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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1670/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Coraso Umberto 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso dp.vibovalentia@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 312/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- RECUPERO CREDIT n. TD9CR0200041-2023 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dalla notifica dell'atto di recupero n. TD9CR0200041-2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla società Resistente_1 S.r.l. l'indebita compensazione di crediti IVA per l'anno d'imposta 2017. Nello specifico, l'Ufficio rilevava che la contribuente aveva utilizzato in compensazione crediti per un importo complessivo di € 949.598,98, superando così il limite massimo di € 700.000,00 vigente ratione temporis ai sensi dell'art. 34 della Legge n. 388/2000,,. L'atto impositivo richiedeva la restituzione dell'eccedenza compensata, pari a € 249.598,98, oltre interessi e sanzioni, per un totale di circa € 385.000,00.
La società contribuente impugnava l'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo
Valentia, eccependo l'illegittimità della pretesa in virtù del principio del favor rei. La ricorrente sosteneva che l'innalzamento del limite di compensazione a 2 milioni di euro, intervenuto con normativa successiva, avesse reso lecita la condotta, non avendo l'importo compensato superato tale nuova soglia. I giudici di prime cure, con la sentenza n. 312/2024, accoglievano integralmente il ricorso, annullando l'atto impugnato. La decisione si fondava sul recepimento dell'orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 35385/2022), secondo cui l'innalzamento del tetto massimo delle compensazioni determina una riduzione della condotta rilevante, applicabile retroattivamente ai processi in corso. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle
Entrate, affidandosi a due motivi principali. In via preliminare, l'Ufficio ha eccepito la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il collegio di primo grado si sarebbe limitato a trascrivere il contenuto di un precedente di legittimità senza esplicitare l'iter logico applicato al caso concreto,. Nel merito,
l'appellante ha ribadito la legittimità dell'atto di recupero, sostenendo che il superamento del limite vigente nel 2017 costituisce un omesso versamento di imposta dovuto a esigenze di bilancio annuali, e che il principio del favor rei potrebbe applicarsi, al più, alle sole sanzioni, lasciando impregiudicato il diritto dell'Erario al recupero dell'imposta indebitamente compensata. Si è costituita in giudizio la Resistente_1 S.r.l., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza impugnata. La difesa della società ha richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità, tra cui la sentenza della Cassazione n. 18377 del luglio 2024, a sostegno della tesi secondo cui l'aumento del limite di compensazione configura una abolitio criminis parziale che investe la sostanza della violazione, rendendo non punibile e non recuperabile l'eccedenza che rientri nel nuovo e più elevato limite. All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società resistente. Sebbene l'atto di gravame riproponga argomentazioni già spese nel primo grado, esso contiene censure sufficientemente specifiche alla sentenza impugnata, in particolare laddove critica l'applicazione estensiva del principio del favor rei all'intero debito tributario e non alle sole sanzioni.
Tanto basta per ritenere soddisfatto il requisito di specificità richiesto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.
Passando all'esame del primo motivo di gravame, con il quale l'Ufficio lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, questa Corte ritiene che la doglianza sia priva di pregio. Il giudice di primo grado non si è limitato a un acritico "copia-incolla" di precedenti giurisprudenziali, ma ha fatto proprio, attraverso il richiamo all'ordinanza della Cassazione n. 35385/2022, un principio di diritto ritenuto dirimente per la soluzione della controversia,. La motivazione per relationem è ammessa nel nostro ordinamento quando, come nel caso di specie, le ragioni della decisione siano chiaramente desumibili dal rinvio ai precedenti citati, permettendo di comprendere l'iter logico-giuridico che ha condotto all'annullamento dell'atto impositivo. È evidente che il Collegio di prime cure ha inteso affermare che la sopravvenuta modifica normativa sui limiti di compensazione ha eliso l'antigiuridicità della condotta della società. Venendo al nucleo sostanziale della controversia, ovvero l'applicabilità retroattiva del nuovo limite di compensazione di 2 milioni di euro (introdotto dall'art. 1, comma 72, della Legge n. 234/2021 e precedenti interventi emergenziali) alle violazioni commesse nell'anno 2017, questa Corte condivide le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure. L'Agenzia delle Entrate sostiene che l'innalzamento del limite non possa sanare l'omesso versamento dell'imposta, in quanto la norma risponde a esigenze di bilancio annuali e il principio del favor rei riguarderebbe esclusivamente le sanzioni,. Tuttavia, tale interpretazione restrittiva è stata superata dalla più recente e avveduta giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata dalla difesa della società appellata. È dirimente osservare che il sistema delle compensazioni non attiene all'esistenza del credito tributario – che nel caso di specie non è contestato ed è pacificamente esistente – bensì alle modalità temporali del suo utilizzo. L'art. 34 della Legge n. 388/2000 pone un freno quantitativo all'uso dei crediti per salvaguardare i flussi di cassa erariali. Ebbene, l'evoluzione normativa che ha portato il limite compensabile prima a 1 milione e poi stabilmente a 2 milioni di euro, rappresenta una riconsiderazione da parte del Legislatore circa la
"sostenibilità" per le casse dello Stato di compensazioni di importo più elevato. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, la Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 18377 del 5 luglio 2024, ha sancito che l'innalzamento del limite per i crediti d'imposta ha comportato una "abolitio criminis parziale",.
