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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/07/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17353/18 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 gennaio 2025; promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Catania Via Fondaco n. 20, presso lo studio dell'Avv. Patrizia M.A. Simili che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore;
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catania Via G. Simili n.14 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Rosa
Monaco che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta;
e nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente CP_2 C.F._2
in Catania, via Armando Diaz, 18
pagina 1 di 14 convenuta contumace;
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in Controparte_3 C.F._3
Catania, via Suor Maria Mazzarello, 52
convenuta contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2018 conveniva in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Catania la NI , quale proprietaria e Controparte_4 CP_2
quale conducente del veicolo Renault US tg. CT966RS al fine di sentire Controparte_3
dichiarare la responsabilità esclusiva di quest'ultima in ordine al sinistro occorso e, per l'effetto,
condannare la stessa, in solido con la compagnia convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incidente del 15.02.2017 in Catania, nella misura di € 7.400,00 per danni al motociclo
Yamaha tg. EF89893 (condotto e di proprietà dell'attore) e di € 62.055,00 per le lesioni subite.
riferiva che in data 15.02.2017 si trovava alla guida del motociclo Yamaha tg. Testimone_1
EF89893 di sua proprietà e mentre percorreva il Viale Raffaello Sanzio in Catania, direzione di marcia
Piazza Michelangelo (ovest/est) giunto nei pressi dell'incrocio con via V.E.Orlando veniva improvvisamente colpito dalla conducente del veicolo Renault US tg. CT966RS di proprietà della convenuta e condotto nell'occasione da . CP_2 Controparte_3
Riferiva che la conducente dell'autovettura Renault US tg. CT966RS giunta in prossimità
dell'intersezione con il Viale Raffaello Sanzio impegnava l'incrocio senza rispettare il segnale di
STOP, svoltava a sinistra al fine di immettersi sul Viale Sanzio, direzione di marcia V. Giuffrida ed omettendo di prestare la dovuta precedenza ai mezzi in transito intercettava la traiettoria di marcia pagina 2 di 14 percorsa dal motociclo Yamaha condotto dall'odierno attore procurandone la caduta a terra.
Deduceva che a seguito dell'impatto il motociclo veniva danneggiato e lo stesso, per le lesioni subite, veniva trasportato al P.S. del P.O. di Catania per le cure del caso. CP_5
Sui luoghi dell'incidente intervenivano gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Catania i quali effettuavano i rilievi del caso e redigevano rapporto di incidente stradale.
Si costituiva la compagnia convenuta contestando la domanda attorea sia con riferimento all'an che al quantum debeatur perché infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto. In particolare riferiva di avere già liquidato in fase stragiudiziale ex art. 2054 c.c. all'odierno attore la somma di €
3.700,00 a titolo di risarcimento del danno al mezzo e la somma di € 20.000,00 per le lesioni subite.
Non si costituivano, nonostante rituale citazione e . CP_2 Controparte_3
Con ordinanza del 19.10.2023 venivano ammesse le prove articolate da parte attrice (interrogatorio formale e prova testi) e la prova testimoniale articolata dalla compagnia convenuta.
Rigettate le richieste di ctu (cinematica e medico legale), all'udienza del 13/01/2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e che, seppur CP_2 Controparte_3
ritualmente citate, non si costituivano in giudizio.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
Parte attrice nel dedurre la responsabilità esclusiva di per il sinistro occorso, Controparte_3
sosteneva di non aver ottenuto dalle odierne parti convenute l'integrale risarcimento del danno effettivamente patito a seguito del sinistro di cui si discute.
Ebbene – premesso che incontestata è la storicità del sinistro per cui è causa – dalla produzione documentale e dalla prova testimomiale è emersa una corresponsabilità delle parti in causa nella ricostruzione della dinamica dell'incidente. pagina 3 di 14 Dal rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia Municipale giunti sul luogo del sinistro - dopo l'impatto – sembrerebbe configurarsi una responsabilità esclusiva a carico della conducente della Renault US la quale con una imprudente immissione nell'area di intersezione non arrestava la marcia in presenza di un segnale di Stop e ometteva di dare la precedenza, come da segnaletica verticale ed orizzontale iniziando l'attraversamento dell'incrocio ed impattando con il motociclo che proveniva dalla sua sinistra. Circostanze confermate dall'agente di Polizia Municipale
intervenuto dopo l'impatto durante la sua escussione.
È pur vero che quale conducente della Renault US sentita nell'immediatezza Controparte_3
dei fatti dichiarava agli agenti della Polizia Municipale intervenuti di avere arrestato la propria marcia al segnale di Stop e dopo essersi accertata che non vi fossero mezzi in transito iniziava l'attraversamento dell'intersezione, ove impattava con il motociclo che arrivava a velocità sostenuta.
