex art. 473bis.15 c.p.c. del 05.07.2023, il Giudice disponeva che, a far data dal deposito del ricorso, il sig. corrispondesse a la somma mensile di euro 350 a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, oltre metà delle spese extra come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
Con memoria depositata il 12.07.2023, si costituiva in giudizio prendendo Controparte_1 posizione sulle istanze oggetto della richiesta avanzata in via cautelare da parte ricorrente, con richiesta di affidamento condiviso del minore, di un calendario di visita padre-figlio e di un contributo al mantenimento del figlio pari a €300,00 mensili.
All'udienza ex art. 473bis.15 del 13.07.2023, il Giudice, sentite le parti, formulava una proposta in via transattiva, accettata provvisoriamente dalle stesse (così declinata: “regime di visita il lunedì mattina alle ore 9:00 per un'ora ed il martedì pomeriggio alle ore 18:00 per un'ora; mantenimento per Per_1
420 euro mensili a carico del padre e assegno unico integralmente alla sig.ra, spese extra a metà come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino;
per le vacanze estive dall'ultima settimana di luglio a
pagina 5 di 12 fine agosto, il padre incontrerà il figlio due volte a settimana a Sanremo - la madre si impegna a comunicare la data di partenza per le vacanze e la data di rientro”).
Il resistente depositava istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. chiedendo un ampliamento degli incontri padre- figlio. Il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per l'emissione dei provvedimenti predetti, disponeva che sulla domanda si provvedesse nel corso dell'udienza già fissata.
Con comparsa di costituzione depositata il 17.10.2023, il resistente non si opponeva alla pronuncia di separazione dei coniugi;
chiedeva, altresì, disporsi l'affido del minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la previsione di un calendario per il regime di visita padre-figlio e di un contributo al mantenimento economico del figlio pari a € 300,00, oltre il 50% delle spese.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 16.11.2023 il Giudice sentiva le parti ed esperiva, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione.
A scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza sopra indicata, con ordinanza del 28.11.2023, il Giudice disponeva l'affidamento in via condivisa del minore, un calendario di visita padre-figlio (“il lunedì alle ore 9 per due ore ed il martedì pomeriggio alle 18 per due ore”), un contributo economico al mantenimento del figlio da parte del padre pari a € 420,00 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico in favore della madre. In via istruttoria, respingeva le prove orali richieste dalle parti e disponeva l'espletamento di CTU psico-diagnostica.
All'udienza del 06.02.2024, il Giudice autorizzava la sostituzione del CTP di parte ricorrente, disponendo il rinnovo delle operazioni già svolte. Il 12.04.2024 e il 23.04.2024, le parti depositavano memorie in ordine a questioni afferenti alle operazioni peritali. Il Giudice si pronunciava con provvedimento del
30.04.2024.
Il 26.06.2024 veniva depositata l'elaborato peritale.
All'udienza del 09.07.2024, fissata per la disamina dell'elaborato peritale, il Giudice, sentite le parti e i difensori, si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice pronunciava ordinanza il 13.07.2024, con previsione di un calendario per l'estate 2024, nonché una implementazione degli incontri padre-minore a far data dal settembre 2024 (“a partire dal mese di settembre 2024, il padre potrà tenere con sé il minore il lunedì dalle ore 09:30 alle ore 13:00, il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; - a partire dal
14.10.2024, il padre potrà tenere con sé il minore: il lunedì dalle ore 09:30 alle ore 13:00; il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00; a domeniche alterne, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; - durante
pagina 6 di 12 le festività natalizie per l'anno in corso (2024), il padre potrà trascorre con il minore i giorni corrispondenti alle principali festività, alternandosi con la madre”).
All'udienza del 14.01.2025 il Giudice sentiva le parti e provvedeva in conformità all'accordo raggiunto, con ulteriore ampliamento del calendario di incontri padre-minore (“con il papà la giornata del lunedì a settimane alterne (dalle 9:30-18), la giornata del martedì (dalle 9:30-18), oltre alle ulteriore giornate come da ordinanza del 13.7.2024 (il lunedì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 a settimane alterne;
il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00; a domeniche alterne, dalle ore 16:00 alle ore 20:00”).
L'11.04.2025 le parti depositavano note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, come in epigrafe indicate.
