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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 263/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIDI ALESSANDRO e CP_1 P.IVA_1
dell'avv. CESARETTI LUCA ( C/O AVV. LUCIDI ALESSANDRO, VIA XX C.F._1
SETTEMBRE 74 PERUGIA;
, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 74 06121
PERUGIApresso il difensore avv. LUCIDI ALESSANDRO
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Controparte_2 P.IVA_2
GIANLUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 65 61032
FANOpresso il difensore avv. MONTANARI GIANLUCA
pagina 1 di 18 APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 13/2022 del 12 gennaio 2022 resa dal
Tribunale di Pesaro in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello riformare in modo parziale, limitatamente ai punti della stessa impugnati, la sentenza del Tribunale Civile di Pesaro,
Giudice Dott. Emanuele Mosci, n. 12/2022, pubbl. il 12/01/2022, Rep. n. 13/2022 del
12/01/2022, resa nel giudizio civile di primo grado R.G. n° 2662/2018, promosso da
, in persona del legale rapp.te p.t., contro il in persona CP_1 Controparte_2
dell'Amministratrice p.t., notificata in data 17.02.2022.
- Nel merito:
– A) accertare e dichiarare la nullità della delibera assunta dal in Controparte_2
occasione dell'assemblea tenutasi in data 12/08/2016, relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno, inerente ai lavori commissionati dal medesimo Condominio alla
“ , avendo stabilito/modificato un criterio di Controparte_3
ripartizione delle spese in contrasto con quanto previsto dalle legge e dalla convenzione, come argomentato in narrativa;
- per l'effetto adottare le conseguenti determinazioni in fatto ed in diritto.
– B) Accertare e dichiarare:
pagina 2 di 18 – b.1 in via principale : che il C.F. , sito in Fano Controparte_2 P.IVA_2
(PU), Viale della Romagna, n. 2, in persona dell'Amministratore pro-tempore, deve rimborsare alla (C.F./P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, somme indebitamente percepite dal medesimo
Condominio e che lo stesso trattiene, stante la duplicazione di pagamenti eseguiti dalla società per la medesima causale, relativa ai lavori del 2016 per cui è causa, come argomentato in narrativa;
– per l'effetto, condannare il in persona dell'Amministratore pro- Controparte_2
tempore, alla ripetizione in favore della , in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, dell'importo, in via primaria, come quantificato dalla CTP dell'Ing. Per_1
ridotto ad € 26.000,00 (euro ventiseimila/00) per lo scaglione di valore della causa, oppure in via gradata, come determinato dalla CTU dell'Ing. in totali € Persona_2
12.532,04 (eurododicimilacinquecentotrentadue/04), oltre IVA, o in via ulteriormente gradata, nella somma di € 3.833,54 (eurotremilaottocentotrentatre/54), oltre IVA, espressamente per la causale: «risparmio da parte del per i lavori eseguiti CP_2
nel 2016 per le due palazzine “B” e “C”», o il diverso, maggiore o minore importo, che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto congruo e/o di equità dalla competente
Autorità Giudiziaria, oltre ai frutti e/o agli interessi come per legge, maturati e maturandi dal giorno del pagamento, fino all'effettivo soddisfo, comunque compreso entro lo scaglione d valore da € 5.200,00 (eurocinquemiladuecento/00) a € 26.000,00
(euroventiseimila/00).
– b.2 In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda come sopra formulata, accerti e dichiari: che la vicenda per cui è causa è ascrivibile alla disciplina di cui all'art. 2041 cc, e che quindi il in Controparte_2
pagina 3 di 18 persona dell'Amministratore p.t., si è arricchito in danno della , in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., per le ragioni addotte in parte motiva;
– per l'effetto: condannare il in persona dell'Amministratore pro- Controparte_2
tempore, al versamento in favore della , in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, di un indennizzo, pari alla corrispondente diminuzione patrimoniale subita da quest'ultima, parimenti, in via primaria, come quantificato dalla CTP dell'Ing.
ridotto ad € 26.000,00 (euroventiseimila/00) per lo scaglione di valore della Per_1
causa, oppure in via gradata, come determinato dalla CTU dell'Ing. in totali Persona_2
€ 12.532,04 (eurododicimilacinquecentotrentadue/04), oltre IVA, o in via ulteriormente gradata, nella somma di € 3.833,54 (eurotremilaottocentotrentatre/54), oltre IVA, espressamente per la causale: «risparmio da parte del per i lavori eseguiti CP_2
nel 2016 per le due palazzine “B” e “C”», o il diverso, maggiore o minore importo, che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto congruo e/o di equità dalla competente
Autorità Giudiziaria, oltre rivalutazione e/o interessi come per legge, maturati e maturandi dal giorno del pagamento, fino all'effettivo soddisfo, comunque compreso entro lo scaglione di valore da € 5.200,00 (eurocinquemiladuecento/00) a € 26.000,00
(euroventiseimila/00).
- C ) Accertare e dichiarare che, a fronte della duplicazione di pagamenti effettuati dalla
indicati in narrativa, ed alla conseguente illegittima locupletazione per il CP_1
in persona dell'Amministratore p.t., quest'ultimo deve risarcire in Controparte_2
favore della predetta società, in persona del legale rapp.te p.t., tutti i danni subiti e subendi, per le causali e le ragioni addotte in parte motiva, con il pagamento dell'importo complessivo di € 8.335,28 (euroottomilatrecentotrentacinque/28), oltre rivalutazione ed interessi legali, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che
pagina 4 di 18 sarà ritenuta di giustizia, in aggiunta a quanto riconosciuto in accoglimento della domanda svolta di ripetizione dell'indebito ex art 2033 cc e/o di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cc, il tutto comunque contenuto entro il limite dello scaglione indicato, compreso tra € 5.200,00 (eurocinquemiladuecento/00) ed €
26.000,00 (euroventiseimila/00).
– D ) Previo accoglimento del presente appello, in via principale, porre a integralmente
a carico del in persona del legale rapp.te p.t., la spesa sostenuta Controparte_2
per la CTU, redatta dall'Ing. Persona_2
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda, imputare e suddividere il costo della perizia tecnica d'ufficio tra le parti in modo eguale, in ragione di ½ ciascuna.
– E) Previo accoglimento del presente appello, porre a integralmente a carico del
in persona del legale rapp.te p.t., tutte le spese di lite, sia del Controparte_2
primo che del secondo grado di giudizio, in favore della , in persona del legale CP_1
rapp.te p.t.”