Tale circostanza veniva confermata dal teste della compagnia convenuta durante la Testimone_2
sua escussione il quale riferiva che “…la moto condotta dall'attore mi ha superato ed ha colpito
l'autovettura della convenuta (Renault US) che usciva da Via V. E. Orlando per CP_3
andare verso Via Vincenzo Giuffrida”…”Io a bordo della mia vettura (Wolkswaghen Tiguan) avevo
rallentato per consenire l'attraversamento della Renault US” … “la Renault US aveva già
impegnato oltre metà della corsia per svoltare verso Via Vincenzo Giuffrida, la moto mi ha superato a
sinistra”.
Se è vero che dalla escussione del predetto teste sembrerebbe accertata una responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa – confermata dalla perizia espletata in fase stragiudiziale dalla compagnia convenuta - è pur vero che la convenuta nulla dichiara sulla CP_3
presenza di altro veicolo al momento dell'incidente ma come si evince dal rapporto di incidente stradale in atti, la stessa aveva già impegnato l'incrocio.
Tale circostanza (omessa indicazione da parte della convenuta della presenza di altro veicolo)
unitamente alla omessa rilevazione da parte dei VV.UU. sui luoghi (a fronte delle dichiarazioni del pagina 4 di 14 teste , che ha riferito di avere atteso l'arrivo degli stessi), inducono a ritenere non attendibile il Tes_2
teste . Tes_2
Ciò posto dal rapporto dei VV.UU. emerge che lo scontro tra i mezzi è avvenuto quando la Renault
US aveva già impegnato l'incrocio (ed era quasi oltre la mezzeria) e l'urto è avvenuto all'alterzza dello sportello lato guida. Emerge altresì che l'attore procedesse a margine della corsia di sinistra,
atteso che l'urto è avvenuto a quell'altezza (circostanza che porterebbe a rendere credibili le dichiarazioni del teste ). Tes_2
Va – quindi - osservao che secondo l'orientamento prevalente della Corte di legittimità il comportamento di un automobilista che impegna in modo imprudente un crocevia, può rappresentare una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sè non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente gravato dall'obbligo di precedenza (Cass. sent. n. 12884 del
13.05.2021).
La pericolosità dell'incrocio avrebbe dovuto suggerire ad entrambi i conducenti, secondo il comportamento richiesto all'agente modello, di adottare la massima prudenza e attenzione nella manovra di immissione nel flusso veicolare svolta in prossimità dell'intersezione. Tuttavia, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente;
conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Si
evidenzia altresì che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale pagina 5 di 14 misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (vd. Corte di Cassazione sez. III, ordinanza n.12884 del 13/05/2021).
L'art. 145 CdS, commi 1 e 2 stabilisce che “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. 2. Quando due veicoli stanno per
impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” e al comma 5 che
“I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi
nella intersezione, quando sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
Con la sentenza 26805 del 14 novembre 2017, la Suprema Corte ha richiamato l'articolo 143 del
Codice della Strada, che vieta il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
Secondo la pronuncia in commento, dunque, è corresponsabile il conducente della moto che, anche senza oltrepassare la linea divisoria di mezzeria, supera a sinistra le auto incolonnate nel traffico. Per
cui, se da tale comportamento deriva un incidente stradale (come nel caso di apertura dello sportello da parte di uno degli automobilisti incolonnati o di uno scontro con una vettura che improvvisamente inverte la marcia) ci sarà un concorso di colpa. Per i giudici, da un lato è «indubbia e non contestata» la violazione di regole della circolazione stradale da parte del conducente l'auto che apre lo sportello o che fa inversione di marcia sul più bello, senza guardare chi proviene dietro dallo specchietto retrovisore;
dall'altro lato, però, è incontestabile la violazione del codice della strada da parte dello scooterista che transita sul lato sinistro della corsia di pertinenza, ed in fase di superamento di auto incolonnate. Pertanto, l'accertamento della responsabilità dell'automobilista, il quale aveva eseguito una svolta vietata, non esclude automaticamente quella del motociclista convolto nell'incidente, se non veniva provata la regolarità della sua condotta. pagina 6 di 14 Non vi è dubbio, dunque, che da quanto emerso in corso di causa e dalla documentazione versata in atti, il sinistro per cui è causa si sia verificato per colpa concorrente di entrambi i conducenti e che ragionevolmente la stessa possa essere ripartita nella misura del 50% a carico di ciascuno.
