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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/06/2024, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 126/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. AMBROSIO MARIO;
Parte_1
contro
– con Avv. GIUSEPPE Controparte_1
TORRE;
e contro
– con Avv. Controparte_2
NADIA PEREGO;
oggi 05/06/2024 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: in collegamento da remoto, per la parte ricorrente l'Avv. AMBROSIO MARIO;
per la parte resistente , l'Avv. ALBA Controparte_1
CHIARA AIROLDI in sostituzione dell'Avv. GIUSEPPE TORRE;
per la parte resistente l'Avv. NADIA PEREGO. CP_3
Il Giudice invita le parti alla discussione.
La difesa attorea insiste per l'accoglimento del ricorso e rileva che il primo degli
AVA risulta notificato nel 2022, quando il credito contributivo era già prescritto e perciò l'AVA era nullo, sicchè insiste per l'accoglimento del ricorso per questa parte.
L'Avv. PEREGO ribadisce che la contribuzione risalente non è perciò solo prescritta ed in ogni caso osserva che l'AVA è definitivo, il che impedisce ogni successiva eccezione di prescrizione.
1 L' Avv. AIROLDI osserva che l è priva Controparte_1
di legittimazione passiva per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica dell'AVA. Per il resto si riporta alla memoria e ribadisce il corretto operato del Concessionario. In caso di soccombenza dell
[...]
chiede di essere manlevata dall Controparte_1 CP_3
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 126/2024, avente per oggetto “opposizione a comunicazione di fermo amministrativo”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. MARIO Parte_1 C.F._1
AMBROSIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE TORRE,
E CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_2 P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 14/2/2024, ha proposto opposizione avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13480202400001023000, notificatagli il
12/2/2024, assumendone la nullità per intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali portati dalla stessa, nonché l'illegittimità della sua notifica in quanto effettuata a mezzo del servizio postale;
ha anche chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nella comunicazione di fermo e nei due avvisi di addebito in esso elencati (il 3 n. 434202200000682137000 presuntivamente notificato il 06/10/2022, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 11.797,40 per presunto mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015; il n. 43420220000682238000 notificato il
06/10/2022, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €
1.808,82 per mancato pagamento contributi IVS anno 2016). Il ricorrente ha infine eccepito la nullità degli AVA per illegittimo calcolo degli interessi.
Si sono costituite in giudizio entrambe le parti convenute, chiedendo il rigetto del ricorso.
L ha documentato la notifica degli AVA alla pec del ricorrente e dedotto in ordine alla CP_3
loro definitività per difetto di tempestiva impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs.vo n.
46/1999, per il resto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento agli atti della procedura esecutiva, nonché la tardività dell'eccezione relativa al calcolo egli interessi, trattandosi di vizio da far valere nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla Controparte_1
questione della prescrizione, nonché rilevato la corretta notificazione del preavviso di fermo
2. Preliminarmente occorre osservare che vi è carenza dell'interesse ad agire del ricorrente rispetto alla dichiarazione di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Trattasi infatti di atto che non arreca alcuna menomazione al patrimonio del presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri (cfr. sent. Cass. n. 8890/2009), sicchè esso non appare autonomamente impugnabile, se non per introdurre un giudizio di accertamento negativo del credito (cfr. ord. Cass . n. 28509/2022).
Tale constatazione è assorbente rispetto all'eccezione di irregolarità della notifica del preavviso di fermo (che peraltro il ricorrente non nega di avere ricevuto alla pec personale, come dedotto e documentato dall e consente di circoscrivere l'odierna decisione Controparte_1
entro il perimetro della domanda di accertamento della prescrizione dei crediti portati dagli
AVA ed indicati nella predetta comunicazione.
3. Tale eccezione di prescrizione è infondata.
Come documentato dall gli avvisi di addebito sono stati notificati entrambi in data CP_3
6.10.2022 (docc. nn. 1 e 2 dell , regolarmente all'indirizzo pec del ricorrente (doc. n. 3 CP_3
dell L'allegazione non è stata nemmeno contestata dalla difesa attorea dopo la CP_3
4 costituzione dell . Sul punto è quindi sufficiente osservare che secondo il combinato CP_2
disposto degli artt. 18 del d.lgs. 46/1999, 49, 50 e 26 del D.P.R. 602/1973, la notifica della cartella e degli atti prodromici alla riscossione coattiva di crediti previdenziali può essere eseguita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
È quindi pacifico che la prescrizione quinquennale non può essere maturata dopo la notifica degli AVA, avvenuta il 6.10.2022, perché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata notificata in data 12.2.2024 ed il predetto termine quinquennale non è maturato neppure alla data odierna.
3.1. È invece preclusa al ricorrente l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata prima della notifica degli AVA.
Infatti, l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dei titoli doveva essere fatta valere nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notificazione, trattandosi del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. 46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall dall'art. 30, co. 14, D.L. 78/2019, conv. in L. CP_3
122/2019), la cui mancata osservanza determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (giurisprudenza costante a partire da sent. Cass. n. 18145/2012), con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo, sia ogni contestazione circa il merito della pretesa.
Tanto premesso, il termine ex art. 24, comma 5 cit. è senz'altro scaduto e come dedotto dall'ente impositore gli AVA sono divenuti definitivi. Né il ricorrente può far valere l'illegittimo calcolo degli interessi, trattandosi di contestazione che andava fatta valere nel medesimo termine di 40 giorni.
Tutte le domande attoree sono pertanto infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa ed in favore di ciascuna delle parti convenute.
5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_2
disattesa od assorbita, rigetta le domande del ricorrente;
condanna il ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida per ciascuna in €
1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 5 giugno 2024.
Il Giudice Federica Trovò
6
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 126/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. AMBROSIO MARIO;
Parte_1
contro
– con Avv. GIUSEPPE Controparte_1
TORRE;
e contro
– con Avv. Controparte_2
NADIA PEREGO;
oggi 05/06/2024 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: in collegamento da remoto, per la parte ricorrente l'Avv. AMBROSIO MARIO;
per la parte resistente , l'Avv. ALBA Controparte_1
CHIARA AIROLDI in sostituzione dell'Avv. GIUSEPPE TORRE;
per la parte resistente l'Avv. NADIA PEREGO. CP_3
Il Giudice invita le parti alla discussione.
La difesa attorea insiste per l'accoglimento del ricorso e rileva che il primo degli
AVA risulta notificato nel 2022, quando il credito contributivo era già prescritto e perciò l'AVA era nullo, sicchè insiste per l'accoglimento del ricorso per questa parte.
L'Avv. PEREGO ribadisce che la contribuzione risalente non è perciò solo prescritta ed in ogni caso osserva che l'AVA è definitivo, il che impedisce ogni successiva eccezione di prescrizione.
1 L' Avv. AIROLDI osserva che l è priva Controparte_1
di legittimazione passiva per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica dell'AVA. Per il resto si riporta alla memoria e ribadisce il corretto operato del Concessionario. In caso di soccombenza dell
[...]
chiede di essere manlevata dall Controparte_1 CP_3
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 126/2024, avente per oggetto “opposizione a comunicazione di fermo amministrativo”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. MARIO Parte_1 C.F._1
AMBROSIO, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE TORRE,
E CONTRO
(c.f. ) - con Controparte_2 P.IVA_2
il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 14/2/2024, ha proposto opposizione avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13480202400001023000, notificatagli il
12/2/2024, assumendone la nullità per intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali portati dalla stessa, nonché l'illegittimità della sua notifica in quanto effettuata a mezzo del servizio postale;
ha anche chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme indicate nella comunicazione di fermo e nei due avvisi di addebito in esso elencati (il 3 n. 434202200000682137000 presuntivamente notificato il 06/10/2022, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 11.797,40 per presunto mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015; il n. 43420220000682238000 notificato il
06/10/2022, con il quale gli veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di €
1.808,82 per mancato pagamento contributi IVS anno 2016). Il ricorrente ha infine eccepito la nullità degli AVA per illegittimo calcolo degli interessi.
