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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17603 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11050/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11050 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA
VIA GUGLIELMO CIAMARRA, 15 (C.F. Parte_1
), in persona del suo amministratore p.t. avv. Mara Carlucci, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Via Cristoforo Colombo, 134 presso lo studio dello stesso avv. Pt_1
RA UC dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio separato in atti
- attore opponente - E (C.F. ) in persona del suo procuratore dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2
giusta procura a rogito del dott. notaio in Milano, del CP_2 Persona_1
6/12/2017 rep. n. 79947, racc. n. 22305 società avente causa di a seguito del CP_1 conferimento del ramo d'azienda, in virtù dell'atto di conferimento a rogito della dott.ssa notaia in Locate di Triulzi del 12/6/2017 rep. n. 1803, racc. n. Persona_2
1209, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni, 1, rappresentata e difesa, in virtù procura depositata nel fascicolo monitorio dinanzi al Tribunale di Roma n. R.G. 73245/2019 dall'Avv. GIUSEPPE GALLO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza del Viminale, 5 Pt_1
- convenuta opposta - CONCLUSIONI I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 24/4/2024, l'opponente riportandosi a quelle già rassegnate nelle note di trattazione del 19/10/2023 e l'opposta a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 25622/2019 (R.G. 73245/2019) pubblicato il 28/12/2019 il Tribunale di Roma ha intimato al di Parte_2 pagare ad la somma di € 12.289,43 oltre interessi moratori dalle Controparte_1 singole scadenze al soddisfo e spese della procedura per fatture rimaste in parte insolute.
1 Avverso il suddetto decreto, notificato in data 3/1/2020, l'intimato ha proposto opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec il 7/2/2020. A sostegno dell'opposizione il dopo aver premesso di aver stipulato con Parte_1 Cont in data 20/7/2009 un contratto che prevedeva oltre alla fornitura di gas metano anche la riqualificazione della centrale termica condominiale, affermava di non essere tenuto al pagamento delle somme ingiunte, avendo interamente saldato mediante distinti bonifici tutte le fatture emesse dall'opposta sia per la somministrazione di gas metano che per la riqualificazione della caldaia. In ogni caso eccepiva l'intervenuta prescrizione per avvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art 2948 c.c. delle fatture richieste in pagamento emesse fino al 2015. L'opponente chiedeva quindi di dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto e di accertare e dichiarare che nulla doveva alla società opposta, di cui chiedeva la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio la quale, a fronte della produzione Controparte_1 documentale offerta dall'opponente a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle fatture ingiunte si riservava di “acclarare l'effettivo incasso dei bonifici e il corretto allineamento degli stessi nella posizione del . Parte_2
Contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dal avuto riguardo alla Parte_1 diffida di pagamento datata 9/2/2018 ricevuta da quest'ultimo in data 11/6/2018 prodotta nella fase monitoria. Infine negava sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto che il Condominio aveva risposto alla lettera diffida di cui sopra in modo evasivo, Cont senza contestare il credito di né allegando alcuna prova di pagamento. L'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 16/9/2020 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. Con ordinanza riservata del 21/4/2021 veniva rigettata l'istanza ex art. 213 che era stata Cont formulata da al fine di “provare l'accredito delle somme, come versate CP_1 Cont in atti, su conti correnti intestati ad . Essendo questa l'unica istanza istruttoria avanzata dalle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Sostituito definitivamente il giudice assegnatario del procedimento, perché trasferito ad altro ufficio, dopo taluni rinvii interlocutori la causa veniva trattenuta in decisione in data 26/7/2024 con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche a partire da tale data. MOTIVI DELLA DECISIONE La pretesa creditoria di si fonda su fatture per fornitura di gas Controparte_1 metano risalenti al periodo 2010 – 2016 rimaste asseritamente insolute per un totale di € 12.289,43. Occorre in proposito subito rilevare che l'opposta non ha prodotto le fatture azionate (che risultano elencate nell'estratto conto posto a sostegno del ricorso monitorio) né con il ricorso per decreto ingiuntivo, fondato appunto solo sull'estratto autentico notarile delle proprie scritture contabili, né nel presente giudizio di opposizione.
2 Il opponente ha dedotto di aver interamente saldato tutte le fatture emesse Parte_1 da - quindi anche quelle oggetto del presente giudizio - sia per la quota CP_1 relativa alla riqualificazione dell'impianto termico sia per i consumi di gas metano ed ha versato in atti, ancorché in modo piuttosto caotico, la documentazione (in verità sovrabbondante, avendo depositato anche i documenti attestanti il pagamento di fatture non azionate), comprovante i pagamenti eseguiti, consistente negli ordini di bonifico- postagiro con il timbro di avvenuta esecuzione dell'operazione in favore del c/c
[...]
indicato nelle fatture dell'opposta (che ha prodotto, seppure non Controparte_3 integralmente) e gli estratti conto del conto corrente Banco Posta intestato al ove risultano gli addebiti relativi ai bonifici Parte_2 effettuati. Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. relativamente alle fatture emesse anteriormente al 2015. A questo proposito si osserva che l'unico atto interruttivo della prescrizione antecedente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo è costituito dalla diffida (prodotta come doc. 2 nel fascicolo monitorio) inviata per conto dell'opposta dall'avv. Giuseppe Gallo che risulta essere stata ricevuta dall'amministratore del in data 11/6/2018. Parte_1
Di talché il credito portato dalle fatture azionate da di cui all'estratto CP_1 conto in atti (doc. 1 fascicolo monitorio) emesse sino al giugno 2013 risulta estinto per intervenuta prescrizione. Si tratta delle seguenti fatture:
- la n. FE10004365 con scadenza 30/6/2010 (che peraltro risulta saldata);
- la n. 400226 con scadenza 28/2/2011;
- la n. FE11001581 con scadenza 2/5/2011 (che peraltro risulta saldata);
- la n. 400994 con scadenza 4/4/2011;
- la n. 402638 con scadenza 31/5/2011;
- la n. 403261 con scadenza 30/6/2011;
- la n. 405921 con scadenza 1/2/2012;
- la n. 400704 con scadenza 30/3/2012;
- la n. 401235 con scadenza 30/4/2012;
- la n. FE10007488 con scadenza 31/1/2011;
- la n. FE12001690 con scadenza 31/5/2012 (che peraltro risulta saldata). Quanto alle successive fatture di cui all'estratto conto si rileva che esse, sulla scorta della documentazione di cui si è detto in precedenza (che non è stata specificamente contestata dall'opposta) risultano tutte regolarmente saldate dal Esse sono: Parte_1
- la n. FE13002106 con scadenza 2/12/2013;
- la n. FE15000008 con scadenza 2/3/2015;
- la n. FE15000171 con scadenza 15/7/2015;
- la n. FE15000308 con scadenza 30/4/2015;
- la n. FE15000464 con scadenza 13/1/2016;
- la n. FE15000597 con scadenza 30/6/2015 (il cui importo effettivo non è di € 7.215,08 come indicato nell'estratto conto dell'opposta bensì di € 5.068,08 come risulta dalla prima pagine della fattura in questione prodotta dal sub doc. 6); Parte_1
3 - la n. FE15000987 con scadenza 29/1/2016;
- la n. FE16000005 con scadenza 29/2/2016;
- la n. FE16000110 con scadenza 31/3/2016;
- la n. FE16000303 con scadenza 31/5/2016
- la n. FE16000390 con scadenza 30/6/2016. Infine, in mancanza di qualsivoglia supporto documentale nonché in mancanza del benché minimo chiarimento da parte di in ordine alla loro causale, CP_1 risultano del tutto indecifrabili le presunte ulteriori quattro poste creditorie indicate nell'estratto conto con la sigla “416000-GEOC3”. Esse ammontano rispettivamente ad € 117,31 (con scadenza 15/7/2011, quindi in ogni caso trattasi di credito prescritto), ad € 173,47 (con scadenza 12/2/2015), ad € 12,50 (con scadenza 12/2/2015) e ad € 330,39 (con scadenza 19/12/2016). In ogni caso nessuna di queste voci di credito può ritenersi dimostrata dalla società opposta, dal momento che, com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'estratto autentico delle scritture contabili, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non è idoneo a dimostrare il credito. È infatti appena il caso di ricordare che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extra-processuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice” (Cass. 16/12/2024 n. 32698). Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il credito vantato da CP_1 nei confronti del risulta in parte prescritto, in parte Parte_3 saldato ed in parte non provato. Da quanto precede l'opposizione del dev'essere integralmente accolta e Parte_1 conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto revocato. Di converso la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, 1° comma, c.p.c. formulata dal non può trovare accoglimento, non essendo stato Parte_1 dedotto e dimostrato di aver effettivamente e concretamente subito un pregiudizio in conseguenza del comportamento processuale dell'opposta e non essendo neppure stati forniti gli elementi, anche presuntivi, necessari per la sua liquidazione (cfr. Cass. 13/9/2019 n. 22951; Cass. 6/8/2019 n. 21019; Cass. 15/4/2013 n. 9080; Cass. 4/11/2005 n. 21393).
4 Né ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i valori minimi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 25622/2019 (R.G.
[...]
73245/2019) pubblicato in data 28/12/2019;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal suddetto nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna a rifondere all'opponente, le spese di lite che liquida Controparte_1 in € 2.540,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA;
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025.
