Articolo 1 della Legge 24 aprile 1967, n. 320
Articolo 2
Versione
15 giugno 1967
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 109 dello Statuto delle Nazioni Unite, adottato dall'Assemblea generale il 20 dicembre 1965.
Entrata in vigore il 15 giugno 1967