Sentenza 14 aprile 2003
Massime • 2
La deducibilità e rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario resta preclusa dal giudicato sulla giurisdizione, che può formarsi: a seguito di pronuncia espressa sulla giurisdizione, qualora tale statuizione non sia stata oggetto di specifica impugnazione; per effetto del passaggio in giudicato di un capo della pronuncia sul merito, sul necessario presupposto della giurisdizione stessa; a seguito di decisione al riguardo resa dalle Sezioni Unite. Pertanto, in mancanza di tale giudicato, il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio dal giudice di rinvio investito della causa a seguito di annullamento (nella specie: per vizio di motivazione) da parte di una sezione semplice, non abilitata a statuire sulla giurisdizione.
La giurisdizione del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha natura esclusiva, in quanto riguarda l'intera area delle concessioni edilizie, nella quale rientrano gli oneri di urbanizzazione posti a carico del destinatario del provvedimento amministrativo, e si estende, altresì, alle dedotte violazioni di diritti soggettivi; con la conseguenza che la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie che attengono alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione va affermata anche quando esse insorgano in via di ripetizione di quanto si assuma indebitamente pagato per tale titolo ovvero in via di opposizione contro ingiunzione emessa dal Comune a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Commentari • 3
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- 3. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 14/04/2003 n° 5903Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2003, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sez. -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - rel. Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso n. 16616/01 proposto da:
LC CO, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 76, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Liberati che lo difende come da procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ANTEGNATE.
- intimato -
per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Treviglio n. 80/00 del 17.05.2000/18.05.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.02.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sindaco del Comune di TE con ordinanze del 14.09.1994, ingiungeva a NI CE, CH ER, IN OB e GI LI, aventi causa dalla Cooperativa lottizzante, di pagare ciascuno specifici importi, ripartiti pro-quota, quali debitori morosi "... per spese di urbanizzazione, art. 13 convenzione urbanistica, lottizzazione Ortensia" del 15.03.1979. Le ingiunzioni erano emanate in base all'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910, dopo che il suddetto Comune aveva proceduto all'esecuzione d'ufficio di opere assertivamente poste a carico della parte privata nella citata convenzione del 15.03.1979.
Il giudice conciliatore di TE (con sentenza n. 13 del 1995), decidendo sulle opposizioni proposte (nell'ottobre 1994) dagli intimati, li condannava al pagamento della quota di spesa su ciascuno di loro gravante.
I soccombenti proponevano ricorso alla Suprema Corte, che, con sentenza n. 1408 del 1998, cassava la sentenza del conciliatore, in quanto nulla per difetto di motivazione, e rinviava la causa al giudice di pace competente.
Con sentenza n. 80 del 2000, il giudice di pace di Treviglio, in sede di rinvio, "visto anche l'art. 37 c.p.c.", ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, accogliendo l'eccezione proposta nella medesima sede dal Comune di Antegnane. Ha ritenuto che le opposizioni alle ingiunzioni fiscali concernessero oneri di urbanizzazione e contributi di concessione e che, pertanto, fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 7 c.p.c, 16 L. n. 10 del 1977 e 34 del D. Lgs. n. 80 del 1998. Avverso tale sentenza NI CE propone ricorso per cassazione, sostenendo che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Comune di TE non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo che essa, nel ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo, disattende e si pone in contrasto con la sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte, che aveva rimesso la "...causa davanti al giudice di pace di Treviglio, sotto il profilo della competenza per decidere in merito ... al ricorso del 02.02.1995", proposto dagli intimati.
Il ricorso è infondato.
Come queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare (Sez. Un. 28.04.1993, n. 4995), appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto il recupero, da parte del comune, delle spese sostenute per l'esecuzione di opere di urbanizzazione della zona sulla quale insistono immobili edificati a seguito di convenzione di lottizzazione, che imponga al privato gli oneri della realizzazione stessa, e di successive licenze edilizie, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore della l. 28 gennaio 1977, n. 10 e nel vigore della l. 6 agosto 1967, n. 765, nelle quali è stata trasfusa la detta obbligazione del beneficiario delle licenze medesime con la correlativa previsione della facoltà dell'ente territoriale di sostituirsi a quest'ultimo in caso di inadempimento, restando esclusa la cognizione in ordine a rapporti di natura esclusivamente contrattuale e privatistica ed implicata, invece, quella in ordine ai poteri autoritativi propri del detto ente.
In particolare la giurisdizione del giudice amministrativo, prevista dall'art. 16 legge n. 10 del 1977, ha natura esclusiva, in quanto riguarda l'intera area delle concessioni edilizie, nella quale rientrano gli oneri di urbanizzazione posti pro-quota a carico del previsto destinatario del provvedimento amministrativo, e si estende, altresì, alle dedotte violazioni di diritti soggettivi;
con la conseguenza che la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie che attengono alla spettanza e liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione va affermata anche quando esse insorgano in via di ripetizione di quanto si assuma indebitamente pagato per tale titolo, ovvero in via di opposizione contro ingiunzione emessa dal Comune a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (Cfr. Sez. Un. 19.2.1997, n. 1533; 11.4.1995, n. 4148;
5.7.1991, n. 7436).
Risulta del tutto evidente che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Nè vale invocare la sentenza di annullamento con rinvio della Suprema Corte che ha rimesso la causa davanti al giudice di pace di Treviglio, perché, in base all'art. 37, 1 comma, c.p.c, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. o di giudici speciali, è rilevabile, anche g' ufficio, in qualunque stato e grado del processo.
È vero che, secondo l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione deve essere coordinato con principi che regolano la formazione progressiva del giudicato, ma è altrettanto vero che, nel caso in esame, tale coordinamento si risolve nell'affermazione che il giudice di rinvio ben poteva rilevare il proprio difetto di giurisdizione.
Infatti, il giudicato sulla giurisdizione può formarsi: a) a seguito di pronuncia espressa sulla giurisdizione, qualora tale statuizione non sia stata oggetto di specifica impugnazione;
b) a seguito del passaggio in giudicato di un capo della pronuncia sul merito;
c) a seguito di decisione di queste Sezioni Unite. Ciò premesso è da rilevare che il giudice conciliatore di TE non aveva espressamente statuite sulla giurisdizione e che non vi è stata alcuna pronuncia di merito passata in parte in cosa giudicata.
E non si può ritenere che il giudicato sulla giurisdizione si sia formato implicitamente per essere la causa passata al vaglio della sezione semplice di questa Corte.
La questione, infatti, è stata già decisa da queste Sezioni Unite, nel senso che la cassazione con rinvio per vizio di motivazione (come nel caso specifico) da parte di una sezione semplice (non abilitata a statuire sulla giurisdizione) non preclude il rilievo del difetto di giurisdizione in sede di rinvio (Sez. Un. 18.11.1988, n. 6242;
12.4.1990, n. 3159).
Tale principio deve essere ribadito, non essendo state prospettate ragioni prima non valutate, che possano indurre a discostarsene. Il ricorso va, dunque, rigettato e va dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrative.
Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimato Comune di TE non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2003