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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 17/09/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.138/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.115/2022 resa dal Tribunale di
LA in data 3.3.2022 e depositata il 4.3.2022, avente ad oggetto risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale
vertente tra
, nato a [...] il dì 11.4.1973 c.f. , Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Emanuele Maganuco per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in LA nella piazza Umberto I – angolo via
Battesimo - appellante -
contro
c.f. , quale impresa Controparte_1 P.IVA_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Parte_2
, in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. Luigi Maria
[...]
AS per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Caltanissetta viale della Regione 97 – appellata -
1 , nato a [...] il [...] c.f. Controparte_2
, difeso per procura in atti dall'avv. Giovanna Cassarà C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in LA via Picceri 1
- appellato -
All'udienza del 13.3.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva avanti Parte_1
il Tribunale di LA (quale impresa designata per il Fondo Controparte_3
di Garanzia) e , esponendo che in data 19 aprile 2012 Controparte_4
intorno alle ore 1:40 in LA lungo la S.S.115, si era verificato un sinistro stradale riconducibile all'esclusiva negligenza di , Controparte_4
proprietario e conducente dell'autovettura OP CO targata EB521VZ, che provenendo da una strada laterale si sarebbe immesso sulla strada statale a fari spenti, in violazione dell'obbligo di precedenza e intercettando imprudentemente la marcia della Mercedes CLS, condotta dall'attore a velocità
moderata.
Dopo l'impatto, si era allontanato senza prestare soccorso e l'OP CP_4
CO da lui guidata risultava priva di copertura assicurativa.
Allegava di avere riportato lesioni fisiche (cervicalgia, traumi alla spalla e al ginocchio, disturbo d'ansia post-traumatico) documentate da referti medici e
2 diagnosi specialistiche, nonché ingenti danni materiali al veicolo, invocando la responsabilità del convenuto ex artt.2043 e 2059 c.c. per violazione degli artt.145 e 152 C.d.S., con richiesta di condanna in solido anche della quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_3
Vittime della Strada.
Formulava le richieste istruttorie di consulenze tecniche meccanica e medico-
legale, allegando lettera di messa in mora, rapporto delle autorità intervenute,
documentazione sanitaria, perizia medico-legale e preventivo di riparazione,
concludendo così nel merito:
“Voglia l'On.le Tribunale Civile di LA
Reiectis adversis:
1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e
colpa esclusiva del sig. , per le causali spiegate in Controparte_4
premessa;
2) Ritenere e dichiarare che l'autovettura OP CO tg. EB521VZ, di proprietà
di e condotta nell'occorso dallo stesso, al momento Controparte_4
della causazione del sinistro non era coperta da polizza assicurativa;
3) Conseguentemente e, per l'effetto, condannare, in solido tra loro,
[...]
e nella qualità di impresa designata per il Controparte_4 Controparte_3
Fondo di Garanzia per le vittime della strada, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'odierno attore di tutti
i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che si quantificano in:
a) € 22.598,89 (diconsi ventiduemilacinquecentonovantotto/89), a titolo di
risarcimento dei danni residuati sull'autovettura Mercedes CLS, tg. DC541HN,
3 di proprietà del sig. , per i fatti esposti in narrativa;
Parte_1
b) € 20.621,63 (diconsi ventimilaeuroseicentoventuno/63), a titolo di
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali residuati sulla persona
del sig. , per i fatti esposti in narrativa;
Parte_1
per la complessiva somma di € 43.220,52 (diconsi
quarantatremiladuecentoventi/52) o quell'altra somma maggiore o minore
accertanda e/o ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo
gli indici ISTAT, agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata fino
alla data dell'effettivo soddisfo, ed oltre agli interessi nella misura legale
nonché agli interessi moratori ed al maggior danno da svalutazione ex
art.1224 c.c., dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del
procuratore dichiaratosi antistatario, ai sensi e per gli effetti dell'art.93 c.p.c.”
Con comparsa del 2.5.2013 si costituiva eccependo la Controparte_3
carenza di legittimazione passiva della Compagnia, qualora non dimostrata la mancanza di copertura assicurativa del veicolo al momento del sinistro e la responsabilità del conducente dell'OP CO.