PER L'APPELLATO, Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa o comunque respinta, confermare la sentenza impugnata e, quindi, rigettare tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle CP_1
spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
pagina 5 di 18 Con decreto n. 445/2017 del 6 novembre 2017 – reso ad istanza del ricorrente
– il Giudice di Pace di Fano ingiungeva a il pagamento Controparte_2 CP_1
in favore del ricorrente della somma di euro 4.044,78 euro, oltre interessi e spese.
A tal fine il ricorrente aveva allegato che era Controparte_2 CP_1
proprietaria di alcune unità immobiliari all'interno dell'immobile condominiale e non aveva corrisposto l'importo di euro 4.044,78 risultante dal bilancio preventivo esercizio straordinario 2016/2017 e relativa ripartizione, approvato con delibera del 12 agosto
2016.
Con atto di citazione del 15 gennaio 2018 proponeva rituale opposizione e CP_1
conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Fano Controparte_2
concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento che nulla era dovuto da parte sua al Condominio, e in via riconvenzionale affinchè fosse dichiarata la nullità/illegittimità della delibera assembleare del 12 agosto 2016 ed il condominio condannato al rimborso della somma di euro 13.610,75, di cui euro
13.152,17 perché indebitamente percepiti ed euro 814,45 ex art. 1134 c.c., nonché alla ripetizione in suo favore della differenza;
inoltre che, in via subordinata, in caso di rigetto della precedente domanda, il fosse condannato per arricchimento CP_2
senza causa al pagamento in suo favore dell'indennizzo di euro 13.610,75 o altro di giustizia.
A tal fine l'opponente esponeva che l'importo oggetto d'ingiunzione era CP_1
stato richiesto quale quota parte ad essa spettante, quale condomina, in riferimento a lavori di manutenzione straordinaria e di tinteggiatura eseguiti dalla
[...]
sull'immobile condominiale;
che il decreto opposto era stato Controparte_3
emesso sulla base di un bilancio preventivo;
che si trattava di una mera previsione di pagina 6 di 18 spesa, soggetta a variazione, tanto che – conclusi i lavori – era stata accertata come dovuta all'appaltatore una somma inferiore - di circa 2.000,00 euro - a quella ripartita in bilancio preventivo, come risultava dal successivo bilancio consuntivo;
che vantava, inoltre, un
contro
-credito verso il , superiore alla pretesa oggetto CP_2
d'ingiunzione, che opponeva in compensazione;
aveva eseguito a propria cura e spese varie opere sull'immobile condominiale che erano risultate a beneficio di tutti i condomini.
Si costituiva con comparsa del 9 aprile 2018 che eccepiva Controparte_2
l'incompetenza per valore del giudice adito e nel merito concludeva per l'infondatezza dell'opposizione.
Con ordinanza del 9 agosto 2018 il giudice di pace di Fano, provvedendo sull'eccezione preliminare, tratteneva il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e rimetteva le parti innanzi al giudice competente in relazione alla domanda riconvenzionale.
riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Pesaro ed anche in detta sede CP_1
si costituiva il Controparte_2
Con la sentenza n. 12/2022 del 9 gennaio 2022 il Tribunale di Pesaro accertava “il debito del nei confronti di per la somma di €1.124,28+IVA Controparte_2 CP_1
ed €900,00+IVA oltre interessi legali dalla domanda al saldo (importi entrambi calcolati al lordo della somma pari alla quota dei millesimi posseduti dalla attrice alla data della introduzione della domanda)”, regolando le spese del giudizio.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Ancona per CP_1
i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato Controparte_2
All'udienza del 10 settembre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche. pagina 7 di 18 MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 12/2022 del 9 gennaio 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• oggetto del giudizio era l'opera realizzata da ed il relativo prezzo;
in CP_1
particolare la condomina, , aveva realizzato nei primi anni 90' le CP_1
seguenti opere: Palazzina “C” cappotto termico cielo terra (piano terra, piano primo, piano secondo) intero 1-2-3-5-6-7; Palazzina “B” cappotto termico piano secondo interno 4; Ripristino parapetti n.3 appartamenti 2/D e 2/l - Realizzazione canale di drenaggio ventilato “Palazzina “C”;
• inoltre, nel 2016 (vedi doc. 15 –parte attrice), aveva commissionato a
[...]
–esecutrice delle opere di cui al DI opposto- lavori di Controparte_4
rispristino e pittura degli esterni per complessivi € 900,00 + IVA;
• nel 2018 aveva provveduto, infine, anche alla disinfestazione di uno degli appartamenti di proprietà, a causa di invasione di scarafaggi dall'esterno (doc. 22
–parte attrice) ed alla pulizia dei pozzetti;
• “ritenuto quanto sopra, deve escludersi che la esecuzione del termocappotto esterno –ancorchè vantaggiosa per il nel suo complesso ed idonea a CP_2
realizzare la manutenzione delle facciate esterne- non rientri tra le spese urgenti di cui all'art. 1134 c.c.. Non appare essere, inoltre, spesa urgente, quella costituita dalla realizzazione del canale di drenaggio ventilato. La ripetibilità della relativa spese deve essere, pertanto, esclusa. Invece, le opere di manutenzione delle facciate approvate dalla assemblea devono omogenee a quelle commissionate dal alla medesima . CP_2 Controparte_4
pagina 8 di 18 Discorso diverso deve essere, dunque, fatto con riguardo alle opere direttamente pagate dalla attrice, realizzate in contemporanea (o di poco successivamente) a quelle oggetto del contratto di appalto concluso dal convenuto. Le CP_2
suddette, poiché della medesima tipologia di quelle oggetto del contratto concluso dal con la medesima impresa appaltatrice debbono CP_2
ritenersi parte della autorizzazione espressa dalla assemblea alla esecuzione delle opere per cui è causa (cfr. art. 1134 I comma c.c.). Deve essere riconosciuto, poi, il carattere della urgenza alle opere di disinfestazione e pulizia dei pozzetti (art.
1134 II comma c.c.). Sulla base della CTU le opere di cui sopra (vedi punti di cui al capo B della domanda) debbono essere quantificate in €1.124,38+IVA ed €900,00
+ IVA, alla data della domanda. Il deve essere tenuto al pagamento CP_2
delle medesime e nel relativo calcolo deve essere considerata la quota millesimale di spettanza della attrice. Infondata è, invece, la domanda di arricchimento (capo b.1 – conf. Cass. 20528/2017) nonché la domanda di risarcimento del danno (capo D) poiché non provata”.