Tale pronuncia chiarisce che la modifica normativa ha inciso "sulla fattispecie sostanziale alla base della compensazione ampliando la liceità della condotta". Non siamo, dunque, di fronte a una mera successione di leggi nel tempo che lascia intatto il debito d'imposta pregresso, ma a una vera e propria restitutio in integrum della liceità del comportamento del contribuente. Se la condotta (compensare fino a 2 milioni di euro) è divenuta lecita, viene meno il presupposto stesso della violazione sostanziale, e non solo la sua punibilità sanzionatoria. Applicando tale principio al caso in esame, risulta che la Resistente_1 S.r.l. ha effettuato compensazioni per circa 949.000 euro,. Tale importo, seppur superiore al limite di 700.000 euro vigente nel 2017, è ampiamente al di sotto della soglia di 2 milioni di euro stabilita dalla normativa sopravvenuta. Ne consegue che, in forza dell'efficacia retroattiva della norma più favorevole che incide sulla qualificazione giuridica del fatto, la compensazione effettuata deve ritenersi legittima. L'accoglimento della tesi dell'Ufficio, che vorrebbe limitare il favor rei alle sole sanzioni mantenendo il recupero dell'imposta, porterebbe all'irragionevole conseguenza di costringere il contribuente a riversare all'Erario somme corrispondenti a crediti d'imposta legittimi ed esistenti, il cui unico "vizio" era quello di essere stati utilizzati oltre una soglia che lo stesso Stato ha successivamente ritenuto troppo bassa, innalzandola notevolmente.
Essendo venuta meno l'antigiuridicità della condotta per effetto dello ius superveniens, l'atto di recupero è illegittimo nella sua interezza, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni, poiché il credito utilizzato era spettante e l'utilizzo è rientrato nei nuovi parametri di liceità fiscale. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado merita piena conferma. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate a favore della società appellata, in complessivi Euro 15.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1670/2024 depositato il 29/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Coraso Umberto 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso dp.vibovalentia@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 312/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 02/04/2024
Atti impositivi:
- RECUPERO CREDIT n. TD9CR0200041-2023 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dalla notifica dell'atto di recupero n. TD9CR0200041-2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla società Resistente_1 S.r.l. l'indebita compensazione di crediti IVA per l'anno d'imposta 2017. Nello specifico, l'Ufficio rilevava che la contribuente aveva utilizzato in compensazione crediti per un importo complessivo di € 949.598,98, superando così il limite massimo di € 700.000,00 vigente ratione temporis ai sensi dell'art. 34 della Legge n. 388/2000,,. L'atto impositivo richiedeva la restituzione dell'eccedenza compensata, pari a € 249.598,98, oltre interessi e sanzioni, per un totale di circa € 385.000,00.
La società contribuente impugnava l'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo
Valentia, eccependo l'illegittimità della pretesa in virtù del principio del favor rei. La ricorrente sosteneva che l'innalzamento del limite di compensazione a 2 milioni di euro, intervenuto con normativa successiva, avesse reso lecita la condotta, non avendo l'importo compensato superato tale nuova soglia. I giudici di prime cure, con la sentenza n. 312/2024, accoglievano integralmente il ricorso, annullando l'atto impugnato. La decisione si fondava sul recepimento dell'orientamento della Corte di Cassazione (ord. n. 35385/2022), secondo cui l'innalzamento del tetto massimo delle compensazioni determina una riduzione della condotta rilevante, applicabile retroattivamente ai processi in corso. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Agenzia delle
Entrate, affidandosi a due motivi principali. In via preliminare, l'Ufficio ha eccepito la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il collegio di primo grado si sarebbe limitato a trascrivere il contenuto di un precedente di legittimità senza esplicitare l'iter logico applicato al caso concreto,. Nel merito,
l'appellante ha ribadito la legittimità dell'atto di recupero, sostenendo che il superamento del limite vigente nel 2017 costituisce un omesso versamento di imposta dovuto a esigenze di bilancio annuali, e che il principio del favor rei potrebbe applicarsi, al più, alle sole sanzioni, lasciando impregiudicato il diritto dell'Erario al recupero dell'imposta indebitamente compensata. Si è costituita in giudizio la Resistente_1 S.r.l., eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi e chiedendo, nel merito, la conferma della sentenza impugnata. La difesa della società ha richiamato la più recente giurisprudenza di legittimità, tra cui la sentenza della Cassazione n. 18377 del luglio 2024, a sostegno della tesi secondo cui l'aumento del limite di compensazione configura una abolitio criminis parziale che investe la sostanza della violazione, rendendo non punibile e non recuperabile l'eccedenza che rientri nel nuovo e più elevato limite. All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società resistente. Sebbene l'atto di gravame riproponga argomentazioni già spese nel primo grado, esso contiene censure sufficientemente specifiche alla sentenza impugnata, in particolare laddove critica l'applicazione estensiva del principio del favor rei all'intero debito tributario e non alle sole sanzioni.
