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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/12/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6935/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL BO Presidente dott.ssa HE IL CO Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.10.2025, assunto in decisione in data 3.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
OL LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vignate (MI) Via Roma n. 9;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Gennaro Loffredo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in OC Superiore, via
Garibaldi n.139;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
-ordinare al Comune di Roncello (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
Matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) il figlio minore resta affidato in forma condivisa con collocazione e residenza presso la madre;
Per_1
2) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio e di registrarsi presso i portali scolastici per la diretta consultazione dei voti e curando personalmente le relazioni con gli insegnati ed impegnandosi ad osservare le di loro indicazioni didattiche. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) la casa coniugale sita in Roncello (MB) Via Montale n. 2/C, attualmente composta da 2 appartamenti contigui di cui uno di proprietà esclusiva della sig.ra contraddistinto nel NCEU al foglio Parte_2
1 map. 541, sub. 45 e l'altro di proprietà esclusiva del sig. contraddistinto nel NCEU al Parte_1 foglio 1, part. 541 sub 46, verrà nuovamente divisa in modo da formare due appartamenti autonomi. La realizzazione del muro divisorio tra i due appuntamenti dovrà essere eseguita entro il 20 Dicembre 2025.
La sig.ra con l'effettuazione dei lavori necessari per rendere gli immobili autonomi, Parte_2 attualmente destinati a casa coniugale, rilascerà l'appartamento di proprietà del sig. , rimanendo Parte_1 alla stessa unicamente la disponibilità del proprio immobile.
Le spese della divisione degli appartamenti saranno a carico esclusivo del sig. che provvederà a Parte_1 rendere autonomo il proprio appartamento anche relativamente a tutti gli impianti serventi (enel, acqua, gas etc). La sig.ra parteciperà unicamente alla realizzazione del muro divisorio, necessario per Pt_2 rendere autonomi i due immobili, contribuendo nella misura del 50% del costo dello stesso.
I coniugi seguiteranno a far fronte al pagamento delle rate del mutuo esclusivamente in relazione all'immobile di rispettiva proprietà;
4) il sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato mattina ore 9.30/10 Parte_1 sino al lunedì mattina, nonché nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita dalla scuola, con pernottamento.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali di nonché nel rispetto delle volontà di quest'ultimo. Per_1 Per quanto concerne le festività natalizie i genitori trascorreranno con una settimana di ferie ad Per_1 anni alterni, dalle ore 9.00 del 23/12 al 30/12 compreso pernottamento e dalle ore 9.00 del 31/12 al
06/01 compreso pernottamento;
eventuali orari diversi potranno essere concordati anche in relazione ad eventuali viaggi/attività prenotati/organizzati dai genitori.
Le festività pasquali saranno gestite secondo il criterio dell'alternanza annuale, così come le ulteriori festività da calendario e gli eventuali ponti.
In ordine alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 4 settimane, anche non consecutive, Per_1 detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 aprile di ogni anno.
In occasione delle vacanze estive, il calendario dei weekend alternati subirà modificazione in modo da rispettare, per quanto possibile l'alternanza.
I genitori dovranno comunicare reciprocamente la località di vacanza dove porteranno il figlio. trascorrerà i propri compleanni ed onomastici, se possibile, con entrambi i genitori o, in caso Per_1 contrario, secondo il criterio dell'alternanza annuale. In caso di festeggiamenti con amici, la spese sarà divisa al 50% tra i genitori previa determinazione congiunta del relativo budget;
5) a decorrere dal mese di Marzo 2026 il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno 5 di Parte_1 Pt_2 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 200,00 (duecento/00) che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione Marzo 2027). L'Assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori;
6) le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori e regolate secondo quanto previsto dalle
“Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza 07.05.2018 e quindi:
A. ES OR
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
- vitto e mensa scolastica;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
- farmaci da banco;
- abbigliamento comprese le spese per cambio stagione;
- contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie;
utenze, tributi);
- materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
- baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola o del c.d. doposcuola.
B. ES STRAOR EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche - ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco) nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- spese per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
- spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche nel caso di scuola privata;
- per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. ES PER LE QUALI è NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa
e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato
- interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
- acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni
– salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno ei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione
– i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
7) i coniugi, essendo autosufficienti economicamente, rinunciano vicendevolmente, ad ogni forma di mantenimento, a qualsiasi titolo e/o ragione vantata e contestualmente dichiarano, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, di aver regolato ogni altro rapporto economico, per cui si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economica;
8) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro e tenendo il figlio esenti da qualsivoglia coinvolgimento in questioni che dovessero insorgere tra gli stessi.
9) i ricorrenti rilasciano sin d'ora assenso al rilascio dei propri passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio nonché il consenso per il rilascio della carta d'identità di Per_1 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 23.4.2010 a Roncello (MB); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nato (20.2.2013); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 3.12.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 20.2.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 28.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Roncello in data 23.4.2010 (atto n. 1 parte II,
[...] serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncello), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Roncello, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025
Il Presidente
CL BO
Il Giudice est.
HE IL CO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa CL BO Presidente dott.ssa HE IL CO Giudice rel. dott.ssa Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.10.2025, assunto in decisione in data 3.12.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
OL LI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vignate (MI) Via Roma n. 9;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Gennaro Loffredo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in OC Superiore, via
Garibaldi n.139;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
-ordinare al Comune di Roncello (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
Matrimonio;
-dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1) il figlio minore resta affidato in forma condivisa con collocazione e residenza presso la madre;
Per_1
2) le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio e di registrarsi presso i portali scolastici per la diretta consultazione dei voti e curando personalmente le relazioni con gli insegnati ed impegnandosi ad osservare le di loro indicazioni didattiche. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
3) la casa coniugale sita in Roncello (MB) Via Montale n. 2/C, attualmente composta da 2 appartamenti contigui di cui uno di proprietà esclusiva della sig.ra contraddistinto nel NCEU al foglio Parte_2
1 map. 541, sub. 45 e l'altro di proprietà esclusiva del sig. contraddistinto nel NCEU al Parte_1 foglio 1, part. 541 sub 46, verrà nuovamente divisa in modo da formare due appartamenti autonomi. La realizzazione del muro divisorio tra i due appuntamenti dovrà essere eseguita entro il 20 Dicembre 2025.
La sig.ra con l'effettuazione dei lavori necessari per rendere gli immobili autonomi, Parte_2 attualmente destinati a casa coniugale, rilascerà l'appartamento di proprietà del sig. , rimanendo Parte_1 alla stessa unicamente la disponibilità del proprio immobile.
Le spese della divisione degli appartamenti saranno a carico esclusivo del sig. che provvederà a Parte_1 rendere autonomo il proprio appartamento anche relativamente a tutti gli impianti serventi (enel, acqua, gas etc). La sig.ra parteciperà unicamente alla realizzazione del muro divisorio, necessario per Pt_2 rendere autonomi i due immobili, contribuendo nella misura del 50% del costo dello stesso.
I coniugi seguiteranno a far fronte al pagamento delle rate del mutuo esclusivamente in relazione all'immobile di rispettiva proprietà;
4) il sig. avrà la facoltà di tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato mattina ore 9.30/10 Parte_1 sino al lunedì mattina, nonché nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita dalla scuola, con pernottamento.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali di nonché nel rispetto delle volontà di quest'ultimo. Per_1 Per quanto concerne le festività natalizie i genitori trascorreranno con una settimana di ferie ad Per_1 anni alterni, dalle ore 9.00 del 23/12 al 30/12 compreso pernottamento e dalle ore 9.00 del 31/12 al
06/01 compreso pernottamento;
eventuali orari diversi potranno essere concordati anche in relazione ad eventuali viaggi/attività prenotati/organizzati dai genitori.
Le festività pasquali saranno gestite secondo il criterio dell'alternanza annuale, così come le ulteriori festività da calendario e gli eventuali ponti.
In ordine alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 4 settimane, anche non consecutive, Per_1 detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 aprile di ogni anno.
In occasione delle vacanze estive, il calendario dei weekend alternati subirà modificazione in modo da rispettare, per quanto possibile l'alternanza.
I genitori dovranno comunicare reciprocamente la località di vacanza dove porteranno il figlio. trascorrerà i propri compleanni ed onomastici, se possibile, con entrambi i genitori o, in caso Per_1 contrario, secondo il criterio dell'alternanza annuale. In caso di festeggiamenti con amici, la spese sarà divisa al 50% tra i genitori previa determinazione congiunta del relativo budget;
5) a decorrere dal mese di Marzo 2026 il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno 5 di Parte_1 Pt_2 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 200,00 (duecento/00) che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione Marzo 2027). L'Assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori;
6) le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori e regolate secondo quanto previsto dalle
“Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza 07.05.2018 e quindi:
A. ES OR
Saranno da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa;
saranno invece da considerarsi spese straordinarie quelle oggettivamente imprevedibili nell'an o nel quantum.
Saranno pertanto ricomprese nel mantenimento ordinario:
- vitto e mensa scolastica;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione;
- farmaci da banco;
- abbigliamento comprese le spese per cambio stagione;
- contributi alle spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie;
utenze, tributi);
- materiale didattico e di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
- baby sitter, frequenza del c.d. tempo prolungato, del c.d. pre-scuola o del c.d. doposcuola.
B. ES STRAOR EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO
Spese mediche - ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco) nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- spese per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia);
- spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
- iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche nel caso di scuola privata;
- per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
C. ES PER LE QUALI è NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa
e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche
- esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato
- interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
- gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- viaggi e vacanze trascorse senza genitori;
- acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni
– salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività.
Entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp) con i relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a € 500,00, ciascuno ei genitori dovrà anticipare – e quindi versare prima dell'erogazione
– i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio.
7) i coniugi, essendo autosufficienti economicamente, rinunciano vicendevolmente, ad ogni forma di mantenimento, a qualsiasi titolo e/o ragione vantata e contestualmente dichiarano, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, di aver regolato ogni altro rapporto economico, per cui si liberano vicendevolmente da ogni e qualsiasi obbligo di natura economica;
8) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro e tenendo il figlio esenti da qualsivoglia coinvolgimento in questioni che dovessero insorgere tra gli stessi.
9) i ricorrenti rilasciano sin d'ora assenso al rilascio dei propri passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio nonché il consenso per il rilascio della carta d'identità di Per_1 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 23.4.2010 a Roncello (MB); Parte_1 Parte_2
- Dall'unione è nato (20.2.2013); Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 3.12.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( 20.2.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 28.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Roncello in data 23.4.2010 (atto n. 1 parte II,
[...] serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roncello), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Roncello, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 04.12.2025
Il Presidente
CL BO
Il Giudice est.
HE IL CO