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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/10/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1462 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 25.07.2025, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme, via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'avv. Elio Scaramuzzino che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Leone congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Caterina Restuccia e Francesco Carnovale Scalzo, giusta procura in atti;
APPELATO E
, in persona del Direttore Generale e Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro (Cz), Viale De Filippis n. 326, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Merante, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1287/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 21.09.2022 e depositata in data 22.09.2022. CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 25.07.2025, in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme, il al fine di sentirlo condannare al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti, nella misura di € 4.069,99, in esito al sinistro occorsogli in data 26.11.2020. In particolare, l'attore deduceva che il giorno 26.11.2020, alle ore 22:30 circa, mentre percorreva Viale San Bruno di Lamezia Terme, direzione da Sant'Eufemia a San Biase, a bordo della sua autovettura Volkswagen tg. FY 929 LX, un branco di cani randagi invadeva la corsia di marcia ed urtava, frontalmente, contro la predetta vettura, tanto che una bestiola decedeva sul colpo;
che intervenuti i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Lamezia Terme e gli addetti del Servizio Veterinario locale, redigevano i rispettivi verbali constatando che il cane investito era randagio e privo di microchip e rimuovevano la carcassa. Costituitasi il con comparsa del 28/02/2022, in via preliminare eccepiva Controparte_1 il difetto di legittimazione passiva osservando che la Legge Regionale n. 41/1990 dispone che i cani vaganti non tatuati sono affidati per il recupero al servizio veterinario competente per territorio e non al Comune al quale, tra l'altro, nell'anno 2020, non era pervenuta alcun richiesta di intervento per randagismo;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché indimostrato l'an ed il quantum debeatur. Integrato il contraddittorio, con atto dell'8.6.2022, si costituiva in giudizio l'
[...]
la quale eccepiva l'indeterminatezza della domanda attorea in punto di an e Controparte_2 quantum e ne chiedeva il rigetto. La controversia è stata istruita mediante la documentazione ritualmente prodotta. Con sentenza n. 1287/2022 emessa il 21.09.2022 e depositata il 22.09.2022, il Giudice di Pace di Lamezia Terme rigettava la domanda attorea, e compensava le spese di lite. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello chiedendo che venisse riformata la Parte_1 sentenza e dichiarata nulla per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. e degli articoli 91, 115 e 116 c.p.c. in quanto il giudice di primo grado non aveva tenuto conto che il custode doveva offrire la prova contraria alla presunzione juris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione del caso fortuito ossia del fattore interruttivo del nesso di causalità e che l'attore non aveva potuto offrire la prova tramite testimoni a causa delle restrizioni alla circolazione determinate dal DPCM, in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 quali misure preventive per la diffusione della pandemia da Covid 19, che non consentivano la libera circolazione e gli spostamenti se non nelle fasce orarie stabilite, per esigenze lavorative o comprovati motivi di salute e necessità. 2.1 Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta datata 24.1.2023 il Controparte_1 per ribadire il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il contraddittore della
[...] domanda di risarcimento danni derivanti da fauna selvatica era la Regione Calabria e, comunque, l'infondatezza dell'atto di appello, in quanto l'attore non aveva raggiunto la prova del fatto storico. 2.2 Con comparsa del 20.1.2023 si costituiva, altresì, l' Controparte_2 per chiedere il rigetto dell'appello stante la mancanza di responsabilità dell'Ente; eccepiva, in particolare che, nel caso d specie, non trovava applicazione il disposto dell'art. 2052 c.c., ma quello dell'art. 2043 c.c. e che il danneggiato, non era solo gravato dell'onere di provare il danno subìto e la presenza del cane randagio sulla strada ma anche il nesso di causalità ossia che la ragione dell'incidente era stata unicamente l'attraversamento improvviso dell'animale e non altre circostanze. La causa, senza espletamento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.07.2025, previa concessione di termini anticipati per il deposito di scritti conclusivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal in favore della Regione Calabria. Controparte_1
Tale eccezione è infondata per la considerazione di seguito specificata secondo cui la legge regionale attribuisce la materia del randagismo alla ASP o agli enti comunali.. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente e maggioritaria ritiene, infatti, che, secondo quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 della legge quadro n. 281/1991, il riparto di responsabilità tra le istituzione preposte alla prevenzione e contrasto del randagismo debba essere stabilito sulla base delle disposizioni contenute nelle singole leggi regionali che disciplinano concretamente le funzioni assegnate da detta legge alle A.S. e ai Comuni, così permettendo all'interprete di individuare i soggetti tenuti all'eventuale risarcimento dei danni determinati dall'aggressione di detti animali. In particolare, la Regione la Legge Regionale della Calabria n. 41 del 5 maggio 1990, come modificata dalla Legge Regionale n. 4 del 3 marzo 2000, non ha derogato alla Legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 in tema di competenze, prevedendo a carico dei Comuni il servizio di gestione dei cani randagi, di predisposizione e cura dei canili comunali ex art. 2, affidando, invece, all'ASL il servizio di cattura su segnalazione dei Comuni. L'art. 7 della L.R. della Calabria 3 marzo 2000, n. 4, in materia di istituzione dell'anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali, attribuisce al Servizio veterinario dell'Unità Sanitaria Locale (ora ASP) competente per territorio “la cattura dei cani vaganti non tatuati…il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”. Pertanto, sulle ricade la responsabilità per i danni causati dagli animali liberi e privi Controparte_3 di proprietario, poiché ai sensi della legge quadro n. 281/1991, essa spetta “esclusivamente all'ente,
