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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/03/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2853/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2853/2023 R.G., promossa
DA
(C.F.: , nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Carini n. 22, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosario Schembari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...]
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
04.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a Questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
CP_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio con il predetto a JE El BA (Tunisia) il
03.08.2014, matrimonio poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comiso al n. 58,
Parte II, serie C, Ufficio 1, Anno 2014; che dall'unione coniugale sono nati i figli e rispettivamente il 2.10.2016 e il Per_1 Per_2
13.12.2018, attualmente conviventi con la ricorrente;
che ha altresì esposto come a causa della condotta distaccata e irriguardosa assunta dal resistente in costanza di convivenza, il rapporto si sia irrimediabilmente deteriorato e che lo stesso resistente si è volontariamente allontanato da tempo dalla casa coniugale senza farvi più ritorno, così da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé e con facoltà del padre di vederli ed averli con se ogni volta che lo stesso vorrà e/o come da statuizione del Tribunale, disponendosi a carico del marito l'obbligo di versare in favore della ricorrente, un assegno mensile di euro 600,00 – da rivalutare annualmente in ragione dell'indice ISTAT- quale contributo al mantenimento dei figli -, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, nonché il versamento dell'intero Assegno Unico percepito per i minori in favore di se stessa;
che, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza presidenziale dell'1.02.2024 stante l'assenza del resistente non comparso, benché regolarmente citato, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente con riserva di provvedere per il resto;
che, quindi, con ordinanza ex art. 743 bis 22 c.p.c. dell'8.02.2024 è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori nata il [...] e nato il [...] ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, sia pure con collocazione prevalente presso la madre che vive in Francia, e le modalità di permanenza dei minori con i genitori (..”Ritenuto che sulla base di quanto riportato dalla ricorrente ed attesa la distanza di residenza dei due genitori, ma non essendovi ragioni ostative al riguardo, non potendo la frequentazione che ordinariamente avvenire che a mezzo di videochiamate che vanno fatte almeno una volta al giorno, può disporsi, salvo diversi accordi delle parti, che il padre possa liberamente vedere e tenere con sé i minori, ogni volta che si reca in
Francia, e in questo caso dando un preavviso di almeno cinque giorni prima alla resistente, tenendo conto delle eIGenze e degli impegni dei minori stessi, e in ogni caso almeno un fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché per venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo di ogni anno, per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale”), e l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento dei due CP_1 figli versando a , entro giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di €. 300,00 (150,00 Parte_1
per figlio), al netto tuttavia dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie e a fare tempo dalla data del ricorso;
che, quindi, la causa veniva rinviata all'udienza di decisione del 4.12.2024, con assegnazione dei termini di legge e sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte;
che nei termini concessi parte ricorrente ha ritualmente depositato note di precisazione conclusioni e comparsa conclusionale, i cui contenuti si hanno per trascritti e riportati in questa sede;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in CP_1
giudizio benché regolarmente citato;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, per ciò che concerne i provvedimenti relativi all'affidamento e alla collocazione dei figli minori presso la madre che attualmente vive e lavora in Francia, deve ritenersi conforme all'interesse degli stessi confermare in questa sede il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, per come pure richiesto dalla ricorrente, che ne ha sempre incentivato la frequentazione e, vieppiù, non ha mai dedotto nè allegato in atti, tanto nella fase introduttiva del presente giudizio quanto nel corso dello stesso, la sussistenza di eventuali circostanze pregiudizievoli per l'interesse dei minori, derivanti da comportamenti posti in essere dal padre tali da poter legittimare l'assunzione di un provvedimento di affidamento esclusivo, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita nel modo che segue: la frequentazione ordinaria dovrà avvenire a mezzo di videochiamate che vanno fatte almeno una volta al giorno e, salvo diversi accordi delle parti, il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé i minori, ogni volta che si reca in Francia, dando un preavviso di almeno cinque giorni prima alla resistente, tenendo conto delle eIGenze e degli impegni dei minori stessi, e in ogni caso almeno un fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché per venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo di ogni anno, per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
che, circa i profili patrimoniali, in linea con quanto già previsto in seno alla suddetta ordinanza, può trovare conferma l'obbligo posto in capo al resistente di concorrere al mantenimento dei figli, nella misura di euro 300,00 mensili (150,00 euro per figlio), da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie a far tempo dalla data di proposizione del ricorso, rilevando in ogni caso la potenziale capacità economica e reddituale del padre, indipendentemente da un eventuale stato di disoccupazione che lo vede obbligato a contribuire almeno al minimo vitale occorrente per le spese ordinarie dei medesimi, avendoli esso generati;
che, analogamente, può trovare conferma anche in questa definitiva sede, il provvedimento di assegnazione dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per intero dalla ricorrente;
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di che, benché ritualmente citato, non si è costituito in CP_1
giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio a JE El BA (Tunisia) il 03.08.2014, matrimonio poi trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Comiso al n. 58, Parte II, serie C, Ufficio 1, Anno 2014;
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori (n. 02.10.2016) e (n. Per_1 Per_2
13.12.2018) con collocamento prevalente presso la madre;
Regolamenta i tempi di permanenza con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare alla IG.ra , entro giorno cinque di CP_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli, la somma mensile di complessivi euro 300,00 (150,00 euro per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie a far tempo dalla data di proposizione del ricorso;
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Ragusa il 28.02.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________ IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2853/2023 R.G., promossa
DA
(C.F.: , nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Carini n. 22, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosario Schembari, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...]
RESISTENTE-contumace-
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
04.12.2024, sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a Questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
CP_1 che ha esposto di aver contratto matrimonio con il predetto a JE El BA (Tunisia) il
03.08.2014, matrimonio poi trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Comiso al n. 58,
Parte II, serie C, Ufficio 1, Anno 2014; che dall'unione coniugale sono nati i figli e rispettivamente il 2.10.2016 e il Per_1 Per_2
13.12.2018, attualmente conviventi con la ricorrente;
che ha altresì esposto come a causa della condotta distaccata e irriguardosa assunta dal resistente in costanza di convivenza, il rapporto si sia irrimediabilmente deteriorato e che lo stesso resistente si è volontariamente allontanato da tempo dalla casa coniugale senza farvi più ritorno, così da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
che ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso di sé e con facoltà del padre di vederli ed averli con se ogni volta che lo stesso vorrà e/o come da statuizione del Tribunale, disponendosi a carico del marito l'obbligo di versare in favore della ricorrente, un assegno mensile di euro 600,00 – da rivalutare annualmente in ragione dell'indice ISTAT- quale contributo al mantenimento dei figli -, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, nonché il versamento dell'intero Assegno Unico percepito per i minori in favore di se stessa;
che, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza presidenziale dell'1.02.2024 stante l'assenza del resistente non comparso, benché regolarmente citato, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente con riserva di provvedere per il resto;
che, quindi, con ordinanza ex art. 743 bis 22 c.p.c. dell'8.02.2024 è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli minori nata il [...] e nato il [...] ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, sia pure con collocazione prevalente presso la madre che vive in Francia, e le modalità di permanenza dei minori con i genitori (..”Ritenuto che sulla base di quanto riportato dalla ricorrente ed attesa la distanza di residenza dei due genitori, ma non essendovi ragioni ostative al riguardo, non potendo la frequentazione che ordinariamente avvenire che a mezzo di videochiamate che vanno fatte almeno una volta al giorno, può disporsi, salvo diversi accordi delle parti, che il padre possa liberamente vedere e tenere con sé i minori, ogni volta che si reca in
Francia, e in questo caso dando un preavviso di almeno cinque giorni prima alla resistente, tenendo conto delle eIGenze e degli impegni dei minori stessi, e in ogni caso almeno un fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché per venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo di ogni anno, per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale”), e l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento dei due CP_1 figli versando a , entro giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di €. 300,00 (150,00 Parte_1
per figlio), al netto tuttavia dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per l'intero dalla ricorrente da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie e a fare tempo dalla data del ricorso;
che, quindi, la causa veniva rinviata all'udienza di decisione del 4.12.2024, con assegnazione dei termini di legge e sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte;
che nei termini concessi parte ricorrente ha ritualmente depositato note di precisazione conclusioni e comparsa conclusionale, i cui contenuti si hanno per trascritti e riportati in questa sede;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in CP_1
giudizio benché regolarmente citato;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi e l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, per ciò che concerne i provvedimenti relativi all'affidamento e alla collocazione dei figli minori presso la madre che attualmente vive e lavora in Francia, deve ritenersi conforme all'interesse degli stessi confermare in questa sede il loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, per come pure richiesto dalla ricorrente, che ne ha sempre incentivato la frequentazione e, vieppiù, non ha mai dedotto nè allegato in atti, tanto nella fase introduttiva del presente giudizio quanto nel corso dello stesso, la sussistenza di eventuali circostanze pregiudizievoli per l'interesse dei minori, derivanti da comportamenti posti in essere dal padre tali da poter legittimare l'assunzione di un provvedimento di affidamento esclusivo, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita nel modo che segue: la frequentazione ordinaria dovrà avvenire a mezzo di videochiamate che vanno fatte almeno una volta al giorno e, salvo diversi accordi delle parti, il padre potrà liberamente vedere e tenere con sé i minori, ogni volta che si reca in Francia, dando un preavviso di almeno cinque giorni prima alla resistente, tenendo conto delle eIGenze e degli impegni dei minori stessi, e in ogni caso almeno un fine settimana al mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nonché per venti giorni anche non consecutivi nel periodo estivo di ogni anno, per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
che, circa i profili patrimoniali, in linea con quanto già previsto in seno alla suddetta ordinanza, può trovare conferma l'obbligo posto in capo al resistente di concorrere al mantenimento dei figli, nella misura di euro 300,00 mensili (150,00 euro per figlio), da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie a far tempo dalla data di proposizione del ricorso, rilevando in ogni caso la potenziale capacità economica e reddituale del padre, indipendentemente da un eventuale stato di disoccupazione che lo vede obbligato a contribuire almeno al minimo vitale occorrente per le spese ordinarie dei medesimi, avendoli esso generati;
che, analogamente, può trovare conferma anche in questa definitiva sede, il provvedimento di assegnazione dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito per intero dalla ricorrente;
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di che, benché ritualmente citato, non si è costituito in CP_1
giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio a JE El BA (Tunisia) il 03.08.2014, matrimonio poi trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Comiso al n. 58, Parte II, serie C, Ufficio 1, Anno 2014;
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori i figli minori (n. 02.10.2016) e (n. Per_1 Per_2
13.12.2018) con collocamento prevalente presso la madre;
Regolamenta i tempi di permanenza con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare alla IG.ra , entro giorno cinque di CP_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli, la somma mensile di complessivi euro 300,00 (150,00 euro per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie a far tempo dalla data di proposizione del ricorso;
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Ragusa il 28.02.2025
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti