Ordinanza cautelare 5 giugno 2025
Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 15/12/2025, n. 4175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4175 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04175/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01478/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Cometa, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, via San Vincenzo, n. 8;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del Decreto n. Kl0/1040903 emesso dal Ministero dell’Interno sottoscritto in data 21 febbraio 2025 e notificato a mezzo accesso al portale tramite procedura identificativa SPID al ricorrente in data 3 marzo 2025 di rigetto per inammissibilità dell''istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 L. 91/1991 presentata dal ricorrente in data 1° febbraio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa IN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto n. Kl0/1040903 emesso dal Ministero dell’Interno in data 21 febbraio 2025 con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 lett. f) L. 91/1991, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 5 giugno 2025 n. 629 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare al fine del riesame, ordinando all’Amministrazione di riaprire il procedimento, assegnare all’interessato un termine per produrre la documentazione ritenuta mancante o non regolare, e concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025, fissata per il prosieguo dell’esame della domanda cautelare, l’avvocato del ricorrente ha prodotto la nota del Ministero ricevuta via pec in data 10 dicembre 2025 con cui l’Amministrazione ha trasmesso il provvedimento del 14 novembre 2025 di revoca del decreto del 21 febbraio 2025, e ha disposto la prosecuzione della relativa attività istruttoria.
Alla luce del sopraggiunto provvedimento il legale del ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Indi la causa è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
Considerata l’evoluzione procedimentale della vicenda, ed in particolare la revoca da parte dell’Amministrazione procedente del provvedimento impugnato, non residuano profili di interesse alla decisione sul ricorso proposto, che deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
IN TI LI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN TI LI | CH SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.