Art. 5.
Le regioni adottano le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell' articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle unita' sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal Piano sanitario nazionale.
Le regioni adottano le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell' articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle unita' sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal Piano sanitario nazionale.