In merito alla quantificazione dei danni subiti dal mezzo di parte attrice, il perito fiduciario della compagnia convenuta, a seguito di perzia stragiudiziale, ritenendo antieconomica la riparazione del mezzo attoreo, quantificava il danno complessivo in € 7.400,00 (cfr. perizia allegata ). Deve pertanto riconoscersi in capo a parte attrice un danno al mezzo risarcibile, posto a carico delle parti convenute,
nella misura del 50% ovvero nella somma pari ad € 3.700,00 così come già liquidato dalla compagnia convenuta, giusto assegno in atti.
In ordine alla determinazione del quantum risarcitorio per le lesioni subite dall'attore, occorre preliminarmente ricordare (prima di passare all'esame delle risultanze della consulenza medico-legale,
che ha determinato le percentuali di invalidità subite da ) che con la nota sentenza n. Parte_1
184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato (dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n. 4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente, pagina 7 di 14 essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze della consulenza medica a firma del dott.
[...]
quale consulente di parte dell'attore (atteso che la relativa quantificazione è sovrapponibile a Per_1
quella posta a base della compagnia assicurativa per la liquidazione del danno in via stragiudiziale).
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, è possibile ora procedere alla determinazione del danno alla persona subito da parte attrice, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità pagina 8 di 14 temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo –
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55,24, da rapportare si intende al grado di invalidità
temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice).
Tra l'altro, tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micro-permanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139
cod. ass.ni. Infine, con riferimento al danno biologico temporaneo, l'art. 138, comma 2, lett. F, del D.
Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 stabilisce che esso va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno dalle tabelle uniche nazionali. A sua volta, l'art. 3 del
D.P.R. n. 12/2025, che introduce le suddette tabelle, per la determinazione dell'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta rimanda all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, da ultimo aggiornato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16
luglio 2024. Tale importo è dunque pari a euro 55,24.
Ne consegue che nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 100% va liquidato un risarcimento di €
2.706,76 (55.24*49*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 828,60 pagina 9 di 14 (55.24*20*75%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento 552,40
(55.24*20*50%);
4) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% va liquidato un risarcimento 276,20
(55.24*20*25%);
per complessivi € 4.363,96.
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo Tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il pagina 10 di 14 giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre – però – tenere in considerazione che per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri riconducibili alla circolazione stradale,
l'art. 138 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rimanda alle tabelle uniche nazionali approvate con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12. Malgrado tali tabelle si applichino per previsione espressa ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, data dell'entrata in vigore del Decreto che le introduce in allegato, i criteri in esse contenute devono essere adoperati come parametro equitativo anche per la valutazione dei sinistri prodottisi in data anteriore, conformemente all'orientamento assunto da questo
Tribunale.
A differenza delle c.d. tabelle milanesi di fonte giurisprudenziale, considerate in precedenza adeguato parametro equitativo, le tabelle uniche nazionali hanno fonte legislativa e si ritengono più
adeguate a garantire l'individualizzazione della regola di giudizio, unitamente alla parità di trattamento rispetto ai giudizi in corso pendenti per sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base pagina 11 di 14 del calcolo è pari a € 3.458,83 (€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm 16.7.2024) * 3.651 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0,757% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tal voce, di € 41.893,34 (=3458,83*16*0,757%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali. pagina 12 di 14 b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea e per invalidità permanente.
Nessun danno di tale specie può riconoscersi in favore di , stante nessuna rilevazione in Parte_1
tal senso da parte del consulente.
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, le spese ritenute congrue ammontano ad €
1.911,18.
Ciò posto, in favore di deve essere posto a carico delle parti convenute (in solido) la Parte_1
complessiva somma di € 48.168,998 (€ 4.363,96 + 41.893,34 + 1.911,18) che decurtata del 50% ex art. 2054 c.c. è pari ad € 24.084,49.
Tuttavia, come sopra rilevato, ha già ottenuto, a titolo di risarcimento del danno, per il Parte_1
sinistro occorso la somma complessiva di € 20.000,00 stante il riconoscimento di una corresponsabilità
nella causazione del sinistro pari al 50%. La consulenza medico legale espletata dal medico fiduciario della compagnia convenuta ha accertato in capo a la sussistenza del nesso di causalità Parte_1
delle riscontrate lesioni con la dinamica dell'incidente in atti, ritenendo l'attore guarito con un residuo danno biologico permanente del 13% e riconoscendo una invalidità temporanea di giorni 49 al 100%,
20 al 50% e di successivi giorni 20 al 25%.
