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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 19/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 190/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, tra
(C.F. ), assistito e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Andrea Scarano del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Appellante
e
(C.F. ), i Controparte_1 P.IVA_1 vv. el Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Appellato
e
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 114/2023 del Giudice di Pace di Gorizia pubblicata in data 12/08/2023 – Controversie di diritto bancario – Recesso anticipato – richiesta rimborso costi non maturati
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Gorizia, in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 144/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gorizia il 12/08/2023, nel giudizio R.G.N. 463/2023, non notificata, accogliendo le seguenti richieste:
1. dichiarare l'appello integralmente fondato in virtù dei principi esposti in narrativa
2. per l'effetto accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atto, il diritto dell'attore alla restituzione proporzionale, anche previa conferma e/o declaratoria di nullità e/o disapplicazione delle clausole dell'art. 4 e 4.1, a causa dell'anticipata estinzione, di tutte le voci di costo contrattuali sostenute ed indicate, secondo il criterio pro rata temporis e per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione della complessiva
1 somma di €. 1672,31 al netto di quanto già riconosciuto parzialmente nella sentenza di primo grado impugnata.
3. CONDANNARE la convenuta, per entrambi i gradi di giudizio, al pagamento delle spese di causa a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; per parte appellata: “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n.144/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Gorizia in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata.
2) In ogni caso, accertare e dichiarare:
- la carenza di legittimazione di in merito alla domanda di Controparte_2 restituzione/rimborso delle spese di intermediazione avanzata nei suoi confronti dall'appellante anziché nei confronti dell'intermediario Prestitosi Finance Spa e conseguentemente, rigettare le relative domande rivolte in primo grado dall'attore nei confronti della convenuta società, soggetto privo di legittimazione passiva.
- rigettare e respingere integralmente, per i motivi di cui in narrativa, siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado nonché le pretese restitutorie, di rimborso e di condanna, proposte e formulate dal sig. perché infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, Pt_1 nonché pretestuose, generiche e non provate, oltreché non formulabili, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di confermando la sentenza impugnata. CP_1
3) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 114/2023 il Giudice di pace di Gorizia, in parziale accoglimento della domanda svolta da ha condannato Parte_1 [...] (d'ora in poi, anche solo “ per comodità Controparte_1 CP_1 somma di € 550,58, oltre i tasso legale dal 30/11/2021 alla domanda e ex art. 1284, comma IV, c.p.c., dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite. In particolare, il Giudice delle Prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta e, omettendo di pronunciarsi in merito alla domanda, svolta dalla stessa, circa l'accertamento del difetto di legittimazione passiva, ha riconosciuto il diritto del consumatore, sulla base della pronuncia IT della CGUE, a vedersi i rimborsare, nel caso di estinzione anticipata del contratto, i costi anticipati dallo stesso per le spese preliminari al contratto, qualificando gli stessi come costi up front e riconoscendo, quale criterio di risarcimento, quello della riduzione progressiva sulla scorta di rimborso del piano di ammortamento, in luogo di quello proporzionale pro quota indicato dall'attore.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la citata sentenza, deducendo che: a) l in data 29/06/2017 contratto di prestito contro cessione del quinto stipendio e pensione n. 377125, per € 34.800,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 290,00; b) di non aver ottenuto il rimborso, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso anticipato contrattualmente previsto, di tutti i costi proporzionali non maturati anticipatamente esborsati;
c) che le clausole contrattuali prevedevano a carico del cliente i costi e le commissioni in sede di stipulazione del contratto e che, sempre illegittimamente, tali clausole escludevano il rimborso pro quota e proporzionale al cliente di tali costi in caso di recesso anticipato. Sulla scorta di tali deduzioni, già argomentate nel giudizio di primo grado, quale Parte_1 primo motivo di appello, ha argomentato come la motivazione della decisione del giudice delle prime cure sia contraddittoria in quanto, sebbene abbia ritenuto che l'art. 125 sexies del T.U.B., come introdotto dal D. Lgs. 141/20 10, prevede il diritto inderogabile del consumatore di
2 rimborsare anticipatamente l 'importo dovuto al finanziatore e di ottenere da questi una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza emessa l'11.09.2019, chiamata pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 par. I Dir. UE 2008/48 il consumatore "ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, tale riduzione consistente negli interessi e nei costi per la durata residua del contratto", ha statuito che tale norma debba essere interpretata nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti icosti posti a carico del consumatore a prescindere dalla distinzione tra costi up-front o recurring, la stessa abbia poi ritenuto che nel caso di specie i costi anticipati devono essere qualificati up front e per il calcolo delle somme ripetibili in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, in luogo di quello pro rata remporis adottato per i costi recurring, alla luce del principio espresso dalla C.G.U.E. con la precitata sentenza " , quello equitativo di riduzione progressiva sulla scorta della quota di rimborso del piano CP_4 di ammor - interessi, pari al 24,77 %, e pertanto liquidate in misura di € 550,58, in tal modo qualificando i costi da rimborsare come up front e applicando una tipologia di calcolo non indicata nel contratto e non prevista da alcuna norma;
