Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2891.
(Diritto dei creditori di far vendere i beni).
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile , purche' adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullita' della richiesta.
(Diritto dei creditori di far vendere i beni).
Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile , purche' adempia le condizioni che seguono:
1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore;
2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;
3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra;
4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.
L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullita' della richiesta.
Commentari • 13
- 1. Cassazione civile n. 19305/2013https://www.brocardi.it/ · 35.995373
(massima n. 1) In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall'art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l'espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente evolve in processo esecutivo, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 795 c.p.c., il giudice al quale l'istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. c.p.c. […]
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Giurisprudenza • 30
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2023, n. 23992Provvedimento: […] Con ricorso al Presidente del Tribunale di Bergamo del 24 aprile 2017, il Banco BPM S.p.A., deducendo l'incongruità del prezzo offerto siccome non conforme al disposto dell'art. 2890, secondo comma, cod. civ., chiese al giudice la determinazione dell'effettivo valore degli immobili ex art. 568 cod. proc. civ., previa nomina di un esperto, nonché, all'esito, la assegnazione di un termine per l'eventuale formulazione di istanza di espropriazione ex art. 2891 cod. civ.. 3 r.g. n. 10958/2021 Cons. est. […]Leggi di più...
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- art. 2890 cod. civ.·
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- art. 2891 cod. civ.