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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 23/12/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 836/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Parma, composto dai seguenti magistrati:
NE MEDIOLI DEVOTO Presidente
DR AS Giudice
AR VASSALLO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di I grado iscritta al n. 836/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25 agosto 1971; rappresentata e difesa dall'avv. Lazzari Nicola come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma (PR), Strada
Repubblica n. 58
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20 febbraio 1968; rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Silva come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma (PR), Viale Gorizia n. 15
- convenuto - con l'intervento del pagina 1 di 4 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Parma;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2025 i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 Parte_1 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con dal quale era consensualmente separata in forza di sentenza di Controparte_1 omologa n. 48/2024 del Tribunale di Parma pubblicata in data 8.1.2024. Per_ L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli , in data
6.4.2003, maggiorenne ed economicamente indipendente, e , in data Per_2
4.6.2008, chiedeva la conferma delle condizioni della separazione omologate con la citata sentenza e l'aumento da 500,00 euro a 550,00 euro al mese dell'assegno di mantenimento previsto per il figlio a carico del padre.
2. Costituito con comparsa depositata in data 16 novembre 2025, CP_1
pur associandosi alle domande di divorzio e di conferma delle condizioni
[...] di separazione omologate, chiedeva la riduzione a 200,00 al mese dell'assegno per il mantenimento del figlio previsto a suo carico.
3. Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza del 18 dicembre 2025, sentite le parti personalmente, esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo, concordemente richiesta dalle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970 (così come modificata dalla l.
55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione
pagina 2 di 4 consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Parma (PR) in data 10 giugno
2000.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza di omologa emessa dal Tribunale di Parma in data
20 dicembre 2023.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett.
b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La causa, poiché deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande, va rimessa davanti all'istruttore, come da separata ordinanza.
La decisione riguardante le spese della controversia deve essere rinviata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
pagina 3 di 4
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a
[...] Controparte_1
Napoli (NA) il 20 febbraio 1968, celebrato con rito concordatario a Parma
(PR) in data 10 giugno 2000 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2000 parte II serie A numero 130;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per la prosecuzione del processo su tutte le altre questioni;
4. spese alla definizione del merito.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
AR LL
IL PRESIDENTE
NE ED TO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Parma, composto dai seguenti magistrati:
NE MEDIOLI DEVOTO Presidente
DR AS Giudice
AR VASSALLO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di I grado iscritta al n. 836/2025 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25 agosto 1971; rappresentata e difesa dall'avv. Lazzari Nicola come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma (PR), Strada
Repubblica n. 58
- attrice - contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
20 febbraio 1968; rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Silva come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma (PR), Viale Gorizia n. 15
- convenuto - con l'intervento del pagina 1 di 4 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Parma;
- interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 dicembre 2025 i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 Parte_1 chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con dal quale era consensualmente separata in forza di sentenza di Controparte_1 omologa n. 48/2024 del Tribunale di Parma pubblicata in data 8.1.2024. Per_ L'attrice, esponendo che dall'unione dei coniugi erano nati i figli , in data
6.4.2003, maggiorenne ed economicamente indipendente, e , in data Per_2
4.6.2008, chiedeva la conferma delle condizioni della separazione omologate con la citata sentenza e l'aumento da 500,00 euro a 550,00 euro al mese dell'assegno di mantenimento previsto per il figlio a carico del padre.
2. Costituito con comparsa depositata in data 16 novembre 2025, CP_1
pur associandosi alle domande di divorzio e di conferma delle condizioni
[...] di separazione omologate, chiedeva la riduzione a 200,00 al mese dell'assegno per il mantenimento del figlio previsto a suo carico.
3. Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza del 18 dicembre 2025, sentite le parti personalmente, esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, la causa veniva rimessa in decisione per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo, concordemente richiesta dalle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970 (così come modificata dalla l.
55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione
pagina 2 di 4 consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Parma (PR) in data 10 giugno
2000.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con sentenza di omologa emessa dal Tribunale di Parma in data
20 dicembre 2023.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti e la conflittualità tra le stesse dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett.
b), l. div., e successive modifiche, ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. La causa, poiché deve proseguire per la definizione delle ulteriori domande, va rimessa davanti all'istruttore, come da separata ordinanza.
La decisione riguardante le spese della controversia deve essere rinviata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
pagina 3 di 4
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a
[...] Controparte_1
Napoli (NA) il 20 febbraio 1968, celebrato con rito concordatario a Parma
(PR) in data 10 giugno 2000 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2000 parte II serie A numero 130;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per la prosecuzione del processo su tutte le altre questioni;
4. spese alla definizione del merito.
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
AR LL
IL PRESIDENTE
NE ED TO
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