in particolare, l'appellante ha argomentato come la qualificazione dei costi up front sia erronea, non essendo prevista da alcuna previsione legislativa la distinzione degli stessi (non soggetti a rimborso poiché relativi ad attività fisse/già espletate) dai costi c.d. recurring (relativi cioè ad attività connesse alla durata del rapporto), e che tale distinzione sia illegittima a fronte delle norme contenute nell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 1337 c.c., che avrebbero imposto l'addebito al cliente solo di prestazioni documentabili e verificabili e non una quantificazione omnicomprensiva e generica. Sul punto, parte appellante ha poi dedotto come la nel corso del giudizio di CP_1 primo grado non avesse provato né di aver reso determin stazioni, né il rapporto causale tra le stesse ed il corrispettivo imposto al cliente né che tali prestazioni fossero correlate alla durata del rapporto e che le clausole contrattuali in questione sarebbero vessatorie a norma dell'art. 33 e 36 del Codice del Consumo. Sulla base delle stesse argomentazioni, quale secondo motivo di appello ha argomentato Parte_1 come la decisione del giudice delle prime cure sarebbe contraddittoria e priva di adeguata motivazione per aver stabilito, quale criterio di calcolo delle somme ripetibili, quello equitativo di riduzione progressiva sulla scorta della quota di rimborso del piano di ammortamento - interessi, pari al 24,77 %, spettando invece al cliente il rimborso di tutti i costi non goduti ed essendo l'applicazione di tale criterio di calcolo illegittima in quanto applicabile esclusivamente per i contratti conclusi a partire dal 25/7/2021 così come previsto dal novellato art. 125-sexies TUB e comunque non previsto nel contratto. Sulla scorta di tali motivi, parte appellante ha chiesto all'adito Tribunale di valutare l'interezza e la fondatezza nel merito della domanda formulata.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 che, richiamando quanto già dedotto nelle difese svolte innanzi al Giudice di Pace, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della richiesta di parte appellante di ottenere una valutazione autonoma della fondatezza dell'intera domanda proposta in primo grado, in quanto difettante dei requisiti di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. e ha eccepito la mancata riproposizione della domanda, svolta in primo grado, di vedersi riconosciuta la rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dal giorno del pagamento/mancata restituzione somme ovvero da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero ancora, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo e l'inammissibilità della doglianza relativa all'omessa pronuncia circa la validità/inefficaci delle clausole contrattuali di previsione dei costi e delle commissioni applicate in quanto avanzata per la prima volta nell'atto di appello. Parte appellata ha poi argomentato in merito all'infondatezza dei restanti motivi di appello, affermando come il Giudice delle prime cure abbia correttamente operato la qualifica di costi up front relativamente alle voci di istruzione pratica/commissioni di intermediazione in
3 quanto relativi ad attività attinenti alla fase preliminare del contratto di finanziamento, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 125 sexies del TUB e della previsione dell'art. 6bis D.P.R. 180/50, richiamando sul punto la decisione n. 555/2021 della C.G.U.E. Unicredit Bank Austria che, relativamente al tema di credito immobiliare ai consumatori, ha confermato la distinzione tra i costi up front e recurring e asserito la non rimborsabilità dei primi in caso di estinzione anticipata del contratto, superando in tal modo il precedente contenuto nella pronuncia IT. Richiamando diverse pronunce giurisprudenziale sul punto e argomentando poi in merito alla corretta distinzione, da parte della tra oneri rimborsabili e alla corretta individuazione del criterio adottato dal CP_1 giudice delle prime cure per il rimborso dei costi ritenuti dovuti (criterio di calcolo del costo ammortizzato), parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accertamento della carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione/rimborso delle spese di intermediazione avanzata nei suoi confronti dall'appellante anziché nei confronti dell'intermediario Prestitosi Finance Spa
Comparsi procuratori delle parti alla prima udienza del 03/07/2024, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Le peculiarità del thema del presente giudizio impongono una trattazione unitaria dei motivi d'appello proposti e delle questioni sottese.
Preliminarmente occorre tuttavia affermare, rispetto alle doglianze di parte appellata, come la rilevabilità della nullità delle clausole vessatorie a norma dell'art. 33 e 34 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) sono rilevabili d'ufficio dal Giudice a norma dell'art. 36 dello stesso corpus normativo e, come tali, le stesse possono essere rilevate d'ufficio anche per la prima volta in appello purché esse risultino documentate agli atti – ritualmente acquisiti – a prescindere dalla specifica allegazione di parte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. 4867/2024), in quanto tali nullità attengono al perseguimento di interessi di carattere generale sottesi alla tutela di valori che trascendono l'interesse della singola parte e che possono trovare il proprio fondamento anche in dettami di livello costituzionale (quale il corretto funzionamento del mercato, la tutela del contraente debole – espressione di un principio di uguaglianza sostanziale – e il rispetto del diritto eurounitario).
Ciò chiarito, sul punto, appare di indubbia utilità ripercorrere l'excursus normativo e gli arresti giurisprudenziali che hanno caratterizzato la tematica del rimborso dei costi sostenuti dal consumatore per il finanziamento in caso di estinzione anticipata dello stesso.
Si rammenta come, superata la previsione di cui all'art. 125, comma II, del TUB (che ha recepito nel nostro ordinamento quanto previsto dalla I direttiva sul credito al consumo – Dir. CE 87/102), l'art. 16 della II direttiva sul credito ai consumatori (Dir. CE 48/2008), che prevedeva il diritto per il consumatore ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, è stato recepito dal legislatore nazionale nell'art. 125 sexies del TUB, secondo il quale, nell'originaria formulazione (dal 19/09/2010), in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, introducendo in tal modo il diritto del consumatore a svincolarsi dal rapporto ad nutum e, pur a fronte della genericità della previsione eurounitaria recepita, una distinzione tra i costi totali del credito (sostenuti dal mutuatario) e i costi di cui lo stesso ha diritto alla restituzione in sede di estinzione anticipata del rapporto. Sul punto le indicazioni della Banca d'TA e gli orientamenti sorti in seno alla Giurisprudenza e i collegi ABF (in
4 maniera analoga a quanto previsto in altri ordinamenti europei) limitavano l'interpretazione di detto dettato normativo ai soli costi collegati all'esecuzione del contratto per la durata residua dello stesso in conseguenza dell'estinzione anticipata (i c.d. recurring), non contemplavano la possibilità di restituzione dei costi remunerativi di attività già compiuta (i costi c.d. up front) e imponevano al finanziatore di garantire, nella predisposizione delle clausole contrattuali, chiarezza e trasparenza al fine di consentire al consumatore di individuare i costi up front e i costi recurring, riconoscendo, in mancanza di dette caratteristiche, ai sensi dell'art. 35, comma II del Codice del Consumo, il diritto del consumatore alla restituzione dell'intero importo secondo un criterio proporzionale, sulla base del quale l'importo di tali voci di costo è moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto in via anticipata, sulla base del rapporto fra il numero complessivo di rate e il rapporto delle rate residue.