I motivi di appello
1° MOTIVO DI APPELLO
- Erronea applicazione della legge e/o erronea/omessa valutazione e pronuncia su di un aspetto dirimente della controversia e/o carenza, illogicità, infondatezza della motivazione, in termini di “an”, ed in particolare sulla nullità della delibera condominiale del 12.08.2016 -
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe del tutto omesso la pronunzia su una delle sue domande, cioè quella relativa alla nullità della delibera dell'assemblea condominiale del 12 agosto 2016, relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno pagina 9 di 18 riferito ai criteri di ripartizione delle spese per i lavori commissionati a CP_3
Controparte_3
Deduceva che nonostante il giudice di pace si fosse dichiarato incompetente per valore rispetto alla domanda di nullità ed avesse rimesso la questione al Tribunale, quest'ultimo aveva ritenuto che la domanda di nullità fosse stata delibata dal giudice di pace nella pronunzia relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo e dunque coperta da giudicato.
In sintesi, era una domanda su cui alcun giudice aveva pronunziato.
Nel merito, poi, l'appellante sostiene che “– la c.d. “convenzione” era costituita dal
Regolamento Condominiale (doc. 28), adottato e trascritto nei RRII in occasione del primo atto di compravendita relativo alle unità immobiliari del fabbricato, ove all'articolo 11, comma II, si leggeva chiaramente : “Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti o impianti comuni a gruppi di unità immobiliari faranno carico ai proprietari delle stesse unità”; – tale Regolamento, peraltro di natura contrattuale, conteneva un palese richiamo al principio di diritto di cui all'art. 1123, comma II, del Codice Civile, che in merito alla ripartizione delle spese condominiali così statuisce: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”. – Come acclarato in corso di causa, sia attraverso la CTU dell'Ing. sia con la relazione di parte Persona_2
giurata dall'Ing. nel 2016 (doc. 11), al tempo dei lavori eseguiti dalla Per_1 CP_3
, le unità immobiliari della indubbiamente presentavano uno stato
[...] CP_1
manutentivo più curato rispetto a quelle degli altri condomini, tanto da essere interessate solo in modo minimo e marginale da tali interventi edilizi;
– in aggiunta, sempre il CTU, al punto n. 4 delle proprie conclusioni (pag. 31 della perizia), sottolinea
pagina 10 di 18 in modo specifico che, grazie alla migliore conservazione degli immobili della esponente, “Il risparmio da parte del Condominio per i lavori eseguiti nel 2016 per le due palazzine “B” e “C” risulta essere €. 3.833,54 IVA esclusa”. – In virtù del citato combinato disposto di cui all'art. 11, comma II, del Regolamento Condominiale e all'art. 1123, comma II, Codice Civile, visti - appunto - il migliore stato conservativo dei propri beni e il conseguente risparmio in termini di costi di riparazione dei medesimi per tutto il Condominio, l'esponente società avrebbe dovuto essere esentata dal pagamento di alcuna somma per la causale in questione o, in ogni caso, essere chiamata a contribuire alle spese de quibus in maniera proporzionalmente ridotta, rispetto agli altri condomini. – Invece, con l'impugnata delibera condominiale del 12/08/2016, la ripartizione degli oneri veniva effettuata in modo strettamente paritario, tra tutti i partecipanti al Condominio, secondo le tabelle millesimali, solo in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, così arrecando un ingiusto pregiudizio al proprietario solerte, come la , che nel tempo si era occupata con cura dei CP_1
propri immobili, in favore degli altri soggetti che invece se ne erano disinteressati, andando ad aggravare la situazione dell'intero complesso condominiale, anche a scapito della predetta società.
. . .
– di talché, è evidente la nullità della delibera condominiale impugnata, rilevabile anche ex ufficio, poiché con la stessa sono stati determinati dei criteri di ripartizione delle spese in modo difforme a quanto previsto sia dal Regolamento Condominiale di tipo contrattuale, sia dalla disciplina del Codice Civile”.
Il motivo è inammissibile, oltre che manifestamente infondato.
pagina 11 di 18 Premesso che, effettivamente il giudice di pace, pur avendo rimesso al giudice superiore la questione relativa alla nullità della delibera condominiale che, invero, costituiva il titolo del credito oggetto del suo giudizio, ha pronunziato sentenza senza neppure ritenerne la pregiudizialità, così riconoscendo implicitamente la validità della delibera e delle modalità di ripartizione della spesa con essa deliberata.
In ogni caso, la delibera contestata risale al 12 agosto 2016 e l'odierno appellante, nella sua veste di condomino, non l'ha impugnata nel termine perentorio di legge, cioè nei trenta giorni previsti dall'art. 1137 c.c., così come non ha neppure allegato di essere un condomino in quell'occasione assente, dissenziente o astenuto.
Ne deriva che l'impugnazione è inammissibile.
Essendo decorso il termine di legge, poi, l'appellante prospetta una ragione di nullità della delibera che – tralasciando ogni altro aspetto – è del tutto infondata.
L'appellante, in sintesi, sostiene che avendo provveduto a manutenere le proprie unità abitative, i lavori fatti eseguire dal avrebbero interessato in minor misura CP_2
le stesse, sicchè “. . .l'esponente società avrebbe dovuto essere esentata dal pagamento di alcuna somma per la causale in questione o, in ogni caso, essere chiamata a contribuire alle spese de quibus in maniera proporzionalmente ridotta, rispetto agli altri condomini. – Invece, con l'impugnata delibera condominiale del
12/08/2016, la ripartizione degli oneri veniva effettuata in modo strettamente paritario, tra tutti i partecipanti al Condominio, secondo le tabelle millesimali,. . .”.
Pur volendo tralasciare che l'appellante non individua alcuna ragione di nullità, né indica la norma violata che condurrebbe a detto esito, poiché è la stessa società a dedurre che il riparto è stato eseguito secondo le tabelle millesimali, cioè secondo il criterio di legge, lo stesso potrà – al limite – essere errato per non aver considerato il pagina 12 di 18 “minor uso” da parte del singolo condomino (quindi andava impugnata nel termine perentorio di cui all'art. 1137 c.c.), ma non può essere considerata nulla, perché non ha modificato alcun criterio di riparto, né legislativo, né convenzionale, ma solo annullabile e perciò da considerarsi sanata in difetto d'impugnazione tempestiva.
E' pacifico infatti nella giurisprudenza di legittimità (per tutte vds. da ultimo Cass. n.
2580 del 29 gennaio 2024) che, in tema di condominio degli edifici, le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per «impossibilità giuridica» dell'oggetto ove l'assemblea, esorbitando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere anche per il futuro;
sono, invece, semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato.
2° MOTIVO DI APPELLO
- Erronea applicazione della legge e/o erronea/omessa valutazione delle risultanze istruttorie, e/o carenza, illogicità, infondatezza della motivazione, in termini di “an”, in merito al rigetto della domanda volta al riconoscimento in favore della , CP_1
di indebito oggettivo, o in subordine, di arricchimento senza causa -
L'appellante sostiene che avrebbe errato il primo giudice, in primo luogo a ricondurre la sua domanda all'art. 1134 c.c. e, in secondo luogo, ad escludere dal suo credito alcune spese, ritenendole non urgenti (in particolare quelle per il termocappotto esterno e quelle per realizzare il canale di drenaggio ventilato), così come non avrebbe considerato i crediti accertati tanto dalla CTU quanto dalla consulenza di parte, ancorchè per importi differenti: ”. . .più volte nel corso del primo grado, la CP_1
rimarcava di aver azionato, in via principale, domanda di ripetizione di indebito, e, in via subordinata, di arricchimento senza causa, nei confronti del Controparte_2
pagina 13 di 18 Il motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo, va esclusa qualsiasi ipotesi di compensazione tra reciproche posizioni di debito/credito, sia perché il credito del condominio è stato accertato in un separato giudizio e non può essere ulteriormente considerato, neppure a titolo di compensazione, se non in sede esecutiva.
L'appellante, poi, continua ad opporre in compensazione un proprio credito obiettivamente illiquido, ancorchè oggetto di una pronunzia che però essa stessa contesta (sicchè si tratterebbe quantomeno di un credito litigioso).
Il motivo è poi infondato in diritto perché l'appellante non coglie – diversamente dal primo giudice – che prima di accedere alla domanda residuale di indebito arricchimento, deve dimostrare l'inapplicabilità della disciplina tipica prevista dall'art. 1134 c.c. che, invece, esclude ogni diritto al rimborso delle spese che il condomino, assumendo di sua iniziativa la gestione delle parti comuni, ha sostenuto senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, salvo che si tratti di spesa urgente.
Poiché è lo stesso appellante ad escludere di aver invocato l'art. 1134 c.c., sicchè ammette di non aver allegato né dimostrato alcunchè a detto fine, egli non può formulare la domanda sussidiaria di arricchimento.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito (vds. Cass. n. 20528 del 30 agosto 2017) al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi pagina 14 di 18 presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all'autorità giudiziaria).
L'appellante non può neppure invocare l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, per gli importi che erroneamente sostiene che avrebbe versato due volte: in realtà, ha sostenuto dapprima le spese per la manutenzione di un proprio bene, comprensivo della parte comune, e poi ha sostenuto la quota di sua spettanza quale condomino per la manutenzione deliberata dal . CP_2
Ne deriva che l'appellante – con riferimento a detto profilo della pretesa - non ha allegato né provato il presupposto fondante dell'azione invocata, cioè l'assenza – né originaria né sopravvenuta - di una causa giustificativa (c.d. causa solvendi); peraltro, con riferimento al valore, l'appellante non indica una somma specifica pagata indebitamente e da ripetere, ma solo il valore di un ritenuto vantaggio che il condominio avrebbe conseguito.
L'azione di ripetizione è poi invocata anche con riferimento alla somma di 2.022,44 euro pari alla differenza tra quanto corrisposto quale quota-parte per i lavori commissionati alla , sulla base della ripartizione operata in sede di bilancio CP_3
preventivo, e la somma – inferiore – effettivamente spettante in base al bilancio consuntivo.
La domanda è – per tale profilo – inammissibile trattandosi di somme riferite al pagamento oggetto della pronunzia del giudice di pace, ormai coperta da giudicato.
pagina 15 di 18 In ogni caso è infondata atteso che l'appellante non quantifica la sua pretesa: infatti, la differenza tra il valore del bilancio preventivo per i lavori della (37.474,23 CP_3
euro) e quello del bilancio consuntivo (37.474,23 euro) è pari ad euro 2.204,48, di fatto coincidente con quello richiesto dall'appellante che, però, non dimostra di essere titolare di quasi tutti i millesimi di proprietà condominiale.
3° MOTIVO DI APPELLO
- Erronea applicazione della legge e/o erronea/omessa valutazione e pronuncia nel merito della controversia e/o carenza, illogicità, infondatezza della motivazione, in termini di “an” , relativamente al diritto esistente in capo al di Controparte_2
restituire somme/risarcire la a causa dell'illegittima condotta tenuto dal CP_1
primo -
Il motivo deve ritenersi assorbito nelle considerazioni sin qui esposte atteso che l'appellante qualifica, questa volta come danno, in relazione al quale formula domanda di risarcimento, le medesime somme prima richieste a titolo di arricchimento/ripetizione.
4° MOTIVO DI APPELLO
- Relativamente alle spese e compensi professionali di lite -
Contesta l'appellante la correttezza della parziale compensazione delle spese disposta dal primo giudice.
Il motivo è inammissibile perché non sono esplicitate le ragioni della ritenuta violazione di legge.
Infatti, il motivo è così articolato: “– Ragioni e indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pagina 16 di 18 – Alla riforma della sentenza impugnata dovrà seguire, in virtù del principio di soccombenza, la condanna del in persona dell'Amministratore Controparte_2
p.t., alla rifusione – integrale - delle spese del primo grado di giudizio, e non limitatamente al solo ½, oltre, a quelle relative al presente gravame, in favore della
, in persona del legale rapp.te p.t., ordinando altresì la restituzione di tutte le CP_1
somme, nessuna esclusa, versate da quest'ultima società a causa della sentenza appellata”.
5° MOTIVO DI APPELLO
- Relativamente all'imputazione della spesa per la CTU -
Valgano le medesime ragioni innanzi esposte. Il primo giudice ha motivato la scelta operata sostenendo che la maggior parte della pretesa dell'odierno appellante, oggetto dell'accertamento tecnico era stata respinta, e tale aspetto non forma oggetto del motivo di appello;
non vi è contraddizione tra la compensazione per ½ delle spese legale e la ripartizione delle spese di CTU (1/3 a carico del ed il resto a CP_2
carico dell'appellante) trattandosi di voci diverse e dovendo il giudice valutare l'esito complessivo del giudizio.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
263/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di e le liquida in complessivi euro 3.900,00 per Controparte_2
pagina 17 di 18 compenso (di cui euro 1.100,00 per la fase studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 263/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIDI ALESSANDRO e CP_1 P.IVA_1
dell'avv. CESARETTI LUCA ( C/O AVV. LUCIDI ALESSANDRO, VIA XX C.F._1
SETTEMBRE 74 PERUGIA;
, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 74 06121
PERUGIApresso il difensore avv. LUCIDI ALESSANDRO
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Controparte_2 P.IVA_2
GIANLUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA IV NOVEMBRE 65 61032
FANOpresso il difensore avv. MONTANARI GIANLUCA
pagina 1 di 18 APPELLATO/I
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 13/2022 del 12 gennaio 2022 resa dal
Tribunale di Pesaro in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello riformare in modo parziale, limitatamente ai punti della stessa impugnati, la sentenza del Tribunale Civile di Pesaro,
Giudice Dott. Emanuele Mosci, n. 12/2022, pubbl. il 12/01/2022, Rep. n. 13/2022 del
12/01/2022, resa nel giudizio civile di primo grado R.G. n° 2662/2018, promosso da
, in persona del legale rapp.te p.t., contro il in persona CP_1 Controparte_2
dell'Amministratrice p.t., notificata in data 17.02.2022.
- Nel merito:
– A) accertare e dichiarare la nullità della delibera assunta dal in Controparte_2
occasione dell'assemblea tenutasi in data 12/08/2016, relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno, inerente ai lavori commissionati dal medesimo Condominio alla
“ , avendo stabilito/modificato un criterio di Controparte_3
ripartizione delle spese in contrasto con quanto previsto dalle legge e dalla convenzione, come argomentato in narrativa;
- per l'effetto adottare le conseguenti determinazioni in fatto ed in diritto.
– B) Accertare e dichiarare:
pagina 2 di 18 – b.1 in via principale : che il C.F. , sito in Fano Controparte_2 P.IVA_2
(PU), Viale della Romagna, n. 2, in persona dell'Amministratore pro-tempore, deve rimborsare alla (C.F./P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, somme indebitamente percepite dal medesimo
Condominio e che lo stesso trattiene, stante la duplicazione di pagamenti eseguiti dalla società per la medesima causale, relativa ai lavori del 2016 per cui è causa, come argomentato in narrativa;
– per l'effetto, condannare il in persona dell'Amministratore pro- Controparte_2
tempore, alla ripetizione in favore della , in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, dell'importo, in via primaria, come quantificato dalla CTP dell'Ing. Per_1
ridotto ad € 26.000,00 (euro ventiseimila/00) per lo scaglione di valore della causa, oppure in via gradata, come determinato dalla CTU dell'Ing. in totali € Persona_2
12.532,04 (eurododicimilacinquecentotrentadue/04), oltre IVA, o in via ulteriormente gradata, nella somma di € 3.833,54 (eurotremilaottocentotrentatre/54), oltre IVA, espressamente per la causale: «risparmio da parte del per i lavori eseguiti CP_2
nel 2016 per le due palazzine “B” e “C”», o il diverso, maggiore o minore importo, che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto congruo e/o di equità dalla competente
Autorità Giudiziaria, oltre ai frutti e/o agli interessi come per legge, maturati e maturandi dal giorno del pagamento, fino all'effettivo soddisfo, comunque compreso entro lo scaglione d valore da € 5.200,00 (eurocinquemiladuecento/00) a € 26.000,00
(euroventiseimila/00).
– b.2 In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda come sopra formulata, accerti e dichiari: che la vicenda per cui è causa è ascrivibile alla disciplina di cui all'art. 2041 cc, e che quindi il in Controparte_2
pagina 3 di 18 persona dell'Amministratore p.t., si è arricchito in danno della , in persona del CP_1
legale rapp.te p.t., per le ragioni addotte in parte motiva;
– per l'effetto: condannare il in persona dell'Amministratore pro- Controparte_2
tempore, al versamento in favore della , in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, di un indennizzo, pari alla corrispondente diminuzione patrimoniale subita da quest'ultima, parimenti, in via primaria, come quantificato dalla CTP dell'Ing.
ridotto ad € 26.000,00 (euroventiseimila/00) per lo scaglione di valore della Per_1
causa, oppure in via gradata, come determinato dalla CTU dell'Ing. in totali Persona_2
€ 12.532,04 (eurododicimilacinquecentotrentadue/04), oltre IVA, o in via ulteriormente gradata, nella somma di € 3.833,54 (eurotremilaottocentotrentatre/54), oltre IVA, espressamente per la causale: «risparmio da parte del per i lavori eseguiti CP_2
nel 2016 per le due palazzine “B” e “C”», o il diverso, maggiore o minore importo, che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto congruo e/o di equità dalla competente
Autorità Giudiziaria, oltre rivalutazione e/o interessi come per legge, maturati e maturandi dal giorno del pagamento, fino all'effettivo soddisfo, comunque compreso entro lo scaglione di valore da € 5.200,00 (eurocinquemiladuecento/00) a € 26.000,00
(euroventiseimila/00).
- C ) Accertare e dichiarare che, a fronte della duplicazione di pagamenti effettuati dalla
indicati in narrativa, ed alla conseguente illegittima locupletazione per il CP_1
in persona dell'Amministratore p.t., quest'ultimo deve risarcire in Controparte_2
favore della predetta società, in persona del legale rapp.te p.t., tutti i danni subiti e subendi, per le causali e le ragioni addotte in parte motiva, con il pagamento dell'importo complessivo di € 8.335,28 (euroottomilatrecentotrentacinque/28), oltre rivalutazione ed interessi legali, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che
pagina 4 di 18 sarà ritenuta di giustizia, in aggiunta a quanto riconosciuto in accoglimento della domanda svolta di ripetizione dell'indebito ex art 2033 cc e/o di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cc, il tutto comunque contenuto entro il limite dello scaglione indicato, compreso tra € 5.200,00 (eurocinquemiladuecento/00) ed €
26.000,00 (euroventiseimila/00).
– D ) Previo accoglimento del presente appello, in via principale, porre a integralmente
a carico del in persona del legale rapp.te p.t., la spesa sostenuta Controparte_2
per la CTU, redatta dall'Ing. Persona_2
in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta domanda, imputare e suddividere il costo della perizia tecnica d'ufficio tra le parti in modo eguale, in ragione di ½ ciascuna.
– E) Previo accoglimento del presente appello, porre a integralmente a carico del
in persona del legale rapp.te p.t., tutte le spese di lite, sia del Controparte_2
primo che del secondo grado di giudizio, in favore della , in persona del legale CP_1
rapp.te p.t.”
PER L'APPELLATO, Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa o comunque respinta, confermare la sentenza impugnata e, quindi, rigettare tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle CP_1
spese del grado”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
pagina 5 di 18 Con decreto n. 445/2017 del 6 novembre 2017 – reso ad istanza del ricorrente
– il Giudice di Pace di Fano ingiungeva a il pagamento Controparte_2 CP_1
in favore del ricorrente della somma di euro 4.044,78 euro, oltre interessi e spese.
A tal fine il ricorrente aveva allegato che era Controparte_2 CP_1
proprietaria di alcune unità immobiliari all'interno dell'immobile condominiale e non aveva corrisposto l'importo di euro 4.044,78 risultante dal bilancio preventivo esercizio straordinario 2016/2017 e relativa ripartizione, approvato con delibera del 12 agosto
2016.
Con atto di citazione del 15 gennaio 2018 proponeva rituale opposizione e CP_1
conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Fano Controparte_2
concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento che nulla era dovuto da parte sua al Condominio, e in via riconvenzionale affinchè fosse dichiarata la nullità/illegittimità della delibera assembleare del 12 agosto 2016 ed il condominio condannato al rimborso della somma di euro 13.610,75, di cui euro
13.152,17 perché indebitamente percepiti ed euro 814,45 ex art. 1134 c.c., nonché alla ripetizione in suo favore della differenza;
inoltre che, in via subordinata, in caso di rigetto della precedente domanda, il fosse condannato per arricchimento CP_2
senza causa al pagamento in suo favore dell'indennizzo di euro 13.610,75 o altro di giustizia.
A tal fine l'opponente esponeva che l'importo oggetto d'ingiunzione era CP_1
stato richiesto quale quota parte ad essa spettante, quale condomina, in riferimento a lavori di manutenzione straordinaria e di tinteggiatura eseguiti dalla
[...]
sull'immobile condominiale;
che il decreto opposto era stato Controparte_3
emesso sulla base di un bilancio preventivo;
che si trattava di una mera previsione di pagina 6 di 18 spesa, soggetta a variazione, tanto che – conclusi i lavori – era stata accertata come dovuta all'appaltatore una somma inferiore - di circa 2.000,00 euro - a quella ripartita in bilancio preventivo, come risultava dal successivo bilancio consuntivo;
che vantava, inoltre, un
contro
-credito verso il , superiore alla pretesa oggetto CP_2
d'ingiunzione, che opponeva in compensazione;
aveva eseguito a propria cura e spese varie opere sull'immobile condominiale che erano risultate a beneficio di tutti i condomini.
Si costituiva con comparsa del 9 aprile 2018 che eccepiva Controparte_2
l'incompetenza per valore del giudice adito e nel merito concludeva per l'infondatezza dell'opposizione.
Con ordinanza del 9 agosto 2018 il giudice di pace di Fano, provvedendo sull'eccezione preliminare, tratteneva il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e rimetteva le parti innanzi al giudice competente in relazione alla domanda riconvenzionale.
riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Pesaro ed anche in detta sede CP_1
si costituiva il Controparte_2
Con la sentenza n. 12/2022 del 9 gennaio 2022 il Tribunale di Pesaro accertava “il debito del nei confronti di per la somma di €1.124,28+IVA Controparte_2 CP_1
ed €900,00+IVA oltre interessi legali dalla domanda al saldo (importi entrambi calcolati al lordo della somma pari alla quota dei millesimi posseduti dalla attrice alla data della introduzione della domanda)”, regolando le spese del giudizio.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Appello di Ancona per CP_1
i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato Controparte_2
All'udienza del 10 settembre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche. pagina 7 di 18 MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 12/2022 del 9 gennaio 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• oggetto del giudizio era l'opera realizzata da ed il relativo prezzo;
in CP_1
particolare la condomina, , aveva realizzato nei primi anni 90' le CP_1
seguenti opere: Palazzina “C” cappotto termico cielo terra (piano terra, piano primo, piano secondo) intero 1-2-3-5-6-7; Palazzina “B” cappotto termico piano secondo interno 4; Ripristino parapetti n.3 appartamenti 2/D e 2/l - Realizzazione canale di drenaggio ventilato “Palazzina “C”;
• inoltre, nel 2016 (vedi doc. 15 –parte attrice), aveva commissionato a
[...]
–esecutrice delle opere di cui al DI opposto- lavori di Controparte_4
rispristino e pittura degli esterni per complessivi € 900,00 + IVA;
• nel 2018 aveva provveduto, infine, anche alla disinfestazione di uno degli appartamenti di proprietà, a causa di invasione di scarafaggi dall'esterno (doc. 22
–parte attrice) ed alla pulizia dei pozzetti;
• “ritenuto quanto sopra, deve escludersi che la esecuzione del termocappotto esterno –ancorchè vantaggiosa per il nel suo complesso ed idonea a CP_2
realizzare la manutenzione delle facciate esterne- non rientri tra le spese urgenti di cui all'art. 1134 c.c.. Non appare essere, inoltre, spesa urgente, quella costituita dalla realizzazione del canale di drenaggio ventilato. La ripetibilità della relativa spese deve essere, pertanto, esclusa. Invece, le opere di manutenzione delle facciate approvate dalla assemblea devono omogenee a quelle commissionate dal alla medesima . CP_2 Controparte_4
pagina 8 di 18 Discorso diverso deve essere, dunque, fatto con riguardo alle opere direttamente pagate dalla attrice, realizzate in contemporanea (o di poco successivamente) a quelle oggetto del contratto di appalto concluso dal convenuto. Le CP_2
suddette, poiché della medesima tipologia di quelle oggetto del contratto concluso dal con la medesima impresa appaltatrice debbono CP_2
ritenersi parte della autorizzazione espressa dalla assemblea alla esecuzione delle opere per cui è causa (cfr. art. 1134 I comma c.c.). Deve essere riconosciuto, poi, il carattere della urgenza alle opere di disinfestazione e pulizia dei pozzetti (art.
1134 II comma c.c.). Sulla base della CTU le opere di cui sopra (vedi punti di cui al capo B della domanda) debbono essere quantificate in €1.124,38+IVA ed €900,00
+ IVA, alla data della domanda. Il deve essere tenuto al pagamento CP_2
delle medesime e nel relativo calcolo deve essere considerata la quota millesimale di spettanza della attrice. Infondata è, invece, la domanda di arricchimento (capo b.1 – conf. Cass. 20528/2017) nonché la domanda di risarcimento del danno (capo D) poiché non provata”.
