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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8931/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Elisa Fazzini Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8931/2024 promossa da:
(P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Casarano, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
-Attrice Opponente- contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Chiara Noemi Biffi e Cristina Roncetti, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
-Convenuta Opposta-
§ § §
CONCLUSIONI
Per l'Attrice Opponente e per Convenuta Opposta:
“chiede che il decreto ingiuntivo n. 1477/2024 opposto venga revocato, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese processuali.”
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1477/2024, il Tribunale di Milano ingiungeva a Controparte_1 Con (di seguito anche solo “Attrice opponente” o ”) il pagamento a favore di
[...] CP_2
(di seguito anche solo “Convenuta opposta” o ) della somma di euro 24.285,32, oltre CP_2
pagina 1 di 3 interessi, nonché euro 145,50 per spese ed euro 900,00 per competenze, oltre contributo forfettario, IVA. e C.P.A.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso e notificato via pec al debitore in data 26 gennaio 2024. Con 2. Con atto di citazione in opposizione tempestivamente notificato, proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata, in quanto basata su contratto asseritamente “inefficace o comunque nullo”, nonché su una sola fattura “paradossalmente emessa in data 31/03/2023, circa un mese prima della sottoscrizione del contratto”.
Regolarmente costituitasi in giudizio, insisteva nella fondatezza delle proprie ragioni di CP_2 credito, e chiedeva al Tribunale di munire il decreto opposto di efficacia provvisoriamente esecutiva, di rigettare l'opposizione e di condannare l'Attrice opponente al pagamento della somma ingiunta, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
3. Svolte le verifiche preliminari ex art. 171bis c.p.c., il Giudice differiva la prima udienza di comparizione al 2 ottobre 2024, avvertendo le Parti della decorrenza a ritroso da tale udienza dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c.
All'udienza del 2 ottobre 2024 nessuno compariva per l'Opponente e il Giudice rinviava l'udienza.
All'udienza del 22 ottobre 2024 il Giudice invitava le Parti a trovare un accordo bonario della controversia e l'Opponente chiedevo un rinvio;
l'udienza veniva, quindi, rinviata.
Seguivano ulteriori rinvii su istanza congiunta delle Parti in ragione delle trattative pendenti.
In vista dell'udienza del 3 dicembre 2024, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le Parti depositavano note scritte ove precisavano congiuntamente le proprie conclusioni e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. in data 3.12.2024, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. In base alle concordi allegazioni delle Parti, è pacifico che la presente controversia sia già stata definita in via bonaria (anche in punto di spese di lite), di talché permane l'interesse delle Parti alla sola revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese processuali.
Dunque, in accoglimento delle univoche conclusioni delle Parti, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1477/2024 del 26 gennaio 2024 emesso dal Tribunale di Milano e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1477/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 26
gennaio 2024 contro d a favore di Controparte_1 CP_2
2. dichiara la cessazione della materia del contendere;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le Parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariachiara Vanini dott.ssa Silvia Giani
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Elisa Fazzini Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8931/2024 promossa da:
(P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Casarano, con domicilio digitale presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
-Attrice Opponente- contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Chiara Noemi Biffi e Cristina Roncetti, con domicilio digitale presso il loro indirizzo di posta elettronica certificata, come da delega in atti;
-Convenuta Opposta-
§ § §
CONCLUSIONI
Per l'Attrice Opponente e per Convenuta Opposta:
“chiede che il decreto ingiuntivo n. 1477/2024 opposto venga revocato, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese processuali.”
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1477/2024, il Tribunale di Milano ingiungeva a Controparte_1 Con (di seguito anche solo “Attrice opponente” o ”) il pagamento a favore di
[...] CP_2
(di seguito anche solo “Convenuta opposta” o ) della somma di euro 24.285,32, oltre CP_2
pagina 1 di 3 interessi, nonché euro 145,50 per spese ed euro 900,00 per competenze, oltre contributo forfettario, IVA. e C.P.A.
Il decreto ingiuntivo veniva emesso e notificato via pec al debitore in data 26 gennaio 2024. Con 2. Con atto di citazione in opposizione tempestivamente notificato, proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, sostenendo l'infondatezza della pretesa creditoria ex adverso azionata, in quanto basata su contratto asseritamente “inefficace o comunque nullo”, nonché su una sola fattura “paradossalmente emessa in data 31/03/2023, circa un mese prima della sottoscrizione del contratto”.
Regolarmente costituitasi in giudizio, insisteva nella fondatezza delle proprie ragioni di CP_2 credito, e chiedeva al Tribunale di munire il decreto opposto di efficacia provvisoriamente esecutiva, di rigettare l'opposizione e di condannare l'Attrice opponente al pagamento della somma ingiunta, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
3. Svolte le verifiche preliminari ex art. 171bis c.p.c., il Giudice differiva la prima udienza di comparizione al 2 ottobre 2024, avvertendo le Parti della decorrenza a ritroso da tale udienza dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c.
All'udienza del 2 ottobre 2024 nessuno compariva per l'Opponente e il Giudice rinviava l'udienza.
All'udienza del 22 ottobre 2024 il Giudice invitava le Parti a trovare un accordo bonario della controversia e l'Opponente chiedevo un rinvio;
l'udienza veniva, quindi, rinviata.
Seguivano ulteriori rinvii su istanza congiunta delle Parti in ragione delle trattative pendenti.
In vista dell'udienza del 3 dicembre 2024, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le Parti depositavano note scritte ove precisavano congiuntamente le proprie conclusioni e chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. in data 3.12.2024, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
4. In base alle concordi allegazioni delle Parti, è pacifico che la presente controversia sia già stata definita in via bonaria (anche in punto di spese di lite), di talché permane l'interesse delle Parti alla sola revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione integrale delle spese processuali.
Dunque, in accoglimento delle univoche conclusioni delle Parti, va revocato il decreto ingiuntivo n. 1477/2024 del 26 gennaio 2024 emesso dal Tribunale di Milano e va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1477/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 26
gennaio 2024 contro d a favore di Controparte_1 CP_2
2. dichiara la cessazione della materia del contendere;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le Parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariachiara Vanini dott.ssa Silvia Giani
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