Articolo 2 della Legge 3 agosto 2007, n. 124
Articolo 1Articolo 3
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12 ottobre 2007
Art. 2. (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) 1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). 2. Ai fini della presente legge, per "servizi di informazione per la sicurezza" si intendono l'AISE e l'AISI.
Entrata in vigore il 12 ottobre 2007
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