Articolo 5 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 agosto 1982
Art. 5.
Le regioni adottano le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell' articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle unita' sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal Piano sanitario nazionale.
Entrata in vigore il 12 agosto 1982
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