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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 8120/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Buffolino, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marialuigia CP_1
Ferrante, come in atti
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Genovese, come in atti
- resistenti -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2023, parte ricorrente deduceva che in data 07/11/2023 le veniva notificato Cartella di Pagamento n.01720210005953543/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Benevento, con cui richiedeva il pagamento, nel termine di 60 giorni, della complessiva somma di euro 773,90, dovuta in favore dell' sede di CP_1
Caserta a titolo di “ rate premio, sanzioni civili rata premio” per l'anno CP_1 CP_1
2020 di cui al ruolo n.2021/000054 formato dall' sede di Caserta;
che tale pretesa CP_1 creditoria dell'Ente impositore risultava illegittima non sussistendone i presupposti di legge, poiché l'impresa individuale artigiana di cui lo stesso era titolare, denominata “ Parte_1
, cod.fis. – p.iva n. , veniva cancellata dal
[...] C.F._1 P.IVA_1
Registro delle Imprese (Sezione Speciale) per la “cessazione di ogni attività” avvenuta in data
“28/02/2010”. Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, rappresentando di aver CP_1 effettuato lo sgravio integrale delle somme richieste, concludeva per la cessazione della materia del contendere. Si costituiva altresì l' , eccependo Controparte_2 la carenza di legittimazione passiva, nonché il mancato decorso dei termini prescrizionali.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 A fronte della concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa delle ragioni attoree rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà lo sgravio disposto in via amministrativa fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Tuttavia, come correttamente rilevato dall' il datore di lavoro che chiude un'attività deve CP_1 darne comunicazione all' entro 30 giorni dalla cessazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 CP_1
DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato alla cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese, e non ha fornito prova di aver provveduto alla comunicazione prevista per legge.
Pertanto, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 8120/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Buffolino, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marialuigia CP_1
Ferrante, come in atti
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Genovese, come in atti
- resistenti -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2023, parte ricorrente deduceva che in data 07/11/2023 le veniva notificato Cartella di Pagamento n.01720210005953543/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Benevento, con cui richiedeva il pagamento, nel termine di 60 giorni, della complessiva somma di euro 773,90, dovuta in favore dell' sede di CP_1
Caserta a titolo di “ rate premio, sanzioni civili rata premio” per l'anno CP_1 CP_1
2020 di cui al ruolo n.2021/000054 formato dall' sede di Caserta;
che tale pretesa CP_1 creditoria dell'Ente impositore risultava illegittima non sussistendone i presupposti di legge, poiché l'impresa individuale artigiana di cui lo stesso era titolare, denominata “ Parte_1
, cod.fis. – p.iva n. , veniva cancellata dal
[...] C.F._1 P.IVA_1
Registro delle Imprese (Sezione Speciale) per la “cessazione di ogni attività” avvenuta in data
“28/02/2010”. Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, rappresentando di aver CP_1 effettuato lo sgravio integrale delle somme richieste, concludeva per la cessazione della materia del contendere. Si costituiva altresì l' , eccependo Controparte_2 la carenza di legittimazione passiva, nonché il mancato decorso dei termini prescrizionali.
La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 A fronte della concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere stante l'avvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla definizione del giudizio. L'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa delle ragioni attoree rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, però, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale: deve tenersi conto, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda.
In realtà lo sgravio disposto in via amministrativa fa ritenere con elevato grado di verosimiglianza che anche in sede giurisdizionale la domanda avrebbe avuto accoglimento.
Tuttavia, come correttamente rilevato dall' il datore di lavoro che chiude un'attività deve CP_1 darne comunicazione all' entro 30 giorni dalla cessazione, ai sensi dell'art. 12 comma 3 CP_1
DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato alla cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese, e non ha fornito prova di aver provveduto alla comunicazione prevista per legge.
Pertanto, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
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