Il G.o.p. Silvia Vescovi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11050 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA
VIA GUGLIELMO CIAMARRA, 15 (C.F. Parte_1
), in persona del suo amministratore p.t. avv. Mara Carlucci, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Via Cristoforo Colombo, 134 presso lo studio dello stesso avv. Pt_1
RA UC dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio separato in atti
- attore opponente - E (C.F. ) in persona del suo procuratore dott.ssa Controparte_1 P.IVA_2
giusta procura a rogito del dott. notaio in Milano, del CP_2 Persona_1
6/12/2017 rep. n. 79947, racc. n. 22305 società avente causa di a seguito del CP_1 conferimento del ramo d'azienda, in virtù dell'atto di conferimento a rogito della dott.ssa notaia in Locate di Triulzi del 12/6/2017 rep. n. 1803, racc. n. Persona_2
1209, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Ezio Vanoni, 1, rappresentata e difesa, in virtù procura depositata nel fascicolo monitorio dinanzi al Tribunale di Roma n. R.G. 73245/2019 dall'Avv. GIUSEPPE GALLO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza del Viminale, 5 Pt_1
- convenuta opposta - CONCLUSIONI I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nelle note di trattazione scritta in vista dell'udienza cartolare del 24/4/2024, l'opponente riportandosi a quelle già rassegnate nelle note di trattazione del 19/10/2023 e l'opposta a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 25622/2019 (R.G. 73245/2019) pubblicato il 28/12/2019 il Tribunale di Roma ha intimato al di Parte_2 pagare ad la somma di € 12.289,43 oltre interessi moratori dalle Controparte_1 singole scadenze al soddisfo e spese della procedura per fatture rimaste in parte insolute.
1 Avverso il suddetto decreto, notificato in data 3/1/2020, l'intimato ha proposto opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec il 7/2/2020. A sostegno dell'opposizione il dopo aver premesso di aver stipulato con Parte_1 Cont in data 20/7/2009 un contratto che prevedeva oltre alla fornitura di gas metano anche la riqualificazione della centrale termica condominiale, affermava di non essere tenuto al pagamento delle somme ingiunte, avendo interamente saldato mediante distinti bonifici tutte le fatture emesse dall'opposta sia per la somministrazione di gas metano che per la riqualificazione della caldaia. In ogni caso eccepiva l'intervenuta prescrizione per avvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art 2948 c.c. delle fatture richieste in pagamento emesse fino al 2015. L'opponente chiedeva quindi di dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto e di accertare e dichiarare che nulla doveva alla società opposta, di cui chiedeva la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio la quale, a fronte della produzione Controparte_1 documentale offerta dall'opponente a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle fatture ingiunte si riservava di “acclarare l'effettivo incasso dei bonifici e il corretto allineamento degli stessi nella posizione del . Parte_2
Contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dal avuto riguardo alla Parte_1 diffida di pagamento datata 9/2/2018 ricevuta da quest'ultimo in data 11/6/2018 prodotta nella fase monitoria. Infine negava sussistessero i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., tenuto conto che il Condominio aveva risposto alla lettera diffida di cui sopra in modo evasivo, Cont senza contestare il credito di né allegando alcuna prova di pagamento. L'opposta concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 16/9/2020 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. Con ordinanza riservata del 21/4/2021 veniva rigettata l'istanza ex art. 213 che era stata Cont formulata da al fine di “provare l'accredito delle somme, come versate CP_1 Cont in atti, su conti correnti intestati ad . Essendo questa l'unica istanza istruttoria avanzata dalle parti la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Sostituito definitivamente il giudice assegnatario del procedimento, perché trasferito ad altro ufficio, dopo taluni rinvii interlocutori la causa veniva trattenuta in decisione in data 26/7/2024 con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche a partire da tale data. MOTIVI DELLA DECISIONE La pretesa creditoria di si fonda su fatture per fornitura di gas Controparte_1 metano risalenti al periodo 2010 – 2016 rimaste asseritamente insolute per un totale di € 12.289,43. Occorre in proposito subito rilevare che l'opposta non ha prodotto le fatture azionate (che risultano elencate nell'estratto conto posto a sostegno del ricorso monitorio) né con il ricorso per decreto ingiuntivo, fondato appunto solo sull'estratto autentico notarile delle proprie scritture contabili, né nel presente giudizio di opposizione.