Pertanto, risultando l'importo complessivamente dovuto (€ 24.084,49) la domanda proposta da Pt_1
deve essere accolta parzialmente e, per l'effetto, va disposto in favore di parte attrice e in solido
[...]
a carico delle parti convenute, il pagamento della ulteriore somma di € 4.084,49
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione proposto da contro Parte_1 Controparte_4 CP_2
e , disattesa ogni ulteriore istanza così provvede: Controparte_3
pagina 13 di 14 1. accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e per l'effetto Parte_1
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di , della somma di € 4.084,49 Parte_1
per i danni alla persona, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa e delle somme già ottenute in sede stragiudiziale;
2. compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, addì 18 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 14 di 14
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17353/18 R.G.A.C., posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 gennaio 2025; promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Catania Via Fondaco n. 20, presso lo studio dell'Avv. Patrizia M.A. Simili che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore;
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Catania Via G. Simili n.14 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe La Rosa
Monaco che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta;
e nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente CP_2 C.F._2
in Catania, via Armando Diaz, 18
pagina 1 di 14 convenuta contumace;
nata a [...] il [...] (C.F. e residente in Controparte_3 C.F._3
Catania, via Suor Maria Mazzarello, 52
convenuta contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2018 conveniva in giudizio innanzi il Parte_1
Tribunale di Catania la NI , quale proprietaria e Controparte_4 CP_2
quale conducente del veicolo Renault US tg. CT966RS al fine di sentire Controparte_3
dichiarare la responsabilità esclusiva di quest'ultima in ordine al sinistro occorso e, per l'effetto,
condannare la stessa, in solido con la compagnia convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell'incidente del 15.02.2017 in Catania, nella misura di € 7.400,00 per danni al motociclo
Yamaha tg. EF89893 (condotto e di proprietà dell'attore) e di € 62.055,00 per le lesioni subite.
riferiva che in data 15.02.2017 si trovava alla guida del motociclo Yamaha tg. Testimone_1
EF89893 di sua proprietà e mentre percorreva il Viale Raffaello Sanzio in Catania, direzione di marcia
Piazza Michelangelo (ovest/est) giunto nei pressi dell'incrocio con via V.E.Orlando veniva improvvisamente colpito dalla conducente del veicolo Renault US tg. CT966RS di proprietà della convenuta e condotto nell'occasione da . CP_2 Controparte_3
Riferiva che la conducente dell'autovettura Renault US tg. CT966RS giunta in prossimità
dell'intersezione con il Viale Raffaello Sanzio impegnava l'incrocio senza rispettare il segnale di
STOP, svoltava a sinistra al fine di immettersi sul Viale Sanzio, direzione di marcia V. Giuffrida ed omettendo di prestare la dovuta precedenza ai mezzi in transito intercettava la traiettoria di marcia pagina 2 di 14 percorsa dal motociclo Yamaha condotto dall'odierno attore procurandone la caduta a terra.
Deduceva che a seguito dell'impatto il motociclo veniva danneggiato e lo stesso, per le lesioni subite, veniva trasportato al P.S. del P.O. di Catania per le cure del caso. CP_5
Sui luoghi dell'incidente intervenivano gli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Catania i quali effettuavano i rilievi del caso e redigevano rapporto di incidente stradale.
Si costituiva la compagnia convenuta contestando la domanda attorea sia con riferimento all'an che al quantum debeatur perché infondata in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto. In particolare riferiva di avere già liquidato in fase stragiudiziale ex art. 2054 c.c. all'odierno attore la somma di €
3.700,00 a titolo di risarcimento del danno al mezzo e la somma di € 20.000,00 per le lesioni subite.
Non si costituivano, nonostante rituale citazione e . CP_2 Controparte_3
Con ordinanza del 19.10.2023 venivano ammesse le prove articolate da parte attrice (interrogatorio formale e prova testi) e la prova testimoniale articolata dalla compagnia convenuta.
Rigettate le richieste di ctu (cinematica e medico legale), all'udienza del 13/01/2025 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e che, seppur CP_2 Controparte_3
ritualmente citate, non si costituivano in giudizio.
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
Parte attrice nel dedurre la responsabilità esclusiva di per il sinistro occorso, Controparte_3
sosteneva di non aver ottenuto dalle odierne parti convenute l'integrale risarcimento del danno effettivamente patito a seguito del sinistro di cui si discute.
Ebbene – premesso che incontestata è la storicità del sinistro per cui è causa – dalla produzione documentale e dalla prova testimomiale è emersa una corresponsabilità delle parti in causa nella ricostruzione della dinamica dell'incidente. pagina 3 di 14 Dal rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della Polizia Municipale giunti sul luogo del sinistro - dopo l'impatto – sembrerebbe configurarsi una responsabilità esclusiva a carico della conducente della Renault US la quale con una imprudente immissione nell'area di intersezione non arrestava la marcia in presenza di un segnale di Stop e ometteva di dare la precedenza, come da segnaletica verticale ed orizzontale iniziando l'attraversamento dell'incrocio ed impattando con il motociclo che proveniva dalla sua sinistra. Circostanze confermate dall'agente di Polizia Municipale
intervenuto dopo l'impatto durante la sua escussione.