In subordine contestava la dinamica rappresentata dall'attore, affatto credibile e priva di adeguato supporto probatorio, atteso che anche il rapporto della
Polizia Stradale di LA non ne confermava le circostanze;
inoltre, gli ingenti danni materiali alla vettura erano incompatibili con una guida a velocità
moderata e addirittura superiori al valore commerciale della vettura.
Allo stesso tempo, dovevano ritenenersi inveritieri anche i reclamati danni non patrimoniali.
4 Con comparsa del 28.5.2013 si costituiva , contestando Controparte_4
integralmente le allegazioni attoree, esponendo che la responsabilità del sinistro era piuttosto da ascriversi in via esclusiva al . Parte_1
Ricostruiva la dinamica del sinistro rappresentando che in data 19.4.2012
intorno alle ore 2:00 stava percorrendo la S.S. 115 alla guida della propria
OP CO targata EB521VZ, a fari accesi e velocità moderata, quando veniva tamponato da tergo dalla Mercedes condotta dall'attore, che procedeva a velocità sostenuta e senza mantenere idonea distanza di sicurezza, tanto da imprimere sull'asfalto un'abrasione gommosa di 22 metri, come risultante dai rilievi della Polizia Stradale.
I danni subiti dal convenuto erano già stati risarciti dalla compagnia assicuratrice del , a dimostrazione che il sinistro era certamente Parte_1
ascrivibile alla sua condotta di guida.
In ordine alla omissione di soccorso in relazione al sinistro stradale del 19
aprile 2012, in corso di causa allegava di essere stato assolto con sentenza penale n.288/2015 del Tribunale di LA, divenuta irrevocabile il 26.10.2015,
riconoscendo che il suo allontanamento dal luogo dell'incidente non aveva finalità di fuga, bensì giustificato dal trasporto in ospedale della propria passeggera ferita;
allo stesso tempo allegava che era stata annullata la contravvenzione per violazione dell'art.189 del Codice della Strada per lo stesso motivo, con sentenza n.378/2014 del Giudice di Pace di LA.
Istruita la causa con gli interrogatori formali resi dalle parti, l'escussione dei testi e l'espletamento di CTU meccanica e medico legale, mutata la persona del Decidente all'udienza di precisazione delle conclusioni, con sentenza
5 n.115/2022 il Tribunale di LA rigettava le domande dell'attore,
condannandolo alla refusione delle spese in favore delle parti convenute e ponendo a suo carico quelle delle due CTU.
Motivava che non aveva fornito prova sufficiente dell'imputabilità del Parte_1
sinistro al convenuto atteso che la ricostruzione attorea non aveva CP_4
trovato riscontro né nella documentazione acquisita né nelle prove testimoniali attendibili, in tal senso ritenendo inutilizzabile la deposizione della moglie dell'attore (che in quanto terza trasportata era già stata risarcita), soggetta alla causa di incapacità a deporre sancita dalla costante giurisprudenza di legittimità in materia di sinistri tra congiunti.
Aggiungeva che il rapporto della Polizia stradale di LA aveva descritto che il tamponamento era avvenuto in condizioni di buona visibilità con strada illuminata, rilevando tracce di frenata di circa 22 metri lasciate dalla Mercedes
dell'attore per il conseguente scarrocciamento, sintomo di velocità elevata e mancata distanza di sicurezza, rimanendo indimostrata l'asserita immissione improvvisa del veicolo di da una strada laterale, a fari spenti. CP_4
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello , Parte_1
affidando il gravame ai motivi appresso compendiati:
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA E NELL'ATTRIBUZIONE DI
RESPONSABILITÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME SOSTANZIALI E PROCESSUALI
ll Tribunale non ha riconosciuto la responsabilità esclusiva, prevalente, paritetica o concorrente del convenuto
CP_ nel sinistro e ha errato valutando inattendibile la deposizione del teste , ignorando gli Testimone_1
accertamenti tecnici e planimetrici della Polizia Stradale aventi fede privilegiata, che indicavano il punto d'urto in prossimità dell'intersezione con obbligo di precedenza.
