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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/09/2025, n. 6725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6725 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. 11167/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 22/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 09.07.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23.07.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. FRANCESCO L. BELLMAN e dall'avv. GHIGLIAZZA MARZIA quest'ultima con studio in MILANO, Via VALPETROSA 1, presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BASILE MARIA TERESA e dall'avv. DELLA PORTA RODIANI
PIERGIORGIO con studio in MILANO, Via GONZAGA n. 5 presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 40 E CON L'INTERVENTO DALL'
AVV. GIULIA SAPI in qualità di CURATORE SPECIALE della minore nata il ER
27.12.2017 con studio in AN in viale Monte Nero 51 che si difende in proprio
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di AN ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.04.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
A) PRONUNCIARE con SENTENZA DEFINITIVA ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi [nato a [...], con doppia cittadinanza, italiana e Controparte_1 inglese, residente in [...],Corso Garibaldi n. 22, sub.715, ] e CodiceFiscale_3 Parte_1
[nata a [...] il [...], con cittadinanza greca, attualmente residente in
[...]
AN, Corso Garibaldi n.22, sub.714], coniugatisi con matrimonio ortodosso concordatario, celebrato il 23.06.2012 a Mykonos (GRECIA), precisando che non si insiste sulla richiesta di addebito ai fini della mitigazione del conflitto relazionale nel superiore interesse di , senza ER disconoscimento alcuno delle allegazioni e richieste istruttorie in atti a tale riguardo;
B) ASSEGNARE, ai sensi dell'art. 337sexies c.c., e in attuazione concreta del best interest della
RE, la casa familiare di Corso Garibaldi c.n. 22, secondo piano, (subalterni nn. 714 e 715) in
AN, nello stato antecedente alla occulta e violenta suddivisione effettuata arbitrariamente dallo nel luglio 2023, alla IG , nel prioritario interesse della LI CP_1 Parte_1 minore , oggi di 7 anni e mezzo di età, sottolineando che l'odierna e provvisoria assegnazione ER della porzione di casa coniugale non costituisce (e non può costituire) una soluzione idonea e autonoma a garantire il benessere della minore al di fuori di provvedimenti provvisori ex. art. 473- bis.22 c.p.c. Come esposto e documentato in atti.
❖ Con la precisazione che le sconsiderate azioni del padre di modifica della casa (muro a metà e quel che ne è conseguito) hanno causato e continuano a causare non soltanto disagio, ma stati di pagina 2 di 40 disorientamento e angoscia nella RE a cui la cerca di far fronte quotidianamente. Si Pt_2 specifica, che il ha fatto trovare la RE di fronte al fatto compiuto senza dare alcun tipo di Pt_3 preavviso né di spiegazione. Si ritiene pertanto urgente l'assegnazione della casa familiare alla
Pt_2
❖ DISPONENDO all'uopo nel caso ritenuto, precipua Ispezione Tecnica ai sensi dell'art. 696 c.p.c, per constatare il reale stato dell'immobile, l'assenza di autonomia energetica delle due unità e le servitù impiantistiche tra le stesse, con compromissione sotto il profilo della sicurezza abitativa.
❖ DANDO ATTO che per quanto riguarda la situazione abitativa creata occultamente manu militari dallo non sono stati effettuati gli approfondimenti anche tecnici e di rilievo necessari a CP_1 tutela della RE, se non soltanto dalla sottoscritta difesa insieme a tecnici incaricati (in assenza della RE in casa), come prodotti in atti.
▪ in via alternativa e/o meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale,
▪ AUTORIZZARE la RE a risiedere in via principale in una nuova casa, insieme alla (e CP_2 dalla stessa reperenda), il cui costo dovrà essere sostenuto integralmente dal sino ad un Pt_3 importo massimo di € 4.200,00 per canoni di locazione, con spese condominiali a di lui carico, atteso che, in base a quanto risulta dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm), il corrispettivo mensile di una eventuale locazione della casa coniugale ammonterebbe a circa € 10.000,00 e di una eventuale vendita a €/mq 12.500,00/19.000,00 (e, quindi, almeno per € 2.825.000,00 / € 4.294.000,00, che andrebbero ovviamente detratti della quota residua di mutuo).
▪ Tale nuova ed eventuale soluzione abitativa, dovrà essere reperita nella stessa zona e con adeguate caratteristiche, al fine di permettere alla RE il mantenimento delle attività quotidiane, la conservazione del proprio livello di vita e della frequenza scolastica, senza stravolgere le proprie abitudini individuali e sociali.
C) Ed ivi CONFERMARE LA FISSAZIONE della residenza della RE.
D) DARE ATTO che, a distanza di otto mesi dal primo (e disatteso) ordine dell'Ill.mo G.D., alla data del 17.04.2025 la relazione del ancora rilevava “il quadro globale appare meritevole della Pt_4 prosecuzione del monitoraggio tossicologico con ripetizione della matrice pilifera a tre mesi e prosecuzione dei campionamenti urinari finalizzati a raccogliere maggiori elementi clinici e tossicologici per elaborare ed esprimere la nostra valutazione relativa l'uso di sostanze stupefacenti. pagina 3 di 40 Si ribadisce inoltre l'indicazione al rafforzamento di modifiche delle abitudini sociali finalizzate al non entrare in contatto con situazioni a rischio relative l'uso di sostanze”. E che nell'ultima relazione del 07.07.2025, si conclude con l'indicazione “a non frequentare luoghi a rischio o persone Pt_4 utilizzatrici di sostanze e si ritiene concluso il periodo di valutazione e monitoraggio presso il nostro
”. Pt_4
E) DISPORRE, stante l'ultima relazione di aggiornamento del SerD del 07.07.2025, l'AFFIDAMENTO
CONDIVISO della LI ad entrambi i genitori, con la precisa e ulteriore Persona_2
F) DISPOSIZIONE, al precipuo fine di protezione della RE, di un monitoraggio trimestrale tossicologico del signor (con ripetizione della matrice pilifera a tre mesi e prosecuzione CP_1 dei campionamenti urinari) presso il SerD già incaricato, con tempestiva comunicazione via e-mail degli esiti da parte del signor alla IG . Monitoraggio da eseguirsi per CP_1 Parte_1 un periodo di almeno due anni a partire dalla data del provvedimento;
G) CONFERMARE, in ogni caso, la COLLOCAZIONE prevalente di presso la stessa ER Pt_2 nella casa familiare di AN, in Corso Garibaldi 22, secondo piano, subb. nn. 714 e 715, uniti e allo stato originario di casa familiare abitata sin dal 17 marzo 2021 (o in altra e congrua nuova soluzione abitativa, v. supra DOMANDA lett.“B”), e, per l'effetto,
H) CONFERMARE, con espressa riserva di eventuali e diversi esiti peritali eventualmente disponendi, che il possa PERMANERE con la LI Pt_3 CP_3
❖ con espressa esclusione dalla cura di della IG [c.f.
[...] ER Parte_5
], della quale si CHIEDE e oggi RIBADISCE il di lei non avvicinamento alla C.F._4
RE (almeno sino agli esiti delle conclusioni di indagine peritale, estesa anche a tale figura), a causa del pacifico pregiudizio arrecato alla bimba dalla prosecuzione degli incessanti e incessati denigrazione, svilimento, insulto e svalutazione della madre di perpetrati da parte della ER IG direttamente con, e di fronte alla, RE;
nelle seguenti modalità : Pt_5
H.I.) QUANTO ALLA CALENDARIZZAZIONE ORDINARIA
➢ un fine settimana ogni due al mese, dall'uscita di scuola il venerdì alle h. 16:00 fino al ri- accompagnamento a scuola lunedì tra le h. 8:15 e le h. 8:30;
pagina 4 di 40 ➢ un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (il mercoledì), dall'uscita da scuola di ER
fino al ri-accompagnamento direttamente a scuola il giorno successivo: il pomeriggio alla settimana andrà deciso a inizio anno scolastico, a seconda degli impegni e del tutoring di;
ER
➢ in corrispondenza delle trasferte di lavoro della IG , potrà permanere Parte_1 ER
con il se lo stesso si troverà a AN, dall'uscita di scuola il pomeriggio del giorno di Pt_3 partenza della mamma fino all'uscita di scuola del giorno di rientro della mamma. La IG
darà notizia al padre di delle date della di lei permanenza a Londra con Parte_1 ER minimo 10 giorni di anticipo;
❖ con la precisazione che, durante i giorni scolastici, dovrà seguire l'integralità dei suoi ER
impegni extra-scolastici, l'integralità dei compiti scolastici ed essere accompagnata a letto intorno alle h 20:15/20:30, e non oltre, come di sua abitudine e per non affaticarsi.
H.II.) QUANTO AI PERIODI DI VACANZA DI [da intendersi identificati secondo il ER calendario scolastico, di anno in anno]
➢ Per il periodo di vacanze estive (da luglio fino a settembre), DISPORRE che il possa Pt_3
trascorrere con metà delle vacanze scolastiche, non consecutive, da concordare entro il 30 ER aprile di ogni anno.
❖ Tenendo in considerazione lo schema già adottato dai genitori: primi 10 giorni di luglio con il padre, poi 30 giorni consecutivi con la mamma, poi 20 giorni ad agosto consecutivi con il padre.
➢ Per il periodo delle vacanze di Autunno / Ognissanti – “Halloween” (fine ottobre / inizio novembre, intero periodo, secondo il calendario scolastico) e di quelle di Inverno- “Settimana bianca” (metà febbraio / inizio marzo, intero periodo sempre secondo il calendario scolastico): DISPORRE il principio dell'alternanza di anno in anno, con la precisazione che le vacanze autunnali dell'anno 2024 sono state assegnate alla mamma e quindi le vacanze invernali del 2025 al papà e così via.
➢ Per il periodo delle vacanze scolastiche natalizie - “Xmas/NYE” (di circa 16 giorni, a seconda degli anni), DISPORRE la suddivisione in due periodi continuativi, ad anni alterni (ad esempio, dal 20 al 29 dicembre;
dal 29 dicembre al 7 gennaio), con assegnazione del primo periodo alla negli anni Pt_2 pari e al negli anni dispari. Pt_3
pagina 5 di 40 ➢ Per le vacanze scolastiche di Pasqua –“Easter” : DISPORRE la suddivisione in due periodi continuativi, ad anni alterni, dell'intero periodo secondo il calendario scolastico. Con assegnazione del primo periodo alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
➢ Per eventuali “Ponti lunghi” (S. Ambrogio/Immacolata, 25 aprile, 1° Maggio, 2 giugno), nel caso non cadano già in giorni festivi, DISPORRE la suddivisione ad anni alterni, tenendo conto dell'avvenuta assegnazione al nel 2024, del Ponte di S. Ambrogio 2024, sempre dall'uscita Pt_3 scuola venerdì 6 dicembre, e accompagnamento a scuola il mattino del 9 dicembre. ER
❖ precisando che i “ponti” adiacenti al fine settimana di competenza entro mercoledì sarà assegnato con quello precedente, dal giovedì con quello successivo;
❖ precisando altresì che la calendarizzazione ordinaria a seguito dei periodi di vacanza riprenderà e seguirà la seguente regola: i week-end subito adiacenti alla settimana di vacanza saranno del genitore cui è assegnata la vacanza, e il primo week-end successivo al rientro a scuola dopo la vacanza, del genitore con il quale non ha trascorso la vacanza. ER
I) Per i contatti video-telefonici con : ER
DISPORRE che il contatto telefonico tra la RE ed il genitore presso il quale non si troverà in quel momento avvenga in una fascia oraria tra le h.19:00 e le h.20:00 (ore locali di dove si troverà al momento la bimba), ogni giorno, anche utilizzando WhatsApp o Facetime, o Amazon echo / altri dispositivi vocali simili dotati di telecamera per agevolare le comunicazioni;
comunque e in ogni caso, ove possibile, in una stanza dove avrà piena autonomia e senza la presenza di altri.
J) CONFERMARE che il signor , tenuto conto della sua maggiore disponibilità Controparte_1 patrimoniale (almeno di otto volte) e tenuto conto della richiesta assegnazione integrale della casa coniugale alla moglie con la LI:
i) contribuisca al MANTENIMENTO della LI , mediante la corresponsione di un assegno ER mensile dell'importo non inferiore a € 3.000,00 (tremila/00 EUR) e, conseguentemente, PORRE A
CARICO del signor il corrispondente versamento alla IG Controparte_1 Parte_1
, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c UNICREDIT
[...]
a lei intestato, IBAN [...]. Tale somma sarà rivalutabile annualmente e automaticamente in base agli Indici Nazionali ISTAT, con decorrenza dal giorno del deposito della domanda (primo aggiornamento aprile 2025), nonché
pagina 6 di 40 ii) contribuisca al 100% di tutte le SPESE SCOLASTICHE E MEDICHE (CON COPERTURA
ASSICURATIVA A CARICO DEL PADRE) e all'80% di tutte le restanti SPESE STRAORDINARIE della RE , per la cui individuazione e rimborso si rinvia al “Protocollo spese extra ER assegno di mantenimento”, da intendersi qui integralmente trascritto e come già richiamato nell'Ordinanza dell'11.01.2025,
❖ DANDO ATTO all'uopo dell'indirizzo internazionale privato da sempre, e oggi frequentato dalla
RE, attualmente presso ICS (in AN, Via Carlo Tenca n. 2), e
❖ che la RE oggi frequenta (e ha proseguito di frequentare) i corsi extracurriculari di: mental maths, cinese, ukulele, balletto e ginnastica artistica e, per i mesi da dicembre a aprile, la scuola di sci;
iii) contribuisca al MANTENIMENTO DELLA MOGLIE, , attesa la presente Parte_1 sede separativa, corrispondendole un importo in ogni caso non inferiore a € 1.500,00 (mille cinquecento/00 EUR) mensili, a mezzo bonifico bancario su c/c UNICREDIT a lei intestato, IBAN
[...], tenuto conto dell'imposizione fiscale che grava sull'assegno per il coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT costo-vita, con decorrenza dalla data della domanda (21 marzo 2024).
❖ dandosi atto del già effettuato pagamento di arretrati dal marzo 2024 al 31.01.2025 di € 15.484,00 ed
❖ espressamente riservando alla competente sede divorzile, le domande in via preliminare e sostanziale di cui alla lettera (C) pag. 6 Memoria 473 bis, 1°, c.p.c., stante la odierna assenza di scelta di legge per il divorzio diretto 3.
K) ASSUMERE ogni altro provvedimento conformemente alle conclusioni peritali, nel caso di disponenda CTU psicologica e/o contabile e/o di Perizia immobiliare che il Tribunale riterrà opportuno svolgere;
L) DARE ATTO, ad ogni fine ed effetto, dell'incontestata circostanza che la vita comune (prima di coppia e poi matrimoniale) dei coniugi è stata principalmente localizzata a Persona_3
Londra, sin dal 2008 a tutto il 2019 (v. pag. 23 e ss.memoriaexart.473bis.17,primocomma,c.p.c.in data19.07.2024 di parte , come confermato del resto dallo stesso in sede di Parte_1 CP_1
pagina 7 di 40 assunzione di Sommarie Informazioni 15.09.2023, v. DOC. 099 e come da incontestato schema a pagg.
7-8 della Memoria ex art. 473 bis .17, terzo comma, c.p.c. 5.09.2024, cui integralmente si rimanda);
M) RESPINGERE le domande avversarie tutte sia in via principale, sia in via subordinata, e quindi la domanda avversaria di addebito della separazione alla IG , le irricevibili Parte_1 domande in punto economico, la domanda di affidamento della RE in via esclusiva al ER padre, con conseguente diritto di visita della madre solo in sede protetta, nonché RESPINGERE la domanda di affidamento in via condivisa della RE, con collocamento prevalente presso il padre, e la domanda di collocamento paritario presso entrambi i genitori, in quanto tutte palesemente strumentali e non corrispondenti al preminente interesse della RE;
N) in OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali.
III. IN VIA ISTRUTTORIA, NEL CASO MEGLIO RITENUTO
O) DISPORRE CTU psicologica volta a rispondere al seguente quesito :
“Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e il minore nelle forme ritenute più opportune, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali il minore abbia abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi Co che operino sotto il suo controllo e responsabilità - e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili a un esercizio condiviso della genitorialità;
pagina 8 di 40 3) quali siano le condizioni psichiche del minore, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del suo stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra il minore e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità e aspetti disfunzionali;
5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.”
❖ con particolare riguardo: i) all'incidenza dell'abuso di sostanze sulle stesse;
ii) alla capacità di preservare la figura della madre agli occhi della minore;
iii) alla capacità del padre di decodificare i bisogni della bambina;
iv) a preservare la possibilità della bambina di esprimere liberamente i propri vissuti in sua presenza
(del padre).
P) DISPORRE visto il permanere di gravi omissioni documentali da parte (cfr. pag. 6-11, CP_1 presenti NOTE), C.T.U. patrimoniale, reddituale e tecnico-contabile su , vista Controparte_1 la natura composita, articolata, non integralmente dichiarata e difficilmente quantificabile, delle reali pagina 9 di 40 ed effettive risorse economiche (patrimoniali, reddituali, finanziarie, societarie e immobiliari) a lui concretamente riconducibili, al di là del mero dato fiscale (che ne rappresenta una componente soltanto parziale) e al di là della formale intestazione (se al ricorrente o a una delle società cui egli fa capo). Con espressa delega al CTU di avvalersi, ove necessario, della Polizia Tributaria, di accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. cod. proc. civ. e di accedere alle banche dati estere (in particolare nel Regno Unito, in Grecia, in Lussemburgo e off shore), al fine di stimare l'effettiva e complessiva situazione economica di , in particolare Controparte_1 indagandone e accertandone :
i) la complessiva capacità reddituale e lavorativa, in Italia e all'estero (in particolare e anche, nel regno Unito e in Grecia, quanto ai redditi da locazione stagionale e annuale), evidenziando ogni altra circostanza sintomatica di entrate superiori a quelle dichiarate;
ii) l'effettivo tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio,
iii) la consistenza delle titolarità mobiliari e immobiliari in Italia e all'estero (in particolare nel Regno
Unito e in Grecia), anche laddove i beni risultassero formalmente intestati a soggetti diversi, iv) la partecipazione a imprese o società anche per il tramite di intestazioni fiduciarie, interposte persone o trust, sia in Italia, sia all'Estero (in particolare nel Regno Unito e in Grecia), con riguardo per esempio alle società, avendo riguardo anche a partecipazioni pregresse e non più attuali;
v) la titolarità diretta e/o indiretta di conti correnti bancari, depositi titoli, investimenti – a lui intestati, cointestati e/o a lui riferibili, sia in Italia sia all'Estero (in particolare nel Regno Unito, in Grecia, negli Stati Uniti e off shore) – e la relativa consistenza, acquisendo gli estratti conti relativi e/o altra documentazione equipollente con la movimentazione degli ultimi cinque anni, presso Istituti di Credito
e/o Società di investimento;
vi) il volume d'affari e la sussistenza di eventuali cointestazioni, assumendo informazioni anche in merito alla consistenza dei depositi bancari, alla titolarità e/o disponibilità di carte di pagamento, di credito o di debito eventualmente collegate a conti correnti intestati a soggetti terzi o a imprese/società partecipate dal ricorrente, sia in Italia, sia all'estero (in particolare nel Regno Unito, in Grecia, negli
Stati Uniti e off shore) presso Istituti di Credito e/o Società di investimento;
vii) la disponibilità di beni di terzi (appartamenti, automobili, ecc.) senza pagamento di corrispettivo o per corrispettivi del tutto simbolici ovvero intestati a persone familiari e/o conviventi, o rientranti fra i benefit forniti dalle società, pagina 10 di 40 viii) la titolarità di azioni, partecipazioni societarie, obbligazioni, fondi d'investimento o titoli di stato, sia in Italia, sia all'Estero (in particolare nel Regno Unito, in Grecia, negli Stati Uniti e off shore);
Q) ORDINARE, ex art. 210 c.p.c., al signor l'esibizione della documentazione Controparte_1 bancaria relativa ai conti correnti e/o ai depositi bancari e/o ai depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi di investimento e/o cassette di sicurezza dei quali il ricorrente sia (o sia stato negli ultimi cinque anni) intestatario e/o cointestatario in Italia e all'Estero (in particolare nel Regno Unito e in Grecia)
o, comunque sia, a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne ha avuto la disponibilità e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dalla loro costituzione a oggi e comunque degli ultimi cinque anni, con specifica e analitica indicazione dei dati identificativi, oltre che dei saldi di ogni singolo rapporto finanziario e di qualsiasi altra forma di investimento mobiliare e di risparmio al ricorrente riconducibile, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni.
* * *
Con ogni più ampia, quanto ai c.d diritti indisponibili, riserva di formulare ogni più articolata e/o ulteriore domanda, di merito e istruttoria, al Collegio, nel caso di rimessione in istruttoria, nonché di ulteriormente dedurre e produrre, e articolare capitoli di prova sulle circostanze di cui in narrativa e liste di testi a prova diretta e contraria.
1. Per il resistente:
2. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
3. Definitivamente nel merito:
4. In via principale
5. dichiarare la separazione dei coniugi, sig.ri e , Controparte_1 Parte_1 coniugati in Mykonos (Grecia) il 23.06.2012 con rito Cristiano - Ortodosso Greco, in regime patrimoniale di Separazione legale dei beni, ordinando l'annotazione della Sen-tenza nei registri di Stato Civile del Comune di AN;
6. dichiarare l'addebito della separazione in capo alla SI.ra per tutti i motivi esposti Parte_1 in fatto e diritto nel presente atto ed in tutti i precedenti atti e scritti difensivi e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento riconosciuto alla dell'im-porto di Euro 1.500, Parte_1 mensili e condannare la SI.ra alla restituzione di tutti gli importi percepiti;
Parte_1
pagina 11 di 40 7. Disporre che la RE sia collocata presso il papà durante le trasferte di lavoro della madre non solo a Londra, ma anche durante le trasferte di lavoro della stessa in altre località, diverse da Londra;
8. confermare, per il resto, il Provvedimento del 13 gennaio 2025, inclusa l'assegnazione alla
SI.ra , in quanto attualmente collocataria prevalente della RE, della porzione Parte_1 immobiliare individuata in NCEU di AN al Foglio 348 mappale 269, subal-terno 714, di proprietà esclusiva del SI. e l'assegnazione allo stesso della Controparte_1 CP_1 porzione immobiliare in NCEU di AN al Foglio 348 mappale 269, subalterno 715, anche questo di proprietà esclusiva dello stesso . CP_1
9. Confermare integralmente, per il resto, i Provvedimenti urgenti e temporanei pronunciati con
Ordinanza del 13 gennaio 2025.
10. Condannare la Ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
11. In subordine, laddove la SI.ra dovesse insistere nelle sue ulteriori richieste: Parte_1
Rigettare in ogni caso, tutte le eventuali pretese avversarie, destituite di ogni fondamento per i motivi in fatto e diritto esposti in tutti i precedenti atti e scritti difensivi, oltreché non provate ed anzi ampiamente smentite in corso di causa.
12. In via di estremo subordine, qualora la Ricorrente dovesse insistere nelle proprie richieste istruttorie, si insite per il rigetto delle stesse e per l'ammissione di quelle formulate dall'esponente.
13. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per il curatore speciale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
1) Confermare l'affidamento condiviso della LI minore a entrambi i genitori, con residenza anagrafica della stessa insieme alla madre.
2) Disporre che i genitori esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione.
3) Disporre i seguenti tempi di cura della minore da parte dei genitori:
pagina 12 di 40 a) a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
b) il padre prenderà la LI da scuola un giorno alla settimana, in caso di disaccordo il mercoledì, e la riporterà a scuola il giorno successivo;
durante le trasferte della madre a Londra il padre terrà con sé la minore per tutti i giorni della trasferta;
c) i mesi di vacanza scolastica estiva saranno ripartiti tra i genitori per metà ciascuno con periodi di 2
o 3 settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
d) le vacanze di Halloween verranno trascorse per l'intero periodo ad anni alterni con ciascun genitore e in alternanza con l'intero periodo della settimana bianca;
e) le vacanze natalizie verranno trascorse dalla minore a metà con ciascun genitore alternando ogni anno il primo periodo dal 24 al 31 dicembre e il secondo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
f) le vacanze di Pasqua verranno trascorse dalla minore a metà con ciascun genitore alternando ogni anno il primo periodo ricomprendente il giorno di Pasqua e il secondo periodo ricomprendente il lunedì dell'Angelo;
g) i ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo mentre le festività infrasettimanali verranno trascorse con il genitore cui spetta quel giorno secondo il calendario ordinario.
4) Confermare l'assegnazione alla IG della porzione di casa coniugale contraddistinta Parte_1 con il subalterno 714 nella quale ella attualmente vive.
5) Confermare l'obbligo per il signor di versare alla IG a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della LI a decorrere dalla data della domanda (marzo 2024) entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 3.000,00 da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 100% delle spese scolastiche di , comprensive di ER materiale didattico, della mensa, delle gite e di tutte le attività effettuate con la scuola, ed il 100% delle spese mediche coperte dalla assicurazione sanitaria del padre, oltre all'80% delle altre spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di AN secondo il seguente schema (con esclusione delle spese che il padre deve sostenere al 100%), e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ pagina 13 di 40 specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo pagina 14 di 40 etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Condannare i genitori, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese legali della LI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 ortodosso concordatario in OS (GRECIA) in data 23.06.2012, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2020, Atto 472 – Parte 2 – Serie C1 volume R01.
Dal matrimonio è nata una LI, in data 27.12.2017. ER
Con ricorso depositato in data 21.03.2024 la chiedeva nel merito la pronuncia di Parte_1 separazione con addebito al marito ed ex art. 473bis. 15 cpc l'adozione dei seguenti provvedimenti: - allontanamento immediato del resistente dall'abitazione familiare;
-affido esclusivo alla madre della minore con prevalente collocamento presso la madre e assegnazione ad ella della casa coniugale ER sita in AN, Corso Garibaldi n. 22; -ripristino dell'unità immobiliare casa coniugale nella sua interezza;
-frequentazioni padre-LI solo in sede protetta;
-contributo di mantenimento paterno per la LI pari ad euro 5mila mensili, oltre al 90% delle spese straordinarie;
-un contributo per il proprio mantenimento di euro 2.500 mensili;
-disporre una consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare lo stato psicofisico dello , in particolare, il suo abituale utilizzo di sostanze stupefacenti. CP_1
pagina 15 di 40 La ricorrente, infatti, allegava di temere fortemente per sé e per la LI, dal momento che il marito da tempo era dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, circostanza che era alla base del fallimento del matrimonio, che dopo la decisione di separarsi il marito aveva operato effettuato unilateralmente e senza il consenso della moglie, che nel frattempo si trovava in Grecia con la LI per le vacanze estive, alla divisione della casa familiare al fine di ricavarne due unità distinte, che tuttavia non risultavano né autonome né funzionali, che dal momento della decisione di separarsi il marito aveva attuato una vera e propria violenza economica nei suoi riguardi avente principalmente ad oggetto le spese della LI . ER
Con decreto del 28.03.2024 il Presidente relatore, escluso che si dovesse procedere ex art. 473 bis .40 e seg, in mancanza di allegazioni di violenza domestica idonee, rigettava l'istanza di cui all'art. 473.15 c.p.c. avanzata dalla ricorrente, in quanto mancante dei presupposti di legge, evidenziando che ella aveva chiesto assumersi tutti i provvedimenti in punto genitorialità e mantenimento, oggetto delle domande di merito, mentre la norma invocata consentiva l'adozione di specifici provvedimenti per evitare singole condotte che potessero arrecare al minore un pregiudizio imminente ed irreparabile, fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 10.09.2024, invitando il resistente ad effettuare i necessari esami del sangue, delle urine e del capello presso un ospedale pubblico per verificare l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti (cocaina), depositando un primo esito unitamente alla sua costituzione in giudizio e successivi nuovi esami entro la prima udienza di comparizione.
In data 20.06.2024 si costituiva in giudizio lo chiedendo l'assunzione di CP_1 provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis.15, c.p.c., e in particolare: -autorizzare i coniugi a vivere separati;
-affidare la LI minore in via esclusiva al padre, con fissazione della residenza ER anagrafica presso lo stesso nell'abitazione sita in AN, Corso Garibaldi n. 22; -disporre l'allontanamento immediato dall'abitazione sita in AN, Corso Garibaldi n. 22; -disporre Parte_1 incontri madre-LI esclusivamente in sede protetta, e ciò fino a quando la madre non avesse fornito evidenza del proprio recupero psicofisico, anche attraverso attestazione medica specialistica;
definitivamente nel merito, in via principale, chiedeva che fosse dichiarata la separazione con addebito alla moglie, che fosse accertato e dichiarato che i coniugi erano in regime di separazione dei beni e per l'effetto dichiarare che l'immobile ubicato in Corso Giuseppe Garibaldi n. 22, in AN, era di sua proprietà esclusiva, che fosse disposto l'affido della LI minore in via esclusiva a sé, con ER fissazione della residenza anagrafica presso di lui nell'abitazione sita in AN, Corso Garibaldi n. 22, pagina 16 di 40 la regolamentazione delle frequentazioni madre-LI esclusivamente in sede protetta, che fosse rigettata la richiesta della ricorrente di disporre il ripristino dell'abitazione sita in AN, Corso
Garibaldi n. 22, nello stato di fatto precedente alla divisione eseguita nel mese di luglio 2023, che fosse posto a carico della madre un contributo al mantenimento della LI in misura non inferiore a € ER
1.000,00 mensili oltre al 30% delle spese d'istruzione, della retta scolastica, extracurriculari, mediche, ludiche, sportive, viaggi, vacanze, etc., il restante 70% da porsi a carico del padre, che fosse rigettata integralmente la richiesta formulata dalla ricorrente in merito al contributo per il proprio mantenimento.
Contestava tutta la ricostruzione dei fatti operata dalla moglie, allegando che la stessa era attualmente indagata dalla Procura della Repubblica di AN per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 C.P. per le gravi condotte tenute negli ultimi anni in suo danno e con ripercussioni dirette sulla minore, che la causa scatenante della crisi coniugale e del fallimento dell'unione tra le parti risiedeva nella infedeltà della moglie, legatasi ad altro uomo, di soli ventisei anni, tale SI. Testimone_1 maestro della scuola di sci frequentata dalla piccola a Courmayeur, che la moglie aveva posto in ER essere ripetuti episodi di eccessi d'ira e di aggressività, anche fisica, nei confronti del marito e ingiustificati comportamenti finalizzati ad ostacolare i rapporti della minore con il padre, che questa situazione era determinata dal fatto che la ricorrente era letteralmente ossessionata dalle solo presunte ed ampiamente sopravvalutate capacità economiche del e che tutte le affermazioni avversarie CP_1 erano preordinate a tentare di sostanziare il preteso addebito della separazione marito.
Con decreto del 28.06.2024 il Presidente relatore, letto il ricorso e la comparsa di costituzione, rilevato che l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il 10.9.2024, considerata la natura delle domande svolte, riteneva opportuno vagliare la possibilità di addivenire ad una tempestiva soluzione conciliativa della lite e fissava pertanto una udienza in data 15/07/2024 innanzi al giudice onorario delegato al fine di raccogliere le dichiarazioni delle parti e per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo od anche accordi parziali, confermando nel resto il decreto del
28.3.2024 e l'udienza ivi fissata e rigettando altresì l'istanza ex art. 473 bis .15 c.p.c. avanzata dal resistente nella comparsa di costituzione, di contenuto analogo a quella avanzata dalla ricorrente in ricorso e già rigettata con il decreto del 28.3.2024, richiamando le motivazioni già ivi svolte;
quanto alle analisi depositate dallo relative alla indagine circa il consumo di alcol e droga CP_1 evidenziava altresì che le analisi del sangue e delle urine avevano una significatività alquanto limitata, essendo invece necessario l'esame del capello ed evidenziando la necessità di una presa in carico pagina 17 di 40 presso il che comportava anche un percorso psicologico e comportava una valutazione molto Pt_4 più ampia delle mere analisi di laboratorio su sangue, urine e capello.
Alla suddetta udienza, tenutasi innanzi al GOT delegato, le parti rilasciavano ampie dichiarazioni ma all'esito non era possibile raggiungere alcun tipo di accordo;
pertanto, le parti venivano rimesse avanti al Presidente all'udienza di prima comparizione già calendarizzata del
10.9.2024.
Alla suddetta udienza, sentite nuovamente le parti e i rispettivi difensori, il Presidente prendeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Ritenuto indispensabile acquisire l'esito dell'indagine presso il Sert per verificare se vi sia assunzione di cocaina da parte del padre,
2) Dispone che lo avvii il percorso presso il Sert, preferibilmente di AN o anche di CP_1
ON se il lavoro lo renda stabile a ON,
3) Allo stato conferma l'affidamento condiviso della minore,
Vista la disponibilità della madre, malgrado non sia ancora noto l'esito dell'indagine presso i servizi specialistici,
4) Dispone che il padre veda e tenga con sé la LI prendendola a scuola un giorno alla settimana, in caso di disaccordo il mercoledì, e riportandola a scuola il giorno successivo e a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, precisando che il fine settimana del 13 settembre 2024 la bambina starà con la madre;
il padre deve essere coadiuvato sempre dalla presenza di una tata che non sia la IG e che può Pt_5 essere una tata nuova o la tata della madre. I giorni settimanali possono diventare due se i genitori troveranno un accordo sul punto,
5) Dispone che la settimana di halloween stia con la madre, mentre il ponte di ER sant'Ambrogio stia con il padre sempre alla presenza della tata,
6) Dispone che il padre stia con durante le trasferte della madre a Londra che si ER verificano mensilmente per circa tre giorni sempre alla presenza della tata,
7) Da atto che la scuola privata ICS della minore è stata già decisa e pagata per l'anno scolastico 2024/2025 con accordo dei genitori”
pagina 18 di 40 quindi rinviava la causa all'udienza del 12.12.2024 per completare l'udienza di prima comparizione disponendo il deposito dell'esito dell'esame dello presso il Sert almeno 5 giorni CP_1 prima, alla suddetta udienza il Presidente, sentite le parti e i difensori, si riservava ed adottava l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. depositata in data 11.01.2025 che integralmente si trascrive:
In via preliminare quanto alla giurisdizione ed alla legge applicabile alle domande proposte dalle parti si evidenzia quanto segue:
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status separativo
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a) Regolamento UE
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono e risiedevano al momento in cui è stata adita questa A.G..
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto la LI minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 18 essendo la legge della residenza abituale della minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la LI minore e per il coniuge
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari anche a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettere c) e d) in quanto domande accessorie alla domanda separativa ed alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Anche ai sensi dell'art. 5 dello stesso Protocollo, invocato dalla parte convenuta, deve applicarsi la legge italiana in quanto legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi che appunto pagina 19 di 40 vivono pacificamente in Italia. Pertanto la legge che presenta il collegamento più stretto è sempre la legge italiana sia perché residenza del creditore sia perché legge della residenza comune, ultima ed attuale delle parti.
Nessuna altra valutazione deve essere effettuata riguardo al diritto internazionale privato essendo necessario occuparsi di giurisdizione e di legge applicale solo in relazione alle domande svolte.
La nomina del curatore speciale della minore
Si evidenzia che, malgrado siano state tenute tre udienze, volte anche a verificare la possibilità di una soluzione conciliativa e malgrado l'assenza di difficoltà economiche, le parti, forse non aiutate dai rispettivi difensori, non sono riuscite ad addivenire ad alcun accordo, anzi la conflittualità, almeno dalla lettura delle memorie di cui al punto 17, appare ancora molto presente e certamente non in calo, deve pertanto essere nominato un curatore speciale per la LI minore nata a [...] il ER
27.12.2017 ai sensi dell'art. 473 bis .8 c.p.c. ritenendo che allo stato i genitori non siano in grado di rappresentare gli interessi della minore.
La responsabilità genitoriale
Deve allo stato confermarsi l'affidamento condiviso, fatta salva una diversa valutazione all'esito della costituzione del curatore speciale ed esaminate le sue domande, degli accertamenti sull'abuso di sostanze da parte del padre e riservata la decisione sull'espletamento di una CTU psicologica che potrebbe essere necessaria alla luce delle reciproche allegazioni delle parti e delle domande svolte.
I tempi di permanenza di con i genitori ER
Si ritiene, allo stato, di confermare le frequentazioni già dettate in via di urgenza alla udienza del 10.9.2024: il padre prende la LI da scuola un giorno alla settimana, in caso di disaccordo il mercoledì, e la riporta a scuola il giorno successivo;
la vede e tiene con sé a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante le trasferte della madre a Londra per tutti i giorni della trasferta. Visti gli ampi tempi di vacanze estive
2024 trascorse dalla bambina con il padre sull'accordo delle parti (cfr. udienza del 15.7.2024) si ritiene che i mesi di vacanza scolastica estiva saranno ripartiti tra i genitori per metà ciascuno con periodi di 2 o 3 settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
le vacanze di
Halloween alternate con la settimana bianca;
la metà delle vacanze di Natale e delle vacanze di pagina 20 di 40 Pasqua alternando i periodi con la madre;
i ponti adiacenti al fine settimana di competenza (entro il mercoledì con il fine settimana precedente, dal giovedì con il fine settimana successivo).
Visti i risultati, allo stato, delle analisi relative all'abuso di sostanze, in particolare delle analisi del capello effettuate dal SERD di ON (doc 65), si ritiene che il padre possa stare con la LI in autonomia senza la necessaria presenza di una persona terza. La presente statuizione dovrà modificarsi se i risultati delle prescritte analisi dovessero dare indicazioni differenti.
SERD
Visto che la lunghezza del capello delle ultime analisi effettuate (le prime analisi del capello che lo ha ritenuto di effettuare) era molto modesta e il risultato ha dato esito positivo seppur CP_1 solo per tracce di cocaina (0.66 di cocaina) è necessario che il predetto si sottoponga ad una vera e propria presa in carico presso il SERD di AN affinché sia effettuato un percorso completo di indagine (comprensivo anche della valutazione clinica e psicologica) per addivenire con sicurezza all'accertamento di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e di abuso di sostanze alcoliche.
La casa coniugale nell'estate del 2023 ha diviso in due porzioni distinte la casa familiare di AN, CP_5 da lui acquistata a novembre del 2019, sita in corso Garibaldi 22, all'insaputa della moglie, creando due unità autonome e distinte di mq. 110 circa ciascuna. La moglie ha scelto di vivere in una delle due unità, il marito vive nell'altra. La moglie però ha contestato nel presente giudizio la arbitrarietà della decisione del marito chiedendo l'assegnazione della casa coniugale nella sua interezza come era prima del frazionamento e la riduzione in pristino.
Esaminata la documentazione prodotta dalle parti, rilevato che il frazionamento è avvenuto con regolare procedura catastale, viste le planimetrie e le foto prodotte, considerati superati i problemi relativi alla lavatrice ed all'impianto dell'aria condizionata ( doc 55 e 56 del ricorrente) sollevati dalla madre, si ritiene che l'operazione del padre effettuata sull'immobile di sua esclusiva proprietà
(in punto proprietà dell'immobile si veda l'ordinanza di rigetto pronunciata nella procedura cautelare art. 1172 ed ex art. 1168 cc laddove, condivisibilmente, si legge che “sussistano svariati e rilevanti motivi per ritenere che, alla luce della localizzazione della vita familiare in Londra al momento dell'acquisto del bene immobile da parte del sig. ,- criterio applicabile ex lege 218/1995- il CP_1 regime patrimoniale della famiglia fosse quello della separazione dei beni al momento dell'acquisto dell'immobile alla luce della disciplina nazionale di riferimento non tanto al momento del matrimonio pagina 21 di 40 alla luce del diritto greco quanto piuttosto applicabile ai coniugi sulla base della disciplina, analoga, vigente nel Regno Unito”) pur non corretta nei confronti del coniuge, abbia portato alla realizzazione di una situazione immobiliare che si presenta, allo stato, in assenza di accordi differenti tra le parti, non in contrasto con l'interesse della piccola , anzi che in qualche modo lo realizza pienamente. Per_4
Invero, in primo luogo, può beneficiare della vicinanza di entrambi i genitori passando Per_4 da una casa all'altra con facilità senza problemi di spostamenti di zaini pesanti, di materiale scolastico e sportivo;
in secondo luogo, psicologicamente, quando è con l'uno è comunque confortata dalla vicinanza dell'altro genitore. Né può ritenersi che il dimezzamento della casa vista la sua età
(aveva 5 anni e mezzo quando la divisione è stata effettuata) possa avere inciso sulla sua serenità non avendo la bambina ancora una vita di relazione tale da essere incisa dalle minori dimensioni del salone. Neppur la questione della sua cameretta . che è stata realizzata confinante con la camera della madre dalla quale si deve passare per accedere al bagno, può condizionare la sua crescita. Si tratta di questioni che assumono valore per un adulto ma non certo per una bambina di neppure 6 anni. Ora ne ha 7 ma si ritiene che, nel frattempo, si sia del tutto inserita nella nuova abitazione superando anche magari un certo disorientamento iniziale. Inoltre devono valorizzarsi i positivi aspetti economici della attuale situazione. Il padre, non dovendo provvedere a reperire una propria nuova situazione abitativa, potrà contribuire con maggior ampiezza elle esigenze della figlioletta e la madre può godere del fatto che sia il padre a far fronte al mutuo, alle spese condominiali ed alle utenze, come avviene nella attualità e come il padre non si è opposto a continuare a fare. Deve pertanto assegnarsi alla madre la porzione di casa coniugale contraddistinta con il subalterno 714.
Le condizioni economiche
Alla udienza del 10.9.2024 la madre ha dichiarato: “Guadagno € 7.700 netti al mese, ho un bonus di una mensilità all'anno”. Il padre ha dichiarato “Guadagno € 27.000 al mese netti oltre ad un bonus, per l'anno 2023 è stato di 120 mila euro netti. Da gennaio 2024 prenderò di stipendio € 17.000 netti al mese perché la tassazione sarà ordinaria perché finisce lo sgravio del rientro dei cervelli.
Prenderò spero sempre il bonus di cui sopra che sarà maggiormente tassato e dunque inferiore”.
Il marito è proprietario di immobili a AN, Londra ed in Grecia, alcuni messi a reddito.
Dalle dichiarazioni dei redditi modello 2024 del padre emergono, oltre ai rediti da lavoro, investimenti mobiliari ed immobiliari nel Regno Unito ed in Spagna per quasi 2 milioni e mezzo di euro.
pagina 22 di 40 Anche la moglie è proprietaria di immobili in Grecia locati con redditi percepiti, sembra, dai di lei genitori. Non emergono investimenti e risparmi.
Il tenore di vita è stato molto alto: si pensi che il marito sostiene, solo di rimborso rate mutui per l'acquisto di case e ristrutturazioni €165 mila euro all'anno ed € 52 mila annui per “spese per il personale di cura/manutenzione immobili” (pag 32 comparsa di costituzione). La scuola privata della bambina costa € 24/26 mila euro annui, la colf circa € 20 mila annui, le spese condominiali della casa familiare ammontano a circa € 15 mila annui e le utenze a circa € 5.000 annui.
Il padre sta versando la somma di € 3.000 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di
. Vista l'età della minore, i tempi di frequentazione come disposti, il valore del contributo fornito ER dalla assegnazione della casa familiare, il risparmio di spese derivato dalla divisone della casa familiare, la somma indicata si ritiene equa.
Visto il diverso reddito dei genitori e per attuare il principio di proporzionalità, devono rimanere in carico al padre il 100% delle spese scolastiche di , comprensive di materiale, di ER mensa, gite e di tutte le attività effettate con la scuola, ed il 100 delle spese mediche (vista anche l'assicurazione sanitaria del padre). Devono rimanere in capo al padre tutte le spese condominiali e tutte le spese per le utenze della casa anche della porzione assegnata alla madre. Le restanti spese per devono essere poste in capo al padre nella misura dell'80% e in capo alla madre nella misura ER del 20%.
L'assegno ex art. 156 c.c.
Considerati le importanti differenze reddituali e patrimoniali delle parti, si ritiene che per mantenere, almeno tendenzialmente, lo stesso livello di vita, sia necessario prevedere un contributo di mantenimento a carico del marito a favore della moglie che si stima equo nella somma di € 1.500 mensili, visti comunque i redditi della moglie e visto che con il presente provvedimento ella è esonerata dalle spese per la casa dove vive e deve sostenere spese molto ridotte per gli extra della LI.
Le istanze istruttorie
I capitoli di prova articolati dalla attrice nel ricorso da n 1 a n 47 sono inammissibili in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 244 c.p.c. perché parte motiva del ricorso. I capitoli da 48 a
53 del ricorso sono irrilevanti alla luce degli esami presso il SERD che si richiedono con il presente provvedimento. I capitoli da 54 a 60 della memoria 17 primo comma sono irrilevanti ai fini del pagina 23 di 40 decidere. Riserva la decisione sulla CTU psicologica, rigetta l'istanza di CTU contabile. Rigetta le istanze ex 210 relative alla . Rigetta l'istanza ex art. 210 punto K in quanto esplorativa. CP_6
I capitoli di prova di parte resistente sono tutti irrilevanti o valutativi.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. sub A della memoria punto 17 comma 2 è irrilevante
Quanto alle CTU psicologica e contabile si richiama quanto detto sopra
La CTU sulle due unità immobiliari già casa coniugale è irrilevante.
Evidenzia che tutti in documenti depositati in lingua inglese, che le parti ritengono rilevanti ai fini del decidere devono essere tradotti in italiano.
P.Q.M.
Prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti :
1. Richiama l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto come da udienza del 10.9.2024,
2. Nomina curatore speciale della minore l'avv. Giulia Sapi del foro di AN,
3. Concede termine al curatore speciale fino al 20.2.2025 per la sua costituzione,
4. Affida la LI minore, allo stato, ad entrambi i genitori con residenza anagrafica in AN in corso Garibaldi 22,
5. Assegna la porzione della casa coniugale in AN in corso Garibaldi 22, subalterno 714 con tutto quanto l'arreda, alla madre, allo stato, prevalente collocataria della LI. Il padre si farà carico del pagamento delle spese condominiali e delle spese per le utenze anche della porzione assegnata alla madre.
6. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé la LI, in autonomia, un giorno alla settimana, in caso di disaccordo, il mercoledì prendendola da scuola e riportandola a scuola il giorno successivo;
a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante le trasferte della madre a Londra per tutti i giorni della trasferta. La metà delle vacanze scolastiche estive per periodi di 2 o 3 settimane consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
le vacanze di Halloween alternate con la settimana bianca;
la metà delle vacanze di Natale e delle vacanze di Pasqua alternando i periodi con la madre;
i ponti adiacenti al fine settimana di competenza (entro il mercoledì con il fine settimana precedente, dal giovedì con il fine settimana successivo).
pagina 24 di 40 7. Dispone che il SERD di AN prenda in carico lo per una completa indagine CP_1 collegata alla verifica di assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche secondo il protocollo in uso presso il suddetto servizio per addivenire con sicurezza all'accertamento di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e di abuso di sostanze alcoliche,
8. Concede termine al SERD fino al 22.4.2025 per l'invio di una relazione che contenga anche i risultati delle analisi effettuate, incaricando il curatore di verificare la tempestività del deposito da parte del Servizio incaricato,
9. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la LI minore, a decorrere dalla domanda (marzo 2024) entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 3.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 100% delle spese scolastiche di , comprensive di ER materiale, di mensa, gite e di tutte le attività effettate con la scuola, ed il 100% delle spese e mediche coperte dalla assicurazione sanitaria del padre, oltre all'80% delle spese come da linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di AN secondo il seguente schema (con esclusione delle spese che il padre deve sostenere al 100%), e con le seguenti modalità: (…)
10. Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 1.500 mensili, a decorrere dalla domanda (marzo 2024) entro il 5 di ogni mese in via anticipata, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025” e rinviava la causa all'udienza dell'8.5.2025 per esame degli esami del SERD e delle domande del curatore speciale.
Alla suddetta udienza che si teneva in data 15.05.2025, a seguito di istanza di differimento, il curatore speciale e i difensori delle parti chiedevano un breve rinvio per l'udienza di discussione orale per avere il referto del;
i difensori della ricorrente insistevano nell'assunzione del richiesto Pt_4 provvedimento relativo alla tata e il Presidente relatore rinviava la causa per la discussione orale sostituendo l'udienza con note scritte concedendo termine per il deposito delle suddette note fino al
9.7.2025, disponendo con le note la precisazione delle domande finali del giudizio, disponendo il proseguo da parte del SERD della valutazione in corso con invio all'Ufficio di una relazione di aggiornamento finale e riservava al collegio la decisione in ordine alla sostituzione della tata.
Con ordinanza del 09.07.2025 il Presidente, rilevato che le parti avevano presentato nel termine concesso le note scritte contenti le conclusioni finali, rimetteva la causa al collegio per la decisione. pagina 25 di 40 La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Quanto alla giurisdizione ed alla legge applicabile, le parti nulla hanno eccepito in ordine alle statuizioni relative al diritto internazionale privato adottate con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. sopra trascritta. Non possono quindi che essere qui integralmente richiamate essendo del tutto condivise dal Collegio.
Si ribadisce che nessuna valutazione deve essere effettuata in relazione alla legge applicabile al regime patrimoniale della famiglia non essendo state svolte nel presente giudizio domande relative ai rapporti patrimoniali tra le parti e dovendo occuparsi di giurisdizione e di legge applicale solo in relazione alle domande svolte.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Presidente relatore con l'ordinanza dell'11.01.2025 che si richiamano integralmente.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni e l'elevata conflittualità delle parti, non sopita nel corso del giudizio, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le reciproche domande di addebito
Si dà atto che la ricorrente, con le note scritte depositate in data 09.07.2025 ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione al marito, dichiarando di non insistervi “ai fini della mitigazione del conflitto relazionale nel superiore interesse di ” (cfr. domande di parte attrice sopra ER trascritte). pagina 26 di 40 Il resistente, invece, ha insistito affinché sia dichiarato l'addebito della separazione alla moglie, fondando la sua domanda sulla grave e ripetuta violazione da parte della degli obblighi di CP_7 fedeltà coniugale, avendo la donna intrapreso in costanza di convivenza una relazione adulterina con un altro uomo, di soli ventisei anni, tale SI. maestro della scuola di sci frequentata dalla Testimone_1 LI a Courmayeur, ed inoltre di aver violato gli obblighi di assistenza morale e materiale ER nascenti dal matrimonio, in particolare avendo inflitto al marito maltrattamenti da quando quest'ultimo, venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie, le ha conseguentemente comunicato la propria irrevocabile intenzione di procedere con la separazione.
La pur avendo ammesso l'instaurazione della suddetta relazione ha negato che Parte_1 questa sia stata la causa della fine del matrimonio con lo , sostenendo che il matrimonio era già CP_1 finito da tempo;
in particolare, sentita all'udienza del 10.09.2024 ha dichiarato: “Ho avuto una relazione con il maestro di sci dopo che la vita coniugale con mio marito era cessata. La relazione è durata da fine marzo 2022 a gennaio 2023. Dal 2021 avevamo una crisi profonda della relazione coniugale. Non avevamo più rapporti sessuali da quando ero incinta di . Ciononostante non ho ER interrotto il matrimonio perché con avevo il mio progetto di vita … Ma a maggio del 2022 CP_1 gli ho comunicato formalmente e definitivamente che il matrimonio per me era finito. Abbiano fatto il pranzo del nostro anniversario e poi a luglio 2022 la festa di compleanno di mio marito perché non me la sono sentita di dire di no visto che era una festa organizzata da tempo con amici che venivano da tutto il mondo”
È pacifico, quindi, che la relazione extraconiugale della moglie sia un fatto certo e che abbia avuto inizio, quantomeno, dal marzo del 2022, ma non si tratta di data certa.
La relazione è anche confermata dallo scambio di messaggi via whatsapp tra la ricorrente ed il depositati dallo (vedi doc. 51 depositato in data 31.07.2024). Si tratta di messaggini e Tes_1 CP_1 foto e mostrano chiaramente l'esistenza di una relazione tra i due connotata sicuramente da affettività ed intimità già ampiamente in essere a maggio del 2022.
Sono state depositate in giudizio da parte , ad ulteriore conferma, anche alcune delle CP_1 pagine del “diario” (doc. 52 e doc. 53) della del 2023 e del 2024 ove ella racconta che la sua Parte_1 relazione con il ha distrutto il suo matrimonio, la sua famiglia e ha causato sofferenza a Tes_1
“ (il marito ). Per_5 Controparte_1
pagina 27 di 40 Si riportano testualmente alcuni passaggi rilevanti riferiti al “Mi hai fatto il maggior Tes_1 danno che avresti potuto. A me e alla mia famiglia. Ci hai distrutti. Mi hai lasciato dopo che mi hai cornificata nell'esotica Parigi. Mi hai annullata. Mi hai rinnegata. Mi hai superata. Mi hai raso al suolo.” (cfr. file 3, doc. 52). Ancora si legge, “vorrei vedere per poco la tua faccina, così come eri Contr quando eri il mio (…) “Prima di dire addio voglio scrivere per ricordarmi quanto mi hai umiliato, davanti a tutto il paese, quanto hai fatto soffrire E quanto hai fatto soffrire me.” (cfr. Per_5 file 1, doc. 53).
In punto di diritto si osserva che in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (cfr. Cass. 25618 del
07/12/2007, n. 16859 del 14/08/2015).
E' necessario, però, accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata, ed in conseguenza, di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 18074 del
20/08/2014).
L'accertamento deve essere rigoroso con valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. 13592/2006; Cass. 25618 del
07/12/2007). In tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis (cfr. Cass. Sentenza n. 9074 del 20/04/2011).
Quanto all'onere della prova, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass 2020/16691) mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui pagina 28 di 40 l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass.
3923/2018, Cass. 2059/2012).
Deve ritenersi che non sussistano prove che la convivenza dei coniugi sia stata, negli anni 2021
e 2022, e dunque prima della relazione della , una convivenza meramente formale. Parte_1
Questa considerazione è tratta, in primo luogo, dalla lettura del ricorso introduttivo del presente giudizio. Si legge che “Nel corso del 2023, i coniugi sono giunti alla decisione di separarsi.
L'intollerabilità della convivenza è stata determinata, per quanto riferisce SI.ra , dall'uso Parte_1 abituale da parte del SI. di sostanze stupefacenti ed alcol e dagli effetti che tali vizi CP_1 ingeneravano sul rapporto di coppia”. La donna avrebbe più volte rappresentato al marito la gravità del problema, nonché le pesanti ripercussioni che ciò aveva sulla loro unione coniugale e sulle dinamiche familiari decidendo di sostenere il marito esortandolo ad intraprendere un percorso di cura e riabilitazione, individuato, poi nel centro riabilitativo di Marbella, in Spagna, denominato
[...]
. Si legge: “La SI.ra e la LI rimanevano vicine al SI. durante CP_6 Parte_1 ER CP_1 tale periodo e non gli facevano mancare il loro supporto e il loro affetto (doc 13). Lo raggiungevano a
Marbella durante gli ultimi giorni di terapia e, nelle successive settimane, la SI.ra Parte_1 intraprendeva col marito un percorso di terapia di coppia (che faceva parte del programma di cure stilato dalla clinica), che andava avanti per qualche mese”. Ma lo sarebbe ricaduto nella CP_1 dipendenza solo pochi mesi dopo le dimissioni dalla clinica … e “durante un soggiorno a Courmayeur nel febbraio 2022 (5 mesi dopo le dimissioni dalla clinica), sorprendeva nuovamente il marito a consumare stupefacenti … Tale situazione frustrava enormemente la SI.ra , posto che il Parte_1 marito, nonostante la vicinanza e il sincero supporto da lei dimostrato sia durante il rehab sia dopo (la
SI.ra si era spesa per incentivare una più assidua frequentazione del marito con i suoi Parte_1 cari, sperando che ciò avrebbe potuto propiziare un suo recupero effettivo e scongiurare eventuali ricadute), non aveva esitato a rappresentarle nuovamente una serie di menzogne, continuando ad anteporre – con grave egoismo – le proprie dipendenze e i propri vizi a lei e alla famiglia … Dopo i fatti di Courmayeur del febbraio 2022, l'allontanamento tra i coniugi - non più solo fisico ma anche spirituale - non si è più ricucito”.
La relazione extraconiugale è iniziata contestualmente e certamente prima che la donna abbia comunicato al marito la sua volontà separativa, fatto quest'ultimo, a detta della moglie, avvenuto a maggio del 2022. pagina 29 di 40 Alla udienza del 10.9.2024 la ricorrente ha affermato che non aveva più rapporti sessuali con il marito dalla gravidanza di “Ciononostante non ho interrotto il matrimonio perché con ER
avevo il mio progetto di vita. Stavamo insieme da quando avevo 22 anni, dal 2006, e la CP_1 convivenza è iniziata nel 2008 a Londra… Poi lui è entrato nella clinica ad agosto 2021 CP_6
e ho sperato che cambiasse. Poi ho capito che lui non aveva cessato di drogarsi e li per me era tutto finito. Gli ho detto più volte che non potevo stare più con lui. Ma a maggio del 2022 gli ho comunicato formalmente e definitivamente che il matrimonio per me era finito. Abbiano fatto il pranzo del nostro anniversario e poi a luglio 2022 la festa di compleanno di mio marito perché non me la sono sentita di dire di no visto che era una festa organizzata da tempo con amici che venivano da tutto il mondo”.
Pertanto anche a dare per vere le allegazioni della ricorrente, è certo che la convivenza nei primi mesi del 2021 non fosse certamente meramente formale, un mero simulacro (Cass 1997/5762), ma fosse una convivenza coniugale ancora pienamente in essere pur con le difficoltà di coppia determinate dalla assunzione di cocaina (asserita dalla moglie) da parte del marito che avrebbe portato la moglie a stare vicino al marito fino all'ultimo, fino al momento in cui, presa consapevolezza della impossibilità di una reale disintossicazione, ha deciso di interrompere il matrimonio.
Neppure risulta che il tradimento sia avvenuto dopo che la donna aveva posto fine alla unione coniugale visto che la decisione di separarsi è stata da ella comunicata al marito solo successivamente, nel maggio 2022.
Peraltro le allegazioni della donna non sono provate, anzi in parte sconfessate dalle risultanze in atti.
Quanto ai rapporti sessuali, il marito ha depositato una conversazione su whatsapp con la moglie datata 1 novembre 2021 in cui la donna chiede al marito se lui volesse …(non si legge) e fare wild sex with me ... I need to go somewheare. Lui risponde of course baby e la donna replica book it
(cfr. doc 54) . Non vi è prova, quindi, che i rapporti sessuali fossero cessati.
Inoltre il marito, alla udienza del 10.9.2024 ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti: “Mia moglie ha parlato di cocaina solo quando io ho chiesto a lei la separazione. Era il maggio 2023.
Prima lei mai ha parlato di separazione o di abuso di droga. Avevo scoperto una relazione extraconiugale di mia moglie che risaliva al 2022, io l'ho scoperta nel 2023. A settembre 2022 ricevo una telefonata da un conoscente che mi ha detto che a Courmayeur si vociferava della relazione di mia moglie con il maestro di sci. Poi ho anche avuto altre comunicazione anche dalla scuola di sci. Io non pagina 30 di 40 volevo crederci. Dopo 4 volte in cui la cosa mi è stata detta, ho chiesto a lei se fosse vero e lei me lo ha confessato. Eravamo a questo punto nel maggio del 2023. Nel 2022 glielo aveva chiesto ma lei lo aveva negato”. Secondo il marito la separazione è stata voluta da lui quando, nel 2023, ha scoperto la relazione extraconiugale della moglie, già in atto da molti mesi.
