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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/05/2024, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace. Giudice rel/est.
Dott. Liberato Faccenda Giudice riunito in camera di conSIlio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2432 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del mat rimonio e vertente
TRA
(c.f. ( ), elettivamente domiciliato in Soverato Parte_1 C.F._1
(CZ), alla via C. Amirante, n.35, presso lo studio dell'Avv. Massimo Alessandro
Gualtieri che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla CP_1 C.F._2
Via Scesa Eroi 1799, n.23, presso lo studio dell'Avv. Maria Costa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: con note scritte di trattazione depositate per l'udienza del 15 febbraio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'intervenuto accordo raggiunto in corso di causa e riversato in atti.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2023, – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in RS (CZ) il 28 ottobre 1989, CP_1
RGAC n. 2432/2023 - Pagina 1 di 5 in costanza del quale sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autonomi – esponeva di essersi consensualmente separato dalla moglie a causa di incompatibilità caratteriali che rendevano intoll erabile la prosecuzione della convivenza, mediante accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, autorizzato in data 22 ottobre 2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e trasmesso all' del Comune di Organizzazione_1
RS (CZ) per la relativa annotazione.
Deduceva, inoltre, che rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione di detto accordo, le circostanze di fatto erano radicalmente mutate: in particolare, entrambi i figli avevano raggiunto l'indipendenza economica e risiedevano ormai fuori Regione ( a Brescia e a Bologna); la resistente si era Per_1 Per_2
trasferita in provincia di Brescia, ove era stata assunta con mansioni di “ Org_2
presso il di Leno (BS), mentre l'aggravamento improvviso delle Organizzazione_3 condizioni di salute del ricorrente, sottoposto ad intervento chirurgico per “Dissezione aortica ascendente Tipo A Stanford”, avevano determinato un peggioramento delle condizioni economiche, sicché occorreva procedere ad una rivisitazione delle condizioni pattuite in sede di separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (non avendo i coniugi ricostituito nelle more la comunione morale e spirituale),
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e la revoca di ogni contribuzione economica posta a carico del ricorrente in sede di separazione.
1.2. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 settembre 2023 , la quale – pur CP_1
non opponendosi alla domanda di divorzio – contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della richiesta avanzata da controparte di modifica delle condizioni di separazione.
Evidenziava, in particolare, la condotta inadempiente di contr oparte rispetto agli accordi presi in sede di negoziazione assistita e chiedeva che venisse disposta in suo favore l'erogazione “della quota parte alla medesima spettante, del TFS” maturato e percepito dal coniuge.
1.2. Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 19 ottobre 2023, celebrata dinnanzi al Giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, stante la proposta conciliativa formulata nel corso dell'udienza dalla difesa della
RGAC n. 2432/2023 - Pagina 2 di 5 resistente, la causa veniva differita su richiesta del procuratore del ricorrente onde consentire alla parte di poter vagliare la possibilità di un accordo.
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 12 dicembre 2023,
i difensori di entrambe le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo volto alla definizione bonaria della controversia.
Fissata, pertanto, per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del
15 febbraio 2024, celebrata anch'essa in modalità cartolare, con ordinanza dell'8 marzo 2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, rilevato che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70 e che la separazione si protrae ininterrottamente sin dalla intervenuta autorizzazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro del 22 ottobre 2020 dell'accordo di negoziazione assistita intercorso tra i coniugi, senza che sia intervenuta nelle more alcuna forma di riconciliazione, ritiene il Collegio che sussistono tutti i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.1. Può, dunque, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio
2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla intervenuta separazione dei coniugi che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostit uire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativ amente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal
Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese com e sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, avuto riguardo anche al lasso di tempo tras corso, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli odierni coniugi.
RGAC n. 2432/2023 - Pagina 3 di 5 3. Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva altresì che nel corso del presente giudizio di divorzio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni, mediante il quale hanno disciplinato e risolto bonariamente la controversia.
