Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 916
TAR
Decreto cautelare 21 marzo 2025
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TAR
Sentenza 10 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di competenza del seggio di gara

    Il Collegio ha ritenuto che il RUP possa avvalersi di organi ausiliari e fare proprie le valutazioni del seggio di gara, anche motivando per relationem. L'istruttoria è stata condotta dalla stazione appaltante in persona del dott. -OMISSIS-, titolare della Divisione Appalti generali e Responsabile per la fase di affidamento, il quale ha sottoscritto le richieste di chiarimenti. Il seggio di gara ha formulato una proposta di esclusione al RUP, che ha poi deciso di escludere la società, motivando per relationem.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle norme in materia di self-cleaning e presunzione di innocenza

    Il Collegio ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità, ritenendo che le norme consentano di considerare provvedimenti giurisdizionali non definitivi ai fini di tutela preventiva. La stazione appaltante non ha operato un automatismo espulsivo, ma ha valutato la misura cautelare come elemento di prova di un illecito professionale. L'incompetenza territoriale del tribunale penale non inficia la validità delle prove o delle misure cautelari non confermate. Le misure di self-cleaning sono state ritenute insoddisfacenti a causa dell'atteggiamento reticente della società e dei rapporti di contiguità tra l'ex amministratore e i nuovi amministratori. La forza maggiore non può ricavarsi dall'esito delle decisioni dell'autorità giudiziaria. L'aggiornamento del modello 231 è stato considerato un mero adeguamento formale. La stazione appaltante ha ampia discrezionalità nel valutare l'illecito professionale e la rottura del rapporto di fiducia.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- come amministratore di fatto

    Il Collegio ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale sul 'socio sovrano', affermando che il socio che detiene la maggioranza del capitale e ha il potere di nominare gli amministratori e decidere le modifiche statutarie esercita di fatto l'amministrazione della società. Nel caso di specie, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, titolare del 70% delle quote, ha compiuto atti rilevanti per la gestione, nominando il figlio amministratore e contribuendo alla modifica statutaria e alla nomina di nuovi consiglieri. La giurisprudenza riconosce la facoltà della stazione appaltante di desumere gravi illeciti anche dagli illeciti del socio sovrano.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 916
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 916
Data del deposito : 4 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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