Come sarà meglio evidenziato in seguito, nel presente giudizio non sono emerse risultanze di uso di sostanze stupefacenti da parte dello e tanto meno di abuso, mettendo così CP_1 pesantemente in dubbio le allegazioni di massiccia presenza di cocaina nella casa coniugale (come invece indicato nel ricorso).
Conclusivamente: è provata la relazione extraconiugale della moglie con il maestro di sci,
Non è provato che l'affectio coniugalis fosse venuta meno prima dell'inizio della relazione e che la convivenza coniugale fosse meramente formale.
La responsabilità genitoriale
Sin dall'inizio del procedimento, nonostante il tenore degli atti depositati e le richieste di entrambe le parti di assunzione di provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 473bis.15 cpc, correttamente rigettate per mancanza di presupposti, nessuno dei genitori ha insistito nella domanda di affido esclusivo ovvero super esclusivo della LI minore , neppure la madre, la quale riportava ER convintamente l'abuso da parte del padre di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina.
Pertanto, è stato più volte confermata la statuizione in ordine all'affido condiviso della piccola
, pur riservando l'adozione di ogni diverso provvedimento che si fosse reso necessario sulla base ER degli esiti della presa in carico dello presso il SERD competente e della nomina del curatore CP_1 speciale della minore, resasi comunque necessaria nel best interest di , attesa altresì l'elevata e ER persistente conflittualità tra i genitori.
Rispetto alla genitorialità, all'esito del procedimento, non si rivengono elementi per adottare provvedimenti diversi, ritenendo, pertanto, il Tribunale di confermare l'affido condiviso di ad ER entrambi i genitori, in adesione altresì alle stesse domande delle parti e del curatore speciale.
Ogni preoccupazione riguardante il possibile abuso da parte del padre di sostanze stupefacenti è stata superata, grazie alla sua adesione alla presa in carico presso il di AN. Pt_4
A tal proposito giova evidenziare quanto segue: sin dall'inizio, con il decreto di fissazione di udienza per la comparizione personale delle parti del 28.03.2024 il Giudice relatore invitava lo ad effettuare i necessari esami del sangue, delle urine e del capello presso un ospedale CP_1
pagina 31 di 40 pubblico per verificare l'eventuale abuso di sostanze stupefacente (viste le allegazioni della ricorrente), depositando un primo esito insieme alla sua costituzione in giudizio e successivi nuovi esami entro la prima udienza di comparizione. Lo costituendosi negava qualsiasi uso di sostanze e CP_1 depositava gli esami del sangue e delle urine eseguiti tre volte presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di ON (in data 30 maggio;
7 giugno;
13 giugno) che davano esito negativo (doc. 3 parte resistente). Successivamente, per superare qualsiasi tipo di dubbio, veniva disposta la presa in carico dello presso il , il quale aderiva recandosi dapprima presso il servizio specialistico di CP_1 Pt_4
ON (doc. 65) e successivamente presso quello di AN.
La prima relazione depositata dal Servizio specialistico di AN in data 22.04.2025 dava atto della presa in carico dello dal 06.12.2024 e riscontrava che il primo esame tossicologico della CP_1 matrice pilifera effettuato nel gennaio 2025 risultava minimamente positivo alla cocaina e metaboliti con un dato attorno ai limiti di riferimento analitici e negativo rispetto a tutte le altre sostanze ricercate
(oppiacei, cannabinoidi, anfetamine e metanfetamine, elg – metabolita alcol) e che lo aveva CP_1 riferito di frequentare ambienti e persone che non escludeva potessero essere utilizzatori attivi, ribadendo comunque la sua volontà di modificare le proprie frequentazioni sociali. Anche il successivo esame della matrice pilifera effettuato ad inizio aprile 2025 risultava positivo a cocaina e metaboliti con dati attorno ai limiti di riferimento seppur lievemente inferiori al precedente. Il ribadiva pertanto Pt_4 la necessità di proseguire con il monitoraggio tossicologico con ripetizione della matrice pilifera a tre mesi e prosecuzione dei campionamenti urinari finalizzati a raccogliere maggiori elementi clinici e tossicologici per elaborare ed esprimere una valutazione relativa all'uso di sostanze stupefacenti.
L'ultima relazione depositata in atti dal Servizio, datata 4 luglio 2025, ha riportato che lo ha effettivamente proseguito il percorso di monitoraggio in modo adeguato e collaborativo CP_1 presentandosi con regolarità agli appuntamenti prefissati e aderendo alle indicazioni date legate ai controlli tossicologici e si è sempre mostrato nel corso dei colloqui adeguato e disponibile a seguire le indicazioni orientate al rafforzamento di modifiche delle abitudini sociali finalizzate a non entrare in contatto con situazioni a rischio relative all'uso di sostanze. Gli esami tossicologici sia delle urine che del capello sono risultati negativi per tutte le sostanze ricercate. Pertanto, il ha concluso che “non Pt_4 si evidenzia una condizione ascrivibile ad un uso di sostanze psicoattive ed i dati acquisiti e le valutazioni cliniche non soddisfano i criteri per porre diagnosi di disturbo da uso di sostanze”,
pagina 32 di 40 dichiarano che “si ritiene concluso il periodo di valutazione monitoraggio”, ribadendo esclusivamente le indicazioni a non frequentare luoghi a rischio o persone utilizzatrici di sostanze.
Pertanto, visti i suddetti esiti del percorso portato a termine proficuamente dallo non si CP_1 ritiene sussistano elementi di alcun pregiudizio per la minore, dovendosi altresì rigettare la domanda della ricorrente in ordine alla prosecuzione di un monitoraggio trimestrale tossicologico dello , CP_1 dal momento che lo stesso Servizio specialistici delle dipendente non ne ha ravvisato la necessità. Non ritiene questo Tribunale che residuino profilo di allarme nell'attualità che rendano opportuna l'assunzione di cautele di sorta.
Nessuna altra preoccupazione è stata espressa dalla madre in relazione alla frequentazione della minore con il padre, né il padre ha lamentato inadeguatezze materne.
Si sottolinea che fin dalla udienza innanzi al GOT in data 15.7.2024 il problema più pressante espresso dalle parti è stata la regolamentazione delle imminenti vacanze estive. All'esito della udienza i genitori hanno trovato un accordo perché la minore potesse trascorrere ampie vacanze con entrambi i genitori: in Grecia con la madre e in Sud Africa con il padre con accordo anche sul rilascio dei documenti validi per l'espatrio e quindi senza alcun timore di comportamenti genitoriali pregiudizievoli sotto alcun profilo.
I tempi di permanenza con i genitori
Il Tribunale ritiene di confermare il prevalente collocamento della minore presso la ER madre, attualmente nella porzione di casa coniugale già ad ella assegnata, sita in AN, Corso
Garbiladi n. 22.
Quanto alle frequentazioni del padre con la LI deve confermarsi l'attuale regolamentazione, per come meglio specificata in dispositivo, rivelatasi confacente all'interesse della piccola e ER costituente allo stato un abitudine di vita consolidata che non ha mai dato adito a situazioni di pregiudizio, così come anche richiesto dagli stessi genitori e dal curatore speciale, fatti sempre salvi differenti accordi delle parti che esercitano congiuntamente e pienamente la responsabilità genitoriale.
La casa coniugale
Uno dei temi di maggior conflitto tra le parti è stato quello in ordine alla casa coniugale di
AN, Corso Garibaldi n. 22 e in particolare la circostanza che lo nell'estate del 2023 ha CP_1 diviso in due porzioni distinte la suddetta casa familiare, da lui acquistata a novembre del 2019, all'insaputa della moglie, creando due unità autonome e distinte di mq. 110 circa ciascuna. pagina 33 di 40 La moglie ha scelto di vivere in una delle due unità, mentre il marito vive nell'altra. La moglie però ha contestato nel presente giudizio e continua a contestare la arbitrarietà della decisione del marito insistendo anche da ultimo nel chiedere l'assegnazione della casa coniugale nella sua interezza come era prima del frazionamento e la riduzione in pristino.
Questo Tribunale non può che ribadire, condividendole, le valutazioni già effettuate dal
Presidente relatore con l'ordinanza del gennaio 2025. Esaminata anche in sede collegiale la documentazione prodotta dalle parti, in primis il frazionamento che è avvenuto con regolare procedura catastale, viste le planimetrie e le foto prodotte, si ritiene che l'operazione del padre effettuata sull'immobile già adibito a casa coniugale, pur non corretta nei confronti del coniuge in quanto effettuata a sua insaputa e quindi senza il suo consenso, abbia portato alla realizzazione di una situazione che non si ritiene in contrasto con l'interesse della piccola , anzi che in qualche modo ER lo realizza pienamente. , infatti, come già ribadito, può beneficiare della vicinanza di entrambi i ER genitori passando da una casa all'altra con facilità senza problemi di spostamenti di zaini pesanti, di materiale scolastico e sportivo;
psicologicamente, quando è con l'uno è comunque confortata dalla vicinanza dell'altro genitore. Né può ritenersi che il dimezzamento della casa vista la sua età (aveva 5 anni e mezzo quando la divisione è stata effettuata) possa avere inciso sulla sua serenità non avendo la bambina ancora una vita di relazione tale da essere incisa dalle minori dimensioni del salone. Neppur la questione della sua cameretta. che è stata realizzata confinante con la camera della madre dalla quale si deve passare per accedere al bagno, può condizionare la sua crescita. Si tratta di questioni che assumono valore per un adulto ma non certo per una bambina di neppure 6 anni. Ora ne ha quasi 8 e deve ritenersi che, nel frattempo, si sia del tutto inserita nella nuova abitazione superando anche un possibile disorientamento iniziale. Inoltre, devono valorizzarsi i positivi aspetti economici della attuale situazione. Il padre, non dovendo provvedere a reperire una propria nuova situazione abitativa, potrà contribuire con maggior ampiezza alle esigenze della figlioletta e la madre può godere del fatto che sia il padre a far fronte al mutuo, alle spese condominiali ed alle utenze, come avviene nella attualità e come il padre non si è opposto a continuare a fare. Deve pertanto assegnarsi alla madre la porzione di casa coniugale contraddistinta con il subalterno 714.
Del resto la stessa ricorrente, che insiste nel ritenere non idonea l'attuale situazione abitativa sua e della LI, ha rifiutato le proposte del marito di acquisto/locazione di una nuova abitazione, mettendole a disposizione budget di certo non irrisori (lo in particolare aveva dato la propria CP_1
pagina 34 di 40 disponibilità a versare alla la somma di 600/700 mila euro da desinare all'acquisto di una Parte_1 casa da intestare alla LI con diritto di abitazione/usufrutto della ricorrente e in alternativa si è ER dichiarato disponibile a versare euro 2.500/3.000 mensile a titolo di contribuzione del canone di locazione di un immobile da destinare ad abitazione della LI e della ), senza di fatto Parte_1 avanzare altre proposte che non fossero l'assegnazione nella sua integralità della casa familiare.
La colf insiste nella propria domanda a che sia disposta l'esclusione dalla cura della LI CP_9
della sig.ra , chiedendo il di lei non avvicinamento alla minore a causa ER Parte_5 dell'asserito pregiudizio arrecato alla LI dalla prosecuzione di atti di denigrazione, svilimento, insulto e svalutazione da questa posti in essere nei confronti della ricorrente.
Si tratta della In merito alla colf , che era stata assunta dalla famiglia Persona_6 durante il matrimonio ma, a seguito di un inasprimento dei rapporti con la IG , è stata Parte_1 licenziata da quest'ultima, salvo poi essere nuovamente assunta dal signor . CP_1
A questo riguardo, pur ritenendo questo Tribunale di condividere le osservazioni del curatore speciale della minore circa l'opportunità che lo individui una diversa colf al fine di eliminare CP_1 un pretesto di conflitto tra i genitori (attesa l'elevata conflittualità tuttora esistente), si evidenzia che le allegazioni della ricorrente non risultano in alcun modo provate in giudizio: in particolare, non sono state prodotte le denunce che la avrebbe sporto nei confronti della né sono state Pt_5 Parte_1 provate condotte pregiudizievoli poste in essere dalla domestica nei confronti e in danno della minore.
Quanto al contenzioso giuslavorista tra la IG e la domestica, si sottolinea come Parte_1 esso non sia più pendente, essendosi concluso con un accordo transattivo tra le parti (cfr. note scritte del curatore speciale).
La domanda deve essere pertanto rigettata.
L'assegno di mantenimento paterno per la minore
Con l'ordinanza dell'11.01.2025 è stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI versando alla madre la somma mensile di euro 3.000, oltre al 100% delle spese scolastiche e mediche e oltre all'80% di tutte le altre spese straordinarie, con il residuo 20% a carico della madre. È stato altresì previsto che lo provveda al pagamento integrale di tutte le CP_1 spese inerenti l'immobile casa coniugale (mutuo, spese condominiali anche ordinarie e utenze).
Tutte le parti hanno chiesto la conferma delle suddette statuizioni. pagina 35 di 40 Pertanto il Tribunale, condividendo le valutazioni effettate in sede di ordinanza ex art. 473 bis
.22 c.p.c. e non essendo emersi nuovi elementi di fatto o di diritto per modificare la quantificazione ivi effettata, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., i redditi delle parti, i tempi di frequentazione padre/LI e l'età di quest'ultima, ancora piccola;
tenuto altresì conto del valore economico che discende dall'assegnazione alla madre della casa coniugale, e del fatto che tutte le spese relative alla casa si pongono a carico del padre, ritiene di confermare quanto già stabilito in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il contributo di mantenimento per la moglie
Con l'ordinanza del 11.01.2025 è stato posso a carico dello l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della moglie versandole un assegno mensile di euro 1.500.
La ne ha chiesto la conferma, mentre lo ha chiesto la revoca. Parte_1 CP_1
Il riconoscimento dell'addebito della separazione alla moglie comporta il rigetto della domanda della moglie di riconoscimento di un assegno mensile per sé ex art. 156 c.c. essendo un presupposto necessario per il riconoscimento del diritto del coniuge all'assegno di mantenimento che al coniuge richiedente non sia stata addebitata la separazione.
La domanda dello di ripetizione delle somme versate a tale titolo deve essere CP_1 rigettata. Invero secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte le somme versate da un coniuge a titolo di assegno di divorzio o di assegno di separazione, qualora, nei fatti, destinate a soddisfare, per la loro non elevata entità, mere esigenze di carattere alimentare, non sono suscettibili di ripetizione qualora venga meno il diritto del coniuge a percepirlo o nel caso in cui ne venga ridotta l'entità (cfr. Cass 13060/2022).
E' consolidato orientamento della Corte che il provvedimento presidenziale di fissazione dell'assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c. (ma la situazione non muta con l'entrata in vigore della nuova normativa) ha natura cautelare, mirando ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato. Da siffatta natura e funzione dell'assegno consegue che "gli effetti della decisione che esclude il diritto al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non possono comportare la ripetibilità delle somme -o maggiori somme- a quel titolo corrisposte sino al formarsi del giudicato. Infatti, sotto il profilo sostanziale, l'assegno provvisorio di pagina 36 di 40 separazione tiene luogo del mantenimento al quale il coniuge abbiente sarebbe stato tenuto in costanza della convivenza;
sotto quello processuale, la riconduzione del provvedimento ex art. 708 c.p.c., alla tutela cautelare comporta che di questa ha la funzione tipica, in cui è preminente 1'interesse pubblico alla conservazione della situazione esistente, con la correlata irripetibilità delle somme corrisposte, qualora la decisione definitiva escluda il diritto all'assegno, ovvero ne riduca l'importo, in quanto si presumono consumate per il sostentamento, salva la possibilità da parte del coniuge danneggiato di far valere la responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 2, se ne ricorrano i presupposti, che nel caso di specie devono escludersi, e comunque non invocata dallo (cfr. Cass. n 2006/13593). CP_1
Le spese di lite
Vista la prevalente soccombenza della e l'accordo sulle domande relative alla Parte_1 genitorialità ed al contributo di mantenimento per la LI minore, le spese di lite devono essere poste a carico della ricorrente nella misura di 2/3 e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore esclusa la fase della istruttoria che non è stata svolta, e devono essere compensate nella restante misura di 1/3.
Le spese del curatore speciale della minore, nominato nell'interesse della stessa, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e si liquidano come in dispositivo sulla pase dei parametri sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio ortodosso in
[...] Controparte_1
OS (GRECIA) in data 23.06.2012, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di MILANO nell'anno 2020, Atto 472 – Parte 2 – Serie C1 volume R01,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, pagina 37 di 40 3. Dichiara che la separazione è addebitabile alla moglie,
4. Affida la LI minore nata il [...] ad [...] i genitori, con residenza ER anagrafica della stessa insieme alla madre in AN in corso Garibaldi 22,
5. Disporre che i genitori esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione,
6. Assegna alla madre la porzione della casa coniugale sita in AN in corso Garibaldi 22, subalterno 714 con tutto quanto l'arreda, rigettando la domanda di assegnazione dell'intera casa e di ripristino dell'immobile,
7. Dispone che padre sostenga integralmente le spese condominiali anche ordinarie e i costi delle utenze anche della porzione di immobile assegnata alla madre,
8. Autorizza il padre, fatti sempre salvi differenti e migliorativi accordi delle parti, a vedere e tenere con sé la LI un giorno alla settimana, in caso di disaccordo, il mercoledì prendendola da scuola e riportandola a scuola il giorno successivo;
a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante le trasferte della madre a Londra o in altre località per tutti i giorni della trasferta. La metà delle vacanze scolastiche estive per periodi di 2 o 3 settimane consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
le vacanze di halloween alternate con la settimana bianca;
la metà delle vacanze di Natale e delle vacanze di Pasqua alternando i due periodi con la madre;
i ponti adiacenti al fine settimana di competenza (entro il mercoledì con il fine settimana precedente, dal giovedì con il fine settimana successivo),
9. Rigetta le domande della ricorrente riguardante il proseguo del monitoraggio tossicologico dello e di allontanamento della colf assunta dallo Scarnera SI.ra CP_1 Parte_5
,
[...]
10. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la LI minore, a decorrere dalla domanda (marzo 2024) entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 3.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 100% delle spese scolastiche di , comprensive di materiale, di mensa, gite e di tutte le attività effettate ER con la scuola, ed il 100% di tutte le spese mediche anche coperte dalla assicurazione pagina 38 di 40 sanitaria del padre, oltre all'80% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di AN sottoscritte nel 2017 secondo il seguente schema (con esclusione delle spese che il padre deve sostenere al 100%), e con le seguenti modalità, rimanendo il restante
20% a carico della madre:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 39 di 40 f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
11. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla , Parte_1
12. Rigetta la domanda dello di restituzione delle somme già versate alla , CP_1 Parte_1
13. Condanna la alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore dello Parte_1
nella misura 2/3 che si liquidano, per tale frazione, in euro 4.000,00 oltre spese CP_1 generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge,
14. Compensa tra le parti le spese di lite nella restante frazione di 1/3,
15. Condanna entrambi i genitori al pagamento delle spese di lite sostenute dal curatore speciale della minore in solido tra loro, con ripartizione interna nella misura del 50% ciascuno, che si liquidano in € 3.500 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
AN, 23.07.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo pagina 40 di 40
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 22/03/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 09.07.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23.07.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. FRANCESCO L. BELLMAN e dall'avv. GHIGLIAZZA MARZIA quest'ultima con studio in MILANO, Via VALPETROSA 1, presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BASILE MARIA TERESA e dall'avv. DELLA PORTA RODIANI
PIERGIORGIO con studio in MILANO, Via GONZAGA n. 5 presso i quali è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 40 E CON L'INTERVENTO DALL'
AVV. GIULIA SAPI in qualità di CURATORE SPECIALE della minore nata il ER
27.12.2017 con studio in AN in viale Monte Nero 51 che si difende in proprio
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di AN ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 03.04.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
A) PRONUNCIARE con SENTENZA DEFINITIVA ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi [nato a [...], con doppia cittadinanza, italiana e Controparte_1 inglese, residente in [...],Corso Garibaldi n. 22, sub.715, ] e CodiceFiscale_3 Parte_1
[nata a [...] il [...], con cittadinanza greca, attualmente residente in
[...]