In particolare, i coniugi hanno pattuito quanto segue:
“1) La casa familiare di proprietà dei coniugi sita in Montepaone Via L. Sturzo n. 91 viene assegnata al Sig. , il quale s'impegna a versare a favore della Parte_1
SI.ra a mo' di indennità la somma di € 350,00 mensili a decorrere dal CP_1
01.01.2024 sino al 31.12.2024, con rivalutazione qualora tale situazione Org_4
perduri oltre il detto anno;
2) Le parti si danno reciproco atto che l'immobile comprensivo del mobilio ivi presente ha un valore di € 200.000,00 (dicasi duecentomila euro) nell'eventualità che il SI. lo voglia acquistare o le parti lo vogliano vendere;
Parte_1
3) La SI.ra potrà ritirare il corredo e gli effetti personali e dei figli entro CP_1
la fine di marzo 2024, previo congruo preavviso riguardo anche le modalità ed i beni specifici da ritirare;
4) All'esito della vendita e/o dell'eventuale acquisto da parte del SI. , in forza Pt_1 dell'art. 8 dell'accordo di separazione dei coniugi, il SI. erserà Parte_2 dunque la somma di € 133,333,33 a favore della SI.ra , pari ai 2/3 CP_1
dell'importo convenuto;
5) La SI.ra provvederà a cambiare la propria residenza successivamente CP_1
al deposito della sentenza di cessazione degli effetti c ivili del matrimonio;
6) Nel caso in cui il, SI. dovesse per qualsiasi motiv o lasciare Parte_1
l'immobile dovrà immediatamente cambiare la propria residenza;
in tale circostanza nell'attesa della vendita e/o locazione dello stesso, l'immobile torne rà nella disponibilità di entrambi i coniugi con il mobilio ivi presente;
7) Nell'ipotesi in cui il SI. dovesse rilasciare l'immobile per qualsiasi motivo Pt_1
e/o causa e questo dovesse essere occupato, anche per un mese, dalla SI.ra , CP_1
la stessa sarà tenuta a corrispondere, in favore del , il medesimo importo, Pt_1
rivalutato correlato al periodo.
8) Nulla sul TFS che rimane integralmente nella disponibilità del SI. ”. Pt_1
Orbene, considerato che entrambi i figli della coppia sono ormai maggiorenni ed economicamente autonomi (di talché nessuna statuizione deve essere assunta sul punto dal Tribunale) e che le condizioni di cui all'accordo raggiunto dai medesimi appaiono
RGAC n. 2432/2023 - Pagina 4 di 5 congrue e conformi alle norme di legge e agli interessi delle parti, il Tribunale rileva che nessun'altra statuizione si rende necessaria.
3.3 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Alla luce dell'esito del giudizio e del comportamento conciliativo delle parti, ritiene il Tribunale che sussistono le ragioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2432/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 CP_1
il 10.09.1965, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
RS (CZ) il 28 ottobre 1989 da e , trascritto nei Registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del Comune di RS (CZ), Anno 1989, Atto n. 25, parte II, Serie
A, Uff. 0, alle concordate condizioni di cui in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RS (CZ) cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile del 26 aprile 2024.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2432/2023 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai SInori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace. Giudice rel/est.
Dott. Liberato Faccenda Giudice riunito in camera di conSIlio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2432 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del mat rimonio e vertente
TRA
(c.f. ( ), elettivamente domiciliato in Soverato Parte_1 C.F._1
(CZ), alla via C. Amirante, n.35, presso lo studio dell'Avv. Massimo Alessandro
Gualtieri che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla CP_1 C.F._2
Via Scesa Eroi 1799, n.23, presso lo studio dell'Avv. Maria Costa che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: con note scritte di trattazione depositate per l'udienza del 15 febbraio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'intervenuto accordo raggiunto in corso di causa e riversato in atti.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2023, – premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in RS (CZ) il 28 ottobre 1989, CP_1
RGAC n. 2432/2023 - Pagina 1 di 5 in costanza del quale sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autonomi – esponeva di essersi consensualmente separato dalla moglie a causa di incompatibilità caratteriali che rendevano intoll erabile la prosecuzione della convivenza, mediante accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita, autorizzato in data 22 ottobre 2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e trasmesso all' del Comune di Organizzazione_1
RS (CZ) per la relativa annotazione.
Deduceva, inoltre, che rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione di detto accordo, le circostanze di fatto erano radicalmente mutate: in particolare, entrambi i figli avevano raggiunto l'indipendenza economica e risiedevano ormai fuori Regione ( a Brescia e a Bologna); la resistente si era Per_1 Per_2
trasferita in provincia di Brescia, ove era stata assunta con mansioni di “ Org_2
presso il di Leno (BS), mentre l'aggravamento improvviso delle Organizzazione_3 condizioni di salute del ricorrente, sottoposto ad intervento chirurgico per “Dissezione aortica ascendente Tipo A Stanford”, avevano determinato un peggioramento delle condizioni economiche, sicché occorreva procedere ad una rivisitazione delle condizioni pattuite in sede di separazione.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (non avendo i coniugi ricostituito nelle more la comunione morale e spirituale),
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale e la revoca di ogni contribuzione economica posta a carico del ricorrente in sede di separazione.
1.2. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 settembre 2023 , la quale – pur CP_1
non opponendosi alla domanda di divorzio – contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della richiesta avanzata da controparte di modifica delle condizioni di separazione.
Evidenziava, in particolare, la condotta inadempiente di contr oparte rispetto agli accordi presi in sede di negoziazione assistita e chiedeva che venisse disposta in suo favore l'erogazione “della quota parte alla medesima spettante, del TFS” maturato e percepito dal coniuge.
