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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3370/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3370/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
C.SO MATTEOTTI N. 53 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO
FO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._3
CONVENUTO contumace
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, chiedeva: Parte_1
”accogliere integralmente l'azione proposta, condannare parte convenuta all'esecuzione della divisione della parte immobiliare in premessa descritta, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota come pattuito, in forza del progetto
Pagina 1 di 4 divisionale già agli atti”….” Condannare, altresì, parte convenuta, previo riconoscimento del diritto al mantenimento della canna fumaria che attraversava l'appartamento sovrastante la proprietà dell'attore ed il sottotetto, in favore dello stesso attore, al ripristino della canna fumaria, arbitrariamente rimossa”.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitosi in CP_1 giudizio sebbene ritualmente citato.
Va premesso, ai fini dell'inquadramento della fattispecie e della qualificazione della domanda giudiziale, che dall'esame dei documenti depositati da parte attrice, si evince che quest'ultima e (terzo estraneo al giudizio) hanno realizzato la divisione del Controparte_2 fabbricato da loro eretto con atto pubblico del 20.3.1996.
Trattasi di divisione contrattuale con la quale le parti dell'atto pubblico del 20.3.1996
( e sono addivenute allo scioglimento della comunione Parte_1 Controparte_2 ordinaria insistente sul fabbricato in agro del Comune di Mercato San Severino, località Valle, via Ferrovia.
Dall'esame del suddetto atto ed in particolare della clausola di cui al punto 2) si evince che le parti hanno convenuto “che la costruzione dei vani divisori in piano terra ed in piano sottotetto sarà eseguita, previa l'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, a cure e spese comuni dei condividenti”.
Parte attrice ha dichiarato che dette opere non sono state mai realizzate e, pertanto, ha chiesto la condanna del convenuto all'esecuzione della divisione della parte immobiliare in base al progetto divisionale già agli atti, ai sensi dell'art. 1111 c.c..
Orbene, la domanda attorea ex art. 1111 c.c. è inammissibile, atteso che l'intero fabbricato, compreso il vano in piano sottotetto, è già stato oggetto di scioglimento della comunione ordinaria giusta atto pubblico del 20.3.1996, con il quale è stato posto fine allo stato di comunione.
Invero, in base al suddetto atto, si è assegnato ed attribuito tra gli altri Controparte_2 beni, l'appartamento in piano secondo composto da quattro vani, dagli accessori e dalla sovrastante area sottotetto con relativa terrazza;
si è assegnato ed attribuito Parte_1
l'appartamento in primo piano composto da quattro vani, dagli accessori, dal terrazzo a livello e dall'area sottotetto.
Peraltro, all'atto di divisione, per come accertato dal ctu, sono state anche allegate le planimetrie catastali dalle quali si evince che le unità sottotetto in oggetto sono riportate come pertinenza diretta degli appartamenti rispettivamente assegnati ai condividenti.
Pagina 2 di 4 Ne discende che dal punto di vista giuridico e catastale le unità sottotetto risultano già frazionate, ciò che manca è la suddivisione materiale-fisica.
Orbene, l'attore in base al titolo in suo possesso (atto di divisione) è già legittimato ad erigere la parete divisoria, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie.
Alla parte convenuta potrà essere richiesto eventualmente di contribuire alle spese necessarie per la realizzazione del muro divisorio comune (domanda che, tuttavia, non è stata formulata espressamente nel presente giudizio).
Per quanto concerne la domanda di ripristino della canna fumaria, essa è fondata e va accolta.
Invero, all'esito dell'istruttoria svolta (prova testimoniale e ctu), è emersa l'esistenza della suddetta canna fumaria e la rimozione di essa nel tratto che attraversava l'appartamento sovrastante di proprietà del convenuto.
In particolare, dai rilievi fotografici realizzati dal ctu si nota la canna fumaria che spunta dal tetto così come dalle foto scattate all'interno dell'unità sottotetto (parte di proprietà del convenuto) si evince la presenza della canna fumaria indicata in citazione.
Pertanto, parte convenuta va condannata a ripristinare la canna fumaria in oggetto secondo le indicazioni fornite dal ctu a pagg. 11 e 12 della relazione alle quali integralmente si rinvia in quanto condivisibili, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale degli immobili ed alle risultanze di causa.
