Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Maria Teresa Mazzei;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Pasquale Madeo;
Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/09/2024, parte ricorrente, premesso di aver lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 2004 alle dipendenze della
[...]
esercitando la mansione specifica di magazziniere e ricoprendo la qualifica di CP_1
operaio, con applicazione delle pattuizioni contrattuali di cui al CCNL del commercio;
di aver svolto la sua prestazione presso l'unità operativa locale di Corigliano RO, sita nella zona industriale SS106 Bis dell'area urbana di Corigliano;
che in data 23 aprile 2024 gli veniva comunicato provvedimento datoriale di trasferimento presso l'unità produttiva di CP_2
Corigliano RO sita in Viale Sant'Angelo nell'area urbana di RO, a decorrere dal 27 maggio 2024; che il lavoratore è stato sempre e solo impiegato come magazziniere nella sede di provenienza, avendo inoltre ricoperto il ruolo di capo magazziniere per talune annualità pregresse, con un significativo incremento delle responsabilità connesse al ruolo;
di avere esercitato, sin dal lontano 2004, dunque dagli albori del rapporto lavorativo intercorrente con la la mansione specifica di magazziniere, occupandosi nel dettaglio della Controparte_1
preparazione del ferro e di ogni altra attività collaterale e necessaria, acquisendo in tal modo nel corso degli anni competenze e abilità ad hoc per svolgere con profitto il ruolo professionale assegnatogli e non già quello richiesto presso la sede di destinazione, ove è impiegato come repartista;
che la lettera di trasferimento è stata notificata in circostanze a dir poco sospette, ed infatti la datrice di lavoro aveva mutato la sede destinazione di solo dopo che questi Pt_1
1
Tribunale di Castrovillari;
di aver riscontrato con missiva pec del 24 aprile 2024 la comunicazione trasmessa, contestandone il contenuto ed evidenziandone i profili di illegittimità; che il datore di lavoro aveva ribadito con successiva pec del 7 maggio 2024 la Con legittimità della decisione adottata;
di aver tentato invano avanti alla la soluzione conciliativa, fallita per la mancata presentazione del datore all'incontro fissato;
che il datore di lavoro, su specifica richiesta, non ha neanche precisato le mansioni che il ricorrente avrebbe dovuto espletare;
che il trasferimento si è inoltre rivelato estremamente oneroso per il ricorrente, atteso che questi è residente nell'a.u. di Corigliano, mentre la sede di destinazione è sita nell'a.u. di RO e non è attualmente automunito;
che il mutamento discrezionale delle mansioni del lavoratore, non accompagnato dalla fruizione di un'adeguata formazione, ha nei fatti determinato l'inattività forzata del ricorrente non essendo specificamente formato a tale scopo;
ha quindi domandato di: accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di trasferimento del ricorrente presso la sede dell'unità produttiva di Corigliano RO – A.U. CP_2
RO – sito in Viale Sant'Angelo; accertare e dichiarare il suo diritto ad essere riassegnato alla sede di origine sita in Zona Industriale, SS 106 bis – 87064, Corigliano RO – A.U.
Corigliano; condannare la resistente al risarcimento del danno che il Giudice vorrà riconoscere in via equitativa.
Si è costituita la società resistente, rappresentando che il provvedimento di trasferimento del lavoratore da una sede all'altra non è soggetto ad alcun obbligo di forma e/o di contenuto e, a dimostrazione delle necessità aziendali poste a fondamento del provvedimento di trasferimento, ha prodotto copia estratto contabile dei registratori di cassa installati presso la sede di destinazione di RO, dalla quale si evince il maggior numero di Controparte_4
scontrini emessi dal suddetto punto vendita rispetto all'anno precedente, passando da n.
8.847 nel periodo tra gennaio ad aprile 2023 a n. 10.272 del medesimo periodo dell'anno successivo;
che dall'indirizzo di residenza di al nuovo posto di lavoro, sito nell'area urbana di Pt_1
RO al Viale Sant'Angelo, vi è una distanza pari a 13 km per un tempo di percorrenza di
16 minuto, rispetto agli 8,4 km di distanza dalla sede nell'area urbana di Corigliano con un tempo di percorrenza medio di 13 minuti. Ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita a mezzo esame delle parti, acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
2. Le allegazioni che dovrebbero dimostrare l'esistenza di un motivo ritorsivo possono assumere rilevanza solo se si tratta dell'unico motivo illecito determinante del trasferimento, secondo i principi generali della materia.
2 In altre parole, queste sono irrilevanti se è certa la riorganizzazione dell'attività in conseguenza dell'aumento della clientela presso il punto vendita di RO (si veda certificazione degli scontrini emessi nei punti vendita di Corigliano e RO nei primi mesi del 2024, a confronto con quelli emessi nei corrispondenti mesi del 2023).
