Articolo 2 della Legge 28 dicembre 1962, n. 1791
Articolo 1
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30 gennaio 1963
Art. 2.
All'onere di cui al precedente articolo si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 140 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 gennaio 1963