o agli enti, cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi” recuperati (cfr. ex multis: Cass. n. 6392/2020; Cass. n. 22522/ 2019, Cass. n. 17060/2018). La Suprema Corte con sentenza n. 19404 del 18 luglio 2019 ha ribadito che: ”la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente, nel concorso degli altri presupposti, all'ente,
o agli enti, cui è attribuito dalla legge (e in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto 1991 n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi…L'attribuzione per legge ad uno o più determinati enti pubblici del compito della cattura e quindi della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e provi di proprietario) costituisce il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione degli animali suddetti, anche quanto ai profili civilistici conseguenti all'inosservanza di detti obblighi di cattura e custodia…Poiché la legge quadro statale n. 281 del 1991 non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, occorre analizzare la normativa regionale, caso per caso. In Calabria…tale competenza risulta chiaramente attribuita al Servizio veterinario istituito ai sensi della L.R. n. 41 del 1990, art. 3, come sostituito dalla L.R. n. 2 del 2000, presso le Unità Sanitarie Locali (ora ). La detta L.R. n. 41 del 1990, art. 12, comma2, come Controparte_3 sostituito dalla L.R. n. 4 del 2000, art. 7, dispone, infatti:” i cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dalla L.R. 5 maggio 1990, n. 41, art. 3, comma 2, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”. Da quanto sopra discende che la competenza in relazione alla cattura e custodia dei cani randagi compete al Servizio Veterinario presso l' . Controparte_2
2. Nel merito, l'appello non può trovare accoglimento. Secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il danno cagionato da cani randagi non può essere risarcito in forza della presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c. - inapplicabile per la natura stessa degli animali in questione - ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. risarcimento per fatto illecito.
Precisa, in particolare, la Corte che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dall'art. 2043 c.c., per cui il danneggiato, al fine di conseguire il ristoro dei danni subiti, non deve soltanto limitarsi a indicare l'ente preposto alla cattura dei cani randagi, sia esso o CP_4
ma è altresì tenuto a dimostrare la condotta obbligatoria esigibile da detto ente, nonchè la CP_1 riconducibilità dell'evento dannoso all'omissione di tale condotta.
Il disposto di cui all'art. 2043 cod. civ. , inoltre, presuppone che oltre all'accertamento del danno ingiusto e del nesso di causalità rispetto ad una condotta commissiva od omissiva dell'ente, venga accertato altresì l'elemento psicologico del dolo o della colpa dell'ente.
Nel caso di specie, se può ritenersi provato che l'attore sia stato aggredito da un cane randagio, non risulta individuato un comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico, fonte della responsabilità risarcitoria invocata dalla appellante.
Nessuna prova è stata, infatti, introdotta in causa circa la violazione di misure cautelari ad opera dell'ente sanitario non risultando neppure dedotta la presenza, in precedenza, di cani randagi in quei luoghi (tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada) ovvero che la stessa località fosse stata teatro di analoghi episodi tali da allertare le autorità preposte.
L'omissione colposa del comportamento esigibile dall'ente preposto è quindi ravvisabile, ad avviso della Suprema Corte, quando il danneggiato abbia allegato e provato che vi fossero state delle specifiche segnalazioni relative alla presenza di un cane randagio in un determinato luogo rientrante nella competenza dell'ente preposto e che quest'ultimo non si fosse attivato per la cattura dell'animale.
In difetto di allegazione e prova di tali circostanze, secondo la Corte, si finirebbe per "applicare ad una fattispecie certamente regolata dai principi generali della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c." (cfr.: Cass. n. 115912018, n.; Cass. n. 18954/2017).
La totale assenza di prova documentale, non costituiscono prova della responsabilità dell'ente, non essendo, sulla scorta degli scarsi dati acquisiti, configurabile alcun fatto illecito a carico della Autorità preposta a prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo.
Gli esiti dell'istruzione probatoria, ed in particolare, del rapporto del Comando dei Carabinieri e dei Veterinari dell'Asl di hanno permesso di accertare con sufficiente chiarezza che il cane si CP_2 trovava nella condizione di randagismo, ma in nessuno dei due verbali o in altri documenti allegati dall'attore in citazione è emerso che ci fosse conoscenza di eventuali segnalazione all'ente preposto della presenza dell'animale sui luoghi del sinistro.
Per l'effetto, non potendo ritenersi provata la responsabilità per fatto illecito a carico della autorità preposta, la domanda deve essere rigettata.
Da ultimo, in relazione alla regolamentazione delle spese di lite non può non darsi atto della esistenza di orientamenti giurisprudenziali di legittimità contrari al quid decisum, che giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1287/2022 emessa Giudice di Pace di Lamezia Terme il 21.09.2022 e depositata il 22.09.2022, respinge la domanda di risarcimento dei danni proposta in primo grado da;
Parte_1
2) compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite del giudizio di prime cure e dell'odierno giudizio di impugnazione;
Lamezia Terme, ……..
Il Presidente Giovanni Garofalo