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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/09/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 12 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 1957/2025
All'udienza del 12 Settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:15 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
25 Agosto 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Gregorio Papalia per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- Per parte resistente l'Avv. Domenico Condemi CP_1
per delega dell'Avv. Piero Pompameo, collegato tramite piattaforma teams;
- Per parte resistente l'Avv. Giuseppe Chindamo per CP_2
delega dell'Avv. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P. Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:35, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del provvedimento decisorio;
Alle ore 13:49 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura dell'ordinanza resa a verbale;
Alle ore 13,52;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 12/09/2025 ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nella causa iscritta al n. RG 1957/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Gregorio Papalia, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Pompameo;
resistente
E
, in persona del suo presidente pro-tempore, CP_2
rappresentato e difeso dagli avv. ti e CP_4 [...]
; CP_5
resistente
3 Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Con ricorso depositato in data 11 giugno u.s., Parte_1
proponeva opposizione all'intimazione di
[...]
pagamento n. 0942059007099620000, notificata in data
20.5.2025 in relazione alle sottese cartelle esattoriali: N.
39420112000426800000, dell'importo di € 7.128,35, per l'anno 2010 e N. 39420120002609873000, dell'importo di
€ 3.019,91, per l'anno 2011.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione della pretesa e l'irregolare notifica dell'atto impugnato.
Si costituivano in giudizio ed impugnando e CP_1 CP_2
contestando la domanda, quest'ultimo, fra le altre cose, eccepiva l'incompetenza per territorio dell'intestato
Tribunale.
Ciò posto, va dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito, atteso che, l'avviso opposto è stato emesso per il recupero e la riscossione di somme dovute a titolo di rate di premio, contributi ed accessori, da parte di azienda con dipendenti, dovute ad Sede di Reggio CP_2
Calabria.
Infatti, a norma dell'art. 444, terzo comma, c.p.c., che, prevede che: “per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente”.
4 Alla luce della citata norma, essendo il rapporto dedotto in giudizio relativo alle cartelle esattoriali riguardante la contribuzione dovuta alla gestione aziende con dipendenti, competente a conoscere la controversia è il
Tribunale di Reggio Calabria.
L'andamento del processo, giustifica al compensazione totale delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da ,per i motivi sopra esposti e dichiara la CP_2
propria incompetenza in favore del Tribunale di Reggio
Calabria.
- Fissa il termine perentorio di mesi uno dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale dichiarato competente;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Palmi lì 12 settembre 2025.
Il G.O.P.
Maria Domenica Romeo
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 12 SETTEMBRE 2025
N.R.G. 1957/2025
All'udienza del 12 Settembre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:15 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
25 Agosto 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Gregorio Papalia per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- Per parte resistente l'Avv. Domenico Condemi CP_1
per delega dell'Avv. Piero Pompameo, collegato tramite piattaforma teams;
- Per parte resistente l'Avv. Giuseppe Chindamo per CP_2
delega dell'Avv. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P. Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:35, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del provvedimento decisorio;
Alle ore 13:49 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura dell'ordinanza resa a verbale;
Alle ore 13,52;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 12/09/2025 ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nella causa iscritta al n. RG 1957/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente,
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Gregorio Papalia, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Pompameo;
resistente
E
, in persona del suo presidente pro-tempore, CP_2
rappresentato e difeso dagli avv. ti e CP_4 [...]
; CP_5
resistente
3 Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento.
Con ricorso depositato in data 11 giugno u.s., Parte_1
proponeva opposizione all'intimazione di
[...]
pagamento n. 0942059007099620000, notificata in data
20.5.2025 in relazione alle sottese cartelle esattoriali: N.
39420112000426800000, dell'importo di € 7.128,35, per l'anno 2010 e N. 39420120002609873000, dell'importo di
€ 3.019,91, per l'anno 2011.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione della pretesa e l'irregolare notifica dell'atto impugnato.
Si costituivano in giudizio ed impugnando e CP_1 CP_2
contestando la domanda, quest'ultimo, fra le altre cose, eccepiva l'incompetenza per territorio dell'intestato
Tribunale.
Ciò posto, va dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito, atteso che, l'avviso opposto è stato emesso per il recupero e la riscossione di somme dovute a titolo di rate di premio, contributi ed accessori, da parte di azienda con dipendenti, dovute ad Sede di Reggio CP_2
Calabria.
Infatti, a norma dell'art. 444, terzo comma, c.p.c., che, prevede che: “per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione del giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente”.
4 Alla luce della citata norma, essendo il rapporto dedotto in giudizio relativo alle cartelle esattoriali riguardante la contribuzione dovuta alla gestione aziende con dipendenti, competente a conoscere la controversia è il
Tribunale di Reggio Calabria.
L'andamento del processo, giustifica al compensazione totale delle spese fra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da ,per i motivi sopra esposti e dichiara la CP_2
propria incompetenza in favore del Tribunale di Reggio
Calabria.
- Fissa il termine perentorio di mesi uno dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa davanti al Tribunale dichiarato competente;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Palmi lì 12 settembre 2025.
Il G.O.P.
Maria Domenica Romeo
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