È pur vero che quale conducente della Renault US sentita nell'immediatezza Controparte_3
dei fatti dichiarava agli agenti della Polizia Municipale intervenuti di avere arrestato la propria marcia al segnale di Stop e dopo essersi accertata che non vi fossero mezzi in transito iniziava l'attraversamento dell'intersezione, ove impattava con il motociclo che arrivava a velocità sostenuta.
Tale circostanza veniva confermata dal teste della compagnia convenuta durante la Testimone_2
sua escussione il quale riferiva che “…la moto condotta dall'attore mi ha superato ed ha colpito
l'autovettura della convenuta (Renault US) che usciva da Via V. E. Orlando per CP_3
andare verso Via Vincenzo Giuffrida”…”Io a bordo della mia vettura (Wolkswaghen Tiguan) avevo
rallentato per consenire l'attraversamento della Renault US” … “la Renault US aveva già
impegnato oltre metà della corsia per svoltare verso Via Vincenzo Giuffrida, la moto mi ha superato a
sinistra”.
Se è vero che dalla escussione del predetto teste sembrerebbe accertata una responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa – confermata dalla perizia espletata in fase stragiudiziale dalla compagnia convenuta - è pur vero che la convenuta nulla dichiara sulla CP_3
presenza di altro veicolo al momento dell'incidente ma come si evince dal rapporto di incidente stradale in atti, la stessa aveva già impegnato l'incrocio.
Tale circostanza (omessa indicazione da parte della convenuta della presenza di altro veicolo)
unitamente alla omessa rilevazione da parte dei VV.UU. sui luoghi (a fronte delle dichiarazioni del pagina 4 di 14 teste , che ha riferito di avere atteso l'arrivo degli stessi), inducono a ritenere non attendibile il Tes_2
teste . Tes_2
Ciò posto dal rapporto dei VV.UU. emerge che lo scontro tra i mezzi è avvenuto quando la Renault
US aveva già impegnato l'incrocio (ed era quasi oltre la mezzeria) e l'urto è avvenuto all'alterzza dello sportello lato guida. Emerge altresì che l'attore procedesse a margine della corsia di sinistra,
atteso che l'urto è avvenuto a quell'altezza (circostanza che porterebbe a rendere credibili le dichiarazioni del teste ). Tes_2
Va – quindi - osservao che secondo l'orientamento prevalente della Corte di legittimità il comportamento di un automobilista che impegna in modo imprudente un crocevia, può rappresentare una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sè non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente gravato dall'obbligo di precedenza (Cass. sent. n. 12884 del
13.05.2021).
La pericolosità dell'incrocio avrebbe dovuto suggerire ad entrambi i conducenti, secondo il comportamento richiesto all'agente modello, di adottare la massima prudenza e attenzione nella manovra di immissione nel flusso veicolare svolta in prossimità dell'intersezione. Tuttavia, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente;
conseguentemente, l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso. Si
evidenzia altresì che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale pagina 5 di 14 misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (vd. Corte di Cassazione sez. III, ordinanza n.12884 del 13/05/2021).
L'art. 145 CdS, commi 1 e 2 stabilisce che “1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. 2. Quando due veicoli stanno per
impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” e al comma 5 che
“I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi
nella intersezione, quando sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e la
prescrizione sia resa nota con apposito segnale”.
Con la sentenza 26805 del 14 novembre 2017, la Suprema Corte ha richiamato l'articolo 143 del
Codice della Strada, che vieta il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.
Secondo la pronuncia in commento, dunque, è corresponsabile il conducente della moto che, anche senza oltrepassare la linea divisoria di mezzeria, supera a sinistra le auto incolonnate nel traffico. Per
cui, se da tale comportamento deriva un incidente stradale (come nel caso di apertura dello sportello da parte di uno degli automobilisti incolonnati o di uno scontro con una vettura che improvvisamente inverte la marcia) ci sarà un concorso di colpa. Per i giudici, da un lato è «indubbia e non contestata» la violazione di regole della circolazione stradale da parte del conducente l'auto che apre lo sportello o che fa inversione di marcia sul più bello, senza guardare chi proviene dietro dallo specchietto retrovisore;
dall'altro lato, però, è incontestabile la violazione del codice della strada da parte dello scooterista che transita sul lato sinistro della corsia di pertinenza, ed in fase di superamento di auto incolonnate. Pertanto, l'accertamento della responsabilità dell'automobilista, il quale aveva eseguito una svolta vietata, non esclude automaticamente quella del motociclista convolto nell'incidente, se non veniva provata la regolarità della sua condotta. pagina 6 di 14 Non vi è dubbio, dunque, che da quanto emerso in corso di causa e dalla documentazione versata in atti, il sinistro per cui è causa si sia verificato per colpa concorrente di entrambi i conducenti e che ragionevolmente la stessa possa essere ripartita nella misura del 50% a carico di ciascuno.