Si sono costituite in giudizio entrambe le parti convenute, chiedendo il rigetto del ricorso.
L ha documentato la notifica degli AVA alla pec del ricorrente e dedotto in ordine alla CP_3
loro definitività per difetto di tempestiva impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs.vo n.
46/1999, per il resto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento agli atti della procedura esecutiva, nonché la tardività dell'eccezione relativa al calcolo egli interessi, trattandosi di vizio da far valere nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
L ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla Controparte_1
questione della prescrizione, nonché rilevato la corretta notificazione del preavviso di fermo
2. Preliminarmente occorre osservare che vi è carenza dell'interesse ad agire del ricorrente rispetto alla dichiarazione di nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Trattasi infatti di atto che non arreca alcuna menomazione al patrimonio del presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri (cfr. sent. Cass. n. 8890/2009), sicchè esso non appare autonomamente impugnabile, se non per introdurre un giudizio di accertamento negativo del credito (cfr. ord. Cass . n. 28509/2022).
Tale constatazione è assorbente rispetto all'eccezione di irregolarità della notifica del preavviso di fermo (che peraltro il ricorrente non nega di avere ricevuto alla pec personale, come dedotto e documentato dall e consente di circoscrivere l'odierna decisione Controparte_1
entro il perimetro della domanda di accertamento della prescrizione dei crediti portati dagli
AVA ed indicati nella predetta comunicazione.
3. Tale eccezione di prescrizione è infondata.
Come documentato dall gli avvisi di addebito sono stati notificati entrambi in data CP_3
6.10.2022 (docc. nn. 1 e 2 dell , regolarmente all'indirizzo pec del ricorrente (doc. n. 3 CP_3
dell L'allegazione non è stata nemmeno contestata dalla difesa attorea dopo la CP_3
4 costituzione dell . Sul punto è quindi sufficiente osservare che secondo il combinato CP_2
disposto degli artt. 18 del d.lgs. 46/1999, 49, 50 e 26 del D.P.R. 602/1973, la notifica della cartella e degli atti prodromici alla riscossione coattiva di crediti previdenziali può essere eseguita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
È quindi pacifico che la prescrizione quinquennale non può essere maturata dopo la notifica degli AVA, avvenuta il 6.10.2022, perché la comunicazione preventiva di fermo amministrativo è stata notificata in data 12.2.2024 ed il predetto termine quinquennale non è maturato neppure alla data odierna.
3.1. È invece preclusa al ricorrente l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata prima della notifica degli AVA.
Infatti, l'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dei titoli doveva essere fatta valere nel termine perentorio di 40 giorni dalla loro notificazione, trattandosi del termine previsto dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. 46/1999 (dettato con riferimento alla cartella di pagamento, ed esteso all'avviso di addebito emesso dall dall'art. 30, co. 14, D.L. 78/2019, conv. in L. CP_3
122/2019), la cui mancata osservanza determina la decadenza dall'impugnazione del titolo e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (giurisprudenza costante a partire da sent. Cass. n. 18145/2012), con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo, sia ogni contestazione circa il merito della pretesa.
Tanto premesso, il termine ex art. 24, comma 5 cit. è senz'altro scaduto e come dedotto dall'ente impositore gli AVA sono divenuti definitivi. Né il ricorrente può far valere l'illegittimo calcolo degli interessi, trattandosi di contestazione che andava fatta valere nel medesimo termine di 40 giorni.
Tutte le domande attoree sono pertanto infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa ed in favore di ciascuna delle parti convenute.
5
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di e
[...] Controparte_1 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione Controparte_2
disattesa od assorbita, rigetta le domande del ricorrente;
condanna il ricorrente a rifondere alle parti resistenti le spese del giudizio, che liquida per ciascuna in €
1.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 5 giugno 2024.
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