Nel rispetto dei termini venivano depositate, altresì, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
All'udienza del 15.07.2025, sentiti i difensori delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono ormai separati e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento del minore, sull'assegnazione della casa familiare, sui tempi di visita con il genitore non collocatario
Il Tribunale ritiene cha la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Gli elementi raccolti all'esito della CTU restituiscono un quadro familiare caratterizzato da una importante conflittualità tra gli adulti, entrambi accumunati di similari aspetti di fragilità, nonché dalla difficoltà ad elaborare e ad affrontare la separazione.
Purtuttavia, la ricostruzione delle dinamiche familiari compiuta consente di definire il regime di affidamento del minore che deve disporsi in forma condivisa – conformemente all'assetto finora praticato dalle parti e alle conclusioni dalle stesse rassegnate- non emergendo profili di inadeguatezza genitoriale in alcuno degli adulti, sebbene la madre sia apparsa piuttosto reticente nel consentire e garantire al figlio l'accesso alla bigenitorialità, mostrando una importante sfiducia nei confronti del sig. , il quale, CP_1
pagina 7 di 12 per contro, deve consolidare il legame con , progressivamente ampliando i tempi di Per_1 frequentazione con lo stesso.
Deve confermarsi, conformemente alle conclusioni delle parti, il collocamento del minore, in via prevalente, presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
Quanto al regime di visita, sul quale permane disaccordo, ritiene il Collegio che debba essere disposto che il padre possa incontrare e tenere con sé il minore secondo modalità che garantiscano gradualità nell'ampliamento e nell'inserimento di maggiori tempi di visita, quali il pernottamento presso la casa paterna, alla luce dell'età del bambino, in oggi di due anni e mezzo, e dell'inizio della scuola da parte del minore (a partire al settembre 2025, con orario 08:30-16:00).
Valorizzando tali elementi, tenuto conto altresì degli orari lavorativi riportati dal padre nelle memorie in atti, ritiene questo Collegio che, in conformità agli esiti della CTU espletata, possa essere introdotto il pernottamento del minore presso l'abitazione paterna, secondo i tempi e le modalità meglio indicate in dispositivo.
Nel rispetto del principio di alternanza e di gradualità, osserva inoltre il Collegio come durante le festività natalizie per l'anno in corso, il padre potrà trascorrere con il minore i giorni corrispondenti alle principali festività (Natale o Santo Stefano, Capodanno o Epifania), alternandosi con la madre e tenendo il figlio anche per il pernottamento.
Sul contributo al mantenimento del minore
Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c..
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.
svolge attività di cuoco e percepisce una retribuzione media pari a € 1.400- Controparte_1
1.500,00 circa su dodici mensilità (v. dichiarazioni redditi 2024, estratti conto correnti depositati); egli è proprietario di due immobili donatigli dalla madre, già locati, in relazione ai quali percepisce canoni pari, rispettivamente, a € 500,00 e a € 378,00 mensili (v. docc. 11, 12). Egli vive in appartamento, di cui è nudo proprietario, in relazione al quale ha stipulato un contratto di comodato d'uso con la madre, usufruttuaria (alla quale corrisponde la somma di € 250,00 mensili, il cui esborso, tuttavia, non risulta dalla documentazione prodotta). isulta attualmente disoccupata;
ella è laureata in scienze tecniche e psicologiche Parte_1 della comunicazione e ha prestato attività lavorativa, nell'ambito della pet-therapy, interrottasi a seguito del COVID e della successiva gravidanza;
vive in appartamento di proprietà della madre in relazione al quale non sostiene spese abitative.
pagina 8 di 12 Alla luce di tali elementi ritiene il Collegio che il contributo al mantenimento del figlio minore vada determinato ribadendo le valutazioni fatte nell'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., con conferma della somma di € 420,00 mensili a carico del padre, oltre al 100% dell'assegno unico in favore della madre (Cass. civ., sez, 1, ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01).
A ben vedere, infatti, le condizioni delle parti sono sostanzialmente invariate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della celebrazione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., anche tenuto conto del fatto che se, da un lato, sono stati ampliati (nel tempo e con il presente provvedimento) i tempi di permanenza del minore presso il padre, dall'altro, sono le aumentate esigenze dello stesso rispetto all'epoca di introduzione del presente giudizio (allorquando aveva appena sei mesi).
Sul contributo al mantenimento del coniuge
Ritiene il Collegio che non ricorrano le condizioni per disporre a carico del marito un assegno mensile per provvedere al mantenimento della moglie.
Sul punto si osserva infatti come la sig.ra sia dotata di piena capacità lavorativa;
ella ha Pt_1 conseguito un titolo di studio universitario e ha svolto attività conforme al titolo di studio conseguito, attività interrotta a seguito dell'emergenza epidemiologica e della successiva gravidanza a rischio, come peraltro affermato dalla stessa ricorrente in sede di memoria ex art. 473bis.17 n. 1 c.p.c. (“la SIa ha sempre lavorato se non nel periodo del covid, com'era naturale, svolgendo attività nel Pt_1 campo della pet therapy e dei progetti a carattere psicologico, e nel periodo della gravidanza”, pagg. 2-
3); ella inoltre vive in un alloggio di proprietà della madre ed è proprietaria di un ulteriore immobile – non meglio precisato- in Francia.
Atteso, pertanto, che la ricorrente ha mantenuto sostanzialmente inalterata la propria capacità lavorativa, anche in ragione dell'età (43 anni), che il figlio frequenta attualmente a tempo pieno la scuola dell'infanzia, ritiene il Collegio – anche avuto riguardo alla brevità del matrimonio fra le parti (della durata di un anno)- che alcun contributo possa essere riconosciuto in favore della sig.ra on Pt_1 ricorrendone i presupposti di cui all'art. 156 c.c.
Sulle spese di lite
Le spese possono essere compensate nella misura di 1/4, avendo le parti rassegnato conclusioni sostanzialmente conformi in punto affidamento del minore e assegnazione della casa coniugale, dovendosi porre la restante parte a carico della ricorrente, soccombente sul calendario di incontri padre- figlio, sul quantum del contributo al mantenimento posto a carico del padre, sulla debenza dell'assegno di mantenimento per sé.
pagina 9 di 12 Esse vengono di seguito liquidate, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
€ 1.000,00 per fase studio
€ 602,00 per fase introduttiva
€ 903,00 per fase istruttoria
€ 1.453,00 per fase decisoria
€ 3.958,00 totali.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamento svolto nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIVASSO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
(i) fino al 28.09.2025: tre pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo: il lunedì, il martedì, il venerdì), dall'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico), con riaccompagnamento presso l'abitazione materna per le ore 20:00; a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica;
(ii) dal 29.09.2025: dal lunedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico) alle ore 18:00 del martedì, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
dall'uscita di scuola del venerdì (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico), con riaccompagnamento presso l'abitazione materna per le ore 20:00; a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica;
(iii) dal 03.11.2025: dal lunedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico)
pagina 10 di 12 alle ore 18:00 del martedì, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
a settimane alterne, dall'uscita di scuola del giovedì (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 18:00 del venerdì, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna (fermo restando, per la settimana successiva, l'incontro del venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00); a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica;
(iv) durante le festività natalizie per l'anno in corso (2025): il padre potrà trascorrere con il minore i giorni corrispondenti alle principali festività (Natale o Santo Stefano, Capodanno o
Epifania), alternandosi con la madre, e tenendo il figlio anche per il pernottamento, prelevandolo da casa della madre la mattina alle 10:00 e ivi riportandolo il giorno seguente entro le ore 10:00;
(v) a partire dalle festività 2026:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del
Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
Dispone l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
Dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (giugno
2023), l'assegno di € 420,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Dispone che l'assegno unico per la minore venga integralmente percepito da Parte_1
Rigetta nel resto.
Compensa nella misura dei 1/4 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuta e condanna rifondere a la restante parte Parte_1 Controparte_1 di dette spese che liquida nella quota di € 2.968,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 11 di 12 Pone a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.08.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12128/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. LABORAGINE ANDREA e dell'avv. SCOLARO ANTONINA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv. BERTACCHI STEFANIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note depositate l'11.04.2025, v. verbale di udienza del 15.07.2025)
“In via istruttoria:
- ordinare al Sig. la produzione in giudizio degli gli estratti dei conti correnti intestati e CP_1 cointestati con relative movimentazioni aggiornate entro congruo termine;
- ammettere prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1)- Vero che, quando il SI
e la SIa ntrattenevano un primo rapporto intorno ai 17/18 anni e facevano CP_1 Pt_1 un viaggio negli USA, il SI si faceva accompagnare dalla propria madre;
2)- Vero che CP_1 pagina 1 di 12 sentiva la SIa dire una frase del tipo che lei e il figlio erano a tutti gli effetti una Parte_2 coppia a cui mancavano solo i rapporti sessuali;
3)- Vero che il SI cessava qualsiasi CP_1 rapporto con il proprio padre dopo che questi gli aveva chiesto di fargli da testimone in occasione delle sue seconde nozze;
4)- Vero che, nel settembre 2022, la SIa contestava al SI CP_2
di aver insultato e svilito la SIa davanti alla figlia e lo invitava a CP_1 Pt_1 CP_3 cessare questi comportamenti;
5)- Vero che successivamente il SI inviava alla SIa CP_1
un messaggio per dirle che lo ringraziava della conversazione di cui al capo 4); 6)- Vero che CP_2 il SI lasciava il proprio lavoro da cuoco presso l' per contrasti con la CP_1 Parte_3 proprietaria che egli chiamava “la suocera”; 7)- Vero che il SI si licenziava dall' CP_1 [...]
senza comunicarlo alla moglie e allorquando lo comunicava alla moglie richiedeva anche la Parte_3 presenza della propria madre ma chiedeva espressamente alla SIa di non essere presente;
CP_2
8)- Vero che, allorquando la SIa e la figlia contraevano il covid, il SI Pt_1 CP_3
trascorreva un periodo in un altro immobile di proprietà della SIa;
9)- Vero
CP_1 CP_2 che il SI corrispondeva un primo acconto per l'acquisto della casa in cui vive attualmente
CP_1 il 20 gennaio 2023 e stipulava il contratto preliminare il 17 febbraio 2023; 10)- Vero che ometteva di informare la moglie di tutti e due questi eventi;
11)- Vero che la provvista di 150mila euro per l'acquisto della casa in cui vive attualmente il SI deriva dalla SIa 12)- Vero
CP_1 Parte_2 che il SI diceva spesso che dopo la nascita di avrebbe detto tutto quello che
CP_1 Per_1 prima non poteva dire;
13)- Vero che prima di decidersi per il matrimonio, il SI e la
CP_1 moglie avevano in programma un viaggio in Sardegna e il SI aveva imposto la presenza
CP_1 della propria madre;
14)- Vero che il SI era aduso rivolgersi con epiteti offensivi e
CP_1 svilenti nei confronti della SIa Si indica a teste la SIa su tutti i Pt_1 CP_2 capi.
Nel merito:
1)- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2)- disporre l'assegnazione della casa coniugale - di proprietà della madre della ricorrente, così come gli arredi che la compongono -, alla Sig.ra nel preminente interesse del minore;
Pt_1
3)- disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 presso l'abitazione materna e collocamento prevalente presso la stessa;
4)- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi con la madre e, in difetto di accordi, secondo il seguente calendario e con la dovuta gradualità, che consenta al minore di
pagina 2 di 12 mantenere il rapporto con la sorella, stabilità e un progressivo adeguamento ai cambiamenti di vita –
l'inizio della scuola e i nuovi orari – che dovrà affrontare nell'imminente futuro:
- sino all'inizio della scuola francese, il martedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e il giovedì dalle ore
16,00 alle ore 20,00. Ogni due settimane il lunedì e la domenica dalle ore 16,00 alle ore 20,00 con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna. Nel mese di agosto 2025 con le medesime modalità recandosi a Sanremo;
- da settembre 2025, ovvero dall'inizio della scuola, il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 con prelievo all'uscita da scuola e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 20,00 e ogni due settimane la domenica dalle ore 9,30 alle ore 18,00;
- al compimento dei tre anni di età del bambino, ovvero dal mese di febbraio 2026, verrà inserito il pernotto presso il padre, il quale a settimane alterne potrà tenerlo con sé dal sabato mattina dalle ore
9,30 sino alla domenica alle ore 18,00 con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- al compimento dei 6 anni di età del bambino, ovvero dal mese di febbraio 2029:
• il martedì e il giovedì dalle ore 16,00 con prelievo all'uscita da scuola e riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 20,00 e a weekend alternati dal sabato mattina dalle ore 9,30 sino alla domenica alle ore 18,00 con prelievo e riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
• durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni, con inversione dell'alternanza rispetto al giorno di Pasquetta;
• alternativamente in occasione dei “ponti” e delle festività infrasettimanali (carnevale, 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre);
• durante le vacanze estive per 2 settimane non consecutive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, nei mesi di giungo, luglio e agosto.
5)- disporre a carico del padre il pagamento entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Sig.ra Pt_1 dell'importo di € 500,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, scolastiche, ricreative e sanitarie non coperte dal SSN, in accordo con quanto previsto dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese dei figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.p.c. sottoscritto il 15.03.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
6)- confermare la percezione da parte della madre del 100% dell'assegno unico per il figlio;
pagina 3 di 12 7)- disporre a carico del Sig. un assegno a favore della Sig.ra di € 300,00 entro il giorno CP_1 Pt_1
5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
8)- dare atto che il minore verrà iscritto alla scuola francese, presso la quale svolgerà l'intero percorso di formazione e di istruzione relativo alla scuola dell'obbligo”.
Per parte resistente (come da precisazione delle conclusioni di cui alle note depositate l'11.04.2025):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese
-pronunciare la separazione personale tra i signori e alle Controparte_1 Parte_1 seguenti
CONDIZIONI
-assegnare la casa coniugale alla signora Pt_1
-affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con sua residenza anagrafica Per_1
e prevalente collocazione presso la madre;
-disporre che il padre possa vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: Per_1
1)sino alla fine del corrente mese di Aprile, in considerazione del nuovo lavoro del signor ed in CP_1 vista dell'inserimento del pernotto nel mese di maggio, le giornate del lunedì, con orario 16,00-20,00; del martedì con orario 9,30-18,00 e del venerdì con orario 9,30-18,00.
2) a partire dal mese di Maggio del corrente anno, inserimento del pernotto nella giornata del lunedì.
Di conseguenza, il signor si recherà a prendere il figlio a casa della madre alle ore 16,00 e lo CP_1 terrà con sé sino alle ore 18,00 del martedì, allorché lo riaccompagnerà dalla madre. Invariate le altre modalità;
3) a partire dal mese di luglio, inserimento del secondo pernotto a settimane alterne.
Indicativamente, invariata la prima settimana, nella seconda settimana si aggiungerebbe il pomeriggio del giovedì, a partire dalle ore 16,00, con pernotto ed accompagnamento di dalla madre alle Per_1 ore 18,00 del venerdì;
4) vacanze estive: come da calendario previsto dalla CTU;
5) a far data dal mese di settembre, con l'inizio del nido di , mantenere invariate le giornate, Per_1 con modifica degli orari in considerazione di quelli “scolastici” di . Per_1
-disporre che ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento di nei periodi in Per_1 cui lo tiene con sé; disporre inoltre che il signor contribuisca in via indiretta al mantenimento CP_1
pagina 4 di 12 del figlio versando alla madre prevalente collocataria dello stesso la somma mensile di € 420,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
-disporre che ciascun genitore contribuisca alle spese straordinarie del figlio nella misura del 50% ciascuno, facendo riferimento al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino;
Con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento, ivi compresi rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CHIVASSO il Parte_1 Controparte_1
30/04/2022.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 17.01.2023. Per_1
Con ricorso depositato il 25.06.2023 hiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in via preliminare, l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti, anche inaudita altera parte, per la determinazione di un assegno di mantenimento del minore e della moglie, oltre alla previsione di un calendario per il regime di visita padre-figlio. Instava quindi per l'assegnazione della casa coniugale e per l'affido esclusivo del minore alla madre.
Con decreto ex art. 473bis.15 c.p.c. del 05.07.2023, il Giudice disponeva che, a far data dal deposito del ricorso, il sig. corrispondesse a la somma mensile di euro 350 a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, oltre metà delle spese extra come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino.