2 Il opponente ha dedotto di aver interamente saldato tutte le fatture emesse Parte_1 da - quindi anche quelle oggetto del presente giudizio - sia per la quota CP_1 relativa alla riqualificazione dell'impianto termico sia per i consumi di gas metano ed ha versato in atti, ancorché in modo piuttosto caotico, la documentazione (in verità sovrabbondante, avendo depositato anche i documenti attestanti il pagamento di fatture non azionate), comprovante i pagamenti eseguiti, consistente negli ordini di bonifico- postagiro con il timbro di avvenuta esecuzione dell'operazione in favore del c/c
[...]
indicato nelle fatture dell'opposta (che ha prodotto, seppure non Controparte_3 integralmente) e gli estratti conto del conto corrente Banco Posta intestato al ove risultano gli addebiti relativi ai bonifici Parte_2 effettuati. Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. relativamente alle fatture emesse anteriormente al 2015. A questo proposito si osserva che l'unico atto interruttivo della prescrizione antecedente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo è costituito dalla diffida (prodotta come doc. 2 nel fascicolo monitorio) inviata per conto dell'opposta dall'avv. Giuseppe Gallo che risulta essere stata ricevuta dall'amministratore del in data 11/6/2018. Parte_1
Di talché il credito portato dalle fatture azionate da di cui all'estratto CP_1 conto in atti (doc. 1 fascicolo monitorio) emesse sino al giugno 2013 risulta estinto per intervenuta prescrizione. Si tratta delle seguenti fatture:
- la n. FE10004365 con scadenza 30/6/2010 (che peraltro risulta saldata);
- la n. 400226 con scadenza 28/2/2011;
- la n. FE11001581 con scadenza 2/5/2011 (che peraltro risulta saldata);
- la n. 400994 con scadenza 4/4/2011;
- la n. 402638 con scadenza 31/5/2011;
- la n. 403261 con scadenza 30/6/2011;
- la n. 405921 con scadenza 1/2/2012;
- la n. 400704 con scadenza 30/3/2012;
- la n. 401235 con scadenza 30/4/2012;
- la n. FE10007488 con scadenza 31/1/2011;
- la n. FE12001690 con scadenza 31/5/2012 (che peraltro risulta saldata). Quanto alle successive fatture di cui all'estratto conto si rileva che esse, sulla scorta della documentazione di cui si è detto in precedenza (che non è stata specificamente contestata dall'opposta) risultano tutte regolarmente saldate dal Esse sono: Parte_1
- la n. FE13002106 con scadenza 2/12/2013;
- la n. FE15000008 con scadenza 2/3/2015;
- la n. FE15000171 con scadenza 15/7/2015;
- la n. FE15000308 con scadenza 30/4/2015;
- la n. FE15000464 con scadenza 13/1/2016;
- la n. FE15000597 con scadenza 30/6/2015 (il cui importo effettivo non è di € 7.215,08 come indicato nell'estratto conto dell'opposta bensì di € 5.068,08 come risulta dalla prima pagine della fattura in questione prodotta dal sub doc. 6); Parte_1
3 - la n. FE15000987 con scadenza 29/1/2016;
- la n. FE16000005 con scadenza 29/2/2016;
- la n. FE16000110 con scadenza 31/3/2016;
- la n. FE16000303 con scadenza 31/5/2016
- la n. FE16000390 con scadenza 30/6/2016. Infine, in mancanza di qualsivoglia supporto documentale nonché in mancanza del benché minimo chiarimento da parte di in ordine alla loro causale, CP_1 risultano del tutto indecifrabili le presunte ulteriori quattro poste creditorie indicate nell'estratto conto con la sigla “416000-GEOC3”. Esse ammontano rispettivamente ad € 117,31 (con scadenza 15/7/2011, quindi in ogni caso trattasi di credito prescritto), ad € 173,47 (con scadenza 12/2/2015), ad € 12,50 (con scadenza 12/2/2015) e ad € 330,39 (con scadenza 19/12/2016). In ogni caso nessuna di queste voci di credito può ritenersi dimostrata dalla società opposta, dal momento che, com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'estratto autentico delle scritture contabili, in mancanza di ulteriori elementi di prova, non è idoneo a dimostrare il credito. È infatti appena il caso di ricordare che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extra-processuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice” (Cass. 16/12/2024 n. 32698). Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, il credito vantato da CP_1 nei confronti del risulta in parte prescritto, in parte Parte_3 saldato ed in parte non provato. Da quanto precede l'opposizione del dev'essere integralmente accolta e Parte_1 conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto revocato. Di converso la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, 1° comma, c.p.c. formulata dal non può trovare accoglimento, non essendo stato Parte_1 dedotto e dimostrato di aver effettivamente e concretamente subito un pregiudizio in conseguenza del comportamento processuale dell'opposta e non essendo neppure stati forniti gli elementi, anche presuntivi, necessari per la sua liquidazione (cfr. Cass. 13/9/2019 n. 22951; Cass. 6/8/2019 n. 21019; Cass. 15/4/2013 n. 9080; Cass. 4/11/2005 n. 21393).
4 Né ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022, secondo i valori minimi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dal Parte_2
revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 25622/2019 (R.G.
[...]
73245/2019) pubblicato in data 28/12/2019;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dal suddetto nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- condanna a rifondere all'opponente, le spese di lite che liquida Controparte_1 in € 2.540,00 per compensi oltre 15% spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA;
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025.
Il G.o.p. Silvia Vescovi
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