AN, Corso Garibaldi n.22, sub.714], coniugatisi con matrimonio ortodosso concordatario, celebrato il 23.06.2012 a Mykonos (GRECIA), precisando che non si insiste sulla richiesta di addebito ai fini della mitigazione del conflitto relazionale nel superiore interesse di , senza ER disconoscimento alcuno delle allegazioni e richieste istruttorie in atti a tale riguardo;
B) ASSEGNARE, ai sensi dell'art. 337sexies c.c., e in attuazione concreta del best interest della
RE, la casa familiare di Corso Garibaldi c.n. 22, secondo piano, (subalterni nn. 714 e 715) in
AN, nello stato antecedente alla occulta e violenta suddivisione effettuata arbitrariamente dallo nel luglio 2023, alla IG , nel prioritario interesse della LI CP_1 Parte_1 minore , oggi di 7 anni e mezzo di età, sottolineando che l'odierna e provvisoria assegnazione ER della porzione di casa coniugale non costituisce (e non può costituire) una soluzione idonea e autonoma a garantire il benessere della minore al di fuori di provvedimenti provvisori ex. art. 473- bis.22 c.p.c. Come esposto e documentato in atti.
❖ Con la precisazione che le sconsiderate azioni del padre di modifica della casa (muro a metà e quel che ne è conseguito) hanno causato e continuano a causare non soltanto disagio, ma stati di pagina 2 di 40 disorientamento e angoscia nella RE a cui la cerca di far fronte quotidianamente. Si Pt_2 specifica, che il ha fatto trovare la RE di fronte al fatto compiuto senza dare alcun tipo di Pt_3 preavviso né di spiegazione. Si ritiene pertanto urgente l'assegnazione della casa familiare alla
Pt_2
❖ DISPONENDO all'uopo nel caso ritenuto, precipua Ispezione Tecnica ai sensi dell'art. 696 c.p.c, per constatare il reale stato dell'immobile, l'assenza di autonomia energetica delle due unità e le servitù impiantistiche tra le stesse, con compromissione sotto il profilo della sicurezza abitativa.
❖ DANDO ATTO che per quanto riguarda la situazione abitativa creata occultamente manu militari dallo non sono stati effettuati gli approfondimenti anche tecnici e di rilievo necessari a CP_1 tutela della RE, se non soltanto dalla sottoscritta difesa insieme a tecnici incaricati (in assenza della RE in casa), come prodotti in atti.
▪ in via alternativa e/o meglio ritenuta dall'Ill.mo Tribunale,
▪ AUTORIZZARE la RE a risiedere in via principale in una nuova casa, insieme alla (e CP_2 dalla stessa reperenda), il cui costo dovrà essere sostenuto integralmente dal sino ad un Pt_3 importo massimo di € 4.200,00 per canoni di locazione, con spese condominiali a di lui carico, atteso che, in base a quanto risulta dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate
(https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm), il corrispettivo mensile di una eventuale locazione della casa coniugale ammonterebbe a circa € 10.000,00 e di una eventuale vendita a €/mq 12.500,00/19.000,00 (e, quindi, almeno per € 2.825.000,00 / € 4.294.000,00, che andrebbero ovviamente detratti della quota residua di mutuo).
▪ Tale nuova ed eventuale soluzione abitativa, dovrà essere reperita nella stessa zona e con adeguate caratteristiche, al fine di permettere alla RE il mantenimento delle attività quotidiane, la conservazione del proprio livello di vita e della frequenza scolastica, senza stravolgere le proprie abitudini individuali e sociali.
C) Ed ivi CONFERMARE LA FISSAZIONE della residenza della RE.
D) DARE ATTO che, a distanza di otto mesi dal primo (e disatteso) ordine dell'Ill.mo G.D., alla data del 17.04.2025 la relazione del ancora rilevava “il quadro globale appare meritevole della Pt_4 prosecuzione del monitoraggio tossicologico con ripetizione della matrice pilifera a tre mesi e prosecuzione dei campionamenti urinari finalizzati a raccogliere maggiori elementi clinici e tossicologici per elaborare ed esprimere la nostra valutazione relativa l'uso di sostanze stupefacenti. pagina 3 di 40 Si ribadisce inoltre l'indicazione al rafforzamento di modifiche delle abitudini sociali finalizzate al non entrare in contatto con situazioni a rischio relative l'uso di sostanze”. E che nell'ultima relazione del 07.07.2025, si conclude con l'indicazione “a non frequentare luoghi a rischio o persone Pt_4 utilizzatrici di sostanze e si ritiene concluso il periodo di valutazione e monitoraggio presso il nostro
”. Pt_4
E) DISPORRE, stante l'ultima relazione di aggiornamento del SerD del 07.07.2025, l'AFFIDAMENTO
CONDIVISO della LI ad entrambi i genitori, con la precisa e ulteriore Persona_2
F) DISPOSIZIONE, al precipuo fine di protezione della RE, di un monitoraggio trimestrale tossicologico del signor (con ripetizione della matrice pilifera a tre mesi e prosecuzione CP_1 dei campionamenti urinari) presso il SerD già incaricato, con tempestiva comunicazione via e-mail degli esiti da parte del signor alla IG . Monitoraggio da eseguirsi per CP_1 Parte_1 un periodo di almeno due anni a partire dalla data del provvedimento;
G) CONFERMARE, in ogni caso, la COLLOCAZIONE prevalente di presso la stessa ER Pt_2 nella casa familiare di AN, in Corso Garibaldi 22, secondo piano, subb. nn. 714 e 715, uniti e allo stato originario di casa familiare abitata sin dal 17 marzo 2021 (o in altra e congrua nuova soluzione abitativa, v. supra DOMANDA lett.“B”), e, per l'effetto,
H) CONFERMARE, con espressa riserva di eventuali e diversi esiti peritali eventualmente disponendi, che il possa PERMANERE con la LI Pt_3 CP_3
❖ con espressa esclusione dalla cura di della IG [c.f.
[...] ER Parte_5
], della quale si CHIEDE e oggi RIBADISCE il di lei non avvicinamento alla C.F._4
RE (almeno sino agli esiti delle conclusioni di indagine peritale, estesa anche a tale figura), a causa del pacifico pregiudizio arrecato alla bimba dalla prosecuzione degli incessanti e incessati denigrazione, svilimento, insulto e svalutazione della madre di perpetrati da parte della ER IG direttamente con, e di fronte alla, RE;
nelle seguenti modalità : Pt_5
H.I.) QUANTO ALLA CALENDARIZZAZIONE ORDINARIA
➢ un fine settimana ogni due al mese, dall'uscita di scuola il venerdì alle h. 16:00 fino al ri- accompagnamento a scuola lunedì tra le h. 8:15 e le h. 8:30;
pagina 4 di 40 ➢ un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento (il mercoledì), dall'uscita da scuola di ER
fino al ri-accompagnamento direttamente a scuola il giorno successivo: il pomeriggio alla settimana andrà deciso a inizio anno scolastico, a seconda degli impegni e del tutoring di;
ER
➢ in corrispondenza delle trasferte di lavoro della IG , potrà permanere Parte_1 ER
con il se lo stesso si troverà a AN, dall'uscita di scuola il pomeriggio del giorno di Pt_3 partenza della mamma fino all'uscita di scuola del giorno di rientro della mamma. La IG
darà notizia al padre di delle date della di lei permanenza a Londra con Parte_1 ER minimo 10 giorni di anticipo;
❖ con la precisazione che, durante i giorni scolastici, dovrà seguire l'integralità dei suoi ER
impegni extra-scolastici, l'integralità dei compiti scolastici ed essere accompagnata a letto intorno alle h 20:15/20:30, e non oltre, come di sua abitudine e per non affaticarsi.
H.II.) QUANTO AI PERIODI DI VACANZA DI [da intendersi identificati secondo il ER calendario scolastico, di anno in anno]
➢ Per il periodo di vacanze estive (da luglio fino a settembre), DISPORRE che il possa Pt_3
trascorrere con metà delle vacanze scolastiche, non consecutive, da concordare entro il 30 ER aprile di ogni anno.
❖ Tenendo in considerazione lo schema già adottato dai genitori: primi 10 giorni di luglio con il padre, poi 30 giorni consecutivi con la mamma, poi 20 giorni ad agosto consecutivi con il padre.
➢ Per il periodo delle vacanze di Autunno / Ognissanti – “Halloween” (fine ottobre / inizio novembre, intero periodo, secondo il calendario scolastico) e di quelle di Inverno- “Settimana bianca” (metà febbraio / inizio marzo, intero periodo sempre secondo il calendario scolastico): DISPORRE il principio dell'alternanza di anno in anno, con la precisazione che le vacanze autunnali dell'anno 2024 sono state assegnate alla mamma e quindi le vacanze invernali del 2025 al papà e così via.
➢ Per il periodo delle vacanze scolastiche natalizie - “Xmas/NYE” (di circa 16 giorni, a seconda degli anni), DISPORRE la suddivisione in due periodi continuativi, ad anni alterni (ad esempio, dal 20 al 29 dicembre;
dal 29 dicembre al 7 gennaio), con assegnazione del primo periodo alla negli anni Pt_2 pari e al negli anni dispari. Pt_3
pagina 5 di 40 ➢ Per le vacanze scolastiche di Pasqua –“Easter” : DISPORRE la suddivisione in due periodi continuativi, ad anni alterni, dell'intero periodo secondo il calendario scolastico. Con assegnazione del primo periodo alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
➢ Per eventuali “Ponti lunghi” (S. Ambrogio/Immacolata, 25 aprile, 1° Maggio, 2 giugno), nel caso non cadano già in giorni festivi, DISPORRE la suddivisione ad anni alterni, tenendo conto dell'avvenuta assegnazione al nel 2024, del Ponte di S. Ambrogio 2024, sempre dall'uscita Pt_3 scuola venerdì 6 dicembre, e accompagnamento a scuola il mattino del 9 dicembre. ER
❖ precisando che i “ponti” adiacenti al fine settimana di competenza entro mercoledì sarà assegnato con quello precedente, dal giovedì con quello successivo;
❖ precisando altresì che la calendarizzazione ordinaria a seguito dei periodi di vacanza riprenderà e seguirà la seguente regola: i week-end subito adiacenti alla settimana di vacanza saranno del genitore cui è assegnata la vacanza, e il primo week-end successivo al rientro a scuola dopo la vacanza, del genitore con il quale non ha trascorso la vacanza. ER
I) Per i contatti video-telefonici con : ER
DISPORRE che il contatto telefonico tra la RE ed il genitore presso il quale non si troverà in quel momento avvenga in una fascia oraria tra le h.19:00 e le h.20:00 (ore locali di dove si troverà al momento la bimba), ogni giorno, anche utilizzando WhatsApp o Facetime, o Amazon echo / altri dispositivi vocali simili dotati di telecamera per agevolare le comunicazioni;
comunque e in ogni caso, ove possibile, in una stanza dove avrà piena autonomia e senza la presenza di altri.
J) CONFERMARE che il signor , tenuto conto della sua maggiore disponibilità Controparte_1 patrimoniale (almeno di otto volte) e tenuto conto della richiesta assegnazione integrale della casa coniugale alla moglie con la LI:
i) contribuisca al MANTENIMENTO della LI , mediante la corresponsione di un assegno ER mensile dell'importo non inferiore a € 3.000,00 (tremila/00 EUR) e, conseguentemente, PORRE A
CARICO del signor il corrispondente versamento alla IG Controparte_1 Parte_1
, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su c/c UNICREDIT
[...]
a lei intestato, IBAN [...]. Tale somma sarà rivalutabile annualmente e automaticamente in base agli Indici Nazionali ISTAT, con decorrenza dal giorno del deposito della domanda (primo aggiornamento aprile 2025), nonché
pagina 6 di 40 ii) contribuisca al 100% di tutte le SPESE SCOLASTICHE E MEDICHE (CON COPERTURA
ASSICURATIVA A CARICO DEL PADRE) e all'80% di tutte le restanti SPESE STRAORDINARIE della RE , per la cui individuazione e rimborso si rinvia al “Protocollo spese extra ER assegno di mantenimento”, da intendersi qui integralmente trascritto e come già richiamato nell'Ordinanza dell'11.01.2025,
❖ DANDO ATTO all'uopo dell'indirizzo internazionale privato da sempre, e oggi frequentato dalla
RE, attualmente presso ICS (in AN, Via Carlo Tenca n. 2), e
❖ che la RE oggi frequenta (e ha proseguito di frequentare) i corsi extracurriculari di: mental maths, cinese, ukulele, balletto e ginnastica artistica e, per i mesi da dicembre a aprile, la scuola di sci;
iii) contribuisca al MANTENIMENTO DELLA MOGLIE, , attesa la presente Parte_1 sede separativa, corrispondendole un importo in ogni caso non inferiore a € 1.500,00 (mille cinquecento/00 EUR) mensili, a mezzo bonifico bancario su c/c UNICREDIT a lei intestato, IBAN
[...], tenuto conto dell'imposizione fiscale che grava sull'assegno per il coniuge, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT costo-vita, con decorrenza dalla data della domanda (21 marzo 2024).
❖ dandosi atto del già effettuato pagamento di arretrati dal marzo 2024 al 31.01.2025 di € 15.484,00 ed
❖ espressamente riservando alla competente sede divorzile, le domande in via preliminare e sostanziale di cui alla lettera (C) pag. 6 Memoria 473 bis, 1°, c.p.c., stante la odierna assenza di scelta di legge per il divorzio diretto 3.
K) ASSUMERE ogni altro provvedimento conformemente alle conclusioni peritali, nel caso di disponenda CTU psicologica e/o contabile e/o di Perizia immobiliare che il Tribunale riterrà opportuno svolgere;
L) DARE ATTO, ad ogni fine ed effetto, dell'incontestata circostanza che la vita comune (prima di coppia e poi matrimoniale) dei coniugi è stata principalmente localizzata a Persona_3
Londra, sin dal 2008 a tutto il 2019 (v. pag. 23 e ss.memoriaexart.473bis.17,primocomma,c.p.c.in data19.07.2024 di parte , come confermato del resto dallo stesso in sede di Parte_1 CP_1
pagina 7 di 40 assunzione di Sommarie Informazioni 15.09.2023, v. DOC. 099 e come da incontestato schema a pagg.
7-8 della Memoria ex art. 473 bis .17, terzo comma, c.p.c. 5.09.2024, cui integralmente si rimanda);
M) RESPINGERE le domande avversarie tutte sia in via principale, sia in via subordinata, e quindi la domanda avversaria di addebito della separazione alla IG , le irricevibili Parte_1 domande in punto economico, la domanda di affidamento della RE in via esclusiva al ER padre, con conseguente diritto di visita della madre solo in sede protetta, nonché RESPINGERE la domanda di affidamento in via condivisa della RE, con collocamento prevalente presso il padre, e la domanda di collocamento paritario presso entrambi i genitori, in quanto tutte palesemente strumentali e non corrispondenti al preminente interesse della RE;
N) in OGNI CASO, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali.
III. IN VIA ISTRUTTORIA, NEL CASO MEGLIO RITENUTO
O) DISPORRE CTU psicologica volta a rispondere al seguente quesito :
“Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e il minore nelle forme ritenute più opportune, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali il minore abbia abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi Co che operino sotto il suo controllo e responsabilità - e segnalando all' con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili a un esercizio condiviso della genitorialità;
pagina 8 di 40 3) quali siano le condizioni psichiche del minore, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del suo stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori;
4) quali siano le caratteristiche del legame tra il minore e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità e aspetti disfunzionali;
5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore;
8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.”
❖ con particolare riguardo: i) all'incidenza dell'abuso di sostanze sulle stesse;
ii) alla capacità di preservare la figura della madre agli occhi della minore;
iii) alla capacità del padre di decodificare i bisogni della bambina;
iv) a preservare la possibilità della bambina di esprimere liberamente i propri vissuti in sua presenza
(del padre).
P) DISPORRE visto il permanere di gravi omissioni documentali da parte (cfr. pag. 6-11, CP_1 presenti NOTE), C.T.U. patrimoniale, reddituale e tecnico-contabile su , vista Controparte_1 la natura composita, articolata, non integralmente dichiarata e difficilmente quantificabile, delle reali pagina 9 di 40 ed effettive risorse economiche (patrimoniali, reddituali, finanziarie, societarie e immobiliari) a lui concretamente riconducibili, al di là del mero dato fiscale (che ne rappresenta una componente soltanto parziale) e al di là della formale intestazione (se al ricorrente o a una delle società cui egli fa capo). Con espressa delega al CTU di avvalersi, ove necessario, della Polizia Tributaria, di accedere alle banche dati tramite i gestori ai sensi dell'art. 155 sexies disp. att. cod. proc. civ. e di accedere alle banche dati estere (in particolare nel Regno Unito, in Grecia, in Lussemburgo e off shore), al fine di stimare l'effettiva e complessiva situazione economica di , in particolare Controparte_1 indagandone e accertandone :
i) la complessiva capacità reddituale e lavorativa, in Italia e all'estero (in particolare e anche, nel regno Unito e in Grecia, quanto ai redditi da locazione stagionale e annuale), evidenziando ogni altra circostanza sintomatica di entrate superiori a quelle dichiarate;
ii) l'effettivo tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio,
iii) la consistenza delle titolarità mobiliari e immobiliari in Italia e all'estero (in particolare nel Regno
Unito e in Grecia), anche laddove i beni risultassero formalmente intestati a soggetti diversi, iv) la partecipazione a imprese o società anche per il tramite di intestazioni fiduciarie, interposte persone o trust, sia in Italia, sia all'Estero (in particolare nel Regno Unito e in Grecia), con riguardo per esempio alle società, avendo riguardo anche a partecipazioni pregresse e non più attuali;
v) la titolarità diretta e/o indiretta di conti correnti bancari, depositi titoli, investimenti – a lui intestati, cointestati e/o a lui riferibili, sia in Italia sia all'Estero (in particolare nel Regno Unito, in Grecia, negli Stati Uniti e off shore) – e la relativa consistenza, acquisendo gli estratti conti relativi e/o altra documentazione equipollente con la movimentazione degli ultimi cinque anni, presso Istituti di Credito
e/o Società di investimento;
vi) il volume d'affari e la sussistenza di eventuali cointestazioni, assumendo informazioni anche in merito alla consistenza dei depositi bancari, alla titolarità e/o disponibilità di carte di pagamento, di credito o di debito eventualmente collegate a conti correnti intestati a soggetti terzi o a imprese/società partecipate dal ricorrente, sia in Italia, sia all'estero (in particolare nel Regno Unito, in Grecia, negli
Stati Uniti e off shore) presso Istituti di Credito e/o Società di investimento;
vii) la disponibilità di beni di terzi (appartamenti, automobili, ecc.) senza pagamento di corrispettivo o per corrispettivi del tutto simbolici ovvero intestati a persone familiari e/o conviventi, o rientranti fra i benefit forniti dalle società, pagina 10 di 40 viii) la titolarità di azioni, partecipazioni societarie, obbligazioni, fondi d'investimento o titoli di stato, sia in Italia, sia all'Estero (in particolare nel Regno Unito, in Grecia, negli Stati Uniti e off shore);
Q) ORDINARE, ex art. 210 c.p.c., al signor l'esibizione della documentazione Controparte_1 bancaria relativa ai conti correnti e/o ai depositi bancari e/o ai depositi titoli, azioni, obbligazioni e/o fondi di investimento e/o cassette di sicurezza dei quali il ricorrente sia (o sia stato negli ultimi cinque anni) intestatario e/o cointestatario in Italia e all'Estero (in particolare nel Regno Unito e in Grecia)
o, comunque sia, a lui riferibili quale soggetto che, dotato di procura generale o speciale, ne ha o ne ha avuto la disponibilità e attestante le movimentazioni in entrata e in uscita, dalla loro costituzione a oggi e comunque degli ultimi cinque anni, con specifica e analitica indicazione dei dati identificativi, oltre che dei saldi di ogni singolo rapporto finanziario e di qualsiasi altra forma di investimento mobiliare e di risparmio al ricorrente riconducibile, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni.
* * *
Con ogni più ampia, quanto ai c.d diritti indisponibili, riserva di formulare ogni più articolata e/o ulteriore domanda, di merito e istruttoria, al Collegio, nel caso di rimessione in istruttoria, nonché di ulteriormente dedurre e produrre, e articolare capitoli di prova sulle circostanze di cui in narrativa e liste di testi a prova diretta e contraria.
1. Per il resistente:
2. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
3. Definitivamente nel merito:
4. In via principale
5. dichiarare la separazione dei coniugi, sig.ri e , Controparte_1 Parte_1 coniugati in Mykonos (Grecia) il 23.06.2012 con rito Cristiano - Ortodosso Greco, in regime patrimoniale di Separazione legale dei beni, ordinando l'annotazione della Sen-tenza nei registri di Stato Civile del Comune di AN;
6. dichiarare l'addebito della separazione in capo alla SI.ra per tutti i motivi esposti Parte_1 in fatto e diritto nel presente atto ed in tutti i precedenti atti e scritti difensivi e per l'effetto revocare l'assegno di mantenimento riconosciuto alla dell'im-porto di Euro 1.500, Parte_1 mensili e condannare la SI.ra alla restituzione di tutti gli importi percepiti;
Parte_1
pagina 11 di 40 7. Disporre che la RE sia collocata presso il papà durante le trasferte di lavoro della madre non solo a Londra, ma anche durante le trasferte di lavoro della stessa in altre località, diverse da Londra;
8. confermare, per il resto, il Provvedimento del 13 gennaio 2025, inclusa l'assegnazione alla
SI.ra , in quanto attualmente collocataria prevalente della RE, della porzione Parte_1 immobiliare individuata in NCEU di AN al Foglio 348 mappale 269, subal-terno 714, di proprietà esclusiva del SI. e l'assegnazione allo stesso della Controparte_1 CP_1 porzione immobiliare in NCEU di AN al Foglio 348 mappale 269, subalterno 715, anche questo di proprietà esclusiva dello stesso . CP_1
9. Confermare integralmente, per il resto, i Provvedimenti urgenti e temporanei pronunciati con
Ordinanza del 13 gennaio 2025.
10. Condannare la Ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
11. In subordine, laddove la SI.ra dovesse insistere nelle sue ulteriori richieste: Parte_1
Rigettare in ogni caso, tutte le eventuali pretese avversarie, destituite di ogni fondamento per i motivi in fatto e diritto esposti in tutti i precedenti atti e scritti difensivi, oltreché non provate ed anzi ampiamente smentite in corso di causa.
12. In via di estremo subordine, qualora la Ricorrente dovesse insistere nelle proprie richieste istruttorie, si insite per il rigetto delle stesse e per l'ammissione di quelle formulate dall'esponente.
13. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari.
Per il curatore speciale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
1) Confermare l'affidamento condiviso della LI minore a entrambi i genitori, con residenza anagrafica della stessa insieme alla madre.
2) Disporre che i genitori esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione.
3) Disporre i seguenti tempi di cura della minore da parte dei genitori:
pagina 12 di 40 a) a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
b) il padre prenderà la LI da scuola un giorno alla settimana, in caso di disaccordo il mercoledì, e la riporterà a scuola il giorno successivo;
durante le trasferte della madre a Londra il padre terrà con sé la minore per tutti i giorni della trasferta;
c) i mesi di vacanza scolastica estiva saranno ripartiti tra i genitori per metà ciascuno con periodi di 2
o 3 settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
d) le vacanze di Halloween verranno trascorse per l'intero periodo ad anni alterni con ciascun genitore e in alternanza con l'intero periodo della settimana bianca;
e) le vacanze natalizie verranno trascorse dalla minore a metà con ciascun genitore alternando ogni anno il primo periodo dal 24 al 31 dicembre e il secondo periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
f) le vacanze di Pasqua verranno trascorse dalla minore a metà con ciascun genitore alternando ogni anno il primo periodo ricomprendente il giorno di Pasqua e il secondo periodo ricomprendente il lunedì dell'Angelo;
g) i ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo mentre le festività infrasettimanali verranno trascorse con il genitore cui spetta quel giorno secondo il calendario ordinario.
4) Confermare l'assegnazione alla IG della porzione di casa coniugale contraddistinta Parte_1 con il subalterno 714 nella quale ella attualmente vive.
5) Confermare l'obbligo per il signor di versare alla IG a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento della LI a decorrere dalla data della domanda (marzo 2024) entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 3.000,00 da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 100% delle spese scolastiche di , comprensive di ER materiale didattico, della mensa, delle gite e di tutte le attività effettuate con la scuola, ed il 100% delle spese mediche coperte dalla assicurazione sanitaria del padre, oltre all'80% delle altre spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di AN secondo il seguente schema (con esclusione delle spese che il padre deve sostenere al 100%), e con le seguenti modalità:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ pagina 13 di 40 specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo pagina 14 di 40 etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Condannare i genitori, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese legali della LI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 ortodosso concordatario in OS (GRECIA) in data 23.06.2012, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2020, Atto 472 – Parte 2 – Serie C1 volume R01.
Dal matrimonio è nata una LI, in data 27.12.2017. ER
Con ricorso depositato in data 21.03.2024 la chiedeva nel merito la pronuncia di Parte_1 separazione con addebito al marito ed ex art. 473bis. 15 cpc l'adozione dei seguenti provvedimenti: - allontanamento immediato del resistente dall'abitazione familiare;
-affido esclusivo alla madre della minore con prevalente collocamento presso la madre e assegnazione ad ella della casa coniugale ER sita in AN, Corso Garibaldi n. 22; -ripristino dell'unità immobiliare casa coniugale nella sua interezza;
-frequentazioni padre-LI solo in sede protetta;
-contributo di mantenimento paterno per la LI pari ad euro 5mila mensili, oltre al 90% delle spese straordinarie;
-un contributo per il proprio mantenimento di euro 2.500 mensili;
-disporre una consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare lo stato psicofisico dello , in particolare, il suo abituale utilizzo di sostanze stupefacenti. CP_1
pagina 15 di 40 La ricorrente, infatti, allegava di temere fortemente per sé e per la LI, dal momento che il marito da tempo era dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti e alcol, circostanza che era alla base del fallimento del matrimonio, che dopo la decisione di separarsi il marito aveva operato effettuato unilateralmente e senza il consenso della moglie, che nel frattempo si trovava in Grecia con la LI per le vacanze estive, alla divisione della casa familiare al fine di ricavarne due unità distinte, che tuttavia non risultavano né autonome né funzionali, che dal momento della decisione di separarsi il marito aveva attuato una vera e propria violenza economica nei suoi riguardi avente principalmente ad oggetto le spese della LI . ER
Con decreto del 28.03.2024 il Presidente relatore, escluso che si dovesse procedere ex art. 473 bis .40 e seg, in mancanza di allegazioni di violenza domestica idonee, rigettava l'istanza di cui all'art. 473.15 c.p.c. avanzata dalla ricorrente, in quanto mancante dei presupposti di legge, evidenziando che ella aveva chiesto assumersi tutti i provvedimenti in punto genitorialità e mantenimento, oggetto delle domande di merito, mentre la norma invocata consentiva l'adozione di specifici provvedimenti per evitare singole condotte che potessero arrecare al minore un pregiudizio imminente ed irreparabile, fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 10.09.2024, invitando il resistente ad effettuare i necessari esami del sangue, delle urine e del capello presso un ospedale pubblico per verificare l'eventuale abuso di sostanze stupefacenti (cocaina), depositando un primo esito unitamente alla sua costituzione in giudizio e successivi nuovi esami entro la prima udienza di comparizione.
In data 20.06.2024 si costituiva in giudizio lo chiedendo l'assunzione di CP_1 provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis.15, c.p.c., e in particolare: -autorizzare i coniugi a vivere separati;
-affidare la LI minore in via esclusiva al padre, con fissazione della residenza ER anagrafica presso lo stesso nell'abitazione sita in AN, Corso Garibaldi n. 22; -disporre l'allontanamento immediato dall'abitazione sita in AN, Corso Garibaldi n. 22; -disporre Parte_1 incontri madre-LI esclusivamente in sede protetta, e ciò fino a quando la madre non avesse fornito evidenza del proprio recupero psicofisico, anche attraverso attestazione medica specialistica;
definitivamente nel merito, in via principale, chiedeva che fosse dichiarata la separazione con addebito alla moglie, che fosse accertato e dichiarato che i coniugi erano in regime di separazione dei beni e per l'effetto dichiarare che l'immobile ubicato in Corso Giuseppe Garibaldi n. 22, in AN, era di sua proprietà esclusiva, che fosse disposto l'affido della LI minore in via esclusiva a sé, con ER fissazione della residenza anagrafica presso di lui nell'abitazione sita in AN, Corso Garibaldi n. 22, pagina 16 di 40 la regolamentazione delle frequentazioni madre-LI esclusivamente in sede protetta, che fosse rigettata la richiesta della ricorrente di disporre il ripristino dell'abitazione sita in AN, Corso
Garibaldi n. 22, nello stato di fatto precedente alla divisione eseguita nel mese di luglio 2023, che fosse posto a carico della madre un contributo al mantenimento della LI in misura non inferiore a € ER
1.000,00 mensili oltre al 30% delle spese d'istruzione, della retta scolastica, extracurriculari, mediche, ludiche, sportive, viaggi, vacanze, etc., il restante 70% da porsi a carico del padre, che fosse rigettata integralmente la richiesta formulata dalla ricorrente in merito al contributo per il proprio mantenimento.
Contestava tutta la ricostruzione dei fatti operata dalla moglie, allegando che la stessa era attualmente indagata dalla Procura della Repubblica di AN per maltrattamenti in famiglia ex art. 572 C.P. per le gravi condotte tenute negli ultimi anni in suo danno e con ripercussioni dirette sulla minore, che la causa scatenante della crisi coniugale e del fallimento dell'unione tra le parti risiedeva nella infedeltà della moglie, legatasi ad altro uomo, di soli ventisei anni, tale SI. Testimone_1 maestro della scuola di sci frequentata dalla piccola a Courmayeur, che la moglie aveva posto in ER essere ripetuti episodi di eccessi d'ira e di aggressività, anche fisica, nei confronti del marito e ingiustificati comportamenti finalizzati ad ostacolare i rapporti della minore con il padre, che questa situazione era determinata dal fatto che la ricorrente era letteralmente ossessionata dalle solo presunte ed ampiamente sopravvalutate capacità economiche del e che tutte le affermazioni avversarie CP_1 erano preordinate a tentare di sostanziare il preteso addebito della separazione marito.
Con decreto del 28.06.2024 il Presidente relatore, letto il ricorso e la comparsa di costituzione, rilevato che l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il 10.9.2024, considerata la natura delle domande svolte, riteneva opportuno vagliare la possibilità di addivenire ad una tempestiva soluzione conciliativa della lite e fissava pertanto una udienza in data 15/07/2024 innanzi al giudice onorario delegato al fine di raccogliere le dichiarazioni delle parti e per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo od anche accordi parziali, confermando nel resto il decreto del
28.3.2024 e l'udienza ivi fissata e rigettando altresì l'istanza ex art. 473 bis .15 c.p.c. avanzata dal resistente nella comparsa di costituzione, di contenuto analogo a quella avanzata dalla ricorrente in ricorso e già rigettata con il decreto del 28.3.2024, richiamando le motivazioni già ivi svolte;
quanto alle analisi depositate dallo relative alla indagine circa il consumo di alcol e droga CP_1 evidenziava altresì che le analisi del sangue e delle urine avevano una significatività alquanto limitata, essendo invece necessario l'esame del capello ed evidenziando la necessità di una presa in carico pagina 17 di 40 presso il che comportava anche un percorso psicologico e comportava una valutazione molto Pt_4 più ampia delle mere analisi di laboratorio su sangue, urine e capello.
Alla suddetta udienza, tenutasi innanzi al GOT delegato, le parti rilasciavano ampie dichiarazioni ma all'esito non era possibile raggiungere alcun tipo di accordo;
pertanto, le parti venivano rimesse avanti al Presidente all'udienza di prima comparizione già calendarizzata del
10.9.2024.
Alla suddetta udienza, sentite nuovamente le parti e i rispettivi difensori, il Presidente prendeva i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Ritenuto indispensabile acquisire l'esito dell'indagine presso il Sert per verificare se vi sia assunzione di cocaina da parte del padre,
2) Dispone che lo avvii il percorso presso il Sert, preferibilmente di AN o anche di CP_1
ON se il lavoro lo renda stabile a ON,
3) Allo stato conferma l'affidamento condiviso della minore,
Vista la disponibilità della madre, malgrado non sia ancora noto l'esito dell'indagine presso i servizi specialistici,
4) Dispone che il padre veda e tenga con sé la LI prendendola a scuola un giorno alla settimana, in caso di disaccordo il mercoledì, e riportandola a scuola il giorno successivo e a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, precisando che il fine settimana del 13 settembre 2024 la bambina starà con la madre;
il padre deve essere coadiuvato sempre dalla presenza di una tata che non sia la IG e che può Pt_5 essere una tata nuova o la tata della madre. I giorni settimanali possono diventare due se i genitori troveranno un accordo sul punto,
5) Dispone che la settimana di halloween stia con la madre, mentre il ponte di ER sant'Ambrogio stia con il padre sempre alla presenza della tata,
6) Dispone che il padre stia con durante le trasferte della madre a Londra che si ER verificano mensilmente per circa tre giorni sempre alla presenza della tata,
7) Da atto che la scuola privata ICS della minore è stata già decisa e pagata per l'anno scolastico 2024/2025 con accordo dei genitori”
pagina 18 di 40 quindi rinviava la causa all'udienza del 12.12.2024 per completare l'udienza di prima comparizione disponendo il deposito dell'esito dell'esame dello presso il Sert almeno 5 giorni CP_1 prima, alla suddetta udienza il Presidente, sentite le parti e i difensori, si riservava ed adottava l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. depositata in data 11.01.2025 che integralmente si trascrive:
In via preliminare quanto alla giurisdizione ed alla legge applicabile alle domande proposte dalle parti si evidenzia quanto segue:
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status separativo
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a) Regolamento UE
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/2010 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono e risiedevano al momento in cui è stata adita questa A.G..
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto la LI minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 18 essendo la legge della residenza abituale della minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la LI minore e per il coniuge
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari anche a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettere c) e d) in quanto domande accessorie alla domanda separativa ed alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Anche ai sensi dell'art. 5 dello stesso Protocollo, invocato dalla parte convenuta, deve applicarsi la legge italiana in quanto legge dell'ultima residenza abituale dei coniugi che appunto pagina 19 di 40 vivono pacificamente in Italia. Pertanto la legge che presenta il collegamento più stretto è sempre la legge italiana sia perché residenza del creditore sia perché legge della residenza comune, ultima ed attuale delle parti.
Nessuna altra valutazione deve essere effettuata riguardo al diritto internazionale privato essendo necessario occuparsi di giurisdizione e di legge applicale solo in relazione alle domande svolte.
La nomina del curatore speciale della minore
Si evidenzia che, malgrado siano state tenute tre udienze, volte anche a verificare la possibilità di una soluzione conciliativa e malgrado l'assenza di difficoltà economiche, le parti, forse non aiutate dai rispettivi difensori, non sono riuscite ad addivenire ad alcun accordo, anzi la conflittualità, almeno dalla lettura delle memorie di cui al punto 17, appare ancora molto presente e certamente non in calo, deve pertanto essere nominato un curatore speciale per la LI minore nata a [...] il ER
27.12.2017 ai sensi dell'art. 473 bis .8 c.p.c. ritenendo che allo stato i genitori non siano in grado di rappresentare gli interessi della minore.
La responsabilità genitoriale
Deve allo stato confermarsi l'affidamento condiviso, fatta salva una diversa valutazione all'esito della costituzione del curatore speciale ed esaminate le sue domande, degli accertamenti sull'abuso di sostanze da parte del padre e riservata la decisione sull'espletamento di una CTU psicologica che potrebbe essere necessaria alla luce delle reciproche allegazioni delle parti e delle domande svolte.
I tempi di permanenza di con i genitori ER
Si ritiene, allo stato, di confermare le frequentazioni già dettate in via di urgenza alla udienza del 10.9.2024: il padre prende la LI da scuola un giorno alla settimana, in caso di disaccordo il mercoledì, e la riporta a scuola il giorno successivo;
la vede e tiene con sé a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante le trasferte della madre a Londra per tutti i giorni della trasferta. Visti gli ampi tempi di vacanze estive
2024 trascorse dalla bambina con il padre sull'accordo delle parti (cfr. udienza del 15.7.2024) si ritiene che i mesi di vacanza scolastica estiva saranno ripartiti tra i genitori per metà ciascuno con periodi di 2 o 3 settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
le vacanze di
Halloween alternate con la settimana bianca;
la metà delle vacanze di Natale e delle vacanze di pagina 20 di 40 Pasqua alternando i periodi con la madre;
i ponti adiacenti al fine settimana di competenza (entro il mercoledì con il fine settimana precedente, dal giovedì con il fine settimana successivo).
Visti i risultati, allo stato, delle analisi relative all'abuso di sostanze, in particolare delle analisi del capello effettuate dal SERD di ON (doc 65), si ritiene che il padre possa stare con la LI in autonomia senza la necessaria presenza di una persona terza. La presente statuizione dovrà modificarsi se i risultati delle prescritte analisi dovessero dare indicazioni differenti.
SERD
Visto che la lunghezza del capello delle ultime analisi effettuate (le prime analisi del capello che lo ha ritenuto di effettuare) era molto modesta e il risultato ha dato esito positivo seppur CP_1 solo per tracce di cocaina (0.66 di cocaina) è necessario che il predetto si sottoponga ad una vera e propria presa in carico presso il SERD di AN affinché sia effettuato un percorso completo di indagine (comprensivo anche della valutazione clinica e psicologica) per addivenire con sicurezza all'accertamento di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e di abuso di sostanze alcoliche.
La casa coniugale nell'estate del 2023 ha diviso in due porzioni distinte la casa familiare di AN, CP_5 da lui acquistata a novembre del 2019, sita in corso Garibaldi 22, all'insaputa della moglie, creando due unità autonome e distinte di mq. 110 circa ciascuna. La moglie ha scelto di vivere in una delle due unità, il marito vive nell'altra. La moglie però ha contestato nel presente giudizio la arbitrarietà della decisione del marito chiedendo l'assegnazione della casa coniugale nella sua interezza come era prima del frazionamento e la riduzione in pristino.
Esaminata la documentazione prodotta dalle parti, rilevato che il frazionamento è avvenuto con regolare procedura catastale, viste le planimetrie e le foto prodotte, considerati superati i problemi relativi alla lavatrice ed all'impianto dell'aria condizionata ( doc 55 e 56 del ricorrente) sollevati dalla madre, si ritiene che l'operazione del padre effettuata sull'immobile di sua esclusiva proprietà
(in punto proprietà dell'immobile si veda l'ordinanza di rigetto pronunciata nella procedura cautelare art. 1172 ed ex art. 1168 cc laddove, condivisibilmente, si legge che “sussistano svariati e rilevanti motivi per ritenere che, alla luce della localizzazione della vita familiare in Londra al momento dell'acquisto del bene immobile da parte del sig. ,- criterio applicabile ex lege 218/1995- il CP_1 regime patrimoniale della famiglia fosse quello della separazione dei beni al momento dell'acquisto dell'immobile alla luce della disciplina nazionale di riferimento non tanto al momento del matrimonio pagina 21 di 40 alla luce del diritto greco quanto piuttosto applicabile ai coniugi sulla base della disciplina, analoga, vigente nel Regno Unito”) pur non corretta nei confronti del coniuge, abbia portato alla realizzazione di una situazione immobiliare che si presenta, allo stato, in assenza di accordi differenti tra le parti, non in contrasto con l'interesse della piccola , anzi che in qualche modo lo realizza pienamente. Per_4
Invero, in primo luogo, può beneficiare della vicinanza di entrambi i genitori passando Per_4 da una casa all'altra con facilità senza problemi di spostamenti di zaini pesanti, di materiale scolastico e sportivo;
in secondo luogo, psicologicamente, quando è con l'uno è comunque confortata dalla vicinanza dell'altro genitore. Né può ritenersi che il dimezzamento della casa vista la sua età
(aveva 5 anni e mezzo quando la divisione è stata effettuata) possa avere inciso sulla sua serenità non avendo la bambina ancora una vita di relazione tale da essere incisa dalle minori dimensioni del salone. Neppur la questione della sua cameretta . che è stata realizzata confinante con la camera della madre dalla quale si deve passare per accedere al bagno, può condizionare la sua crescita. Si tratta di questioni che assumono valore per un adulto ma non certo per una bambina di neppure 6 anni. Ora ne ha 7 ma si ritiene che, nel frattempo, si sia del tutto inserita nella nuova abitazione superando anche magari un certo disorientamento iniziale. Inoltre devono valorizzarsi i positivi aspetti economici della attuale situazione. Il padre, non dovendo provvedere a reperire una propria nuova situazione abitativa, potrà contribuire con maggior ampiezza elle esigenze della figlioletta e la madre può godere del fatto che sia il padre a far fronte al mutuo, alle spese condominiali ed alle utenze, come avviene nella attualità e come il padre non si è opposto a continuare a fare. Deve pertanto assegnarsi alla madre la porzione di casa coniugale contraddistinta con il subalterno 714.
Le condizioni economiche
Alla udienza del 10.9.2024 la madre ha dichiarato: “Guadagno € 7.700 netti al mese, ho un bonus di una mensilità all'anno”. Il padre ha dichiarato “Guadagno € 27.000 al mese netti oltre ad un bonus, per l'anno 2023 è stato di 120 mila euro netti. Da gennaio 2024 prenderò di stipendio € 17.000 netti al mese perché la tassazione sarà ordinaria perché finisce lo sgravio del rientro dei cervelli.
Prenderò spero sempre il bonus di cui sopra che sarà maggiormente tassato e dunque inferiore”.
Il marito è proprietario di immobili a AN, Londra ed in Grecia, alcuni messi a reddito.
Dalle dichiarazioni dei redditi modello 2024 del padre emergono, oltre ai rediti da lavoro, investimenti mobiliari ed immobiliari nel Regno Unito ed in Spagna per quasi 2 milioni e mezzo di euro.
pagina 22 di 40 Anche la moglie è proprietaria di immobili in Grecia locati con redditi percepiti, sembra, dai di lei genitori. Non emergono investimenti e risparmi.
Il tenore di vita è stato molto alto: si pensi che il marito sostiene, solo di rimborso rate mutui per l'acquisto di case e ristrutturazioni €165 mila euro all'anno ed € 52 mila annui per “spese per il personale di cura/manutenzione immobili” (pag 32 comparsa di costituzione). La scuola privata della bambina costa € 24/26 mila euro annui, la colf circa € 20 mila annui, le spese condominiali della casa familiare ammontano a circa € 15 mila annui e le utenze a circa € 5.000 annui.
Il padre sta versando la somma di € 3.000 mensili a titolo di contributo per il mantenimento di
. Vista l'età della minore, i tempi di frequentazione come disposti, il valore del contributo fornito ER dalla assegnazione della casa familiare, il risparmio di spese derivato dalla divisone della casa familiare, la somma indicata si ritiene equa.
Visto il diverso reddito dei genitori e per attuare il principio di proporzionalità, devono rimanere in carico al padre il 100% delle spese scolastiche di , comprensive di materiale, di ER mensa, gite e di tutte le attività effettate con la scuola, ed il 100 delle spese mediche (vista anche l'assicurazione sanitaria del padre). Devono rimanere in capo al padre tutte le spese condominiali e tutte le spese per le utenze della casa anche della porzione assegnata alla madre. Le restanti spese per devono essere poste in capo al padre nella misura dell'80% e in capo alla madre nella misura ER del 20%.
L'assegno ex art. 156 c.c.
Considerati le importanti differenze reddituali e patrimoniali delle parti, si ritiene che per mantenere, almeno tendenzialmente, lo stesso livello di vita, sia necessario prevedere un contributo di mantenimento a carico del marito a favore della moglie che si stima equo nella somma di € 1.500 mensili, visti comunque i redditi della moglie e visto che con il presente provvedimento ella è esonerata dalle spese per la casa dove vive e deve sostenere spese molto ridotte per gli extra della LI.
Le istanze istruttorie
I capitoli di prova articolati dalla attrice nel ricorso da n 1 a n 47 sono inammissibili in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 244 c.p.c. perché parte motiva del ricorso. I capitoli da 48 a
53 del ricorso sono irrilevanti alla luce degli esami presso il SERD che si richiedono con il presente provvedimento. I capitoli da 54 a 60 della memoria 17 primo comma sono irrilevanti ai fini del pagina 23 di 40 decidere. Riserva la decisione sulla CTU psicologica, rigetta l'istanza di CTU contabile. Rigetta le istanze ex 210 relative alla . Rigetta l'istanza ex art. 210 punto K in quanto esplorativa. CP_6
I capitoli di prova di parte resistente sono tutti irrilevanti o valutativi.
L'istanza ex art. 210 c.p.c. sub A della memoria punto 17 comma 2 è irrilevante
Quanto alle CTU psicologica e contabile si richiama quanto detto sopra
La CTU sulle due unità immobiliari già casa coniugale è irrilevante.
Evidenzia che tutti in documenti depositati in lingua inglese, che le parti ritengono rilevanti ai fini del decidere devono essere tradotti in italiano.
P.Q.M.
Prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti :
1. Richiama l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto come da udienza del 10.9.2024,
2. Nomina curatore speciale della minore l'avv. Giulia Sapi del foro di AN,
3. Concede termine al curatore speciale fino al 20.2.2025 per la sua costituzione,
4. Affida la LI minore, allo stato, ad entrambi i genitori con residenza anagrafica in AN in corso Garibaldi 22,
5. Assegna la porzione della casa coniugale in AN in corso Garibaldi 22, subalterno 714 con tutto quanto l'arreda, alla madre, allo stato, prevalente collocataria della LI. Il padre si farà carico del pagamento delle spese condominiali e delle spese per le utenze anche della porzione assegnata alla madre.
6. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé la LI, in autonomia, un giorno alla settimana, in caso di disaccordo, il mercoledì prendendola da scuola e riportandola a scuola il giorno successivo;
a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante le trasferte della madre a Londra per tutti i giorni della trasferta. La metà delle vacanze scolastiche estive per periodi di 2 o 3 settimane consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
le vacanze di Halloween alternate con la settimana bianca;
la metà delle vacanze di Natale e delle vacanze di Pasqua alternando i periodi con la madre;
i ponti adiacenti al fine settimana di competenza (entro il mercoledì con il fine settimana precedente, dal giovedì con il fine settimana successivo).
pagina 24 di 40 7. Dispone che il SERD di AN prenda in carico lo per una completa indagine CP_1 collegata alla verifica di assunzione di sostanze stupefacenti ed alcoliche secondo il protocollo in uso presso il suddetto servizio per addivenire con sicurezza all'accertamento di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e di abuso di sostanze alcoliche,
8. Concede termine al SERD fino al 22.4.2025 per l'invio di una relazione che contenga anche i risultati delle analisi effettuate, incaricando il curatore di verificare la tempestività del deposito da parte del Servizio incaricato,
9. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la LI minore, a decorrere dalla domanda (marzo 2024) entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 3.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 100% delle spese scolastiche di , comprensive di ER materiale, di mensa, gite e di tutte le attività effettate con la scuola, ed il 100% delle spese e mediche coperte dalla assicurazione sanitaria del padre, oltre all'80% delle spese come da linee guida del
Tribunale e della Corte di Appello di AN secondo il seguente schema (con esclusione delle spese che il padre deve sostenere al 100%), e con le seguenti modalità: (…)
10. Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento la somma di € 1.500 mensili, a decorrere dalla domanda (marzo 2024) entro il 5 di ogni mese in via anticipata, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025” e rinviava la causa all'udienza dell'8.5.2025 per esame degli esami del SERD e delle domande del curatore speciale.
Alla suddetta udienza che si teneva in data 15.05.2025, a seguito di istanza di differimento, il curatore speciale e i difensori delle parti chiedevano un breve rinvio per l'udienza di discussione orale per avere il referto del;
i difensori della ricorrente insistevano nell'assunzione del richiesto Pt_4 provvedimento relativo alla tata e il Presidente relatore rinviava la causa per la discussione orale sostituendo l'udienza con note scritte concedendo termine per il deposito delle suddette note fino al
9.7.2025, disponendo con le note la precisazione delle domande finali del giudizio, disponendo il proseguo da parte del SERD della valutazione in corso con invio all'Ufficio di una relazione di aggiornamento finale e riservava al collegio la decisione in ordine alla sostituzione della tata.
Con ordinanza del 09.07.2025 il Presidente, rilevato che le parti avevano presentato nel termine concesso le note scritte contenti le conclusioni finali, rimetteva la causa al collegio per la decisione. pagina 25 di 40 La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Quanto alla giurisdizione ed alla legge applicabile, le parti nulla hanno eccepito in ordine alle statuizioni relative al diritto internazionale privato adottate con l'ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. sopra trascritta. Non possono quindi che essere qui integralmente richiamate essendo del tutto condivise dal Collegio.
Si ribadisce che nessuna valutazione deve essere effettuata in relazione alla legge applicabile al regime patrimoniale della famiglia non essendo state svolte nel presente giudizio domande relative ai rapporti patrimoniali tra le parti e dovendo occuparsi di giurisdizione e di legge applicale solo in relazione alle domande svolte.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal Presidente relatore con l'ordinanza dell'11.01.2025 che si richiamano integralmente.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, il tenore delle reciproche deduzioni e l'elevata conflittualità delle parti, non sopita nel corso del giudizio, danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Le reciproche domande di addebito
Si dà atto che la ricorrente, con le note scritte depositate in data 09.07.2025 ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione al marito, dichiarando di non insistervi “ai fini della mitigazione del conflitto relazionale nel superiore interesse di ” (cfr. domande di parte attrice sopra ER trascritte). pagina 26 di 40 Il resistente, invece, ha insistito affinché sia dichiarato l'addebito della separazione alla moglie, fondando la sua domanda sulla grave e ripetuta violazione da parte della degli obblighi di CP_7 fedeltà coniugale, avendo la donna intrapreso in costanza di convivenza una relazione adulterina con un altro uomo, di soli ventisei anni, tale SI. maestro della scuola di sci frequentata dalla Testimone_1 LI a Courmayeur, ed inoltre di aver violato gli obblighi di assistenza morale e materiale ER nascenti dal matrimonio, in particolare avendo inflitto al marito maltrattamenti da quando quest'ultimo, venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie, le ha conseguentemente comunicato la propria irrevocabile intenzione di procedere con la separazione.
La pur avendo ammesso l'instaurazione della suddetta relazione ha negato che Parte_1 questa sia stata la causa della fine del matrimonio con lo , sostenendo che il matrimonio era già CP_1 finito da tempo;
in particolare, sentita all'udienza del 10.09.2024 ha dichiarato: “Ho avuto una relazione con il maestro di sci dopo che la vita coniugale con mio marito era cessata. La relazione è durata da fine marzo 2022 a gennaio 2023. Dal 2021 avevamo una crisi profonda della relazione coniugale. Non avevamo più rapporti sessuali da quando ero incinta di . Ciononostante non ho ER interrotto il matrimonio perché con avevo il mio progetto di vita … Ma a maggio del 2022 CP_1 gli ho comunicato formalmente e definitivamente che il matrimonio per me era finito. Abbiano fatto il pranzo del nostro anniversario e poi a luglio 2022 la festa di compleanno di mio marito perché non me la sono sentita di dire di no visto che era una festa organizzata da tempo con amici che venivano da tutto il mondo”
È pacifico, quindi, che la relazione extraconiugale della moglie sia un fatto certo e che abbia avuto inizio, quantomeno, dal marzo del 2022, ma non si tratta di data certa.
La relazione è anche confermata dallo scambio di messaggi via whatsapp tra la ricorrente ed il depositati dallo (vedi doc. 51 depositato in data 31.07.2024). Si tratta di messaggini e Tes_1 CP_1 foto e mostrano chiaramente l'esistenza di una relazione tra i due connotata sicuramente da affettività ed intimità già ampiamente in essere a maggio del 2022.
Sono state depositate in giudizio da parte , ad ulteriore conferma, anche alcune delle CP_1 pagine del “diario” (doc. 52 e doc. 53) della del 2023 e del 2024 ove ella racconta che la sua Parte_1 relazione con il ha distrutto il suo matrimonio, la sua famiglia e ha causato sofferenza a Tes_1
“ (il marito ). Per_5 Controparte_1
pagina 27 di 40 Si riportano testualmente alcuni passaggi rilevanti riferiti al “Mi hai fatto il maggior Tes_1 danno che avresti potuto. A me e alla mia famiglia. Ci hai distrutti. Mi hai lasciato dopo che mi hai cornificata nell'esotica Parigi. Mi hai annullata. Mi hai rinnegata. Mi hai superata. Mi hai raso al suolo.” (cfr. file 3, doc. 52). Ancora si legge, “vorrei vedere per poco la tua faccina, così come eri Contr quando eri il mio (…) “Prima di dire addio voglio scrivere per ricordarmi quanto mi hai umiliato, davanti a tutto il paese, quanto hai fatto soffrire E quanto hai fatto soffrire me.” (cfr. Per_5 file 1, doc. 53).
In punto di diritto si osserva che in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (cfr. Cass. 25618 del
07/12/2007, n. 16859 del 14/08/2015).
E' necessario, però, accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata, ed in conseguenza, di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 18074 del
20/08/2014).
L'accertamento deve essere rigoroso con valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Cass. 13592/2006; Cass. 25618 del
07/12/2007). In tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis (cfr. Cass. Sentenza n. 9074 del 20/04/2011).
Quanto all'onere della prova, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass 2020/16691) mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui pagina 28 di 40 l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass.
3923/2018, Cass. 2059/2012).
Deve ritenersi che non sussistano prove che la convivenza dei coniugi sia stata, negli anni 2021
e 2022, e dunque prima della relazione della , una convivenza meramente formale. Parte_1
Questa considerazione è tratta, in primo luogo, dalla lettura del ricorso introduttivo del presente giudizio. Si legge che “Nel corso del 2023, i coniugi sono giunti alla decisione di separarsi.
L'intollerabilità della convivenza è stata determinata, per quanto riferisce SI.ra , dall'uso Parte_1 abituale da parte del SI. di sostanze stupefacenti ed alcol e dagli effetti che tali vizi CP_1 ingeneravano sul rapporto di coppia”. La donna avrebbe più volte rappresentato al marito la gravità del problema, nonché le pesanti ripercussioni che ciò aveva sulla loro unione coniugale e sulle dinamiche familiari decidendo di sostenere il marito esortandolo ad intraprendere un percorso di cura e riabilitazione, individuato, poi nel centro riabilitativo di Marbella, in Spagna, denominato
[...]
. Si legge: “La SI.ra e la LI rimanevano vicine al SI. durante CP_6 Parte_1 ER CP_1 tale periodo e non gli facevano mancare il loro supporto e il loro affetto (doc 13). Lo raggiungevano a
Marbella durante gli ultimi giorni di terapia e, nelle successive settimane, la SI.ra Parte_1 intraprendeva col marito un percorso di terapia di coppia (che faceva parte del programma di cure stilato dalla clinica), che andava avanti per qualche mese”. Ma lo sarebbe ricaduto nella CP_1 dipendenza solo pochi mesi dopo le dimissioni dalla clinica … e “durante un soggiorno a Courmayeur nel febbraio 2022 (5 mesi dopo le dimissioni dalla clinica), sorprendeva nuovamente il marito a consumare stupefacenti … Tale situazione frustrava enormemente la SI.ra , posto che il Parte_1 marito, nonostante la vicinanza e il sincero supporto da lei dimostrato sia durante il rehab sia dopo (la
SI.ra si era spesa per incentivare una più assidua frequentazione del marito con i suoi Parte_1 cari, sperando che ciò avrebbe potuto propiziare un suo recupero effettivo e scongiurare eventuali ricadute), non aveva esitato a rappresentarle nuovamente una serie di menzogne, continuando ad anteporre – con grave egoismo – le proprie dipendenze e i propri vizi a lei e alla famiglia … Dopo i fatti di Courmayeur del febbraio 2022, l'allontanamento tra i coniugi - non più solo fisico ma anche spirituale - non si è più ricucito”.
La relazione extraconiugale è iniziata contestualmente e certamente prima che la donna abbia comunicato al marito la sua volontà separativa, fatto quest'ultimo, a detta della moglie, avvenuto a maggio del 2022. pagina 29 di 40 Alla udienza del 10.9.2024 la ricorrente ha affermato che non aveva più rapporti sessuali con il marito dalla gravidanza di “Ciononostante non ho interrotto il matrimonio perché con ER
avevo il mio progetto di vita. Stavamo insieme da quando avevo 22 anni, dal 2006, e la CP_1 convivenza è iniziata nel 2008 a Londra… Poi lui è entrato nella clinica ad agosto 2021 CP_6
e ho sperato che cambiasse. Poi ho capito che lui non aveva cessato di drogarsi e li per me era tutto finito. Gli ho detto più volte che non potevo stare più con lui. Ma a maggio del 2022 gli ho comunicato formalmente e definitivamente che il matrimonio per me era finito. Abbiano fatto il pranzo del nostro anniversario e poi a luglio 2022 la festa di compleanno di mio marito perché non me la sono sentita di dire di no visto che era una festa organizzata da tempo con amici che venivano da tutto il mondo”.
Pertanto anche a dare per vere le allegazioni della ricorrente, è certo che la convivenza nei primi mesi del 2021 non fosse certamente meramente formale, un mero simulacro (Cass 1997/5762), ma fosse una convivenza coniugale ancora pienamente in essere pur con le difficoltà di coppia determinate dalla assunzione di cocaina (asserita dalla moglie) da parte del marito che avrebbe portato la moglie a stare vicino al marito fino all'ultimo, fino al momento in cui, presa consapevolezza della impossibilità di una reale disintossicazione, ha deciso di interrompere il matrimonio.
Neppure risulta che il tradimento sia avvenuto dopo che la donna aveva posto fine alla unione coniugale visto che la decisione di separarsi è stata da ella comunicata al marito solo successivamente, nel maggio 2022.
Peraltro le allegazioni della donna non sono provate, anzi in parte sconfessate dalle risultanze in atti.
Quanto ai rapporti sessuali, il marito ha depositato una conversazione su whatsapp con la moglie datata 1 novembre 2021 in cui la donna chiede al marito se lui volesse …(non si legge) e fare wild sex with me ... I need to go somewheare. Lui risponde of course baby e la donna replica book it
(cfr. doc 54) . Non vi è prova, quindi, che i rapporti sessuali fossero cessati.
Inoltre il marito, alla udienza del 10.9.2024 ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti: “Mia moglie ha parlato di cocaina solo quando io ho chiesto a lei la separazione. Era il maggio 2023.
Prima lei mai ha parlato di separazione o di abuso di droga. Avevo scoperto una relazione extraconiugale di mia moglie che risaliva al 2022, io l'ho scoperta nel 2023. A settembre 2022 ricevo una telefonata da un conoscente che mi ha detto che a Courmayeur si vociferava della relazione di mia moglie con il maestro di sci. Poi ho anche avuto altre comunicazione anche dalla scuola di sci. Io non pagina 30 di 40 volevo crederci. Dopo 4 volte in cui la cosa mi è stata detta, ho chiesto a lei se fosse vero e lei me lo ha confessato. Eravamo a questo punto nel maggio del 2023. Nel 2022 glielo aveva chiesto ma lei lo aveva negato”. Secondo il marito la separazione è stata voluta da lui quando, nel 2023, ha scoperto la relazione extraconiugale della moglie, già in atto da molti mesi.
Come sarà meglio evidenziato in seguito, nel presente giudizio non sono emerse risultanze di uso di sostanze stupefacenti da parte dello e tanto meno di abuso, mettendo così CP_1 pesantemente in dubbio le allegazioni di massiccia presenza di cocaina nella casa coniugale (come invece indicato nel ricorso).
Conclusivamente: è provata la relazione extraconiugale della moglie con il maestro di sci,
Non è provato che l'affectio coniugalis fosse venuta meno prima dell'inizio della relazione e che la convivenza coniugale fosse meramente formale.
La responsabilità genitoriale
Sin dall'inizio del procedimento, nonostante il tenore degli atti depositati e le richieste di entrambe le parti di assunzione di provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 473bis.15 cpc, correttamente rigettate per mancanza di presupposti, nessuno dei genitori ha insistito nella domanda di affido esclusivo ovvero super esclusivo della LI minore , neppure la madre, la quale riportava ER convintamente l'abuso da parte del padre di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina.
Pertanto, è stato più volte confermata la statuizione in ordine all'affido condiviso della piccola
, pur riservando l'adozione di ogni diverso provvedimento che si fosse reso necessario sulla base ER degli esiti della presa in carico dello presso il SERD competente e della nomina del curatore CP_1 speciale della minore, resasi comunque necessaria nel best interest di , attesa altresì l'elevata e ER persistente conflittualità tra i genitori.
Rispetto alla genitorialità, all'esito del procedimento, non si rivengono elementi per adottare provvedimenti diversi, ritenendo, pertanto, il Tribunale di confermare l'affido condiviso di ad ER entrambi i genitori, in adesione altresì alle stesse domande delle parti e del curatore speciale.
Ogni preoccupazione riguardante il possibile abuso da parte del padre di sostanze stupefacenti è stata superata, grazie alla sua adesione alla presa in carico presso il di AN. Pt_4
A tal proposito giova evidenziare quanto segue: sin dall'inizio, con il decreto di fissazione di udienza per la comparizione personale delle parti del 28.03.2024 il Giudice relatore invitava lo ad effettuare i necessari esami del sangue, delle urine e del capello presso un ospedale CP_1
pagina 31 di 40 pubblico per verificare l'eventuale abuso di sostanze stupefacente (viste le allegazioni della ricorrente), depositando un primo esito insieme alla sua costituzione in giudizio e successivi nuovi esami entro la prima udienza di comparizione. Lo costituendosi negava qualsiasi uso di sostanze e CP_1 depositava gli esami del sangue e delle urine eseguiti tre volte presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di ON (in data 30 maggio;
7 giugno;
13 giugno) che davano esito negativo (doc. 3 parte resistente). Successivamente, per superare qualsiasi tipo di dubbio, veniva disposta la presa in carico dello presso il , il quale aderiva recandosi dapprima presso il servizio specialistico di CP_1 Pt_4
ON (doc. 65) e successivamente presso quello di AN.
La prima relazione depositata dal Servizio specialistico di AN in data 22.04.2025 dava atto della presa in carico dello dal 06.12.2024 e riscontrava che il primo esame tossicologico della CP_1 matrice pilifera effettuato nel gennaio 2025 risultava minimamente positivo alla cocaina e metaboliti con un dato attorno ai limiti di riferimento analitici e negativo rispetto a tutte le altre sostanze ricercate
(oppiacei, cannabinoidi, anfetamine e metanfetamine, elg – metabolita alcol) e che lo aveva CP_1 riferito di frequentare ambienti e persone che non escludeva potessero essere utilizzatori attivi, ribadendo comunque la sua volontà di modificare le proprie frequentazioni sociali. Anche il successivo esame della matrice pilifera effettuato ad inizio aprile 2025 risultava positivo a cocaina e metaboliti con dati attorno ai limiti di riferimento seppur lievemente inferiori al precedente. Il ribadiva pertanto Pt_4 la necessità di proseguire con il monitoraggio tossicologico con ripetizione della matrice pilifera a tre mesi e prosecuzione dei campionamenti urinari finalizzati a raccogliere maggiori elementi clinici e tossicologici per elaborare ed esprimere una valutazione relativa all'uso di sostanze stupefacenti.
L'ultima relazione depositata in atti dal Servizio, datata 4 luglio 2025, ha riportato che lo ha effettivamente proseguito il percorso di monitoraggio in modo adeguato e collaborativo CP_1 presentandosi con regolarità agli appuntamenti prefissati e aderendo alle indicazioni date legate ai controlli tossicologici e si è sempre mostrato nel corso dei colloqui adeguato e disponibile a seguire le indicazioni orientate al rafforzamento di modifiche delle abitudini sociali finalizzate a non entrare in contatto con situazioni a rischio relative all'uso di sostanze. Gli esami tossicologici sia delle urine che del capello sono risultati negativi per tutte le sostanze ricercate. Pertanto, il ha concluso che “non Pt_4 si evidenzia una condizione ascrivibile ad un uso di sostanze psicoattive ed i dati acquisiti e le valutazioni cliniche non soddisfano i criteri per porre diagnosi di disturbo da uso di sostanze”,
pagina 32 di 40 dichiarano che “si ritiene concluso il periodo di valutazione monitoraggio”, ribadendo esclusivamente le indicazioni a non frequentare luoghi a rischio o persone utilizzatrici di sostanze.
Pertanto, visti i suddetti esiti del percorso portato a termine proficuamente dallo non si CP_1 ritiene sussistano elementi di alcun pregiudizio per la minore, dovendosi altresì rigettare la domanda della ricorrente in ordine alla prosecuzione di un monitoraggio trimestrale tossicologico dello , CP_1 dal momento che lo stesso Servizio specialistici delle dipendente non ne ha ravvisato la necessità. Non ritiene questo Tribunale che residuino profilo di allarme nell'attualità che rendano opportuna l'assunzione di cautele di sorta.
Nessuna altra preoccupazione è stata espressa dalla madre in relazione alla frequentazione della minore con il padre, né il padre ha lamentato inadeguatezze materne.
Si sottolinea che fin dalla udienza innanzi al GOT in data 15.7.2024 il problema più pressante espresso dalle parti è stata la regolamentazione delle imminenti vacanze estive. All'esito della udienza i genitori hanno trovato un accordo perché la minore potesse trascorrere ampie vacanze con entrambi i genitori: in Grecia con la madre e in Sud Africa con il padre con accordo anche sul rilascio dei documenti validi per l'espatrio e quindi senza alcun timore di comportamenti genitoriali pregiudizievoli sotto alcun profilo.
I tempi di permanenza con i genitori
Il Tribunale ritiene di confermare il prevalente collocamento della minore presso la ER madre, attualmente nella porzione di casa coniugale già ad ella assegnata, sita in AN, Corso
Garbiladi n. 22.
Quanto alle frequentazioni del padre con la LI deve confermarsi l'attuale regolamentazione, per come meglio specificata in dispositivo, rivelatasi confacente all'interesse della piccola e ER costituente allo stato un abitudine di vita consolidata che non ha mai dato adito a situazioni di pregiudizio, così come anche richiesto dagli stessi genitori e dal curatore speciale, fatti sempre salvi differenti accordi delle parti che esercitano congiuntamente e pienamente la responsabilità genitoriale.
La casa coniugale
Uno dei temi di maggior conflitto tra le parti è stato quello in ordine alla casa coniugale di
AN, Corso Garibaldi n. 22 e in particolare la circostanza che lo nell'estate del 2023 ha CP_1 diviso in due porzioni distinte la suddetta casa familiare, da lui acquistata a novembre del 2019, all'insaputa della moglie, creando due unità autonome e distinte di mq. 110 circa ciascuna. pagina 33 di 40 La moglie ha scelto di vivere in una delle due unità, mentre il marito vive nell'altra. La moglie però ha contestato nel presente giudizio e continua a contestare la arbitrarietà della decisione del marito insistendo anche da ultimo nel chiedere l'assegnazione della casa coniugale nella sua interezza come era prima del frazionamento e la riduzione in pristino.
Questo Tribunale non può che ribadire, condividendole, le valutazioni già effettuate dal
Presidente relatore con l'ordinanza del gennaio 2025. Esaminata anche in sede collegiale la documentazione prodotta dalle parti, in primis il frazionamento che è avvenuto con regolare procedura catastale, viste le planimetrie e le foto prodotte, si ritiene che l'operazione del padre effettuata sull'immobile già adibito a casa coniugale, pur non corretta nei confronti del coniuge in quanto effettuata a sua insaputa e quindi senza il suo consenso, abbia portato alla realizzazione di una situazione che non si ritiene in contrasto con l'interesse della piccola , anzi che in qualche modo ER lo realizza pienamente. , infatti, come già ribadito, può beneficiare della vicinanza di entrambi i ER genitori passando da una casa all'altra con facilità senza problemi di spostamenti di zaini pesanti, di materiale scolastico e sportivo;
psicologicamente, quando è con l'uno è comunque confortata dalla vicinanza dell'altro genitore. Né può ritenersi che il dimezzamento della casa vista la sua età (aveva 5 anni e mezzo quando la divisione è stata effettuata) possa avere inciso sulla sua serenità non avendo la bambina ancora una vita di relazione tale da essere incisa dalle minori dimensioni del salone. Neppur la questione della sua cameretta. che è stata realizzata confinante con la camera della madre dalla quale si deve passare per accedere al bagno, può condizionare la sua crescita. Si tratta di questioni che assumono valore per un adulto ma non certo per una bambina di neppure 6 anni. Ora ne ha quasi 8 e deve ritenersi che, nel frattempo, si sia del tutto inserita nella nuova abitazione superando anche un possibile disorientamento iniziale. Inoltre, devono valorizzarsi i positivi aspetti economici della attuale situazione. Il padre, non dovendo provvedere a reperire una propria nuova situazione abitativa, potrà contribuire con maggior ampiezza alle esigenze della figlioletta e la madre può godere del fatto che sia il padre a far fronte al mutuo, alle spese condominiali ed alle utenze, come avviene nella attualità e come il padre non si è opposto a continuare a fare. Deve pertanto assegnarsi alla madre la porzione di casa coniugale contraddistinta con il subalterno 714.
Del resto la stessa ricorrente, che insiste nel ritenere non idonea l'attuale situazione abitativa sua e della LI, ha rifiutato le proposte del marito di acquisto/locazione di una nuova abitazione, mettendole a disposizione budget di certo non irrisori (lo in particolare aveva dato la propria CP_1
pagina 34 di 40 disponibilità a versare alla la somma di 600/700 mila euro da desinare all'acquisto di una Parte_1 casa da intestare alla LI con diritto di abitazione/usufrutto della ricorrente e in alternativa si è ER dichiarato disponibile a versare euro 2.500/3.000 mensile a titolo di contribuzione del canone di locazione di un immobile da destinare ad abitazione della LI e della ), senza di fatto Parte_1 avanzare altre proposte che non fossero l'assegnazione nella sua integralità della casa familiare.
La colf insiste nella propria domanda a che sia disposta l'esclusione dalla cura della LI CP_9
della sig.ra , chiedendo il di lei non avvicinamento alla minore a causa ER Parte_5 dell'asserito pregiudizio arrecato alla LI dalla prosecuzione di atti di denigrazione, svilimento, insulto e svalutazione da questa posti in essere nei confronti della ricorrente.
Si tratta della In merito alla colf , che era stata assunta dalla famiglia Persona_6 durante il matrimonio ma, a seguito di un inasprimento dei rapporti con la IG , è stata Parte_1 licenziata da quest'ultima, salvo poi essere nuovamente assunta dal signor . CP_1
A questo riguardo, pur ritenendo questo Tribunale di condividere le osservazioni del curatore speciale della minore circa l'opportunità che lo individui una diversa colf al fine di eliminare CP_1 un pretesto di conflitto tra i genitori (attesa l'elevata conflittualità tuttora esistente), si evidenzia che le allegazioni della ricorrente non risultano in alcun modo provate in giudizio: in particolare, non sono state prodotte le denunce che la avrebbe sporto nei confronti della né sono state Pt_5 Parte_1 provate condotte pregiudizievoli poste in essere dalla domestica nei confronti e in danno della minore.
Quanto al contenzioso giuslavorista tra la IG e la domestica, si sottolinea come Parte_1 esso non sia più pendente, essendosi concluso con un accordo transattivo tra le parti (cfr. note scritte del curatore speciale).
La domanda deve essere pertanto rigettata.
L'assegno di mantenimento paterno per la minore
Con l'ordinanza dell'11.01.2025 è stato posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI versando alla madre la somma mensile di euro 3.000, oltre al 100% delle spese scolastiche e mediche e oltre all'80% di tutte le altre spese straordinarie, con il residuo 20% a carico della madre. È stato altresì previsto che lo provveda al pagamento integrale di tutte le CP_1 spese inerenti l'immobile casa coniugale (mutuo, spese condominiali anche ordinarie e utenze).
Tutte le parti hanno chiesto la conferma delle suddette statuizioni. pagina 35 di 40 Pertanto il Tribunale, condividendo le valutazioni effettate in sede di ordinanza ex art. 473 bis
.22 c.p.c. e non essendo emersi nuovi elementi di fatto o di diritto per modificare la quantificazione ivi effettata, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., i redditi delle parti, i tempi di frequentazione padre/LI e l'età di quest'ultima, ancora piccola;
tenuto altresì conto del valore economico che discende dall'assegnazione alla madre della casa coniugale, e del fatto che tutte le spese relative alla casa si pongono a carico del padre, ritiene di confermare quanto già stabilito in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Il contributo di mantenimento per la moglie
Con l'ordinanza del 11.01.2025 è stato posso a carico dello l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento della moglie versandole un assegno mensile di euro 1.500.
La ne ha chiesto la conferma, mentre lo ha chiesto la revoca. Parte_1 CP_1
Il riconoscimento dell'addebito della separazione alla moglie comporta il rigetto della domanda della moglie di riconoscimento di un assegno mensile per sé ex art. 156 c.c. essendo un presupposto necessario per il riconoscimento del diritto del coniuge all'assegno di mantenimento che al coniuge richiedente non sia stata addebitata la separazione.
La domanda dello di ripetizione delle somme versate a tale titolo deve essere CP_1 rigettata. Invero secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte le somme versate da un coniuge a titolo di assegno di divorzio o di assegno di separazione, qualora, nei fatti, destinate a soddisfare, per la loro non elevata entità, mere esigenze di carattere alimentare, non sono suscettibili di ripetizione qualora venga meno il diritto del coniuge a percepirlo o nel caso in cui ne venga ridotta l'entità (cfr. Cass 13060/2022).
E' consolidato orientamento della Corte che il provvedimento presidenziale di fissazione dell'assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c. (ma la situazione non muta con l'entrata in vigore della nuova normativa) ha natura cautelare, mirando ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato. Da siffatta natura e funzione dell'assegno consegue che "gli effetti della decisione che esclude il diritto al mantenimento, ovvero ne riduce la misura, non possono comportare la ripetibilità delle somme -o maggiori somme- a quel titolo corrisposte sino al formarsi del giudicato. Infatti, sotto il profilo sostanziale, l'assegno provvisorio di pagina 36 di 40 separazione tiene luogo del mantenimento al quale il coniuge abbiente sarebbe stato tenuto in costanza della convivenza;
sotto quello processuale, la riconduzione del provvedimento ex art. 708 c.p.c., alla tutela cautelare comporta che di questa ha la funzione tipica, in cui è preminente 1'interesse pubblico alla conservazione della situazione esistente, con la correlata irripetibilità delle somme corrisposte, qualora la decisione definitiva escluda il diritto all'assegno, ovvero ne riduca l'importo, in quanto si presumono consumate per il sostentamento, salva la possibilità da parte del coniuge danneggiato di far valere la responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 2, se ne ricorrano i presupposti, che nel caso di specie devono escludersi, e comunque non invocata dallo (cfr. Cass. n 2006/13593). CP_1
Le spese di lite
Vista la prevalente soccombenza della e l'accordo sulle domande relative alla Parte_1 genitorialità ed al contributo di mantenimento per la LI minore, le spese di lite devono essere poste a carico della ricorrente nella misura di 2/3 e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore esclusa la fase della istruttoria che non è stata svolta, e devono essere compensate nella restante misura di 1/3.
Le spese del curatore speciale della minore, nominato nell'interesse della stessa, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e si liquidano come in dispositivo sulla pase dei parametri sopra richiamati.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio ortodosso in
[...] Controparte_1
OS (GRECIA) in data 23.06.2012, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di MILANO nell'anno 2020, Atto 472 – Parte 2 – Serie C1 volume R01,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, pagina 37 di 40 3. Dichiara che la separazione è addebitabile alla moglie,
4. Affida la LI minore nata il [...] ad [...] i genitori, con residenza ER anagrafica della stessa insieme alla madre in AN in corso Garibaldi 22,
5. Disporre che i genitori esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria amministrazione,
6. Assegna alla madre la porzione della casa coniugale sita in AN in corso Garibaldi 22, subalterno 714 con tutto quanto l'arreda, rigettando la domanda di assegnazione dell'intera casa e di ripristino dell'immobile,
7. Dispone che padre sostenga integralmente le spese condominiali anche ordinarie e i costi delle utenze anche della porzione di immobile assegnata alla madre,
8. Autorizza il padre, fatti sempre salvi differenti e migliorativi accordi delle parti, a vedere e tenere con sé la LI un giorno alla settimana, in caso di disaccordo, il mercoledì prendendola da scuola e riportandola a scuola il giorno successivo;
a fine settimana alternati, dal venerdì alla uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola;
durante le trasferte della madre a Londra o in altre località per tutti i giorni della trasferta. La metà delle vacanze scolastiche estive per periodi di 2 o 3 settimane consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno;
le vacanze di halloween alternate con la settimana bianca;
la metà delle vacanze di Natale e delle vacanze di Pasqua alternando i due periodi con la madre;
i ponti adiacenti al fine settimana di competenza (entro il mercoledì con il fine settimana precedente, dal giovedì con il fine settimana successivo),
9. Rigetta le domande della ricorrente riguardante il proseguo del monitoraggio tossicologico dello e di allontanamento della colf assunta dallo Scarnera SI.ra CP_1 Parte_5
,
[...]
10. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per la LI minore, a decorrere dalla domanda (marzo 2024) entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 3.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione marzo 2025, oltre al 100% delle spese scolastiche di , comprensive di materiale, di mensa, gite e di tutte le attività effettate ER con la scuola, ed il 100% di tutte le spese mediche anche coperte dalla assicurazione pagina 38 di 40 sanitaria del padre, oltre all'80% delle spese come da linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di AN sottoscritte nel 2017 secondo il seguente schema (con esclusione delle spese che il padre deve sostenere al 100%), e con le seguenti modalità, rimanendo il restante
20% a carico della madre:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 39 di 40 f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
11. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla , Parte_1
12. Rigetta la domanda dello di restituzione delle somme già versate alla , CP_1 Parte_1
13. Condanna la alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore dello Parte_1
nella misura 2/3 che si liquidano, per tale frazione, in euro 4.000,00 oltre spese CP_1 generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge,
14. Compensa tra le parti le spese di lite nella restante frazione di 1/3,
15. Condanna entrambi i genitori al pagamento delle spese di lite sostenute dal curatore speciale della minore in solido tra loro, con ripartizione interna nella misura del 50% ciascuno, che si liquidano in € 3.500 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
AN, 23.07.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo pagina 40 di 40