Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.