In merito alla quantificazione dei danni subiti dal mezzo di parte attrice, il perito fiduciario della compagnia convenuta, a seguito di perzia stragiudiziale, ritenendo antieconomica la riparazione del mezzo attoreo, quantificava il danno complessivo in € 7.400,00 (cfr. perizia allegata ). Deve pertanto riconoscersi in capo a parte attrice un danno al mezzo risarcibile, posto a carico delle parti convenute,
nella misura del 50% ovvero nella somma pari ad € 3.700,00 così come già liquidato dalla compagnia convenuta, giusto assegno in atti.
In ordine alla determinazione del quantum risarcitorio per le lesioni subite dall'attore, occorre preliminarmente ricordare (prima di passare all'esame delle risultanze della consulenza medico-legale,
che ha determinato le percentuali di invalidità subite da ) che con la nota sentenza n. Parte_1
184/86 della Corte Costituzionale (Foro It. 1986, I, 2053) ha posto le fondamenta di tutta la successiva elaborazione in materia di danno biologico: in essa è stato affermato (dopo un decennale dibattito in dottrina e giurisprudenza) il principio della autonoma risarcibilità ex art. 2043 c.c. (norma in bianco integrata dall'art. 32 Cost.) del danno alla salute in sé considerato a prescindere dalla attitudine del soggetto a produrre reddito (cfr. Corte Cost. n. 356/91; Cass. n. 4231/99; Cass. n. 5195/98); la distinzione tra danno evento, sempre presente quale parte integrante del fatto illecito, e danno conseguenza, solo eventuale;
nonché la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. nei soli casi previsti dalla legge.
La richiamata pronuncia del giudice delle leggi ha inoltre operato, con estrema chiarezza, la tripartizione del danno alla persona in: a) danno (evento) alla salute, quale evento del fatto lesivo di tale valore, risarcibile a prescindere di qualunque valutazione reddituale;
b) danno (conseguenza)
patrimoniale, attinente alla capacità del soggetto di produrre reddito (risarcibile solo a seguito di accertata privazione di un valore economico e non anche in presenza di un'attitudine redditizia latente, pagina 7 di 14 essendo tale pregiudizio già ricompreso nel danno biologico: v. Cass. sez. III n. 1324/98; Cass., III^
sez. civ., 13.1.1993 n. 357; Cass., III^ sez. civ., 2.6.1992 n. 6692 in Foro it. 1993, fasc. 6, parte I, c.
1897 ss. e 1953 ss.); c) danno (conseguenza) morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso ed è risarcibile solo in presenza del presupposto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost. n. 37/94, in Foro It. 1994, I, 1326).
La valutazione del danno biologico e di quello morale, così come sopra individuati, pone tra l'altro non pochi problemi in ordine alla loro quantificazione e conseguente liquidazione: rilevato che essi attengono alla sfera dei danni non patrimoniali e che è impossibile determinare il loro preciso ammontare (non fosse altro che per il rilievo che non sono rinvenibili criteri validi per la determinazione del valore biologico dell'uomo), il giudice non può che fare ricorso ad una valutazione equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 134/98; Cass. n. 10405/98;
Cass. n. 7459/97; Cass. n. 8286/96).
Chiarito il quadro concettuale al quale occorre fare richiamo, si può passare ad esaminare la fattispecie concreta, muovendo in primis dalle risultanze della consulenza medica a firma del dott.
[...]
quale consulente di parte dell'attore (atteso che la relativa quantificazione è sovrapponibile a Per_1
quella posta a base della compagnia assicurativa per la liquidazione del danno in via stragiudiziale).
Sulla base delle risultanze della consulenza e della precedente identificazione delle voci di danno da tenere in considerazione, è possibile ora procedere alla determinazione del danno alla persona subito da parte attrice, seguendo la tripartizione sopra richiamata:
a1) danno alla salute per invalidità temporanea.
È dato pacifico quello per il quale le lesioni patite comportano uno stato di sofferenza, legato non solo al dolore fisico ma anche al tempo necessario per la necessaria convalescenza: una tale compromissione della sfera vitale del soggetto deve pertanto trovare una adeguata tutela risarcitoria.
