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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/12/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. SE IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. DO DO Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 1027 dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.06.1964, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Mangiameli Angelo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.01.1966, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Miccichè SE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: DO congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate all'udienza del 22.10.2025
Pag. 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 17.06.2025 — hanno domandato lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo in data 24.04.1996.
Avendo tuttavia rilevato nel ricorso introduttivo dei profili di inammissibilità — segnatamente in relazione all'erogazione dell'assegno di mantenimento da parte della società datrice di lavoro di nonché la previsione di un Parte_2
regime di affidamento per la figlia ormai maggiorenne — il Persona_1
Giudice delegato, con provvedimento del 4.07.2025, ha ritenuto opportuno convocare le parti a fini interlocutori.
All'udienza del 22.10.2025, le parti presenti personalmente e assistite dai rispettivi difensori, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno chiarito che oggetto della decisione è solamente la domanda sullo status, non essendo state avanzate domande economiche o di altro tipo.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Termini Imerese, con decreto cron. n. 3369 del 18.11.2003 ;
Pag. 2 di 3 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, in data
24.04.1996, da e iscritto nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
civile di detto Comune al n. 7, parte I, Vol. 2125, dell'anno 1996;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 2/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DO DO SE IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. SE IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. DO DO Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 1027 dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.06.1964, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Mangiameli Angelo, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
cod. fisc. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
26.01.1966, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Miccichè SE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: DO congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate all'udienza del 22.10.2025
Pag. 1 di 3 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 17.06.2025 — hanno domandato lo scioglimento del matrimonio contratto a Palermo in data 24.04.1996.
Avendo tuttavia rilevato nel ricorso introduttivo dei profili di inammissibilità — segnatamente in relazione all'erogazione dell'assegno di mantenimento da parte della società datrice di lavoro di nonché la previsione di un Parte_2
regime di affidamento per la figlia ormai maggiorenne — il Persona_1
Giudice delegato, con provvedimento del 4.07.2025, ha ritenuto opportuno convocare le parti a fini interlocutori.
All'udienza del 22.10.2025, le parti presenti personalmente e assistite dai rispettivi difensori, dichiarando di non volersi riconciliare, hanno chiarito che oggetto della decisione è solamente la domanda sullo status, non essendo state avanzate domande economiche o di altro tipo.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Termini Imerese, con decreto cron. n. 3369 del 18.11.2003 ;
Pag. 2 di 3 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Palermo, in data
24.04.1996, da e iscritto nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
civile di detto Comune al n. 7, parte I, Vol. 2125, dell'anno 1996;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 2/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
DO DO SE IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 3 di 3