A mutare il quadro descritto è intervenuta la nota pronuncia IT (Sentenza CGUE del 11/09/2019 nella causa C-383/18, che trae il nome dall'omonima società polacca, cessionaria di crediti al consumo, che aveva instaurato in Polonia diversi giudizi volti ad ottenere il rimborso pro quota delle commissioni pagate da consumatori affidati), la quale ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, rilevando che limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Sempre secondo la citata pronuncia, tale impostazione, che certamente riconosce al consumatore un'ampia tutela, trova contemperamento nella circostanza che ai soggetti finanziatori la direttiva ha comunque riconosciuto il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, lasciando oltretutto liberi, in questo caso, gli Stati membri di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante.
È poi intervenuto il legislatore, modificando la formulazione dell'art. 125 sexies del TUB, mediante l'art. 11 octies co. 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni – bis), convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, con il quale è stato modificato. prevedendo che [a]lle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti con conseguente rilevanza della distinzione, ai fini della rimborsabilità, dei costi up-front (non rimborsabili) e recurring (rimborsabili).
Tale modifica legislativa è stata oggetto dell'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022, ha dichiarata l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 11-octies, comma 2, D.L. 79/73, oggetto di conversione, limitatamente alle parole e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'TA. Si osserva come la Corte Costituzionale, in punto di individuazione di quali costi possano (e, anzi, debbano) essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto, in ossequio all'art. 125 sexies T.U.B., abbia ritenuto certamente pertinente quanto espresso dalla CGUE con la sentenza nonostante essa sia stata emessa in relazione all'art. 16 CP_4 direttiva 2008/48/CE: se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi
[art. 16 direttiva 2008/48/CE] è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi» [art. 125 sexies T.U.B.], tuttavia, il perno dell'interpretazione [fornito dalla sentenza IT] della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali. Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un
5 altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza CP_4
È da osservarsi come sul punto sia poi intervenuta una ulteriore sentenza della Corte di Giustizia – richiamata anche dalla parte appellata – che ha trattato la questione del rimborso dei costi anticipati dal consumatore nel diverso ambito del credito immobiliare ai consumatori (Unicredit Bank Austria resa in data 09/02/2023 nell'ambito della causa 555/2021) Si ritiene tuttavia che i principi espressi in tale pronuncia non debbano trovare applicazione nella fattispecie concreta, avendo come oggetto circoscritto l'interpretazione dell'art. 25 della Direttiva UE 17/2014. Si osserva, in primo luogo, come la stessa citata direttiva, al considerando 2.2 chiarisca come sia importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato, specificità ribadita dalla stessa pronuncia citata, che ha fatto proprie le osservazioni del giudice del rinvio pregiudiziale, il quale aveva rilevato che la difficile assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) a fronte delle rispettive differenze, essendo i contratti di credito ipotecari/relativi a beni immobili caratterizzati da numerose spese totalmente indipendenti dalla durata del contratto ed esclusi dalla sfera di controllo dell'ente creditizio: si osserva infatti come in tale ambito la concessione del credito presuppone una serie di attività (talune delle quali previste come obbligatorie dalla stessa direttiva 17/2014) estranee al credito personale ai consumatori, quali la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili.
Si rileva poi come il legislatore sia intervenuto nuovamente sulla materia, disponendo dapprima a norma dell'art. 1, comma 1 bis del D. L. 69/2023 (convertito con modifiche dalla L. 103/2023), con la sostituzione dell'art. 11 octies, comma II, del D.L. 73/2021 con la seguente norma nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato; e poi a norma dell'art. 27 D.L. 104/2023, convertito con L. 136/2023, che all'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.
Si ritiene, adottando una ricostruzione ermeneutica corretta, che con il secondo dei citati interventi, a modificazione l'art. 11 octies, comma II, del D.L. 73/2021, il legislatore abbia voluto in parte abrogare la previsione del primo intervento, di poco precedente, nella parte
6 in cui esplicitava che non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato, prevedendo, in buona sostanza, l'applicazione delle disposizioni vigenti al momento della stipulazione del contratto ed escludendo la rimborsabilità delle imposte.
Si segnala infine la recente ordinanza, successiva alla pronuncia qui impugnata, della Corte di Cassazione (n. 25977/2023); per quanto la stessa abbia avuto il pregio di ricostruire il quadro ermeneutico sotteso alla questione e ribadire il principio secondo cui la rilevabilità officiosa della nullità delle clausole vessatorie a norma del Codice del Consumo in qualsiasi stato e grado del giudizio, si ritiene che gli ulteriori principio espressi non trovino applicazione nel caso di specie, posto che la vertenza esaminata dalla Suprema Corte aveva ad oggetto un contratto stipulato in data anteriore alla novella legislativa di cui al D. Lgs. 141/2010.
Pertanto, si ritiene che debba essere confermata l'interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. cui si è giunti con la sentenza CGUE c.d. e avallata con la pronuncia n. 263/2022 CP_4 della Corte Costituzionale con conseguente diritto al rimborso di tutti i costi del contratto, senza distinzione tra costi up-front e recurring, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito ai consumatori per pagamento dell'intero debito residuo.
Ciò chiarito, si ritiene che, nel caso di specie, vista la data di stipula del contratto (29/06/2017), trova applicazione l'art. 125 sexies T.U.B. nella sua versione originaria come introdotta dal D. Lgs. 141/2010 e tenuto conto delle considerazioni sopra svolte rispetto agli ultimi interventi legislativi.
