TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
n. 16905/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 16905/2022 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) nata a [...], (CT), il 16.10.1973 rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CASTORINA ROBERTA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. BRUNO GIUSI RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: con note scritte per l'udienza del giorno 22.01.2024, le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 22.04.1995 in TE (CT), Parte_1 Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1995, parte II serie A, numero 14.
Dalla coppia tre figli: (il 28.10.1993), (il 13.03.1997), Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni, e (n. il 28.09.2010). Persona_3
Con ricorso depositato il 25.12.2022, ha chiesto la separazione personale dal marito Parte_1
e disporre l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento presso la madre e Per_3
conseguente assegnazione della casa coniugale;
di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli, inclusi i maggiorenni, non economicamente autosufficienti, mediante il versamento di una congrua somma mensile da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , in data 26.03.2023, il quale non si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione e affidamento del figlio minorenne , dichiarandosi disposto a Per_3
versare a titolo di mantenimento per il figlio una somma mensile non superiore ad € Per_3
200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e direttamente al figlio , a titolo di Per_2
contributo per il suo mantenimento, una somma non superiore ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha inoltre chiesto il rigetto della richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia e di assegnare solo una parte della Persona_1
casa coniugale alla ricorrente, previa separazione del predetto immobile in due appartamenti separati.
All'udienza del 4 aprile 2023, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e rimesso la causa innanzi al giudice istruttore per la fase contenziosa. Con ordinanza del 7.4.2023 il
Presidente ha disposto l'affido condiviso del figlio minore, l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare e un contributo per di € 250,00 e per di € 150,00, oltre al 50 % delle Per_3 Per_2 spese straordinarie.
Nelle more del procedimento, all'udienza del 22.01.2024 trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno depositato note con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da accordo sottoscritto in data 18.01.2024 e depositato telematicamente, chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“a. Disporre la separazione legale dei coniugi con contestuale scioglimento della comunione legale dei beni, autorizzando i coniugi a vivere separati;
b. Disporre l'affido condiviso del figlio minore (28.09.2010) con collocazione prevalente Per_3
presso la madre;
c. Assegnare la casa coniugale, in comproprietà, alla sig.ra , con cui convive il minore, Pt_1
fintanto che questi non raggiunga la maggiore età e diventi economicamente autosufficiente;
d. Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita tra genitori e figli, si concorda- quanto segue: il sig. potrà tenere con sé ogni qual volta lo vorrà con l'accordo CP_1 Per_3
reciproco, ed in mancanza di accordo, secondo il seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali e, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore
20:00: per le vacanze natalizie, cinque giorni, alternando Natale e Capodanno;
per le vacanze pasquali il padre potrà tenere con sé il minore per tre giorni consecutivi alternando la Domenica di
Pasqua e/o il Lunedi dell'Angelo; durante il periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo con l'altro entro giorno 31 maggio di ciascun anno.
e. Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento del figlio minore , la somma di € 250.00, da rivalutarsi annualmente Per_3
secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate;
f. Disporre che il sig. versi direttamente al figlio (13.03.1997), Controparte_1 Per_2
maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 150,00 mensili, fintanto che lo stesso non trovi una sua stabilizzazione economica;
g. Nessun contributo di mantenimento per la figlia (20.10.1993), da tempo Persona_1
maggiorenne, a cui spetta, essendo in piena età e capacità lavorativa, attivarsi per il suo mantenimento.
h. Ciascun coniuge, dichiarandosi economicamente autosufficiente, rinuncia al proprio mantenimento.
i. Spese compensate.”
La causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione di termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche, previa trasmissione al PM.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento del figlio minorenne, che sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
Va disposto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che contribuisca al Controparte_1
mantenimento del figlio , attraverso il versamento di un assegno mensile di Persona_3
mantenimento di € 250,00, da versare in favore di entro giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1
alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio prende atto dell'impegno del padre a versare direttamente al figlio , Persona_2
maggiorenne, un contributo di mantenimento, finché lo stesso non raggiunga la completa indipendenza economica.
L'accordo raggiunto dalle parti può, dunque, essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole minorenne.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in TE (CT) in data 22/04/1995, iscritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1995, numero 14, parte II, serie A;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Persona_3
cui è assegnata la casa familiare, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- onera di contribuire al mantenimento del figlio versando Controparte_1 Persona_3
alla ricorrente un assegno di € 250,00 entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
TE (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 16905/2022 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) nata a [...], (CT), il 16.10.1973 rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CASTORINA ROBERTA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. BRUNO GIUSI RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: con note scritte per l'udienza del giorno 22.01.2024, le parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio il 22.04.1995 in TE (CT), Parte_1 Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1995, parte II serie A, numero 14.
