Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 3487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3487 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2025, proposto da ST GU, IU LA AR, SD ZZ, NI IN e NC SC, rappresentati e difesi dall’avvocato Carmela Teresa Amata, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Capo D’Orlando, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Patti, giudice del lavoro n. 75/2023 del 18 gennaio 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e vista l’istanza con cui il difensore dei ricorrenti ha chiesto al Tribunale di porre la causa in decisione, senza discussione;
Ritenuto che:
- con ricorso notificato il 8 aprile 2025 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto con cui l’amministrazione intimata è stata condannata al pagamento delle somme ivi indicate.
- nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, l’amministrazione comunale intimata non si si è costituita in giudizio;
- alla camera di consiglio indicata in premessa, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Considerato che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati;
- la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario avverso la quale non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c. (come da attestazione datata 8 aprile 2025 versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
- il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza è stato notificato all’amministrazione intimata, con formula esecutiva, in data 31 luglio 2023, sicché sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato inadempimento dell’amministrazione intimata, limitatamente agli interessi legali fino al soddisfo, essendo stata corrisposta la sorte capitale, sussiste in capo allo stesso l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe;
- deve essere conseguentemente ordinato all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
- per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel Responsabile dell’Area III, servizi finanziari, tributi, personale, del Comune di Sant’Agata di Militello, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio affinché ‒ previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa ‒ si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione del provvedimento giurisdizionale in discorso.
- si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Amministrazione inottemperante.
- il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l’indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
- tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico;
- non può accogliersi l’istanza volta alla fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a. poiché manifestamente iniqua tenuto conto che la determinazione delle pretese economiche indicate in sentenza implica una complessa attività di ricostruzione delle differenze retributive e di liquidazione degli importi;
- le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione e per l’effetto:
- ordina all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe, secondo quanto stabilito e nei limiti indicati in motivazione;
- dispone sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, l’intervento sostitutivo indicato in motivazione;
- condanna l’Amministrazione comunale intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre al rimborso delle spese generali ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute, da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN RI SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AN RI SA |
IL SEGRETARIO