Sulla base della accertata lesione della salute e quindi del conseguente stato di sofferenza patito fino alla stabilizzazione delle lesioni deve essere liquidato all'attore la voce di danno relativa all'indennità pagina 8 di 14 temporanea, sia assoluta che parziale.
A tal fine i metodi liquidatori oscillano tra il criterio equitativo per così dire puro, l'attribuzione ad ogni giorno di invalidità temporanea di un valore monetario unitario, il calcolo di frazione giornaliera del triplo della pensione sociale annua.
Ritiene questo decidente che, nella scarsa differenza pratica dei detti criteri, il secondo –
assolutamente prevalente nella giurisprudenza- sia preferibile consentendo una maggiore uniformità di trattamento, mediando tra i valori attribuiti dai vari giudici di merito: nella specie, tenuto conto delle soluzioni adottate da recente giurisprudenza di questo e di altri tribunali, equo appare calcolare per ogni giorno di invalidità temporanea un importo di € 55,24, da rapportare si intende al grado di invalidità
temporanea accertata (se parziale tale importo andrà dunque demoltiplicato per la percentuale di invalidità temporanea parziale indicata dal c.t.u. o equitativamente determinata dal giudice).
Tra l'altro, tale metodo – anche nella sua quantificazione monetaria – è stato recepito dal legislatore nella legge 5 marzo 2001 n. 57, che per la prima volta ha disciplinato la liquidazione del danno biologico per le cd micro-permanenti (come modificata dal dm 16.7.2024), ora trasfusa nell'art. 139
cod. ass.ni. Infine, con riferimento al danno biologico temporaneo, l'art. 138, comma 2, lett. F, del D.
Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 stabilisce che esso va liquidato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno dalle tabelle uniche nazionali. A sua volta, l'art. 3 del
D.P.R. n. 12/2025, che introduce le suddette tabelle, per la determinazione dell'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta rimanda all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del D. Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, da ultimo aggiornato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16
luglio 2024. Tale importo è dunque pari a euro 55,24.
Ne consegue che nel nostro caso:
1) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 100% va liquidato un risarcimento di €
2.706,76 (55.24*49*100%);
2) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% va liquidato un risarcimento di € 828,60 pagina 9 di 14 (55.24*20*75%);
3) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% va liquidato un risarcimento 552,40
(55.24*20*50%);
4) per il periodo di invalidità temporanea parziale al 25% va liquidato un risarcimento 276,20
(55.24*20*25%);
per complessivi € 4.363,96.
a2) danno alla salute per invalidità permanente:
I criteri in astratto utilizzabili per la liquidazione di tale voce di danno sono essenzialmente tre:
quello equitativo puro, quello della liquidazione cd. tabellare (ovvero il triplo della pensione sociale ex legge n. 39/77) ed infine quello del calcolo a punto d'invalidità.
Tale ultimo criterio è quello oramai diffusamente applicato in quanto consente di adottare criteri tendenzialmente uniformi per la liquidazione del danno, superando le notevoli diversità dei parametri utilizzati dai vari uffici ed eliminando incertezze e possibili disparità di trattamento. Questo criterio tiene conto così sia dell'esigenza di uniformità, perché il valore del punto a parità di invalidità è
tendenzialmente uguale, sia di quella di elasticità perché fa salvi gli eventuali correttivi del caso concreto e perché attribuisce un diverso valore ai singoli punti d'invalidità (in base alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato).
Una tale forma di calcolo ha tra l'altro oramai avuto il pieno avallo anche da parte della giurisprudenza della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 97/4236; 96/8817; 96/8344; 96/8286;
96/5005; 96/4236; 95/9828 e 95/9772 in Gius 1996, 3, p. 368 s.; 95/9725; 95/5271; 93/357).
Per tali considerazioni i giudici civili di questo Tribunale hanno invero già da tempo consapevolmente adottato criteri uniformi che sostanzialmente recepiscono le tabelle elaborate (e periodicamente aggiornate e pubblicate nella più diffusa stampa periodica specializzata) dal Tribunale
di Milano, il cui uso è oramai avallato e reso “paranormativo” dalla stessa Cassazione, secondo cui il pagina 10 di 14 giudice di merito deve adeguatamente motivare l'eventuale scostamento da tali tabelle (cfr. Cass. Civ.
sez. III 6.5.2021 n. 38077; Cass. 17018/2018; Cass. 14402/2011).