Dalla coppia tre figli: (il 28.10.1993), (il 13.03.1997), Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni, e (n. il 28.09.2010). Persona_3
Con ricorso depositato il 25.12.2022, ha chiesto la separazione personale dal marito Parte_1
e disporre l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento presso la madre e Per_3
conseguente assegnazione della casa coniugale;
di regolamentare il diritto di visita del padre e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli, inclusi i maggiorenni, non economicamente autosufficienti, mediante il versamento di una congrua somma mensile da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , in data 26.03.2023, il quale non si è opposto alla Controparte_1
domanda di separazione e affidamento del figlio minorenne , dichiarandosi disposto a Per_3
versare a titolo di mantenimento per il figlio una somma mensile non superiore ad € Per_3
200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e direttamente al figlio , a titolo di Per_2
contributo per il suo mantenimento, una somma non superiore ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha inoltre chiesto il rigetto della richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della figlia e di assegnare solo una parte della Persona_1
casa coniugale alla ricorrente, previa separazione del predetto immobile in due appartamenti separati.
All'udienza del 4 aprile 2023, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato i provvedimenti urgenti a tutela dei coniugi e della prole e rimesso la causa innanzi al giudice istruttore per la fase contenziosa. Con ordinanza del 7.4.2023 il
Presidente ha disposto l'affido condiviso del figlio minore, l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare e un contributo per di € 250,00 e per di € 150,00, oltre al 50 % delle Per_3 Per_2 spese straordinarie.
Nelle more del procedimento, all'udienza del 22.01.2024 trattata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno depositato note con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come da accordo sottoscritto in data 18.01.2024 e depositato telematicamente, chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“a. Disporre la separazione legale dei coniugi con contestuale scioglimento della comunione legale dei beni, autorizzando i coniugi a vivere separati;
b. Disporre l'affido condiviso del figlio minore (28.09.2010) con collocazione prevalente Per_3
presso la madre;
c. Assegnare la casa coniugale, in comproprietà, alla sig.ra , con cui convive il minore, Pt_1
fintanto che questi non raggiunga la maggiore età e diventi economicamente autosufficiente;
d. Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita tra genitori e figli, si concorda- quanto segue: il sig. potrà tenere con sé ogni qual volta lo vorrà con l'accordo CP_1 Per_3
reciproco, ed in mancanza di accordo, secondo il seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali e, a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10:00 alla domenica alle ore
20:00: per le vacanze natalizie, cinque giorni, alternando Natale e Capodanno;
per le vacanze pasquali il padre potrà tenere con sé il minore per tre giorni consecutivi alternando la Domenica di
Pasqua e/o il Lunedi dell'Angelo; durante il periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà tenere con sé il figlio per 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo con l'altro entro giorno 31 maggio di ciascun anno.
e. Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1
per il mantenimento del figlio minore , la somma di € 250.00, da rivalutarsi annualmente Per_3
secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate;
f. Disporre che il sig. versi direttamente al figlio (13.03.1997), Controparte_1 Per_2
maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di € 150,00 mensili, fintanto che lo stesso non trovi una sua stabilizzazione economica;
g. Nessun contributo di mantenimento per la figlia (20.10.1993), da tempo Persona_1
maggiorenne, a cui spetta, essendo in piena età e capacità lavorativa, attivarsi per il suo mantenimento.
h. Ciascun coniuge, dichiarandosi economicamente autosufficiente, rinuncia al proprio mantenimento.
i. Spese compensate.”
La causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione di termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche, previa trasmissione al PM.
____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Ciò posto, possono trovare accoglimento le determinazioni delle parti in relazione all'affidamento e collocamento del figlio minorenne, che sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale.
Va disposto, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, che contribuisca al Controparte_1
mantenimento del figlio , attraverso il versamento di un assegno mensile di Persona_3
mantenimento di € 250,00, da versare in favore di entro giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1
alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Il Collegio prende atto dell'impegno del padre a versare direttamente al figlio , Persona_2
maggiorenne, un contributo di mantenimento, finché lo stesso non raggiunga la completa indipendenza economica.
L'accordo raggiunto dalle parti può, dunque, essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole minorenne.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
- dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in TE (CT) in data 22/04/1995, iscritto Controparte_1
nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1995, numero 14, parte II, serie A;
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Persona_3
cui è assegnata la casa familiare, e disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- onera di contribuire al mantenimento del figlio versando Controparte_1 Persona_3
alla ricorrente un assegno di € 250,00 entro giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo l'indice
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- compensa le spese.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
TE (CT) per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 21/02/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco