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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2743 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 24.06.2024 da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]
e
(C.F. ), nato a [...] il E_ CodiceFiscale_2
06/12/1941 e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Circhetta Andrea, (pec:
, in Dolo, Via Comunetto 11, il quale li rappresenta e Email_1
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
1 in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473- bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.11.2024, che di seguito si riproducono: “omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) Vita separata con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Spinea, in via Sanremo 45/c, Cap
30038, di proprietà di terzi, viene assegnata alla sig.ra , mentre il sig. Parte_1
permane presso la struttura Villa Althea, sita in Spinea (VE), in Via E_
Murano, 9, Cap 30038; 3) Le parti concordano che il sig. verserà alla E_
sig.ra , a titolo di al mantenimento, la somma complessiva di euro 100,00; Parte_1
4) Nulla osta al rilascio e rinnovo del passaporto valido per l'espatrio. Domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio: i sig.ri e come Parte_1 E_
sopra rappresentati, difesi e domiciliati chiedono che il Tribunale di Venezia, riunito in
Camera di Consiglio, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge voglia:
In via principale: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, celebrato, con rito civile, in
Venezia (VE), in data 18.12.1993, tra i sig.ri e con atto Parte_1 E_
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia (VE), Parte I, n. 115, anno 1993;
2) Ordinare all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della sentenza;
3) Le parti concordano che, il sig. verserà alla sig.ra E_
, a titolo di concorso al mantenimento, la somma complessiva di € 100,00; Parte_1
4) Nulla osta al rilascio e rinnovo del passaporto valido per l'espatrio”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.06.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di Parte_1 E_
aver contratto matrimonio con rito civile in Venezia in data 18.12.1993, matrimonio iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 115, parte I, dell'anno 1993.
2 Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
08.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e celebrato in Parte_1 E_
Venezia in data 18.12.1993, matrimonio iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del
3 Comune di Venezia al n. 115, parte I, dell'anno 1993, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2743 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024, promossa con ricorso depositato in data 24.06.2024 da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...]
e
(C.F. ), nato a [...] il E_ CodiceFiscale_2
06/12/1941 e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. Circhetta Andrea, (pec:
, in Dolo, Via Comunetto 11, il quale li rappresenta e Email_1
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
1 in punto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio, ex art. 473- bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 08.11.2024, che di seguito si riproducono: “omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) Vita separata con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Spinea, in via Sanremo 45/c, Cap
30038, di proprietà di terzi, viene assegnata alla sig.ra , mentre il sig. Parte_1
permane presso la struttura Villa Althea, sita in Spinea (VE), in Via E_
Murano, 9, Cap 30038; 3) Le parti concordano che il sig. verserà alla E_
sig.ra , a titolo di al mantenimento, la somma complessiva di euro 100,00; Parte_1
4) Nulla osta al rilascio e rinnovo del passaporto valido per l'espatrio. Domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio: i sig.ri e come Parte_1 E_
sopra rappresentati, difesi e domiciliati chiedono che il Tribunale di Venezia, riunito in
Camera di Consiglio, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge voglia:
In via principale: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, celebrato, con rito civile, in
Venezia (VE), in data 18.12.1993, tra i sig.ri e con atto Parte_1 E_
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia (VE), Parte I, n. 115, anno 1993;
2) Ordinare all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Venezia di procedere all'annotazione della sentenza;
3) Le parti concordano che, il sig. verserà alla sig.ra E_
, a titolo di concorso al mantenimento, la somma complessiva di € 100,00; Parte_1
4) Nulla osta al rilascio e rinnovo del passaporto valido per l'espatrio”.
Conclusioni del P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.06.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di Parte_1 E_
aver contratto matrimonio con rito civile in Venezia in data 18.12.1993, matrimonio iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 115, parte I, dell'anno 1993.
2 Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
08.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia dello scioglimento del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e celebrato in Parte_1 E_
Venezia in data 18.12.1993, matrimonio iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del
3 Comune di Venezia al n. 115, parte I, dell'anno 1993, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
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