Con memoria depositata il 12.07.2023, si costituiva in giudizio prendendo Controparte_1 posizione sulle istanze oggetto della richiesta avanzata in via cautelare da parte ricorrente, con richiesta di affidamento condiviso del minore, di un calendario di visita padre-figlio e di un contributo al mantenimento del figlio pari a €300,00 mensili.
All'udienza ex art. 473bis.15 del 13.07.2023, il Giudice, sentite le parti, formulava una proposta in via transattiva, accettata provvisoriamente dalle stesse (così declinata: “regime di visita il lunedì mattina alle ore 9:00 per un'ora ed il martedì pomeriggio alle ore 18:00 per un'ora; mantenimento per Per_1
420 euro mensili a carico del padre e assegno unico integralmente alla sig.ra, spese extra a metà come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino;
per le vacanze estive dall'ultima settimana di luglio a
pagina 5 di 12 fine agosto, il padre incontrerà il figlio due volte a settimana a Sanremo - la madre si impegna a comunicare la data di partenza per le vacanze e la data di rientro”).
Il resistente depositava istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. chiedendo un ampliamento degli incontri padre- figlio. Il Giudice, ritenuti insussistenti i presupposti per l'emissione dei provvedimenti predetti, disponeva che sulla domanda si provvedesse nel corso dell'udienza già fissata.
Con comparsa di costituzione depositata il 17.10.2023, il resistente non si opponeva alla pronuncia di separazione dei coniugi;
chiedeva, altresì, disporsi l'affido del minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la previsione di un calendario per il regime di visita padre-figlio e di un contributo al mantenimento economico del figlio pari a € 300,00, oltre il 50% delle spese.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 16.11.2023 il Giudice sentiva le parti ed esperiva, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione.
A scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza sopra indicata, con ordinanza del 28.11.2023, il Giudice disponeva l'affidamento in via condivisa del minore, un calendario di visita padre-figlio (“il lunedì alle ore 9 per due ore ed il martedì pomeriggio alle 18 per due ore”), un contributo economico al mantenimento del figlio da parte del padre pari a € 420,00 mensili, oltre al 100% dell'assegno unico in favore della madre. In via istruttoria, respingeva le prove orali richieste dalle parti e disponeva l'espletamento di CTU psico-diagnostica.
All'udienza del 06.02.2024, il Giudice autorizzava la sostituzione del CTP di parte ricorrente, disponendo il rinnovo delle operazioni già svolte. Il 12.04.2024 e il 23.04.2024, le parti depositavano memorie in ordine a questioni afferenti alle operazioni peritali. Il Giudice si pronunciava con provvedimento del
30.04.2024.
Il 26.06.2024 veniva depositata l'elaborato peritale.
All'udienza del 09.07.2024, fissata per la disamina dell'elaborato peritale, il Giudice, sentite le parti e i difensori, si riservava.
A scioglimento della riserva assunta, il Giudice pronunciava ordinanza il 13.07.2024, con previsione di un calendario per l'estate 2024, nonché una implementazione degli incontri padre-minore a far data dal settembre 2024 (“a partire dal mese di settembre 2024, il padre potrà tenere con sé il minore il lunedì dalle ore 09:30 alle ore 13:00, il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00; - a partire dal
14.10.2024, il padre potrà tenere con sé il minore: il lunedì dalle ore 09:30 alle ore 13:00; il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00; a domeniche alterne, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; - durante
pagina 6 di 12 le festività natalizie per l'anno in corso (2024), il padre potrà trascorre con il minore i giorni corrispondenti alle principali festività, alternandosi con la madre”).
All'udienza del 14.01.2025 il Giudice sentiva le parti e provvedeva in conformità all'accordo raggiunto, con ulteriore ampliamento del calendario di incontri padre-minore (“con il papà la giornata del lunedì a settimane alterne (dalle 9:30-18), la giornata del martedì (dalle 9:30-18), oltre alle ulteriore giornate come da ordinanza del 13.7.2024 (il lunedì dalle ore 09:30 alle ore 13:00 a settimane alterne;
il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00; a domeniche alterne, dalle ore 16:00 alle ore 20:00”).
L'11.04.2025 le parti depositavano note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, come in epigrafe indicate.
Nel rispetto dei termini venivano depositate, altresì, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
All'udienza del 15.07.2025, sentiti i difensori delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi vivono ormai separati e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento del minore, sull'assegnazione della casa familiare, sui tempi di visita con il genitore non collocatario
Il Tribunale ritiene cha la causa sia matura per la decisione, non essendo necessari ulteriori atti di istruzione.
Gli elementi raccolti all'esito della CTU restituiscono un quadro familiare caratterizzato da una importante conflittualità tra gli adulti, entrambi accumunati di similari aspetti di fragilità, nonché dalla difficoltà ad elaborare e ad affrontare la separazione.
Purtuttavia, la ricostruzione delle dinamiche familiari compiuta consente di definire il regime di affidamento del minore che deve disporsi in forma condivisa – conformemente all'assetto finora praticato dalle parti e alle conclusioni dalle stesse rassegnate- non emergendo profili di inadeguatezza genitoriale in alcuno degli adulti, sebbene la madre sia apparsa piuttosto reticente nel consentire e garantire al figlio l'accesso alla bigenitorialità, mostrando una importante sfiducia nei confronti del sig. , il quale, CP_1
pagina 7 di 12 per contro, deve consolidare il legame con , progressivamente ampliando i tempi di Per_1 frequentazione con lo stesso.
Deve confermarsi, conformemente alle conclusioni delle parti, il collocamento del minore, in via prevalente, presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
Quanto al regime di visita, sul quale permane disaccordo, ritiene il Collegio che debba essere disposto che il padre possa incontrare e tenere con sé il minore secondo modalità che garantiscano gradualità nell'ampliamento e nell'inserimento di maggiori tempi di visita, quali il pernottamento presso la casa paterna, alla luce dell'età del bambino, in oggi di due anni e mezzo, e dell'inizio della scuola da parte del minore (a partire al settembre 2025, con orario 08:30-16:00).
Valorizzando tali elementi, tenuto conto altresì degli orari lavorativi riportati dal padre nelle memorie in atti, ritiene questo Collegio che, in conformità agli esiti della CTU espletata, possa essere introdotto il pernottamento del minore presso l'abitazione paterna, secondo i tempi e le modalità meglio indicate in dispositivo.
Nel rispetto del principio di alternanza e di gradualità, osserva inoltre il Collegio come durante le festività natalizie per l'anno in corso, il padre potrà trascorrere con il minore i giorni corrispondenti alle principali festività (Natale o Santo Stefano, Capodanno o Epifania), alternandosi con la madre e tenendo il figlio anche per il pernottamento.
Sul contributo al mantenimento del minore
Il contributo al mantenimento dei figli minori va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c..
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico reddituale delle parti.
svolge attività di cuoco e percepisce una retribuzione media pari a € 1.400- Controparte_1
1.500,00 circa su dodici mensilità (v. dichiarazioni redditi 2024, estratti conto correnti depositati); egli è proprietario di due immobili donatigli dalla madre, già locati, in relazione ai quali percepisce canoni pari, rispettivamente, a € 500,00 e a € 378,00 mensili (v. docc. 11, 12). Egli vive in appartamento, di cui è nudo proprietario, in relazione al quale ha stipulato un contratto di comodato d'uso con la madre, usufruttuaria (alla quale corrisponde la somma di € 250,00 mensili, il cui esborso, tuttavia, non risulta dalla documentazione prodotta). isulta attualmente disoccupata;
ella è laureata in scienze tecniche e psicologiche Parte_1 della comunicazione e ha prestato attività lavorativa, nell'ambito della pet-therapy, interrottasi a seguito del COVID e della successiva gravidanza;
vive in appartamento di proprietà della madre in relazione al quale non sostiene spese abitative.
pagina 8 di 12 Alla luce di tali elementi ritiene il Collegio che il contributo al mantenimento del figlio minore vada determinato ribadendo le valutazioni fatte nell'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., con conferma della somma di € 420,00 mensili a carico del padre, oltre al 100% dell'assegno unico in favore della madre (Cass. civ., sez, 1, ordinanza n. 4672 del 22/02/2025, Rv. 673862 - 01).
A ben vedere, infatti, le condizioni delle parti sono sostanzialmente invariate rispetto a quelle che le stesse avevano al momento della celebrazione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., anche tenuto conto del fatto che se, da un lato, sono stati ampliati (nel tempo e con il presente provvedimento) i tempi di permanenza del minore presso il padre, dall'altro, sono le aumentate esigenze dello stesso rispetto all'epoca di introduzione del presente giudizio (allorquando aveva appena sei mesi).