6 La relazione e i rilievi planimetrici delle Autorità intervenute (Polizia Stradale di LA), attestano la collisione in prossimità dell'intersezione km 255+850 della S.S. 115, la posizione dei veicoli, la presenza di tracce di abrasione gommosa e di scarrocciamento, oltre alla targa rinvenuta presso il punto del sinistro.
L'incidente si verificò in prossimità dell'intersezione tra la S.S. 115 e una strada laterale munita di segnaletica
CP_ di stop;
il si immise sulla statale in violazione dell'obbligo di dare precedenza, intercettando la marcia della Mercedes, che procedeva a velocità moderata;
i gravi danni al veicolo dell'attore sono compatibili con un urto contro un mezzo fermo o quasi all'atto dell'immissione.
Con riferimento al quantum debeatur, si richiamano integralmente le risultanze delle due consulenze tecniche d'ufficio disposte in primo grado — tecnico-meccanica e medico-legale — che hanno confermato l'entità dei pregiudizi lamentati sia in relazione al veicolo sia riguardo alle lesioni personali.
E, infatti, per quanto attiene a quelli materiali, il C.T.U. ing. ha stimato i danni riportati Persona_1
dalla Mercedes CLS 320 CDI per un importo complessivo di € 12.452/58, di cui € 10.529/78 per ricambi ed
€1.922/80 per manodopera e materiali di consumo;
tuttavia, considerato che il valore commerciale del veicolo
(immatricolato il 9.6.2006) al momento del sinistro del 19.4.2012 era pari a circa € 15.000/00, il CTU ha correttamente ritenuto antieconomica la riparazione e il risarcimento va commisurato al valore commerciale del veicolo alla data dell'incidente.
Per quanto concerne i danni alla persona, il C.T.U. medico-legale dott. , ha correttamente Persona_2
accertato: “Guarigione in 60 giorni;
Incapacità temporanea: 10 giorni al 75%, 20 giorni al 50%, 30 giorni al
25%, senza periodi di inabilità in ricovero ospedaliero;
invalidità permanente pari al 4,5% sotto il profilo biologico;
spese mediche documentate, congrue e pertinenti, pari a € 1.002/00”.
ERRONEITÀ DELLA STATUIZIONE SULLE SPESE PROCESSUALI E DI CONSULENZA TECNICA – VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C.
Stante la fondatezza delle domande, il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese di lite e di CTU a carico delle controparti e non dell'attore; per l'effetto, si chiede la condanna delle stesse alla rifusione delle spese di
7 entrambi i gradi ed al pagamento delle spese delle consulenze tecniche.
CONCLUSIONI
In riforma della sentenza impugnata, si chiede accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva, prevalente,
CP_ CP_ paritetica o concorrente del convenuto nella causazione del sinistro, conducente dell' CO di
CP_ proprietà priva di copertura assicurativa, condannando in solido e al Controparte_1
risarcimento dei danni, stimati in € 15.000/00 per quelli materiali all'autovettura e in € 6.610/14 per quelli patrimoniali e non patrimoniali alla persona, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Con comparsa dell'1.7.2022 si costituisce l'appellata Controparte_1
chiedendo confermarsi la sentenza che aveva rigettato ogni domanda
[...]
risarcitoria per mancanza di responsabilità del convenuto e difetto di CP_4
prova sul nesso causale, con condanna alla rifusione di spese e compensi del giudizio di appello,
Con autonoma comparsa del 22.8.2022 si costituisce , Controparte_4
chiedendo rigettarsi l'appello, ritenuta la responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, con condanna alla rifusione delle spese,
competenze ed onorari.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
L'appellante lamenta erroneità nella ricostruzione dei fatti e delle risultanze istruttorie, ritenendo che il Tribunale di prime cure non abbia valutato
8 correttamente la dinamica del sinistro e la responsabilità di CP_4
nell'occorso.
[...]
Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe travisato diversi elementi oggettivi, quali la posizione del punto d'urto e la fede privilegiata da riconoscere ai rilievi delle Autorità intervenute, richiamando le norme dell'art.2700 c.c. sulla forza probatoria degli atti redatti da pubblici ufficiali,
assumendo che l'OP CO condotta da si fosse immessa sulla CP_4
SS.115 da una strada laterale senza precedenza e a fari spenti, determinando l'impatto.
Le conclusioni del verbale di accertamento della Polizia Stradale di LA
(pag.21 dell'all.2 all'atto di citazione) non confermano però la ricostruzione della dinamica fornita dall'attore, evidenziando piuttosto una traccia di frenata di 22 metri del suo autoveicolo (sintomo di velocità elevata), danni posteriori all'OP CO e anteriori alla Mercedes tipici del tamponamento, nonchè la contravvenzione elevata a carico dell'attore per non rispetto della Parte_1
distanza di sicurezza e dell'obbligo di revisione periodica del mezzo.
Così, infatti, le conclusioni del verbale di accertamento:
“RAPPORTO DI INCIDENTE STRADALE – POLIZIA STRADALE GELA
Data: 19/04/2012 – Ora: circa 01:40
Luogo: SS 115, km 255+850 – Contrada Roccazzelle – LA (CL)
Veicolo A: Mercedes CLS targa DC541HN – Cond.: DI LIBERTO … Pt_1
Veicolo B: OP CO targa EB521VZ – Cond.: … Controparte_4
Dinamica accertata
Il veicolo A percorreva la SS 115 fuori dal centro abitato in direzione Licata–
9 LA, su tratto rettilineo, pianeggiante, asciutto, con buona visibilità e
illuminazione pubblica funzionante.
Presso il km 255+800, a causa della omessa distanza di sicurezza, il
conducente tamponava il veicolo B che lo precedeva nella Parte_1
stessa direzione di marcia.
Il conducente A tentava di frenare lasciando una traccia di abrasione
gommosa parallela di larghezza 1,50 m e lunghezza 22 m.
A seguito dell'urto, la Mercedes deviava la corsa verso destra arrestando la
marcia nella corsia di immissione laterale, con la parte anteriore sinistra
distante 1 m dal margine destro e la posteriore distante 0,50 m.
Il veicolo B si allontanava dal luogo del sinistro;
sulla banchina sinistra veniva
rinvenuta la targa posteriore EB521VZ.
Segnaletica: striscia longitudinale continua, limite di velocità 50 km/h,
obbligo direzione e divieto di sorpasso …
Condizioni meteo: sereno – visibilità buona…
Danni
Veicolo A (Mercedes): Paraurti anteriore rotto, Mascherina rotta, Airbag frontali
SN e DX esplosi, Cofano motore piegato e infossato, Rottura gruppi ottici
anteriori e fendinebbia, Rottura parafango anteriore dx.
Veicolo B (OP CO): Paraurti posteriore infossato, Rottura fanali posteriori,
Deformazione lamiera bagagliaio….
Infrazioni contestate
Art. 149/1-5° C.d.S. – Mancata distanza di sicurezza (cond. A – DI
. Parte_1
10 Art. 80 C.d.S. – Mancata revisione periodica (veicolo A).”
L'appellante enfatizza la fede privilegiata degli atti della Polizia Stradale e dei rilievi planimetrici ai sensi dell'art.2700 c.c., tuttavia, gli stessi descrivono un tamponamento in zona rettilinea, strada illuminata e in condizioni favorevoli,
con responsabilità ascritta al conducente che non ha tenuto distanza di sicurezza;
non emergono dati che supportino la versione attorea dell'immissione improvvisa, né sono state prodotte querela di falso o ulteriori elementi idonei a scardinare la presunzione di veridicità dell'accertamento della P.A.
Lo stesso attore conferma che la sua autovettura abbia effettuato un tamponamento, ma riferisce di non averne compreso e realizzato la dinamica e
– addirittura – di non avere tamponato l'autoveicolo del convenuto.
Così infatti dichiara in sede di interrogatorio formale, assunto all'udienza del
12.1.2015:
“Non ho tamponato l orsa. Preciso di avere, nelle circostanze di tempo CP_5
e di luogo come indicate, urtato contro un ostacolo del quale non so spiegare
la consistenza, in quanto, appena sceso dalla mia automobile, non ho visto
avanti a me alcun veicolo.