Sul punto si osserva come la previsione citata prevedesse, al primo comma, che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Venendo al caso di specie, si osserva come, sebbene il contratto di finanziamento, all'art. 4, ricalchi la disciplina normativa appena citata, la clausola contenuta nel successivo punto 4.4, che esclude la rimborsabilità delle spese di istruttoria, oneri erariali e costi di intermediazione in caso di estinzione anticipata deve essere dichiarata nulla ex art. 36 codice del consumo poiché vessatoria e in quanto in contrasto con la norma di cui all'art. 125 sexies T.U.B nella lettura offerta alla luce della giurisprudenza europea, come sopra richiamata. Alla luce della disciplina del Codice del consumo, tale clausola avrebbe dovuto essere frutto di una trattativa individuale, essendo irrilevante la mera doppia sottoscrizione. Infatti, l'art. 33, co. I. Si rammenta infatti, il codice del consumo prevede espressamente che si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (e tanto è successo nel caso di specie, essendo stato negato al consumatore il diritto al rimborso di tutti costi totali del credito, in violazione dell'art. 125 sexies T.U.B.) mentre l'art. 34, co. IV prevede che non son sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale (circostanza non occorsa nel caso concreto, non avendo la appellata, nel giudizio di CP_1 primo grado, assolto tale onere probatorio sulla stessa gravante.
La dichiarata nullità della clausola citata – lungi dal determinare la nullità dell'intero contratto (secondo quanto disposto dall'art. 1419 c.c.) – impone l'applicazione delle ulteriori previsioni dell'art. 4 del contratto stesso: oltre al preambolo già citato (riproduttivo della norma contenuta nell'art. 125sexies TUB vigente al momento della stipula), viene in rilievo la previsione contenuta nel capoverso finale del successivo punto 4.5, a norma del
7 quale le spese rimborsabili […] saranno oggetto di rimborso, per la quota non maturata, in misura proporzionalmente all'importo della quota capitale del debito residuo estinto anticipatamente.
Venendo alla pronuncia impugnata, si ritiene in primo luogo che il Giudice delle prime cure, sebbene succintamente, abbia fatto corretto richiamo ai principi di diritto sopra enunciati, avendo giustamente considerato in modo unitario i costi del credito anticipato.
Tuttavia, in secondo luogo, si ritiene che il Giudice di Pace, omettendo una compiuta analisi della vessatorietà della clausola contenuta nell'art.
4.4 del contratto stipulato tra le parti e delle conseguenze sopra indicate, abbia individuato scorrettamente il criterio delle somme ripetibili in quello equitativo di riduzione progressiva sulla scorta della quota di rimborso del piano di ammortamento - interessi, pari al 24,77 %. Facendo applicazione del criterio indicato nel contratto stesso all'art.
4.5 citato, depurato da ogni riferimento alla clausola vessatoria nulla, il criterio esatto del rimborso avrebbe dovuto essere quello della misura proporzionale all'importo della quota capitale del debito residuo estinto anticipatamente, come correttamente argomentato dell'appellante.
Si osserva poi che, rispetto alle doglianze avanzate dalla parte appellata in punto di legittimazione passiva rispetto alla presenza di un intermediatore finanziario (dal quale sarebbero dovuti i rimborsi richiesti), tale elemento risulta irrilevante posto che la regola di giudizio espressa nella sentenza opera indipendentemente dall'esistenza di un abuso CP_4
o di una pratica scorretta od op finanziatore, rimanendo il costo di intermediazione uno dei costi che devono essere oggetto di riduzione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, in relazione a detto costo, deve essere rigettata la relativa eccezione sollevata dalla poiché la circostanza che la somma versata a titolo di CP_1 mediazione sia stata trasf altro soggetto non può comportare l'eliminazione della responsabilità della stessa a danno del consumatore, che rimarrebbe in tal modo CP_1 privo di tutela rispe somma versata al terzo a mezzo dell'istituto bancario, che si è comunque avvantaggiato a sua volta dell'intervento del mediatore.
Pertanto, a fronte dei costi anticipati totali come individuati nel contratto (€ 625,00 per spese istruttoria pratica, € 3.132,00 per costi di intermediazione, Tot. € 3757,00), assunte come riferimento le rate totali (n. 120) e le rate residue al momento dell'estinzione del finanziamento (n. 71, circostanza non contestata dalla parte appellata), il rimborso spettante a deve essere stabilito secondo il seguente calcolo: Parte_1
Rimborso dovuto = (costi totali anticipati * rate residue) / rate totali = (€ 3757*71)/120= € 2.222,89.
La sorte capitale come rideterminata deve essere maggiorata, come correttamente affermato dal Giudice delle prime cure, dagli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata del contratto alla domanda giudiziale e degli interessi moratori di cui al combinato disposto del D. Lgs. 231/2002 e dell'Art. 1284, comma IV, dalla domanda al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, avendo in considerazione il valore della domanda, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A fronte dell'accoglimento totale della domanda, le spese del primo grado di giudizio devono essere rideterminate, facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, in € 1.265,00, per compensi.
Le spese del secondo grado di giudizio, a fronte della complessità della materia e del pregio delle difese svolte, devono essere determinate facendo applicazione dei valori massimi dello scaglione di riferimento, eccezion fatta per la fase istruttoria alla quale si applicano i valori minimi tenuto conto della natura squisitamente documentale della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
o disattesa ogni altra domanda e istanza, anche istruttoria, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia n. 144/2023 così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto;
Condanna a pagare a Controparte_1 la somma di € 2.222,89, oltre interessi al tasso legale dal Parte_1 da giudiziale e interessi a norma dell'art. 1284, co. IV, dalla domanda al saldo.
Condanna a pagare a Controparte_1 al pagamento, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in Parte_1 do e € 2.979,00 per il presente grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso Gorizia in data 18/01/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 190/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, tra
(C.F. ), assistito e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Andrea Scarano del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Appellante
e
(C.F. ), i Controparte_1 P.IVA_1 vv. el Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_2
Appellato
e
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 114/2023 del Giudice di Pace di Gorizia pubblicata in data 12/08/2023 – Controversie di diritto bancario – Recesso anticipato – richiesta rimborso costi non maturati
CONCLUSIONI: per parte appellante: Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Gorizia, in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza n. 144/2023, emessa dal Giudice di Pace di Gorizia il 12/08/2023, nel giudizio R.G.N. 463/2023, non notificata, accogliendo le seguenti richieste:
1. dichiarare l'appello integralmente fondato in virtù dei principi esposti in narrativa
2. per l'effetto accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atto, il diritto dell'attore alla restituzione proporzionale, anche previa conferma e/o declaratoria di nullità e/o disapplicazione delle clausole dell'art. 4 e 4.1, a causa dell'anticipata estinzione, di tutte le voci di costo contrattuali sostenute ed indicate, secondo il criterio pro rata temporis e per l'effetto condannare la convenuta alla corresponsione della complessiva
1 somma di €. 1672,31 al netto di quanto già riconosciuto parzialmente nella sentenza di primo grado impugnata.