In realtà, l'atto discriminatorio/ritorsivo, ovvero adottato dal datore di lavoro per ritorsione, si ha solo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 2° comma, 1345 e 1324 c.c.
Si applicano i principi generali del tutto consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte specie con riferimento alle analoghe problematiche in tema di licenziamento. Infatti, la nullità per motivo illecito, ex art. 1345 c.c., richiede che: a) il motivo addotto a sostegno del trasferimento sia solo formale e apparente;
b) il motivo illecito abbia carattere determinante della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro.
In linea generale per essere ritorsivo un provvedimento deve consistere in un'ingiusta e arbitraria reazione del datore, nella sostanza pertanto di mera natura vendicativa a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi (cfr. Cass. n. 14928/2015). La fattispecie in esame si realizza quindi in presenza di un trasferimento sostanzialmente finalizzato all'espulsione dei lavoratori scomodi per comportamenti sgraditi al datore di lavoro (ovvero a costringerli ad accettare condizioni contrattuali per loro peggiorative), ma del tutto legittimi, rientrando così la medesima nell'alveo della nullità per motivo illecito determinante della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro. È quindi l'esistenza di un motivo legittimo che, in linea tendenziale, ne esclude il carattere ritorsivo.
Nel tempo, la Corte di Cassazione ha avuto occasione non solo di fissare ma di ribadire tali principi, tra i quali quello secondo cui per essere “determinante”, il motivo illecito deve essere non solo l'unica effettiva ragione della scelta datoriale, ma deve anche essere esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto deve risultare insussistente nel riscontro giudiziale.
Per poter configurare come ritorsivo il provvedimento del datore di lavoro prima di verificare ed accertare i fatti allegati dal lavoratore, è necessario quindi previamente accertare che non sussistono le causali poste formalmente a fondamento del provvedimento stesso (cfr. Cass. n.
9468/2019 e n. 23583/2019 in tema di licenziamento).
In sintesi, si può configurare come ritorsivo un trasferimento o un licenziamento solo se l'intento ha avuto carattere determinante ed esclusivo con la conseguenza (Cass. n. 5555 del 9/3/2011;
v. anche Cass. n. 14319/2013) che il suddetto intento non rileva se vi sia prova dei fatti su cui
3 si fonda il provvedimento e ciò anche se ha assunto carattere "prevalente" non essendo necessario procedere ad un giudizio di comparazione tra le varie cause.
Giova, infatti, ricordare che il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento del lavoratore si limita all'accertamento della sussistenza delle comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo a norma dell'art. 13 S.L. e che devono essere dimostrate dal datore di lavoro, essendo invece insindacabile l'opportunità del trasferimento e, segnatamente, quella del lavoratore da trasferire, salvo che risulti diversamente disposto dalla contrattazione collettiva e salva, altresì, l'applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 C.C. (v. Cass. n. 6117 del 22.3.05). Inoltre, nell'esercizio del suo potere di scelta fra più soluzioni organizzative, il datore di lavoro non è appunto tenuto a dimostrare la inevitabilità del trasferimento stesso sotto il profilo della “inutilizzabilità” del lavoratore presso la sede di provenienza (v. anche Cass. n. 11624 del 2.8.02). “Infatti, non è ravvisabile un onere del datore di lavoro analogo a quello, invece, sussistente in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro di provare l'inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria in altra collocazione” (così, Cass. ord. n. 32506 del 8.11.2021). E non è anzi nemmeno tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra i soggetti astrattamente individuabili come possibili destinatari del provvedimento, così da operare tra loro una selezione e a questa stregua motivare la scelta (cfr, Cass., n. 20333 del 10 ottobre 2016). "Infatti,
è principio consolidato di questa Corte (cfr. tra le altre Cass.
2.3.2011 n. 5099; Cass. 30.5.2016
n. 11126) quello secondo cui il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere dilatato fino a comprendere il merito della scelta operata dall'imprenditore; quest'ultima, poi, non deve presentare necessariamente
i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una delle possibili scelte, tutte ragionevoli, che il datore di lavoro può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo (Cass. n. 28791 del 30/11/2017; negli stessi termini Cass. n. 27226 del
26/10/2018)”.
Ne abbiamo che il datore di lavoro, una volta accertata l'esigenza di una ragione tecnica, organizzativa e produttiva (nel caso di specie, l'aumento di clientela presso il punto vendita di
RO), non deve dimostrare altro, e tantomeno deve giustificare il fatto di avere deciso di dare preferenza, per rimanere al caso di specie, alla sede di destinazione rispetto a quella di provenienza.
4 3. Per la controvertibilità delle questioni trattate, e considerando anche la diversa posizione economica delle parti, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 01/04/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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