La mia autovettura aveva i fari accesi ma non sono in grado di confermare di
avere tamponato alcun mezzo. Confermo che la mia macchina riportò danni
nella parte anteriore, precisamente al cofano, ai fari e fendinebbia, paraurti. …
Anzi, preciso che, dopo l'incidente, è intervenuta una pattuglia di P.S. e un
agente aveva in mano una targa;
da ciò ho dedotto che si trattasse di
un'autovettura.
11 Non so dire se i verbalizzanti abbiano riscontrato i danni alla mia macchina, in
quanto sono stato trasportato in ospedale in autoambulanza … In quel
momento non vi era nebbia e le condizioni atmosferiche erano buone con
visibilità sulla strada.
Posso dire che nell'occasione non ho frenato.
Confermo che il tratto di strada era pianeggiante ma non ricordo se la strada
fosse illuminata… Dopo l'urto la mia auto è rimasta sulla corsia che
percorrevo…
A domanda del Giudice, l'interrogato risponde: Ho avuto la percezione che si
trattava di un forte urto e ho ritenuto che potesse trattarsi di un'autovettura.”
Così il teste , assunto all'udienza del 15.6.2015: Testimone_1
“Ricordo che l'incidente si è verificato due o tre anni fa, ma non la data precisa.
Era di notte verso le ore 2:00 sulla strada LA–Licata e si è verificato tra
l'OP CO e una Mercedes. Io mi trovavo a percorrere la stessa strada SS
115 sull'auto guidata da un mio amico Persona_3
Non conoscevo l'attore che viaggiava con la Mercedes. Parte_1
Io mi trovavo a 150 metri di distanza dalla Mercedes di colore grigio.
Quella sera eravamo in gruppo con quattro macchine.
Io ero nel gruppo di e provenivamo da una stradina che CP_4
interseca la SS 115.
La macchina di AM si è fermata allo stop e noi a seguire.
Nel frattempo transitava per la SS 115 la Mercedes in direzione LA, che
viaggiava a velocità sostenuta e che andava a tamponare l'OP CO
condotta da , il quale già aveva impegnato la strada 115. CP_4
12 Confermo che l'OP che precedeva la Mercedes aveva i fari accesi.
Riconosco dalle foto che mi vengono mostrate l'autovettura di e CP_4
che i danni si riferiscono all'incidente….
L'incidente si è verificato a circa 700 metri dall'incrocio della stradina da noi
percorsa precedentemente.”
L'appellante sottolinea anche presunte incongruenze o scarsa attendibilità del teste , ma le sue dichiarazioni risultano coerenti con i dati planimetrici e Tes_1
il rapporto della Polizia: impatto rilevato sulla sede statale ad una distanza congrua dall'intersezione, con la OP già inserita nel flusso veicolare.
La motivazione della sentenza di primo grado richiama correttamente anche i principi della Cassazione in tema di tamponamento e cd. affidamento nella circolazione stradale, poiché nei tamponamenti vige la presunzione di colpa del conducente che urta il veicolo che lo precede (non operando la presunzione di pari colpa ex art.2054 c.c.) e l'attore non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione.
Di qui il rigetto del gravame, dovendosi ritenere assorbiti ogni altro rilievo e richiesta istruttoria.
Le spese di questo grado in favore di entrambe le parti convenute vanno regolate secondo la soccombenza e liquidate secondo il vigente D.M.
n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 a
€ 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente
13 pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.138/2022,
ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, conferma la sentenza n.115/2022
resa dal Tribunale di LA in data 3.3.2022 e depositata il 4.3.2022 e depositata lo stesso giorno, appellata da . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese di giudizio all'appellato Parte_1
, che liquida in € 1.984/00 per compensi, 15% per spese Controparte_4
generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute, che distrae in favore dell'avv. Giovanna
Cassarà che ha reso la dichiarazione di antistarietà ex art.93 c.p.c.
Condanna al pagamento delle spese di giudizio all'appellata Parte_1
in persona del legale rappresentante, che Controparte_1
liquida in € 1.984/00 per compensi, 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante,
se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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