1.2. Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 19 ottobre 2023, celebrata dinnanzi al Giudice relatore, delegato alla trattazione del procedimento, stante la proposta conciliativa formulata nel corso dell'udienza dalla difesa della
RGAC n. 2432/2023 - Pagina 2 di 5 resistente, la causa veniva differita su richiesta del procuratore del ricorrente onde consentire alla parte di poter vagliare la possibilità di un accordo.
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 12 dicembre 2023,
i difensori di entrambe le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo volto alla definizione bonaria della controversia.
Fissata, pertanto, per la precisazione delle conclusioni e la discussione l'udienza del
15 febbraio 2024, celebrata anch'essa in modalità cartolare, con ordinanza dell'8 marzo 2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, rilevato che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70 e che la separazione si protrae ininterrottamente sin dalla intervenuta autorizzazione del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro del 22 ottobre 2020 dell'accordo di negoziazione assistita intercorso tra i coniugi, senza che sia intervenuta nelle more alcuna forma di riconciliazione, ritiene il Collegio che sussistono tutti i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.1. Può, dunque, ritenersi realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio
2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla intervenuta separazione dei coniugi che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostit uire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativ amente dal momento che: la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal
Tribunale, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese com e sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, avuto riguardo anche al lasso di tempo tras corso, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra gli odierni coniugi.
RGAC n. 2432/2023 - Pagina 3 di 5 3. Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva altresì che nel corso del presente giudizio di divorzio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni, mediante il quale hanno disciplinato e risolto bonariamente la controversia.
In particolare, i coniugi hanno pattuito quanto segue:
“1) La casa familiare di proprietà dei coniugi sita in Montepaone Via L. Sturzo n. 91 viene assegnata al Sig. , il quale s'impegna a versare a favore della Parte_1
SI.ra a mo' di indennità la somma di € 350,00 mensili a decorrere dal CP_1
01.01.2024 sino al 31.12.2024, con rivalutazione qualora tale situazione Org_4
perduri oltre il detto anno;
2) Le parti si danno reciproco atto che l'immobile comprensivo del mobilio ivi presente ha un valore di € 200.000,00 (dicasi duecentomila euro) nell'eventualità che il SI. lo voglia acquistare o le parti lo vogliano vendere;
Parte_1
3) La SI.ra potrà ritirare il corredo e gli effetti personali e dei figli entro CP_1
la fine di marzo 2024, previo congruo preavviso riguardo anche le modalità ed i beni specifici da ritirare;
4) All'esito della vendita e/o dell'eventuale acquisto da parte del SI. , in forza Pt_1 dell'art. 8 dell'accordo di separazione dei coniugi, il SI. erserà Parte_2 dunque la somma di € 133,333,33 a favore della SI.ra , pari ai 2/3 CP_1
dell'importo convenuto;
5) La SI.ra provvederà a cambiare la propria residenza successivamente CP_1
al deposito della sentenza di cessazione degli effetti c ivili del matrimonio;
6) Nel caso in cui il, SI. dovesse per qualsiasi motiv o lasciare Parte_1
l'immobile dovrà immediatamente cambiare la propria residenza;
in tale circostanza nell'attesa della vendita e/o locazione dello stesso, l'immobile torne rà nella disponibilità di entrambi i coniugi con il mobilio ivi presente;
7) Nell'ipotesi in cui il SI. dovesse rilasciare l'immobile per qualsiasi motivo Pt_1
e/o causa e questo dovesse essere occupato, anche per un mese, dalla SI.ra , CP_1
la stessa sarà tenuta a corrispondere, in favore del , il medesimo importo, Pt_1
rivalutato correlato al periodo.
8) Nulla sul TFS che rimane integralmente nella disponibilità del SI. ”. Pt_1
Orbene, considerato che entrambi i figli della coppia sono ormai maggiorenni ed economicamente autonomi (di talché nessuna statuizione deve essere assunta sul punto dal Tribunale) e che le condizioni di cui all'accordo raggiunto dai medesimi appaiono
RGAC n. 2432/2023 - Pagina 4 di 5 congrue e conformi alle norme di legge e agli interessi delle parti, il Tribunale rileva che nessun'altra statuizione si rende necessaria.
3.3 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
4. Alla luce dell'esito del giudizio e del comportamento conciliativo delle parti, ritiene il Tribunale che sussistono le ragioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2432/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 CP_1
il 10.09.1965, disattesa o assorbita ogni contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
RS (CZ) il 28 ottobre 1989 da e , trascritto nei Registri Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del Comune di RS (CZ), Anno 1989, Atto n. 25, parte II, Serie
A, Uff. 0, alle concordate condizioni di cui in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RS (CZ) cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile del 26 aprile 2024.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 2432/2023 - Pagina 5 di 5