Tanto basta per ritenere soddisfatto il requisito di specificità richiesto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.
Passando all'esame del primo motivo di gravame, con il quale l'Ufficio lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, questa Corte ritiene che la doglianza sia priva di pregio. Il giudice di primo grado non si è limitato a un acritico "copia-incolla" di precedenti giurisprudenziali, ma ha fatto proprio, attraverso il richiamo all'ordinanza della Cassazione n. 35385/2022, un principio di diritto ritenuto dirimente per la soluzione della controversia,. La motivazione per relationem è ammessa nel nostro ordinamento quando, come nel caso di specie, le ragioni della decisione siano chiaramente desumibili dal rinvio ai precedenti citati, permettendo di comprendere l'iter logico-giuridico che ha condotto all'annullamento dell'atto impositivo. È evidente che il Collegio di prime cure ha inteso affermare che la sopravvenuta modifica normativa sui limiti di compensazione ha eliso l'antigiuridicità della condotta della società. Venendo al nucleo sostanziale della controversia, ovvero l'applicabilità retroattiva del nuovo limite di compensazione di 2 milioni di euro (introdotto dall'art. 1, comma 72, della Legge n. 234/2021 e precedenti interventi emergenziali) alle violazioni commesse nell'anno 2017, questa Corte condivide le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure. L'Agenzia delle Entrate sostiene che l'innalzamento del limite non possa sanare l'omesso versamento dell'imposta, in quanto la norma risponde a esigenze di bilancio annuali e il principio del favor rei riguarderebbe esclusivamente le sanzioni,. Tuttavia, tale interpretazione restrittiva è stata superata dalla più recente e avveduta giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamata dalla difesa della società appellata. È dirimente osservare che il sistema delle compensazioni non attiene all'esistenza del credito tributario – che nel caso di specie non è contestato ed è pacificamente esistente – bensì alle modalità temporali del suo utilizzo. L'art. 34 della Legge n. 388/2000 pone un freno quantitativo all'uso dei crediti per salvaguardare i flussi di cassa erariali. Ebbene, l'evoluzione normativa che ha portato il limite compensabile prima a 1 milione e poi stabilmente a 2 milioni di euro, rappresenta una riconsiderazione da parte del Legislatore circa la
"sostenibilità" per le casse dello Stato di compensazioni di importo più elevato. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata, la Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 18377 del 5 luglio 2024, ha sancito che l'innalzamento del limite per i crediti d'imposta ha comportato una "abolitio criminis parziale",.
Tale pronuncia chiarisce che la modifica normativa ha inciso "sulla fattispecie sostanziale alla base della compensazione ampliando la liceità della condotta". Non siamo, dunque, di fronte a una mera successione di leggi nel tempo che lascia intatto il debito d'imposta pregresso, ma a una vera e propria restitutio in integrum della liceità del comportamento del contribuente. Se la condotta (compensare fino a 2 milioni di euro) è divenuta lecita, viene meno il presupposto stesso della violazione sostanziale, e non solo la sua punibilità sanzionatoria. Applicando tale principio al caso in esame, risulta che la Resistente_1 S.r.l. ha effettuato compensazioni per circa 949.000 euro,. Tale importo, seppur superiore al limite di 700.000 euro vigente nel 2017, è ampiamente al di sotto della soglia di 2 milioni di euro stabilita dalla normativa sopravvenuta. Ne consegue che, in forza dell'efficacia retroattiva della norma più favorevole che incide sulla qualificazione giuridica del fatto, la compensazione effettuata deve ritenersi legittima. L'accoglimento della tesi dell'Ufficio, che vorrebbe limitare il favor rei alle sole sanzioni mantenendo il recupero dell'imposta, porterebbe all'irragionevole conseguenza di costringere il contribuente a riversare all'Erario somme corrispondenti a crediti d'imposta legittimi ed esistenti, il cui unico "vizio" era quello di essere stati utilizzati oltre una soglia che lo stesso Stato ha successivamente ritenuto troppo bassa, innalzandola notevolmente.
Essendo venuta meno l'antigiuridicità della condotta per effetto dello ius superveniens, l'atto di recupero è illegittimo nella sua interezza, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni, poiché il credito utilizzato era spettante e l'utilizzo è rientrato nei nuovi parametri di liceità fiscale. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado merita piena conferma. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate a favore della società appellata, in complessivi Euro 15.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.