3. CONDANNARE la convenuta, per entrambi i gradi di giudizio, al pagamento delle spese di causa a favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; per parte appellata: “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n.144/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
Gorizia in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza impugnata.
2) In ogni caso, accertare e dichiarare:
- la carenza di legittimazione di in merito alla domanda di Controparte_2 restituzione/rimborso delle spese di intermediazione avanzata nei suoi confronti dall'appellante anziché nei confronti dell'intermediario Prestitosi Finance Spa e conseguentemente, rigettare le relative domande rivolte in primo grado dall'attore nei confronti della convenuta società, soggetto privo di legittimazione passiva.
- rigettare e respingere integralmente, per i motivi di cui in narrativa, siccome infondate in fatto ed in diritto tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado nonché le pretese restitutorie, di rimborso e di condanna, proposte e formulate dal sig. perché infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum, Pt_1 nonché pretestuose, generiche e non provate, oltreché non formulabili, nei termini e per le ragioni di cui s'è detto, nei confronti di confermando la sentenza impugnata. CP_1
3) Condannare il sig. al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 114/2023 il Giudice di pace di Gorizia, in parziale accoglimento della domanda svolta da ha condannato Parte_1 [...] (d'ora in poi, anche solo “ per comodità Controparte_1 CP_1 somma di € 550,58, oltre i tasso legale dal 30/11/2021 alla domanda e ex art. 1284, comma IV, c.p.c., dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite. In particolare, il Giudice delle Prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza formulata da parte convenuta e, omettendo di pronunciarsi in merito alla domanda, svolta dalla stessa, circa l'accertamento del difetto di legittimazione passiva, ha riconosciuto il diritto del consumatore, sulla base della pronuncia IT della CGUE, a vedersi i rimborsare, nel caso di estinzione anticipata del contratto, i costi anticipati dallo stesso per le spese preliminari al contratto, qualificando gli stessi come costi up front e riconoscendo, quale criterio di risarcimento, quello della riduzione progressiva sulla scorta di rimborso del piano di ammortamento, in luogo di quello proporzionale pro quota indicato dall'attore.
Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la citata sentenza, deducendo che: a) l in data 29/06/2017 contratto di prestito contro cessione del quinto stipendio e pensione n. 377125, per € 34.800,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 290,00; b) di non aver ottenuto il rimborso, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso anticipato contrattualmente previsto, di tutti i costi proporzionali non maturati anticipatamente esborsati;
c) che le clausole contrattuali prevedevano a carico del cliente i costi e le commissioni in sede di stipulazione del contratto e che, sempre illegittimamente, tali clausole escludevano il rimborso pro quota e proporzionale al cliente di tali costi in caso di recesso anticipato. Sulla scorta di tali deduzioni, già argomentate nel giudizio di primo grado, quale Parte_1 primo motivo di appello, ha argomentato come la motivazione della decisione del giudice delle prime cure sia contraddittoria in quanto, sebbene abbia ritenuto che l'art. 125 sexies del T.U.B., come introdotto dal D. Lgs. 141/20 10, prevede il diritto inderogabile del consumatore di
2 rimborsare anticipatamente l 'importo dovuto al finanziatore e di ottenere da questi una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza emessa l'11.09.2019, chiamata pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 par. I Dir. UE 2008/48 il consumatore "ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, tale riduzione consistente negli interessi e nei costi per la durata residua del contratto", ha statuito che tale norma debba essere interpretata nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti icosti posti a carico del consumatore a prescindere dalla distinzione tra costi up-front o recurring, la stessa abbia poi ritenuto che nel caso di specie i costi anticipati devono essere qualificati up front e per il calcolo delle somme ripetibili in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, in luogo di quello pro rata remporis adottato per i costi recurring, alla luce del principio espresso dalla C.G.U.E. con la precitata sentenza " , quello equitativo di riduzione progressiva sulla scorta della quota di rimborso del piano CP_4 di ammor - interessi, pari al 24,77 %, e pertanto liquidate in misura di € 550,58, in tal modo qualificando i costi da rimborsare come up front e applicando una tipologia di calcolo non indicata nel contratto e non prevista da alcuna norma;
in particolare, l'appellante ha argomentato come la qualificazione dei costi up front sia erronea, non essendo prevista da alcuna previsione legislativa la distinzione degli stessi (non soggetti a rimborso poiché relativi ad attività fisse/già espletate) dai costi c.d. recurring (relativi cioè ad attività connesse alla durata del rapporto), e che tale distinzione sia illegittima a fronte delle norme contenute nell'art. 117 T.U.B. e dell'art. 1337 c.c., che avrebbero imposto l'addebito al cliente solo di prestazioni documentabili e verificabili e non una quantificazione omnicomprensiva e generica. Sul punto, parte appellante ha poi dedotto come la nel corso del giudizio di CP_1 primo grado non avesse provato né di aver reso determin stazioni, né il rapporto causale tra le stesse ed il corrispettivo imposto al cliente né che tali prestazioni fossero correlate alla durata del rapporto e che le clausole contrattuali in questione sarebbero vessatorie a norma dell'art. 33 e 36 del Codice del Consumo. Sulla base delle stesse argomentazioni, quale secondo motivo di appello ha argomentato Parte_1 come la decisione del giudice delle prime cure sarebbe contraddittoria e priva di adeguata motivazione per aver stabilito, quale criterio di calcolo delle somme ripetibili, quello equitativo di riduzione progressiva sulla scorta della quota di rimborso del piano di ammortamento - interessi, pari al 24,77 %, spettando invece al cliente il rimborso di tutti i costi non goduti ed essendo l'applicazione di tale criterio di calcolo illegittima in quanto applicabile esclusivamente per i contratti conclusi a partire dal 25/7/2021 così come previsto dal novellato art. 125-sexies TUB e comunque non previsto nel contratto. Sulla scorta di tali motivi, parte appellante ha chiesto all'adito Tribunale di valutare l'interezza e la fondatezza nel merito della domanda formulata.