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza parziale dell'attore, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico del convenuto e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata;
quelle della ctu, invece, vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda attorea ex art. 1111 c.c.;
2) Condanna a ripristinare la canna fumaria dell'attore secondo le CP_1 indicazioni fornite dal ctu a pagg. 11 e 12 della relazione alle quali integralmente si rinvia;
3) Compensa per metà le spese di lite;
Pagina 3 di 4 4) Condanna al pagamento della restante metà in favore dell'avv. CP_1
LF IT, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquida in euro 67,64 per spese vive ed euro 1.276,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3370/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.4.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
C.SO MATTEOTTI N. 53 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO
FO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ); CP_1 C.F._3
CONVENUTO contumace
Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, chiedeva: Parte_1
”accogliere integralmente l'azione proposta, condannare parte convenuta all'esecuzione della divisione della parte immobiliare in premessa descritta, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota come pattuito, in forza del progetto
Pagina 1 di 4 divisionale già agli atti”….” Condannare, altresì, parte convenuta, previo riconoscimento del diritto al mantenimento della canna fumaria che attraversava l'appartamento sovrastante la proprietà dell'attore ed il sottotetto, in favore dello stesso attore, al ripristino della canna fumaria, arbitrariamente rimossa”.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitosi in CP_1 giudizio sebbene ritualmente citato.
Va premesso, ai fini dell'inquadramento della fattispecie e della qualificazione della domanda giudiziale, che dall'esame dei documenti depositati da parte attrice, si evince che quest'ultima e (terzo estraneo al giudizio) hanno realizzato la divisione del Controparte_2 fabbricato da loro eretto con atto pubblico del 20.3.1996.
Trattasi di divisione contrattuale con la quale le parti dell'atto pubblico del 20.3.1996
( e sono addivenute allo scioglimento della comunione Parte_1 Controparte_2 ordinaria insistente sul fabbricato in agro del Comune di Mercato San Severino, località Valle, via Ferrovia.
Dall'esame del suddetto atto ed in particolare della clausola di cui al punto 2) si evince che le parti hanno convenuto “che la costruzione dei vani divisori in piano terra ed in piano sottotetto sarà eseguita, previa l'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione, a cure e spese comuni dei condividenti”.
Parte attrice ha dichiarato che dette opere non sono state mai realizzate e, pertanto, ha chiesto la condanna del convenuto all'esecuzione della divisione della parte immobiliare in base al progetto divisionale già agli atti, ai sensi dell'art. 1111 c.c..
Orbene, la domanda attorea ex art. 1111 c.c. è inammissibile, atteso che l'intero fabbricato, compreso il vano in piano sottotetto, è già stato oggetto di scioglimento della comunione ordinaria giusta atto pubblico del 20.3.1996, con il quale è stato posto fine allo stato di comunione.
Invero, in base al suddetto atto, si è assegnato ed attribuito tra gli altri Controparte_2 beni, l'appartamento in piano secondo composto da quattro vani, dagli accessori e dalla sovrastante area sottotetto con relativa terrazza;
si è assegnato ed attribuito Parte_1
l'appartamento in primo piano composto da quattro vani, dagli accessori, dal terrazzo a livello e dall'area sottotetto.
Peraltro, all'atto di divisione, per come accertato dal ctu, sono state anche allegate le planimetrie catastali dalle quali si evince che le unità sottotetto in oggetto sono riportate come pertinenza diretta degli appartamenti rispettivamente assegnati ai condividenti.
Pagina 2 di 4 Ne discende che dal punto di vista giuridico e catastale le unità sottotetto risultano già frazionate, ciò che manca è la suddivisione materiale-fisica.
Orbene, l'attore in base al titolo in suo possesso (atto di divisione) è già legittimato ad erigere la parete divisoria, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie.
Alla parte convenuta potrà essere richiesto eventualmente di contribuire alle spese necessarie per la realizzazione del muro divisorio comune (domanda che, tuttavia, non è stata formulata espressamente nel presente giudizio).
Per quanto concerne la domanda di ripristino della canna fumaria, essa è fondata e va accolta.
Invero, all'esito dell'istruttoria svolta (prova testimoniale e ctu), è emersa l'esistenza della suddetta canna fumaria e la rimozione di essa nel tratto che attraversava l'appartamento sovrastante di proprietà del convenuto.
In particolare, dai rilievi fotografici realizzati dal ctu si nota la canna fumaria che spunta dal tetto così come dalle foto scattate all'interno dell'unità sottotetto (parte di proprietà del convenuto) si evince la presenza della canna fumaria indicata in citazione.
Pertanto, parte convenuta va condannata a ripristinare la canna fumaria in oggetto secondo le indicazioni fornite dal ctu a pagg. 11 e 12 della relazione alle quali integralmente si rinvia in quanto condivisibili, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale degli immobili ed alle risultanze di causa.
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza parziale dell'attore, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico del convenuto e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata;
quelle della ctu, invece, vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda attorea ex art. 1111 c.c.;
2) Condanna a ripristinare la canna fumaria dell'attore secondo le CP_1 indicazioni fornite dal ctu a pagg. 11 e 12 della relazione alle quali integralmente si rinvia;
3) Compensa per metà le spese di lite;
Pagina 3 di 4 4) Condanna al pagamento della restante metà in favore dell'avv. CP_1
LF IT, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che si liquida in euro 67,64 per spese vive ed euro 1.276,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 03/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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