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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/10/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
La dott.ssa CH EN in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2371/2023 R.G.
OMISSIS
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Annulla il licenziamento intimato a in data 17 maggio 2023 e condanna CP_1
la resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite delle 12 mensilità, oltre rivalutazione annuale ed interessi dal licenziamento al saldo, ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, anch'essi maggiorati degli interessi legali;
2) rigetta nel resto;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
2 pagina 1 di 2 Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 09/10/2025 il Giudice del lavoro
CH EN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
La dott.ssa CH EN in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2371/2023 R.G.
OMISSIS
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Annulla il licenziamento intimato a in data 17 maggio 2023 e condanna CP_1
la resistente a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite delle 12 mensilità, oltre rivalutazione annuale ed interessi dal licenziamento al saldo, ed oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, anch'essi maggiorati degli interessi legali;
2) rigetta nel resto;
3) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge.
2 pagina 1 di 2 Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 09/10/2025 il Giudice del lavoro
CH EN
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