I motivi di appello
1° MOTIVO DI APPELLO
- Erronea applicazione della legge e/o erronea/omessa valutazione e pronuncia su di un aspetto dirimente della controversia e/o carenza, illogicità, infondatezza della motivazione, in termini di “an”, ed in particolare sulla nullità della delibera condominiale del 12.08.2016 -
Sostiene l'appellante che il Tribunale avrebbe del tutto omesso la pronunzia su una delle sue domande, cioè quella relativa alla nullità della delibera dell'assemblea condominiale del 12 agosto 2016, relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno pagina 9 di 18 riferito ai criteri di ripartizione delle spese per i lavori commissionati a CP_3
Controparte_3
Deduceva che nonostante il giudice di pace si fosse dichiarato incompetente per valore rispetto alla domanda di nullità ed avesse rimesso la questione al Tribunale, quest'ultimo aveva ritenuto che la domanda di nullità fosse stata delibata dal giudice di pace nella pronunzia relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo e dunque coperta da giudicato.
In sintesi, era una domanda su cui alcun giudice aveva pronunziato.
Nel merito, poi, l'appellante sostiene che “– la c.d. “convenzione” era costituita dal
Regolamento Condominiale (doc. 28), adottato e trascritto nei RRII in occasione del primo atto di compravendita relativo alle unità immobiliari del fabbricato, ove all'articolo 11, comma II, si leggeva chiaramente : “Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti o impianti comuni a gruppi di unità immobiliari faranno carico ai proprietari delle stesse unità”; – tale Regolamento, peraltro di natura contrattuale, conteneva un palese richiamo al principio di diritto di cui all'art. 1123, comma II, del Codice Civile, che in merito alla ripartizione delle spese condominiali così statuisce: “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne”. – Come acclarato in corso di causa, sia attraverso la CTU dell'Ing. sia con la relazione di parte Persona_2
giurata dall'Ing. nel 2016 (doc. 11), al tempo dei lavori eseguiti dalla Per_1 CP_3
, le unità immobiliari della indubbiamente presentavano uno stato
[...] CP_1
manutentivo più curato rispetto a quelle degli altri condomini, tanto da essere interessate solo in modo minimo e marginale da tali interventi edilizi;
– in aggiunta, sempre il CTU, al punto n. 4 delle proprie conclusioni (pag. 31 della perizia), sottolinea
pagina 10 di 18 in modo specifico che, grazie alla migliore conservazione degli immobili della esponente, “Il risparmio da parte del Condominio per i lavori eseguiti nel 2016 per le due palazzine “B” e “C” risulta essere €. 3.833,54 IVA esclusa”. – In virtù del citato combinato disposto di cui all'art. 11, comma II, del Regolamento Condominiale e all'art. 1123, comma II, Codice Civile, visti - appunto - il migliore stato conservativo dei propri beni e il conseguente risparmio in termini di costi di riparazione dei medesimi per tutto il Condominio, l'esponente società avrebbe dovuto essere esentata dal pagamento di alcuna somma per la causale in questione o, in ogni caso, essere chiamata a contribuire alle spese de quibus in maniera proporzionalmente ridotta, rispetto agli altri condomini. – Invece, con l'impugnata delibera condominiale del 12/08/2016, la ripartizione degli oneri veniva effettuata in modo strettamente paritario, tra tutti i partecipanti al Condominio, secondo le tabelle millesimali, solo in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, così arrecando un ingiusto pregiudizio al proprietario solerte, come la , che nel tempo si era occupata con cura dei CP_1
propri immobili, in favore degli altri soggetti che invece se ne erano disinteressati, andando ad aggravare la situazione dell'intero complesso condominiale, anche a scapito della predetta società.
. . .
– di talché, è evidente la nullità della delibera condominiale impugnata, rilevabile anche ex ufficio, poiché con la stessa sono stati determinati dei criteri di ripartizione delle spese in modo difforme a quanto previsto sia dal Regolamento Condominiale di tipo contrattuale, sia dalla disciplina del Codice Civile”.
Il motivo è inammissibile, oltre che manifestamente infondato.
pagina 11 di 18 Premesso che, effettivamente il giudice di pace, pur avendo rimesso al giudice superiore la questione relativa alla nullità della delibera condominiale che, invero, costituiva il titolo del credito oggetto del suo giudizio, ha pronunziato sentenza senza neppure ritenerne la pregiudizialità, così riconoscendo implicitamente la validità della delibera e delle modalità di ripartizione della spesa con essa deliberata.
In ogni caso, la delibera contestata risale al 12 agosto 2016 e l'odierno appellante, nella sua veste di condomino, non l'ha impugnata nel termine perentorio di legge, cioè nei trenta giorni previsti dall'art. 1137 c.c., così come non ha neppure allegato di essere un condomino in quell'occasione assente, dissenziente o astenuto.
Ne deriva che l'impugnazione è inammissibile.
Essendo decorso il termine di legge, poi, l'appellante prospetta una ragione di nullità della delibera che – tralasciando ogni altro aspetto – è del tutto infondata.
L'appellante, in sintesi, sostiene che avendo provveduto a manutenere le proprie unità abitative, i lavori fatti eseguire dal avrebbero interessato in minor misura CP_2
le stesse, sicchè “. . .l'esponente società avrebbe dovuto essere esentata dal pagamento di alcuna somma per la causale in questione o, in ogni caso, essere chiamata a contribuire alle spese de quibus in maniera proporzionalmente ridotta, rispetto agli altri condomini. – Invece, con l'impugnata delibera condominiale del
12/08/2016, la ripartizione degli oneri veniva effettuata in modo strettamente paritario, tra tutti i partecipanti al Condominio, secondo le tabelle millesimali,. . .”.
Pur volendo tralasciare che l'appellante non individua alcuna ragione di nullità, né indica la norma violata che condurrebbe a detto esito, poiché è la stessa società a dedurre che il riparto è stato eseguito secondo le tabelle millesimali, cioè secondo il criterio di legge, lo stesso potrà – al limite – essere errato per non aver considerato il pagina 12 di 18 “minor uso” da parte del singolo condomino (quindi andava impugnata nel termine perentorio di cui all'art. 1137 c.c.), ma non può essere considerata nulla, perché non ha modificato alcun criterio di riparto, né legislativo, né convenzionale, ma solo annullabile e perciò da considerarsi sanata in difetto d'impugnazione tempestiva.
E' pacifico infatti nella giurisprudenza di legittimità (per tutte vds. da ultimo Cass. n.
2580 del 29 gennaio 2024) che, in tema di condominio degli edifici, le delibere in materia di ripartizione delle spese condominiali sono nulle per «impossibilità giuridica» dell'oggetto ove l'assemblea, esorbitando dalle proprie attribuzioni, modifichi i criteri di ripartizione delle spese, stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini, da valere anche per il futuro;
sono, invece, semplicemente annullabili nel caso in cui i suddetti criteri vengano soltanto violati o disattesi nel singolo caso deliberato.
2° MOTIVO DI APPELLO
- Erronea applicazione della legge e/o erronea/omessa valutazione delle risultanze istruttorie, e/o carenza, illogicità, infondatezza della motivazione, in termini di “an”, in merito al rigetto della domanda volta al riconoscimento in favore della , CP_1
di indebito oggettivo, o in subordine, di arricchimento senza causa -
L'appellante sostiene che avrebbe errato il primo giudice, in primo luogo a ricondurre la sua domanda all'art. 1134 c.c. e, in secondo luogo, ad escludere dal suo credito alcune spese, ritenendole non urgenti (in particolare quelle per il termocappotto esterno e quelle per realizzare il canale di drenaggio ventilato), così come non avrebbe considerato i crediti accertati tanto dalla CTU quanto dalla consulenza di parte, ancorchè per importi differenti: ”. . .più volte nel corso del primo grado, la CP_1
rimarcava di aver azionato, in via principale, domanda di ripetizione di indebito, e, in via subordinata, di arricchimento senza causa, nei confronti del Controparte_2
pagina 13 di 18 Il motivo è manifestamente infondato.
In primo luogo, va esclusa qualsiasi ipotesi di compensazione tra reciproche posizioni di debito/credito, sia perché il credito del condominio è stato accertato in un separato giudizio e non può essere ulteriormente considerato, neppure a titolo di compensazione, se non in sede esecutiva.
L'appellante, poi, continua ad opporre in compensazione un proprio credito obiettivamente illiquido, ancorchè oggetto di una pronunzia che però essa stessa contesta (sicchè si tratterebbe quantomeno di un credito litigioso).
Il motivo è poi infondato in diritto perché l'appellante non coglie – diversamente dal primo giudice – che prima di accedere alla domanda residuale di indebito arricchimento, deve dimostrare l'inapplicabilità della disciplina tipica prevista dall'art. 1134 c.c. che, invece, esclude ogni diritto al rimborso delle spese che il condomino, assumendo di sua iniziativa la gestione delle parti comuni, ha sostenuto senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, salvo che si tratti di spesa urgente.
Poiché è lo stesso appellante ad escludere di aver invocato l'art. 1134 c.c., sicchè ammette di non aver allegato né dimostrato alcunchè a detto fine, egli non può formulare la domanda sussidiaria di arricchimento.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito (vds. Cass. n. 20528 del 30 agosto 2017) al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi pagina 14 di 18 presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt.
1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all'autorità giudiziaria).
L'appellante non può neppure invocare l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, per gli importi che erroneamente sostiene che avrebbe versato due volte: in realtà, ha sostenuto dapprima le spese per la manutenzione di un proprio bene, comprensivo della parte comune, e poi ha sostenuto la quota di sua spettanza quale condomino per la manutenzione deliberata dal . CP_2
Ne deriva che l'appellante – con riferimento a detto profilo della pretesa - non ha allegato né provato il presupposto fondante dell'azione invocata, cioè l'assenza – né originaria né sopravvenuta - di una causa giustificativa (c.d. causa solvendi); peraltro, con riferimento al valore, l'appellante non indica una somma specifica pagata indebitamente e da ripetere, ma solo il valore di un ritenuto vantaggio che il condominio avrebbe conseguito.
L'azione di ripetizione è poi invocata anche con riferimento alla somma di 2.022,44 euro pari alla differenza tra quanto corrisposto quale quota-parte per i lavori commissionati alla , sulla base della ripartizione operata in sede di bilancio CP_3
preventivo, e la somma – inferiore – effettivamente spettante in base al bilancio consuntivo.
La domanda è – per tale profilo – inammissibile trattandosi di somme riferite al pagamento oggetto della pronunzia del giudice di pace, ormai coperta da giudicato.
pagina 15 di 18 In ogni caso è infondata atteso che l'appellante non quantifica la sua pretesa: infatti, la differenza tra il valore del bilancio preventivo per i lavori della (37.474,23 CP_3
euro) e quello del bilancio consuntivo (37.474,23 euro) è pari ad euro 2.204,48, di fatto coincidente con quello richiesto dall'appellante che, però, non dimostra di essere titolare di quasi tutti i millesimi di proprietà condominiale.
3° MOTIVO DI APPELLO
- Erronea applicazione della legge e/o erronea/omessa valutazione e pronuncia nel merito della controversia e/o carenza, illogicità, infondatezza della motivazione, in termini di “an” , relativamente al diritto esistente in capo al di Controparte_2
restituire somme/risarcire la a causa dell'illegittima condotta tenuto dal CP_1
primo -
Il motivo deve ritenersi assorbito nelle considerazioni sin qui esposte atteso che l'appellante qualifica, questa volta come danno, in relazione al quale formula domanda di risarcimento, le medesime somme prima richieste a titolo di arricchimento/ripetizione.
4° MOTIVO DI APPELLO
- Relativamente alle spese e compensi professionali di lite -
Contesta l'appellante la correttezza della parziale compensazione delle spese disposta dal primo giudice.
Il motivo è inammissibile perché non sono esplicitate le ragioni della ritenuta violazione di legge.
Infatti, il motivo è così articolato: “– Ragioni e indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
pagina 16 di 18 – Alla riforma della sentenza impugnata dovrà seguire, in virtù del principio di soccombenza, la condanna del in persona dell'Amministratore Controparte_2
p.t., alla rifusione – integrale - delle spese del primo grado di giudizio, e non limitatamente al solo ½, oltre, a quelle relative al presente gravame, in favore della
, in persona del legale rapp.te p.t., ordinando altresì la restituzione di tutte le CP_1
somme, nessuna esclusa, versate da quest'ultima società a causa della sentenza appellata”.
5° MOTIVO DI APPELLO
- Relativamente all'imputazione della spesa per la CTU -
Valgano le medesime ragioni innanzi esposte. Il primo giudice ha motivato la scelta operata sostenendo che la maggior parte della pretesa dell'odierno appellante, oggetto dell'accertamento tecnico era stata respinta, e tale aspetto non forma oggetto del motivo di appello;
non vi è contraddizione tra la compensazione per ½ delle spese legale e la ripartizione delle spese di CTU (1/3 a carico del ed il resto a CP_2
carico dell'appellante) trattandosi di voci diverse e dovendo il giudice valutare l'esito complessivo del giudizio.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
263/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di e le liquida in complessivi euro 3.900,00 per Controparte_2
pagina 17 di 18 compenso (di cui euro 1.100,00 per la fase studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed il resto per la fase decisionale) oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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