Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite, adottato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1965.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite, adottato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1965.