Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 9299/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio dell'Avv.to/ Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti DANILE ROSARIA ROSSELLA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to PUGLIA CP_1 P.IVA_1
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' avversando la domanda. CP_2
Seconda Sezione Civile – Lavoro
All'odierna udienza la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione.
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va osservato come il ricorso in opposizione risulti promosso tempestivamente ed innanzi al giudice competente.
Parimenti tempestiva risulta la proposizione del pregresso giudizio ex art. 445
bis c.p.c.
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis C.p.c..
Quest'ultimo ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, con relazione immune da vizi logici e giuridici, e congruamente motivata (che si richiama per relationem), ha riconosciuto che parte ricorrente è “INVALIDA nella misura del 75% (settantacinque per cento) a decorrere dall'epoca della revisione medica effettuata dall' di in data CP_1 CP_1
02/05/2023, con revisione sanitaria al mese di GENNAIO 2026”.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché
correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio.
Conseguentemente, appare fondata la domanda proposta in sede di atp, e qui reiterata, volta ad accertare che “le patologie e le infermità di cui è affetto” rendono parte ricorrente invalida “in misura maggiore o uguale al 74% dalla domanda amministrativa
(5.09.2023)”.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra esposti.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di legge.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 9299 /
2024 R.G.L., così statuisce:
I. ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
risulta in possesso del requisito sanitario, per come C.F._1
indicato in parte motiva;
II. CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in €.3864, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al 15%
come per legge, spese fiscali, ove anticipate, disponendone la distrazione in favore dell'Avvocato DANILE ROSARIA ROSSELLA che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
III. PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato, in Catania, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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