TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10598 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 52056 ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 52056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Panama n. 86 presso lo studio degli avv. Antonio Serafini e Barbara Resedi che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
E
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime CP_1
della strada (cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49 presso lo studio dell'avv. Sveva
Bernardini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta conferita da , procuratore Controparte_2
speciale della società in atti
CONVENUTA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le CP_1
vittime della strada al fine di sentire accertare la responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto nella perdita di olio da parte di un autocarro che precedeva il ciclomotore,
targato X4VMGM alla guida del quale percorreva il 24 dicembre 2015, verso le ore 8,45,
via dei due Ponti in direzione via Flaminia, per effetto della quale era caduto finendo ad urtare, sulla opposta corsia di marcia. un veicolo che stava percorrendo la stessa e per sentire condannare la Impresa designata al risarcimento del danno subito.
Ha indicato che nell'incidente aveva subito lesioni per le quali aveva presentato richiesta di risarcimento alla Impresa designata senza esito ed ha allegato all'atto di citazione unicamente il verbale redatto dalla Polizia Municipale sull'incidente e la relazione medico legale redatto dal proprio perito di parte per la valutazione del danno biologico conseguente alle lesioni senza allegare alcuna documentazione sanitaria alla citazione stessa-
Alla udienza di prima comparizione del 18 marzo 2021 è stata dichiarata la contumacia della società quale Impresa designata e la causa, in assenza di richiesta di CP_1
termini ex articolo 183, è stata rinviata per la escussione del teste richiesto da parte attrice nell'atto di citazione sui capitoli indicati nell'atto di citazione
Nelle more si è costituita la società quale Impresa designata eccependo la CP_1
propria carenza di legittimazione soggettiva non essendo stata fornita la prova che la caduta fosse stata effettivamente determinata dalla presenza di una sostanza oleosa sulla
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 2 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
strada, la mancata denunzia del fatto alla pubblica autorità al fine di rintracciare il presunto veicolo responsabile.
Ha dedotto, inoltre, la mancata prova del coinvolgimento di un veicolo rimasto ignoto nel sinistro tenuto conto che nel verbale della Polizia Municipale né il conducente del veicolo antagonista né il conducente del veicolo che seguiva detto veicolo avevano indicato elementi atti a riscontrare la presenza di un autocarro sulla opposta corsia di marcia avendo entrambi indicato di aver visto unicamente il conducente del ciclomotore che nell'uscire dalla curva aveva perso il controllo del ciclomotore finendo sulla opposta corsia di marcia andando ad urtare il veicolo che procedeva regolarmente sulla opposta corsia di marcia evidenziando la presenza di asfalto bagnato.
Anche la presenza dell'ulteriore teste era stata evidenziata solo quattro anni dopo il sinistro in fase di negoziazione assistita.
Inoltre dal Verbale della Polizia Municipale era stata evidenziata la presenza di una traccia oleosa sulla parte destra della corsia di marcia e non vi erano elementi certi per ricondurre la traccia oleosa ad un veicolo sottoposto all'obbligo della assicurazione obbligatoria,
dovendo diversamente essere rivolta la richiesta al soggetto custode della strada.
Ha dedotto, inoltre che l'attore non aveva fornito la prova della di aver tenuto una cnndotta di guida conforme a quanto previsto dal codice della strada anche in considerazione delle condizioni della strada che risultava bagnata e per non aver controllato il motociclo in curva,
non essendo stato provato che il motociclo era sbandato a causa della presenza della sostanza oleosa-
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento contestando il nesso di causalità con la presenza della sostanza oleosa evidenziando che la perizia di parte altro non era che una allegazione difensiva di parte non essendo stata svolta in contraddittorio con la Impresa designata.
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 3 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Alla udienza del 19 maggio 2021 era stato escusso il teste il quale ha Tes_1
riferito di aver visto un autocarro, che procedeva su via due Ponti in direzione via Flaminia
che perdeva liquidi e che si trovava parecchio più avanti rispetto a lui ed ha precisato di essere uscito dal Golf Club Parco di Roma dovendo recarsi a Borgo Pio per prendere dei biglietti per la messa del Papa. Ha anche indicato di aver visto la richiesta dell'avv. Faraci di ricerca di testimoni all'incidente sul blog di . Parte_2
Il giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica sulla persona del convenuto ed il CTU
nominato segnalava in data 2 febbraio 2022 la circostanza che in atti non era presente alcuna documentazione medica relativa all'incidente ma la sola perizia di parte redatta al fine di operare la valutazione del danno biologico del quale era stato richiesto il risarcimento.
In data 7 febbraio 2022 parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini al fine di poter depositare la documentazione medica in quanto alla udienza del 18 marzo 2021 non aveva ritenuto di chiedere il termine di cui all'articolo 183 cpc per richieste istruttore e per deposito documenti dal momento che la Impresa designata non si era costituita e intendeva avvalersi della prova testimoniale richiesta in citazione che era stata ammessa.
Ammessa la consulenza tecnica, infatt,i aveva chiesto di esibire la documentazione medica per la prima volta al CTU il quale aveva chiesto al giudice la autorizzazione per tale acquisizione che non veniva consentita in relazione alla intervenuta decadenza ed alla lesione del diritto di difesa che avrebbe costituito per controparte che non avrebbe potuto difendersi sul punto.
La parte aveva richiesto di essere rimessa in termine per il deposito della documentazione ribadendo di non aveva chiesto il termine di cui all'articolo 183 in quanto non lo aveva ritenuto opportuno non essendosi costituita parte convenuta in prima udienza e ritenendo sufficiente la prova testimoniale già richiesta in citazione e che l'inizio delle operazioni
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 4 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
peritali costituiva il primo momento utile per chiedere la acquisizione al procedimento della documentazione sanitaria.
Detta richiesta era stata respinta non risultando una situazione incolpevole nella scelta in prima udienza di non richiedere in prima udienza un termine per il deposioto di tutta la documentazione sanitaria, avendo ritenuto che essendo contumace la Impresa designata fosse sufficiente le solo richieste istruttorie presenti in citazione ed ammesse nopn potendosi ritenere che la ammissione della consulenza fosse una autorizzazione implicita al deposito di documentazione di cui non era mai stata richiesta la ammissione o la produzione.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e nell'aprile 2025 si sono costituiti i nuovi difensori di parte attrice con memoria di costituzione nella quale hanno ripercorso l'iter processuale e ribadito le difese già svolte.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno attore ha agito in giudizio per ottenere la condanna della società CP_1
nella qualità di Impresa designata al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 24 dicembre 2025, verso le ore 8,45, a causa di una persita d'olio da parte di un autocarro, rimasto sconosciuto che precedeva il ciclomotore, targato
X4VMGM alla guida del quale percorreva via dei due Ponti in direzione via Flaminia, per effetto della quale era caduto finendo ad urtare, sulla opposta corsia di marcia, un veicolo che stava percorrendo la stessa e per sentire condannare la Impresa designata al risarcimento del danno subito.
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 5 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In relazione a tale fatto era stato prodotto il verbale redatto dalla Polizia Municipale che ha dato atto che al momento dell'arrivo aveva trovato il veicolo Mercedes targato BX898ZR
fermo sulla corsia di via due Ponti con direzione via Cassia con danni presenti sulla parte anteriore mentre il ciclomotore condotto dall'attore era stato spostato e posizionato sulla banchina di via di due Ponti in direziona via Flaminia.
Il teste , testimone oculare sentita dalla Polizia Municipale sul luogo Testimone_2
dell'incidentem ha dichiarato che, alla guida di un'auto, seguiva quella Mercedes coinvolta nell'incidente ed aveva visto un ciclomotore proveniente da via Cassia che nei pressi della curva perdeva aderenza ed andava ad urtare il veicolo Mercedes che la precedeva.
Nel corso del giudizio è stato sentito il teste il quale ha riferito che Tes_1
nell'uscire dal Golf Club su via dei due Ponti di aver visto un autocarro, che procedeva su via due Ponti in direzione via Flaminia che perdeva liquidi e che si trovava parecchio più
avanti rispetto a lui ed ha precisato di essere uscito dal Golf Club Parco di Roma e di essersi diretto verso via Flaminia, seguendo l'autocarro. dovendo recarsi a Borgo Pio per prendere dei biglietti per la messa del Papa. Ha anche indicato di aver visto la richiesta dell'avv. Faraci di ricerca di testimoni all'incidente sul blog di . Parte_2
La Polizia Municipale ha riscontrato la presenza della traccia oleosa della lunghezza di circa 20 metri presente sulla corsia di marcia in direzione via Flaminia.
La teste ha dichiarato che si trovava dietro il veicolo Mercedes e che aveva visto il Tes_2
ciclomotore che perdeva aderenza andando ad urtare il veicolo che la precedeva sulla parte anteriore.
Tae dichiarazione non consente di valutare se la predita di controllo sia stata determinata dalla traccia oleosa riscontrata dalla Polizia Municipale o dall'asfalto che era bagnato.
I danni riportati sui veicoli depongono per un urto di media entità tra i due veicolo anche se non è possibile determinare con precisone l'andamento dello stesso dal momento che il
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 6 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
motociclo risulta rimosso e collocato sullo sterrato non consentendo neppure una precisa individuazione del punto dì urto non essendo state rinvenute tracce dell'incidente sull'asfalto.
La deposizione del teste Roma evidenzia che lo stesso si trovava all'uscita del circolo,
posta più avanti rispetto al punto d'urto tra i veicoli in direzione via Flaminia e che mentre aspettava di potersi immettersi su via due Ponti in direzione via Flamina il camion era passato perdendo del liquido e che seguendo il camion da lontano il camion aveva continuato a perdere liquido e che era uscito dal Circolo alle ore 8,45 della mattina.
Tuttavia tale dichiarazione comporta il fatto che la traccia oleosa sarebbe stata lasciata dal camion anche dopo il punto in cui era stata rilevata dalla Polizia Municipale in quanto il camion avrebbe continuato a perdere liquido anche quando era passato dinanzi la entrata del circolo ed anche dopo dal momento che il teste ha indicato che seguendo il camion da lontano aveva visto che continuava a perdere liquido.
In realtà la Polizia Municipale ha individuato una sola traccia oleosa sulla strada presente più avanti in direzione via Cassia su via dei due Ponti rispetto alla uscita del Golf Club,
mentre se corrispondesse al vero quanto indicato dal teste, la traccia oleosa si sarebbe protratta oltre il punto dell'incidente superando l'ingresso del Golf Club e proseguendo.
Tuttavia, la Polizia Municipale non ha trovato tracce di sostanze oleose oltre il punto di incidente tenuto conto che hanno sicuramente verificato anche la zona circostante tenuto conto che il ciclomotore venne trovato più avanti sulla strada in direzione via Flaminia e che
Cont hanno provveduto ad intervenire prima con un solvente e poi chiamando l per la pulizia della strada.
Di conseguenza non vi è alcun elemento per ritenere che il camion indicato dal teste stesse perdendo olio dal momento che il teste non ha in alcun modo verificato che si trattasse di
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 7 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
olio ma solo che dal camion sarebbe uscito del liquido, evidentemente non oleoso non avendo trovato ulteriori tracce la Polizia Municipale intervenuta.
Di conseguenza non vi sono elementi per collegare detto camion alla traccia di sostanza oleosa presente sulla corsia di marcia dell'attore.
In questa situazione ritiene il giudicante che non sia stata raggiunta la prova né del fatto che la sostanza oleosa sia stata dispersa sul suolo da un veicolo soggetto all'obbligo assicurativo sia del fatto che effettivamente la caduta sia stata determinata dalla presenza della sostanza oleosa che interessava solo parte della corsia di marcia.
D'altra parte nulla risulta essere stato provato in ordine alla condotta di guida del ciclomotore tenuto anche conto del fatto che il fondo stradale era bagnato.
Deve, pertanto essere respinta la domanda proposta dall'attore.
Ritiene il giudicante che sussistano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta dall'attore e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 12 luglio 2025.
Il Giudice
(TO AL)
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 8 di 9 G.U. TO AL
TO AL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 52056 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come in atti e vertente
TRA
(cf , elettivamente domiciliato in Roma, via Parte_1 C.F._1
Panama n. 86 presso lo studio degli avv. Antonio Serafini e Barbara Resedi che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
ATTORE
E
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime CP_1
della strada (cf ) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 49 presso lo studio dell'avv. Sveva
Bernardini che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta conferita da , procuratore Controparte_2
speciale della società in atti
CONVENUTA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
la società nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia per le CP_1
vittime della strada al fine di sentire accertare la responsabilità di un veicolo rimasto sconosciuto nella perdita di olio da parte di un autocarro che precedeva il ciclomotore,
targato X4VMGM alla guida del quale percorreva il 24 dicembre 2015, verso le ore 8,45,
via dei due Ponti in direzione via Flaminia, per effetto della quale era caduto finendo ad urtare, sulla opposta corsia di marcia. un veicolo che stava percorrendo la stessa e per sentire condannare la Impresa designata al risarcimento del danno subito.
Ha indicato che nell'incidente aveva subito lesioni per le quali aveva presentato richiesta di risarcimento alla Impresa designata senza esito ed ha allegato all'atto di citazione unicamente il verbale redatto dalla Polizia Municipale sull'incidente e la relazione medico legale redatto dal proprio perito di parte per la valutazione del danno biologico conseguente alle lesioni senza allegare alcuna documentazione sanitaria alla citazione stessa-
Alla udienza di prima comparizione del 18 marzo 2021 è stata dichiarata la contumacia della società quale Impresa designata e la causa, in assenza di richiesta di CP_1
termini ex articolo 183, è stata rinviata per la escussione del teste richiesto da parte attrice nell'atto di citazione sui capitoli indicati nell'atto di citazione
Nelle more si è costituita la società quale Impresa designata eccependo la CP_1
propria carenza di legittimazione soggettiva non essendo stata fornita la prova che la caduta fosse stata effettivamente determinata dalla presenza di una sostanza oleosa sulla
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 2 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
strada, la mancata denunzia del fatto alla pubblica autorità al fine di rintracciare il presunto veicolo responsabile.
Ha dedotto, inoltre, la mancata prova del coinvolgimento di un veicolo rimasto ignoto nel sinistro tenuto conto che nel verbale della Polizia Municipale né il conducente del veicolo antagonista né il conducente del veicolo che seguiva detto veicolo avevano indicato elementi atti a riscontrare la presenza di un autocarro sulla opposta corsia di marcia avendo entrambi indicato di aver visto unicamente il conducente del ciclomotore che nell'uscire dalla curva aveva perso il controllo del ciclomotore finendo sulla opposta corsia di marcia andando ad urtare il veicolo che procedeva regolarmente sulla opposta corsia di marcia evidenziando la presenza di asfalto bagnato.
Anche la presenza dell'ulteriore teste era stata evidenziata solo quattro anni dopo il sinistro in fase di negoziazione assistita.
Inoltre dal Verbale della Polizia Municipale era stata evidenziata la presenza di una traccia oleosa sulla parte destra della corsia di marcia e non vi erano elementi certi per ricondurre la traccia oleosa ad un veicolo sottoposto all'obbligo della assicurazione obbligatoria,
dovendo diversamente essere rivolta la richiesta al soggetto custode della strada.
Ha dedotto, inoltre che l'attore non aveva fornito la prova della di aver tenuto una cnndotta di guida conforme a quanto previsto dal codice della strada anche in considerazione delle condizioni della strada che risultava bagnata e per non aver controllato il motociclo in curva,
non essendo stato provato che il motociclo era sbandato a causa della presenza della sostanza oleosa-
Ha contestato la misura del danno di cui era stato richiesto il risarcimento contestando il nesso di causalità con la presenza della sostanza oleosa evidenziando che la perizia di parte altro non era che una allegazione difensiva di parte non essendo stata svolta in contraddittorio con la Impresa designata.
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 3 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Alla udienza del 19 maggio 2021 era stato escusso il teste il quale ha Tes_1
riferito di aver visto un autocarro, che procedeva su via due Ponti in direzione via Flaminia
che perdeva liquidi e che si trovava parecchio più avanti rispetto a lui ed ha precisato di essere uscito dal Golf Club Parco di Roma dovendo recarsi a Borgo Pio per prendere dei biglietti per la messa del Papa. Ha anche indicato di aver visto la richiesta dell'avv. Faraci di ricerca di testimoni all'incidente sul blog di . Parte_2
Il giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica sulla persona del convenuto ed il CTU
nominato segnalava in data 2 febbraio 2022 la circostanza che in atti non era presente alcuna documentazione medica relativa all'incidente ma la sola perizia di parte redatta al fine di operare la valutazione del danno biologico del quale era stato richiesto il risarcimento.
In data 7 febbraio 2022 parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini al fine di poter depositare la documentazione medica in quanto alla udienza del 18 marzo 2021 non aveva ritenuto di chiedere il termine di cui all'articolo 183 cpc per richieste istruttore e per deposito documenti dal momento che la Impresa designata non si era costituita e intendeva avvalersi della prova testimoniale richiesta in citazione che era stata ammessa.
Ammessa la consulenza tecnica, infatt,i aveva chiesto di esibire la documentazione medica per la prima volta al CTU il quale aveva chiesto al giudice la autorizzazione per tale acquisizione che non veniva consentita in relazione alla intervenuta decadenza ed alla lesione del diritto di difesa che avrebbe costituito per controparte che non avrebbe potuto difendersi sul punto.
La parte aveva richiesto di essere rimessa in termine per il deposito della documentazione ribadendo di non aveva chiesto il termine di cui all'articolo 183 in quanto non lo aveva ritenuto opportuno non essendosi costituita parte convenuta in prima udienza e ritenendo sufficiente la prova testimoniale già richiesta in citazione e che l'inizio delle operazioni
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 4 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
peritali costituiva il primo momento utile per chiedere la acquisizione al procedimento della documentazione sanitaria.
Detta richiesta era stata respinta non risultando una situazione incolpevole nella scelta in prima udienza di non richiedere in prima udienza un termine per il deposioto di tutta la documentazione sanitaria, avendo ritenuto che essendo contumace la Impresa designata fosse sufficiente le solo richieste istruttorie presenti in citazione ed ammesse nopn potendosi ritenere che la ammissione della consulenza fosse una autorizzazione implicita al deposito di documentazione di cui non era mai stata richiesta la ammissione o la produzione.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e nell'aprile 2025 si sono costituiti i nuovi difensori di parte attrice con memoria di costituzione nella quale hanno ripercorso l'iter processuale e ribadito le difese già svolte.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione alla udienza del 16 aprile 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno attore ha agito in giudizio per ottenere la condanna della società CP_1
nella qualità di Impresa designata al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 24 dicembre 2025, verso le ore 8,45, a causa di una persita d'olio da parte di un autocarro, rimasto sconosciuto che precedeva il ciclomotore, targato
X4VMGM alla guida del quale percorreva via dei due Ponti in direzione via Flaminia, per effetto della quale era caduto finendo ad urtare, sulla opposta corsia di marcia, un veicolo che stava percorrendo la stessa e per sentire condannare la Impresa designata al risarcimento del danno subito.
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 5 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
In relazione a tale fatto era stato prodotto il verbale redatto dalla Polizia Municipale che ha dato atto che al momento dell'arrivo aveva trovato il veicolo Mercedes targato BX898ZR
fermo sulla corsia di via due Ponti con direzione via Cassia con danni presenti sulla parte anteriore mentre il ciclomotore condotto dall'attore era stato spostato e posizionato sulla banchina di via di due Ponti in direziona via Flaminia.
Il teste , testimone oculare sentita dalla Polizia Municipale sul luogo Testimone_2
dell'incidentem ha dichiarato che, alla guida di un'auto, seguiva quella Mercedes coinvolta nell'incidente ed aveva visto un ciclomotore proveniente da via Cassia che nei pressi della curva perdeva aderenza ed andava ad urtare il veicolo Mercedes che la precedeva.
Nel corso del giudizio è stato sentito il teste il quale ha riferito che Tes_1
nell'uscire dal Golf Club su via dei due Ponti di aver visto un autocarro, che procedeva su via due Ponti in direzione via Flaminia che perdeva liquidi e che si trovava parecchio più
avanti rispetto a lui ed ha precisato di essere uscito dal Golf Club Parco di Roma e di essersi diretto verso via Flaminia, seguendo l'autocarro. dovendo recarsi a Borgo Pio per prendere dei biglietti per la messa del Papa. Ha anche indicato di aver visto la richiesta dell'avv. Faraci di ricerca di testimoni all'incidente sul blog di . Parte_2
La Polizia Municipale ha riscontrato la presenza della traccia oleosa della lunghezza di circa 20 metri presente sulla corsia di marcia in direzione via Flaminia.
La teste ha dichiarato che si trovava dietro il veicolo Mercedes e che aveva visto il Tes_2
ciclomotore che perdeva aderenza andando ad urtare il veicolo che la precedeva sulla parte anteriore.
Tae dichiarazione non consente di valutare se la predita di controllo sia stata determinata dalla traccia oleosa riscontrata dalla Polizia Municipale o dall'asfalto che era bagnato.
I danni riportati sui veicoli depongono per un urto di media entità tra i due veicolo anche se non è possibile determinare con precisone l'andamento dello stesso dal momento che il
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 6 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
motociclo risulta rimosso e collocato sullo sterrato non consentendo neppure una precisa individuazione del punto dì urto non essendo state rinvenute tracce dell'incidente sull'asfalto.
La deposizione del teste Roma evidenzia che lo stesso si trovava all'uscita del circolo,
posta più avanti rispetto al punto d'urto tra i veicoli in direzione via Flaminia e che mentre aspettava di potersi immettersi su via due Ponti in direzione via Flamina il camion era passato perdendo del liquido e che seguendo il camion da lontano il camion aveva continuato a perdere liquido e che era uscito dal Circolo alle ore 8,45 della mattina.
Tuttavia tale dichiarazione comporta il fatto che la traccia oleosa sarebbe stata lasciata dal camion anche dopo il punto in cui era stata rilevata dalla Polizia Municipale in quanto il camion avrebbe continuato a perdere liquido anche quando era passato dinanzi la entrata del circolo ed anche dopo dal momento che il teste ha indicato che seguendo il camion da lontano aveva visto che continuava a perdere liquido.
In realtà la Polizia Municipale ha individuato una sola traccia oleosa sulla strada presente più avanti in direzione via Cassia su via dei due Ponti rispetto alla uscita del Golf Club,
mentre se corrispondesse al vero quanto indicato dal teste, la traccia oleosa si sarebbe protratta oltre il punto dell'incidente superando l'ingresso del Golf Club e proseguendo.
Tuttavia, la Polizia Municipale non ha trovato tracce di sostanze oleose oltre il punto di incidente tenuto conto che hanno sicuramente verificato anche la zona circostante tenuto conto che il ciclomotore venne trovato più avanti sulla strada in direzione via Flaminia e che
Cont hanno provveduto ad intervenire prima con un solvente e poi chiamando l per la pulizia della strada.
Di conseguenza non vi è alcun elemento per ritenere che il camion indicato dal teste stesse perdendo olio dal momento che il teste non ha in alcun modo verificato che si trattasse di
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 7 di 9 G.U. TO AL
TO AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
olio ma solo che dal camion sarebbe uscito del liquido, evidentemente non oleoso non avendo trovato ulteriori tracce la Polizia Municipale intervenuta.
Di conseguenza non vi sono elementi per collegare detto camion alla traccia di sostanza oleosa presente sulla corsia di marcia dell'attore.
In questa situazione ritiene il giudicante che non sia stata raggiunta la prova né del fatto che la sostanza oleosa sia stata dispersa sul suolo da un veicolo soggetto all'obbligo assicurativo sia del fatto che effettivamente la caduta sia stata determinata dalla presenza della sostanza oleosa che interessava solo parte della corsia di marcia.
D'altra parte nulla risulta essere stato provato in ordine alla condotta di guida del ciclomotore tenuto anche conto del fatto che il fondo stradale era bagnato.
Deve, pertanto essere respinta la domanda proposta dall'attore.
Ritiene il giudicante che sussistano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, respinge la domanda proposta dall'attore e compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 12 luglio 2025.
Il Giudice
(TO AL)
RGAC 52056 ANNO 2020 Pag. 8 di 9 G.U. TO AL
TO AL