Sul contributo al mantenimento del coniuge
Ritiene il Collegio che non ricorrano le condizioni per disporre a carico del marito un assegno mensile per provvedere al mantenimento della moglie.
Sul punto si osserva infatti come la sig.ra sia dotata di piena capacità lavorativa;
ella ha Pt_1 conseguito un titolo di studio universitario e ha svolto attività conforme al titolo di studio conseguito, attività interrotta a seguito dell'emergenza epidemiologica e della successiva gravidanza a rischio, come peraltro affermato dalla stessa ricorrente in sede di memoria ex art. 473bis.17 n. 1 c.p.c. (“la SIa ha sempre lavorato se non nel periodo del covid, com'era naturale, svolgendo attività nel Pt_1 campo della pet therapy e dei progetti a carattere psicologico, e nel periodo della gravidanza”, pagg. 2-
3); ella inoltre vive in un alloggio di proprietà della madre ed è proprietaria di un ulteriore immobile – non meglio precisato- in Francia.
Atteso, pertanto, che la ricorrente ha mantenuto sostanzialmente inalterata la propria capacità lavorativa, anche in ragione dell'età (43 anni), che il figlio frequenta attualmente a tempo pieno la scuola dell'infanzia, ritiene il Collegio – anche avuto riguardo alla brevità del matrimonio fra le parti (della durata di un anno)- che alcun contributo possa essere riconosciuto in favore della sig.ra on Pt_1 ricorrendone i presupposti di cui all'art. 156 c.c.
Sulle spese di lite
Le spese possono essere compensate nella misura di 1/4, avendo le parti rassegnato conclusioni sostanzialmente conformi in punto affidamento del minore e assegnazione della casa coniugale, dovendosi porre la restante parte a carico della ricorrente, soccombente sul calendario di incontri padre- figlio, sul quantum del contributo al mantenimento posto a carico del padre, sulla debenza dell'assegno di mantenimento per sé.
pagina 9 di 12 Esse vengono di seguito liquidate, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
€ 1.000,00 per fase studio
€ 602,00 per fase introduttiva
€ 903,00 per fase istruttoria
€ 1.453,00 per fase decisoria
€ 3.958,00 totali.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamento svolto nell'interesse della prole minorenne.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita
Visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra . Parte_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIVASSO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
(i) fino al 28.09.2025: tre pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo: il lunedì, il martedì, il venerdì), dall'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico), con riaccompagnamento presso l'abitazione materna per le ore 20:00; a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica;
(ii) dal 29.09.2025: dal lunedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico) alle ore 18:00 del martedì, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
dall'uscita di scuola del venerdì (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico), con riaccompagnamento presso l'abitazione materna per le ore 20:00; a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica;
(iii) dal 03.11.2025: dal lunedì dall'uscita di scuola (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico)
pagina 10 di 12 alle ore 18:00 del martedì, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
a settimane alterne, dall'uscita di scuola del giovedì (o dalle ore 16:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 18:00 del venerdì, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna (fermo restando, per la settimana successiva, l'incontro del venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00); a fine settimana alternati, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 della domenica;
(iv) durante le festività natalizie per l'anno in corso (2025): il padre potrà trascorrere con il minore i giorni corrispondenti alle principali festività (Natale o Santo Stefano, Capodanno o
Epifania), alternandosi con la madre, e tenendo il figlio anche per il pernottamento, prelevandolo da casa della madre la mattina alle 10:00 e ivi riportandolo il giorno seguente entro le ore 10:00;
(v) a partire dalle festività 2026:
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del
Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
Dispone l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
Dispone che corrisponda a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (giugno
2023), l'assegno di € 420,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Dispone che l'assegno unico per la minore venga integralmente percepito da Parte_1
Rigetta nel resto.
Compensa nella misura dei 1/4 le spese di lite e, per l'effetto:
Dichiara tenuta e condanna rifondere a la restante parte Parte_1 Controparte_1 di dette spese che liquida nella quota di € 2.968,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 11 di 12 Pone a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.08.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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