Si è costituita in giudizio Controparte_1 che, richiamando quanto già dedotto nelle difese svolte innanzi al Giudice di Pace, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della richiesta di parte appellante di ottenere una valutazione autonoma della fondatezza dell'intera domanda proposta in primo grado, in quanto difettante dei requisiti di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. e ha eccepito la mancata riproposizione della domanda, svolta in primo grado, di vedersi riconosciuta la rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, dal giorno del pagamento/mancata restituzione somme ovvero da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero ancora, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo e l'inammissibilità della doglianza relativa all'omessa pronuncia circa la validità/inefficaci delle clausole contrattuali di previsione dei costi e delle commissioni applicate in quanto avanzata per la prima volta nell'atto di appello. Parte appellata ha poi argomentato in merito all'infondatezza dei restanti motivi di appello, affermando come il Giudice delle prime cure abbia correttamente operato la qualifica di costi up front relativamente alle voci di istruzione pratica/commissioni di intermediazione in
3 quanto relativi ad attività attinenti alla fase preliminare del contratto di finanziamento, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 125 sexies del TUB e della previsione dell'art. 6bis D.P.R. 180/50, richiamando sul punto la decisione n. 555/2021 della C.G.U.E. Unicredit Bank Austria che, relativamente al tema di credito immobiliare ai consumatori, ha confermato la distinzione tra i costi up front e recurring e asserito la non rimborsabilità dei primi in caso di estinzione anticipata del contratto, superando in tal modo il precedente contenuto nella pronuncia IT. Richiamando diverse pronunce giurisprudenziale sul punto e argomentando poi in merito alla corretta distinzione, da parte della tra oneri rimborsabili e alla corretta individuazione del criterio adottato dal CP_1 giudice delle prime cure per il rimborso dei costi ritenuti dovuti (criterio di calcolo del costo ammortizzato), parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accertamento della carenza di legittimazione passiva in merito alla domanda di restituzione/rimborso delle spese di intermediazione avanzata nei suoi confronti dall'appellante anziché nei confronti dell'intermediario Prestitosi Finance Spa
Comparsi procuratori delle parti alla prima udienza del 03/07/2024, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Le peculiarità del thema del presente giudizio impongono una trattazione unitaria dei motivi d'appello proposti e delle questioni sottese.
Preliminarmente occorre tuttavia affermare, rispetto alle doglianze di parte appellata, come la rilevabilità della nullità delle clausole vessatorie a norma dell'art. 33 e 34 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) sono rilevabili d'ufficio dal Giudice a norma dell'art. 36 dello stesso corpus normativo e, come tali, le stesse possono essere rilevate d'ufficio anche per la prima volta in appello purché esse risultino documentate agli atti – ritualmente acquisiti – a prescindere dalla specifica allegazione di parte (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. 4867/2024), in quanto tali nullità attengono al perseguimento di interessi di carattere generale sottesi alla tutela di valori che trascendono l'interesse della singola parte e che possono trovare il proprio fondamento anche in dettami di livello costituzionale (quale il corretto funzionamento del mercato, la tutela del contraente debole – espressione di un principio di uguaglianza sostanziale – e il rispetto del diritto eurounitario).
Ciò chiarito, sul punto, appare di indubbia utilità ripercorrere l'excursus normativo e gli arresti giurisprudenziali che hanno caratterizzato la tematica del rimborso dei costi sostenuti dal consumatore per il finanziamento in caso di estinzione anticipata dello stesso.
Si rammenta come, superata la previsione di cui all'art. 125, comma II, del TUB (che ha recepito nel nostro ordinamento quanto previsto dalla I direttiva sul credito al consumo – Dir. CE 87/102), l'art. 16 della II direttiva sul credito ai consumatori (Dir. CE 48/2008), che prevedeva il diritto per il consumatore ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, è stato recepito dal legislatore nazionale nell'art. 125 sexies del TUB, secondo il quale, nell'originaria formulazione (dal 19/09/2010), in caso di rimborso anticipato, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, introducendo in tal modo il diritto del consumatore a svincolarsi dal rapporto ad nutum e, pur a fronte della genericità della previsione eurounitaria recepita, una distinzione tra i costi totali del credito (sostenuti dal mutuatario) e i costi di cui lo stesso ha diritto alla restituzione in sede di estinzione anticipata del rapporto. Sul punto le indicazioni della Banca d'TA e gli orientamenti sorti in seno alla Giurisprudenza e i collegi ABF (in
4 maniera analoga a quanto previsto in altri ordinamenti europei) limitavano l'interpretazione di detto dettato normativo ai soli costi collegati all'esecuzione del contratto per la durata residua dello stesso in conseguenza dell'estinzione anticipata (i c.d. recurring), non contemplavano la possibilità di restituzione dei costi remunerativi di attività già compiuta (i costi c.d. up front) e imponevano al finanziatore di garantire, nella predisposizione delle clausole contrattuali, chiarezza e trasparenza al fine di consentire al consumatore di individuare i costi up front e i costi recurring, riconoscendo, in mancanza di dette caratteristiche, ai sensi dell'art. 35, comma II del Codice del Consumo, il diritto del consumatore alla restituzione dell'intero importo secondo un criterio proporzionale, sulla base del quale l'importo di tali voci di costo è moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto in via anticipata, sulla base del rapporto fra il numero complessivo di rate e il rapporto delle rate residue.
