Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/09/2025, n. 6279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6279 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06279/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02936/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2936 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Caroccia e Andrea Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio di gitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, AORN - Cardarelli non costituiti in giudizio.
per l'ottemperanza
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta, che dovrà insediarsi nel caso di ulteriore inerzia della P.A. rispetto alla sentenza, che definirà il giudizio che qui occupa – alla sent. n. -OMISSIS-, resa dalla sez. II civile del Tribunale di Napoli, passata in giudicato e notificata alla P.A. intimata munita di formula esecutiva in data 29.03.2017 nella parte in cui ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore dell’odierno ricorrente della somma di “35.725,00 all’attualità oltre interessi legali dalla domanda, sul minor importo devalutato, che progressivamente sarà rivalutato, anno dopo anno, fino alla data della definitiva liquidazione” ed “alla rifusione delle spese del grado di giudizio che liquida nella complessiva misura di € 3.972,00 oltre 15% per rimborso forfettario nonché accessori”;
e per la condanna, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., dell’Amministrazione resistente alla penalità di mora, equitativamente stabilita da codesto on. le Tribunale, per ogni giorno di ulteriore inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza in epigrafe, resa in materia di indennizzo per danni da emotrasfusione ai sensi della l. n. 210/1992, nella parte in cui si è statuito quanto segue: “A) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania e dell’AORN Cardarelli; B) Accoglie la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto Ministero della Salute, e conseguentemente condanna quest’ultimo in persona del Ministero pro tempore, al pagamento, in favore dell’attore sig. -OMISSIS-, della somma di 35.725,00 all’attualità oltre interessi legali dalla domanda, sul minor importo devalutato, che poi progressivamente sarà rivalutato, anno dopo anno, fino alla data della definitiva liquidazione; C) Condanna il Ministero della Salute alla rifusione delle spese del grado che liquida nella complessiva misura di € 3.972,00 oltre15% per rimborso forfettario nonché oneri accessori; D) Spese compensate tra le altre parti”.
In dettaglio, il medesimo chiede che sia dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di provvedere al pagamento in suo favore delle suddette somme con i relativi accessori indicati in sentenza, disponendosi contestualmente la nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’amministrazione.
Parte ricorrente domanda, altresì, la fissazione della penalità di mora che l’amministrazione è tenuta a corrispondere in caso di ulteriore violazione del giudicato.
Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con memoria formale, depositando in data 23 agosto 2024 la nota ministeriale del 12 luglio 2024 (prot. n. 14341), nella quale si rappresentava che erano stati richiesti al ricorrente i documenti necessari per eseguire il pagamento.
All’udienza del 9 gennaio 2025 la causa veniva rinviata su richiesta di parte ricorrente per aver modo di fornire al convenuto Ministero i documenti richiesti.
Con richiesta di passaggio in decisione depositata in data 14 aprile 2025, parte ricorrente dichiarava che nonostante la trasmissione di tutti i documenti richiesti il pagamento non era stata eseguito e all’udienza camerale del 17 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il Tribunale, nelle forme sintetiche imposte dal c.p.a., rileva che:
- sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute;
- sussistono altresì tutti i presupposti per l’accoglimento, atteso che: a) la sentenza azionata del Tribunale di Napoli è passata in giudicato come da certificazione in atti; b) è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica della predetta sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come peraltro confermato dalla succitata nota ministeriale;
- parte resistente non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto agli obblighi derivanti dalla sentenza su menzionata.
3. Si ritiene, pertanto, che:
- va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione; entro detto termine il Ministero della Salute dovrà provvedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate nel titolo indicato in epigrafe, come sopra specificate, maggiorate degli interessi legali e dell’eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi con la decorrenza stabilita nel titolo medesimo e fino al soddisfo;
- va, altresì, accolta la domanda inerente alla corresponsione della penalità di mora (o astreinte), prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua una penalità di mora qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739). In sintesi, l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali già dovuti ad altro titolo, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Quanto, invece, alla sua data di decorrenza finale, la penalità in parola sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, essendo onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta una volta scaduto detto termine;
- va, infine, accolta la richiesta di nominare sin d’ora un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto in esecuzione della sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, e ciò entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione; si nomina, quindi, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, entro il suddetto termine, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale funzione commissariale da liquidarsi con separato provvedimento restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ministero intimato e si liquidano, in considerazione della linearità e dell’importo della controversia, come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari che ne hanno fatto espressa richiesta; possono invece essere compensate nei confronti delle altre Amministrazioni già estromesse dal giudizio nella sentenza ottemperanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza azionata di cui in epigrafe nei sensi e nei termini pure in motivazione indicati.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega ad un dirigente/funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza.
Condanna il Ministero della Salute ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a corrispondere al ricorrente una somma pari agli interessi legali per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, nei termini e con le modalità di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge (contributo unificato esente), da distrarsi in favore dei difensori dello stesso ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.