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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 606/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice LA IR AS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 606/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU, domiciliato Pt_1 P.IVA_1
in sede
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACOMO Controparte_1 C.F._1
CA CU, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale Pt_1
svolto dal CTU Dott.ssa nell'ambito del procedimento per accertamento Persona_1
tecnico preventivo (RG. 962/2024) proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc da e Controparte_1
conclusosi in suo favore con l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 a decorrere dalla data della visita peritale (14/11/2024). Costituitosi ritualmente in giudizio, ha richiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1
depositata da alla luce delle argomentazioni svolte in comparsa. Pt_1
La causa, istruita solo mediante i chiarimenti del CTU, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni che seguono.
In sede di chiarimenti resi nell'udienza del 23/10/2025, la Dott.ssa , nel Persona_1
confermare il precedente elaborato peritale, ha dichiarato quanto segue:
- “avevo già dato chiarimenti al CTP di parte convenuta e in ricorso sono ribadite le
medesime argomentazioni;
ribadisco che la neoplasia di cui il periziando è affetto ha
prognosi incerta in quanto già da aprile 2024 la TAC total body evidenziava nodularità
parenchimali a entrambi lobi e presenta inoltre localizzazione linfonodali, pertanto questa
condizione clinica giustifica il riconoscimento di una totale inabilità al lavoro con codice
9325 (incertezza prognosi); per quanto attiene al riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento rilevo che quanto obiettivato in sede di operazioni peritali, ovvero che il
paziente si trovava in scadute condizioni generali di nutrizione, sarcopenia, presentava
dispnea per movimenti attivi e la stazione eretta, pur mantenuta in autonomia era instabile;
non ho altro da aggiungere”.
Le conclusioni cui il CTU Dott.ssa è pervenuto in sede di chiarimenti a Persona_1
conferma delle valutazioni espresse con il precedente elaborato peritale, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cpc (RG. 962/2024), sono del tutto esaustive oltre che condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo e possono pertanto porsi a fondamento della decisione.
L'opposizione proposta da deve, quindi, essere respinta, stante l'accertata sussistenza in Pt_1
favore di dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento Controparte_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 a decorrere dalla data della visita peritale (14/11/2024). Le spese di lite vengono compensate per metà, stante il riconoscimento dei requisiti sanitari a decorrere dalla data della visita peritale (14/11/2024), e poste a carico di per la restante metà, Pt_1
come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di . Pt_1
P.Q.M.
- respinge l'opposizione;
- dichiara in possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento Controparte_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80, come accertato dal CTU, a decorrere dalla data della visita peritale (14/11/2024);
- le spese di lite vengono compensate per metà e poste a carico di per la restante metà, Pt_1
liquidate in € 1.650,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'Avv. Giacomo Luca Barrocu;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, 24/11/2025
Il giudice
LA IR AS
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice LA IR AS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 606/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA ANTONIETTA CANU, domiciliato Pt_1 P.IVA_1
in sede
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIACOMO Controparte_1 C.F._1
CA CU, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale Pt_1
svolto dal CTU Dott.ssa nell'ambito del procedimento per accertamento Persona_1
tecnico preventivo (RG. 962/2024) proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc da e Controparte_1
conclusosi in suo favore con l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 a decorrere dalla data della visita peritale (14/11/2024). Costituitosi ritualmente in giudizio, ha richiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_1
depositata da alla luce delle argomentazioni svolte in comparsa. Pt_1
La causa, istruita solo mediante i chiarimenti del CTU, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni che seguono.
In sede di chiarimenti resi nell'udienza del 23/10/2025, la Dott.ssa , nel Persona_1
confermare il precedente elaborato peritale, ha dichiarato quanto segue:
- “avevo già dato chiarimenti al CTP di parte convenuta e in ricorso sono ribadite le
medesime argomentazioni;
ribadisco che la neoplasia di cui il periziando è affetto ha
prognosi incerta in quanto già da aprile 2024 la TAC total body evidenziava nodularità
parenchimali a entrambi lobi e presenta inoltre localizzazione linfonodali, pertanto questa
condizione clinica giustifica il riconoscimento di una totale inabilità al lavoro con codice
9325 (incertezza prognosi); per quanto attiene al riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento rilevo che quanto obiettivato in sede di operazioni peritali, ovvero che il
paziente si trovava in scadute condizioni generali di nutrizione, sarcopenia, presentava
dispnea per movimenti attivi e la stazione eretta, pur mantenuta in autonomia era instabile;
non ho altro da aggiungere”.
Le conclusioni cui il CTU Dott.ssa è pervenuto in sede di chiarimenti a Persona_1
conferma delle valutazioni espresse con il precedente elaborato peritale, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cpc (RG. 962/2024), sono del tutto esaustive oltre che condivisibili sotto il profilo logico – argomentativo e possono pertanto porsi a fondamento della decisione.
L'opposizione proposta da deve, quindi, essere respinta, stante l'accertata sussistenza in Pt_1
favore di dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento Controparte_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80 a decorrere dalla data della visita peritale (14/11/2024). Le spese di lite vengono compensate per metà, stante il riconoscimento dei requisiti sanitari a decorrere dalla data della visita peritale (14/11/2024), e poste a carico di per la restante metà, Pt_1
come da dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di . Pt_1
P.Q.M.
- respinge l'opposizione;
- dichiara in possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento Controparte_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/80, come accertato dal CTU, a decorrere dalla data della visita peritale (14/11/2024);
- le spese di lite vengono compensate per metà e poste a carico di per la restante metà, Pt_1
liquidate in € 1.650,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'Avv. Giacomo Luca Barrocu;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1
Sassari, 24/11/2025
Il giudice
LA IR AS