A mutare il quadro descritto è intervenuta la nota pronuncia IT (Sentenza CGUE del 11/09/2019 nella causa C-383/18, che trae il nome dall'omonima società polacca, cessionaria di crediti al consumo, che aveva instaurato in Polonia diversi giudizi volti ad ottenere il rimborso pro quota delle commissioni pagate da consumatori affidati), la quale ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, rilevando che limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. Sempre secondo la citata pronuncia, tale impostazione, che certamente riconosce al consumatore un'ampia tutela, trova contemperamento nella circostanza che ai soggetti finanziatori la direttiva ha comunque riconosciuto il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, lasciando oltretutto liberi, in questo caso, gli Stati membri di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante.
È poi intervenuto il legislatore, modificando la formulazione dell'art. 125 sexies del TUB, mediante l'art. 11 octies co. 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni – bis), convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, con il quale è stato modificato. prevedendo che [a]lle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti con conseguente rilevanza della distinzione, ai fini della rimborsabilità, dei costi up-front (non rimborsabili) e recurring (rimborsabili).
Tale modifica legislativa è stata oggetto dell'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022, ha dichiarata l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 11-octies, comma 2, D.L. 79/73, oggetto di conversione, limitatamente alle parole e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'TA. Si osserva come la Corte Costituzionale, in punto di individuazione di quali costi possano (e, anzi, debbano) essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto, in ossequio all'art. 125 sexies T.U.B., abbia ritenuto certamente pertinente quanto espresso dalla CGUE con la sentenza nonostante essa sia stata emessa in relazione all'art. 16 CP_4 direttiva 2008/48/CE: se è vero, infatti, che l'espressione riduzione «che comprende gli interessi e i costi
[art. 16 direttiva 2008/48/CE] è più lata rispetto alla formula che parla di una riduzione «pari agli interessi e ai costi» [art. 125 sexies T.U.B.], tuttavia, il perno dell'interpretazione [fornito dalla sentenza IT] della disposizione risiede, a ben vedere, in altri indici testuali. Sono, a tal riguardo, decisivi, da un lato, il paradigma cui è riferita la riduzione, vale a dire «il costo totale del credito», e, da un
5 altro lato, la nozione di «costi dovuti per la durata residua del contratto». In particolare, la preposizione «per» può riferirsi tanto ai costi dovuti «lungo» la durata del contratto, i soli costi cosiddetti recurring, quanto ai costi dovuti «in funzione della» durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione. Questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo, in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale. Del resto, proprio il riferimento al costo totale del credito ha rivestito un ruolo decisivo nell'interpretazione fornita dalla sentenza CP_4
È da osservarsi come sul punto sia poi intervenuta una ulteriore sentenza della Corte di Giustizia – richiamata anche dalla parte appellata – che ha trattato la questione del rimborso dei costi anticipati dal consumatore nel diverso ambito del credito immobiliare ai consumatori (Unicredit Bank Austria resa in data 09/02/2023 nell'ambito della causa 555/2021) Si ritiene tuttavia che i principi espressi in tale pronuncia non debbano trovare applicazione nella fattispecie concreta, avendo come oggetto circoscritto l'interpretazione dell'art. 25 della Direttiva UE 17/2014. Si osserva, in primo luogo, come la stessa citata direttiva, al considerando 2.2 chiarisca come sia importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato, specificità ribadita dalla stessa pronuncia citata, che ha fatto proprie le osservazioni del giudice del rinvio pregiudiziale, il quale aveva rilevato che la difficile assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) a fronte delle rispettive differenze, essendo i contratti di credito ipotecari/relativi a beni immobili caratterizzati da numerose spese totalmente indipendenti dalla durata del contratto ed esclusi dalla sfera di controllo dell'ente creditizio: si osserva infatti come in tale ambito la concessione del credito presuppone una serie di attività (talune delle quali previste come obbligatorie dalla stessa direttiva 17/2014) estranee al credito personale ai consumatori, quali la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili.
Si rileva poi come il legislatore sia intervenuto nuovamente sulla materia, disponendo dapprima a norma dell'art. 1, comma 1 bis del D. L. 69/2023 (convertito con modifiche dalla L. 103/2023), con la sostituzione dell'art. 11 octies, comma II, del D.L. 73/2021 con la seguente norma nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato; e poi a norma dell'art. 27 D.L. 104/2023, convertito con L. 136/2023, che all'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte.
Si ritiene, adottando una ricostruzione ermeneutica corretta, che con il secondo dei citati interventi, a modificazione l'art. 11 octies, comma II, del D.L. 73/2021, il legislatore abbia voluto in parte abrogare la previsione del primo intervento, di poco precedente, nella parte
6 in cui esplicitava che non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato, prevedendo, in buona sostanza, l'applicazione delle disposizioni vigenti al momento della stipulazione del contratto ed escludendo la rimborsabilità delle imposte.
Si segnala infine la recente ordinanza, successiva alla pronuncia qui impugnata, della Corte di Cassazione (n. 25977/2023); per quanto la stessa abbia avuto il pregio di ricostruire il quadro ermeneutico sotteso alla questione e ribadire il principio secondo cui la rilevabilità officiosa della nullità delle clausole vessatorie a norma del Codice del Consumo in qualsiasi stato e grado del giudizio, si ritiene che gli ulteriori principio espressi non trovino applicazione nel caso di specie, posto che la vertenza esaminata dalla Suprema Corte aveva ad oggetto un contratto stipulato in data anteriore alla novella legislativa di cui al D. Lgs. 141/2010.
Pertanto, si ritiene che debba essere confermata l'interpretazione dell'art. 125 sexies T.U.B. cui si è giunti con la sentenza CGUE c.d. e avallata con la pronuncia n. 263/2022 CP_4 della Corte Costituzionale con conseguente diritto al rimborso di tutti i costi del contratto, senza distinzione tra costi up-front e recurring, in caso di estinzione anticipata del contratto di credito ai consumatori per pagamento dell'intero debito residuo.
Ciò chiarito, si ritiene che, nel caso di specie, vista la data di stipula del contratto (29/06/2017), trova applicazione l'art. 125 sexies T.U.B. nella sua versione originaria come introdotta dal D. Lgs. 141/2010 e tenuto conto delle considerazioni sopra svolte rispetto agli ultimi interventi legislativi.