Il valore punto in esse determinato è, com'è noto, opportunamente rapportato (in relazione alle sopra ricordate esigenze di uniformità di base ed elasticità), alla gravità della menomazione (il valore punto considerato per permanenti del 2% è ad es. inferiore rispetto al valore punto considerato per permanenti del 50%: ciò sulla base della considerazione, fondata su unanimi indicazioni della medicina legale, che ogni punto aggiuntivo di invalidità si traduce in una complessiva e crescente compromissione della salute del soggetto leso rispetto alla quale si rivela riduttiva una logica meramente aritmetica che si limiti a moltiplicare lo stesso valore punto per il numero percentuale di invalidità) ed alla età del danneggiato al momento del sinistro (valorizzata attraverso un demoltiplicatore crescente in funzione direttamente proporzionale).
Occorre – però – tenere in considerazione che per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri riconducibili alla circolazione stradale,
l'art. 138 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rimanda alle tabelle uniche nazionali approvate con
D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12. Malgrado tali tabelle si applichino per previsione espressa ai sinistri verificatisi successivamente al 5 marzo 2025, data dell'entrata in vigore del Decreto che le introduce in allegato, i criteri in esse contenute devono essere adoperati come parametro equitativo anche per la valutazione dei sinistri prodottisi in data anteriore, conformemente all'orientamento assunto da questo
Tribunale.
A differenza delle c.d. tabelle milanesi di fonte giurisprudenziale, considerate in precedenza adeguato parametro equitativo, le tabelle uniche nazionali hanno fonte legislativa e si ritengono più
adeguate a garantire l'individualizzazione della regola di giudizio, unitamente alla parità di trattamento rispetto ai giudizi in corso pendenti per sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore del decreto.
Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dalla predetta legge e considerata la percentuale di invalidità permanente che si è ritenuto di dover stabilire, il valore punto da porre a base pagina 11 di 14 del calcolo è pari a € 3.458,83 (€ 947.30 (valore punto base determinato dalla legge e modificato dal dm 16.7.2024) * 3.651 (coefficiente moltiplicatore rilevato dalla tabella allegata alla legge e corrispondente al grado percentuale di danno biologico)].
Moltiplicato per il punto di invalidità e, quindi, per il demoltiplicatore di 0,757% (in tal misura computato in base all'età del danneggiato al momento del sinistro), si perviene ad un importo complessivo, liquidabile per tal voce, di € 41.893,34 (=3458,83*16*0,757%).
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, per essere stato il danno liquidato, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico -
relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è
stata comunque offerta dalla difesa dell'attrice adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
È noto, in termini generali, che, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972,
non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale,
del quale specificamente si controverte, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui,
poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Nessuna rivalutazione deve essere operata sulle somme liquidate a titolo di danno biologico,
essendo le stesse frutto di valutazione equitativa operata con riferimento a valori monetari attuali. pagina 12 di 14 b1) danno patrimoniale per invalidità temporanea e per invalidità permanente.
Nessun danno di tale specie può riconoscersi in favore di , stante nessuna rilevazione in Parte_1
tal senso da parte del consulente.
b3) danno patrimoniale per spese mediche.
Sulla base delle risultanze istruttorie versate in atti, le spese ritenute congrue ammontano ad €
1.911,18.
Ciò posto, in favore di deve essere posto a carico delle parti convenute (in solido) la Parte_1
complessiva somma di € 48.168,998 (€ 4.363,96 + 41.893,34 + 1.911,18) che decurtata del 50% ex art. 2054 c.c. è pari ad € 24.084,49.
Tuttavia, come sopra rilevato, ha già ottenuto, a titolo di risarcimento del danno, per il Parte_1
sinistro occorso la somma complessiva di € 20.000,00 stante il riconoscimento di una corresponsabilità
nella causazione del sinistro pari al 50%. La consulenza medico legale espletata dal medico fiduciario della compagnia convenuta ha accertato in capo a la sussistenza del nesso di causalità Parte_1
delle riscontrate lesioni con la dinamica dell'incidente in atti, ritenendo l'attore guarito con un residuo danno biologico permanente del 13% e riconoscendo una invalidità temporanea di giorni 49 al 100%,
20 al 50% e di successivi giorni 20 al 25%.
Pertanto, risultando l'importo complessivamente dovuto (€ 24.084,49) la domanda proposta da Pt_1
deve essere accolta parzialmente e, per l'effetto, va disposto in favore di parte attrice e in solido
[...]
a carico delle parti convenute, il pagamento della ulteriore somma di € 4.084,49
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione proposto da contro Parte_1 Controparte_4 CP_2
e , disattesa ogni ulteriore istanza così provvede: Controparte_3
pagina 13 di 14 1. accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da e per l'effetto Parte_1
condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di , della somma di € 4.084,49 Parte_1
per i danni alla persona, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa e delle somme già ottenute in sede stragiudiziale;
2. compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, addì 18 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
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