Sul punto si osserva come la previsione citata prevedesse, al primo comma, che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Venendo al caso di specie, si osserva come, sebbene il contratto di finanziamento, all'art. 4, ricalchi la disciplina normativa appena citata, la clausola contenuta nel successivo punto 4.4, che esclude la rimborsabilità delle spese di istruttoria, oneri erariali e costi di intermediazione in caso di estinzione anticipata deve essere dichiarata nulla ex art. 36 codice del consumo poiché vessatoria e in quanto in contrasto con la norma di cui all'art. 125 sexies T.U.B nella lettura offerta alla luce della giurisprudenza europea, come sopra richiamata. Alla luce della disciplina del Codice del consumo, tale clausola avrebbe dovuto essere frutto di una trattativa individuale, essendo irrilevante la mera doppia sottoscrizione. Infatti, l'art. 33, co. I. Si rammenta infatti, il codice del consumo prevede espressamente che si considerano vessatorie le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (e tanto è successo nel caso di specie, essendo stato negato al consumatore il diritto al rimborso di tutti costi totali del credito, in violazione dell'art. 125 sexies T.U.B.) mentre l'art. 34, co. IV prevede che non son sono vessatorie le clausole che sono state oggetto di trattativa individuale (circostanza non occorsa nel caso concreto, non avendo la appellata, nel giudizio di CP_1 primo grado, assolto tale onere probatorio sulla stessa gravante.
La dichiarata nullità della clausola citata – lungi dal determinare la nullità dell'intero contratto (secondo quanto disposto dall'art. 1419 c.c.) – impone l'applicazione delle ulteriori previsioni dell'art. 4 del contratto stesso: oltre al preambolo già citato (riproduttivo della norma contenuta nell'art. 125sexies TUB vigente al momento della stipula), viene in rilievo la previsione contenuta nel capoverso finale del successivo punto 4.5, a norma del
7 quale le spese rimborsabili […] saranno oggetto di rimborso, per la quota non maturata, in misura proporzionalmente all'importo della quota capitale del debito residuo estinto anticipatamente.
Venendo alla pronuncia impugnata, si ritiene in primo luogo che il Giudice delle prime cure, sebbene succintamente, abbia fatto corretto richiamo ai principi di diritto sopra enunciati, avendo giustamente considerato in modo unitario i costi del credito anticipato.
Tuttavia, in secondo luogo, si ritiene che il Giudice di Pace, omettendo una compiuta analisi della vessatorietà della clausola contenuta nell'art.
4.4 del contratto stipulato tra le parti e delle conseguenze sopra indicate, abbia individuato scorrettamente il criterio delle somme ripetibili in quello equitativo di riduzione progressiva sulla scorta della quota di rimborso del piano di ammortamento - interessi, pari al 24,77 %. Facendo applicazione del criterio indicato nel contratto stesso all'art.
4.5 citato, depurato da ogni riferimento alla clausola vessatoria nulla, il criterio esatto del rimborso avrebbe dovuto essere quello della misura proporzionale all'importo della quota capitale del debito residuo estinto anticipatamente, come correttamente argomentato dell'appellante.
Si osserva poi che, rispetto alle doglianze avanzate dalla parte appellata in punto di legittimazione passiva rispetto alla presenza di un intermediatore finanziario (dal quale sarebbero dovuti i rimborsi richiesti), tale elemento risulta irrilevante posto che la regola di giudizio espressa nella sentenza opera indipendentemente dall'esistenza di un abuso CP_4
o di una pratica scorretta od op finanziatore, rimanendo il costo di intermediazione uno dei costi che devono essere oggetto di riduzione nel caso di estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, in relazione a detto costo, deve essere rigettata la relativa eccezione sollevata dalla poiché la circostanza che la somma versata a titolo di CP_1 mediazione sia stata trasf altro soggetto non può comportare l'eliminazione della responsabilità della stessa a danno del consumatore, che rimarrebbe in tal modo CP_1 privo di tutela rispe somma versata al terzo a mezzo dell'istituto bancario, che si è comunque avvantaggiato a sua volta dell'intervento del mediatore.
Pertanto, a fronte dei costi anticipati totali come individuati nel contratto (€ 625,00 per spese istruttoria pratica, € 3.132,00 per costi di intermediazione, Tot. € 3757,00), assunte come riferimento le rate totali (n. 120) e le rate residue al momento dell'estinzione del finanziamento (n. 71, circostanza non contestata dalla parte appellata), il rimborso spettante a deve essere stabilito secondo il seguente calcolo: Parte_1
Rimborso dovuto = (costi totali anticipati * rate residue) / rate totali = (€ 3757*71)/120= € 2.222,89.
La sorte capitale come rideterminata deve essere maggiorata, come correttamente affermato dal Giudice delle prime cure, dagli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata del contratto alla domanda giudiziale e degli interessi moratori di cui al combinato disposto del D. Lgs. 231/2002 e dell'Art. 1284, comma IV, dalla domanda al saldo.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, avendo in considerazione il valore della domanda, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A fronte dell'accoglimento totale della domanda, le spese del primo grado di giudizio devono essere rideterminate, facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, in € 1.265,00, per compensi.
Le spese del secondo grado di giudizio, a fronte della complessità della materia e del pregio delle difese svolte, devono essere determinate facendo applicazione dei valori massimi dello scaglione di riferimento, eccezion fatta per la fase istruttoria alla quale si applicano i valori minimi tenuto conto della natura squisitamente documentale della controversia.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di Controparte_1
o disattesa ogni altra domanda e istanza, anche istruttoria, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia n. 144/2023 così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto;
Condanna a pagare a Controparte_1 la somma di € 2.222,89, oltre interessi al tasso legale dal Parte_1 da giudiziale e interessi a norma dell'art. 1284, co. IV, dalla domanda al saldo.
Condanna a pagare a Controparte_1 al pagamento, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in Parte_1 do e € 2.979,00 per il presente grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso Gorizia in data 18/01/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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