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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 4143/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione Civile nella persona del Giudice dott.ssa Simone Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4143/2018 r.g.a.c. promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Maurizio Albachiara, presso il cui studio in Acerra (NA) al viale Aldo Moro, n. 16 è elettivamente domiciliato appellante contro
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello notificato, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al viale Augusto, n. 162 appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale del 9 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 5547/2017 resa dal Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 6 dicembre
2017 e non notificata, con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento per illegittima variazione della classe di merito proposta nei confronti della odierna appellata, dichiarandola improponibile ed improcedibile.
L' attore riferiva di essere proprietario dell'autovettura Fiat Grande Punto tg. CZ175LD assicurata per la r.c.a. presso la con la polizza Controparte_1
n. 64145386; di aver ricevuto, in data 17 novembre 2011 (al rinnovo della stessa), pagina 1 di 6 comunicazione con la quale la compagnia dava atto che la propria classe di merito era scalata dalla prima alla seconda, con conseguente aumento del premio assicurativo;
assumeva che tale circostanza era stata determinata da un sinistro nel quale lo stesso Pt_1
risultava coinvolto, pur senza alcuna attribuzione di responsabilità, come accertato e dichiarato con la sentenza n. 403/2014 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia; richiedeva, pertanto, la restituzione delle somme corrisposte in ragione dell' illegittimo aumento del premio assicurativo per gli anni dal 2011 al 2015, pari ad euro 3.473,00, corrispondente alla differenza aritmetica di quanto versava annualmente prima e dopo lo scalo di classe (atto di citazione procedimento primo grado).
Il giudice di pace, pur dando atto nella motivazione della sentenza dell' avvenuta prescrizione del diritto, dichiarava poi in dispositivo la domanda “improponibile ed improcedibile”.
L'appellante censurava la sentenza lamentando l'erronea applicazione delle norme di diritto sulla prescrizione avendo erroneamente applicato un regime prescrizionale breve a fronte di quello corretto per la fattispecie (pag. 4), ovvero quello ordinario decennale;
l'appellante ha lamentato, inoltre, la mancata comunicazione da parte della della variazione della CP_1
classe di merito, ha insistito per la insussistenza dei presupposti per l' aumento del premio, in ragione della assenza di responsabilità nel sinistro determinante l'applicazione del malus; concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, per la condanna della compagnia alla restituzione dell' importo di euro 3.473,00, con vittoria di spese e onorari.
Si è costituita la compagnia assicuratrice, la quale ha, in via preliminare, eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità del gravame;
ancora in via preliminare ha reiterato l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile deducendo la corretta applicazione da parte del Giudice di Pace di Nola del termine prescrizionale di cui all'articolo 2952 c.c.; nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello riferendo di avere effettivamente variato la classe di merito dell'appellante ma di avervi provveduto legittimamente atteso l'inadempimento dell'assicurato dell'obbligo di denunciare il Pt_1
sinistro. Concludeva, dunque, per il rigetto del gravame con vittoria di spese e onorari.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del
9 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall'appellante il termine di mesi sei, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra Pt_1 pagina 2 di 6 la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 6 dicembre 2017, e la notifica dell'impugnazione, eseguita in data 5 giugno 2018.
Ancora in via preliminare si dà atto della procedibilità del presente gravame avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo nel successivo termine di 10 giorni e si rileva altresì
l'ammissibilità dello stesso per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Nel merito l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per la ragioni di seguito esposte.
In via preliminare occorre esaminare il primo motivo di appello sollevato da Parte_1
in ordine al termine prescrizionale applicabile al caso di specie e individuato dal giudice di primo grado in quello breve biennale di cui all'articolo 2952 c.c.
Ebbene l'articolo 2952, co. 2 del codice civile prevede che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”.
Tale norma disciplina la prescrizione di quei diritti che scaturiscono direttamente dal rapporto contrattuale di assicurazione o correlati alla stessa causa assicurativa nonché al rischio assicurativo.
Nel caso di specie, invece, il diritto invocato dall'istante non deriva dall'esecuzione del contratto assicurativo quanto piuttosto dall'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento di tale contratto da parte del garante per la r.c.a., il quale, operando il declassamento della classe di merito dell'assicurato, ha determinato a carico di quest'ultimo un aggravio economico dallo stesso sostenuto al fine di poter attivare e rendere operativa la polizza stessa. Sicché la domanda dello avrebbe dovuto essere correttamente Pt_1
qualificata dal giudice di pace come azione di inadempimento contrattuale e, in quanto tale, assoggettata al termine prescrizionale decennale.
Conseguentemente il Giudice di Pace di Nola avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla convenuta sia perché infondata in punto di CP_1 diritto sia perché la domanda dell'attore risultava esercitata nel corretto termine decennale di cui all'articolo 2946 c.c., avendo lo subito la variazione della classe di merito Pt_1 nell'anno 2011 e provveduto alla formale richiesta di ripristino con lettera di costituzione in mora notificata l'08 luglio 2015 (si veda la produzione di primo grado).
Nel merito il Giudice di Pace di Nola, rilevata l'applicabilità del termine prescrizionale indicato dall'articolo 2946 c.c. e il rispetto dello stesso da parte dell'attore, avrebbe dovuto pagina 3 di 6 rilevare e dichiarare l'effettiva violazione da parte della dei doveri di correttezza e CP_1
buona fede per avere ingiustamente disposto la variazione della classe di merito dell'assicurato Pt_1
Non può, infatti condividersi quanto sostenuto dalla società attuale appellante in ordine al declassamento della classe di merito dello in conseguenza del comportamento tenuto Pt_1 dall'assicurato tenuto conto che il veicolo coperto per la r.c.a. risultava coinvolto in altri tre sinistri - nel 2007, nel 2009 e nel 2013 - e per i quali non avrebbe mai proceduto alla prescritta denuncia (pagg.
4-5 comparsa di costituzione in appello).
Ebbene l'articolo 1915 c.c. invocato dall'appellata stabilisce che “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Sull'argomento recentemente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19071 dell'11 luglio 2024 ha precisato che per ritenere l'assicurato inadempiente alla propria obbligazione occorre previamente accertare se l'inosservanza ha carattere doloso (nel qual caso egli perde il diritto all'indennità) o colposo (nel qual caso, l'assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio subito): in entrambe le circostanze, tuttavia è onere della compagnia, a mente dell'art. 1913 c.c., o dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato, o, nella seconda, la volontarietà dell'assicurato di non adempiere all'obbligo ed anche il pregiudizio sofferto.
Nel caso di specie tale onere non risultava adempiuto dall'allora convenuta, che, nel corso del procedimento di primo grado, non aveva neppure allegato specificamente tale circostanza.
Del resto, l' eventuale inadempimento all' obbligo di denuncia può comportare conseguenze in ordine alla sussistenza del diritto a percepire l' indennità, ma non assume un rilievo diretto in ordine alla variazione della classe di merito (che presuppone, di contro,
l' accertamento in ordine alla addebitabilità del sinistro all' assicurato).
Per tutte le ragioni sin qui esposte il Giudice di Pace di Nola - accertata altresì la legittimazione attiva dello nella qualità di contraente la polizza n. 64145386 come Pt_1 risultante dall'intestazione delle quietanze di pagamento ove l'attuale appellante è chiaramente individuato come “contraente” della polizza a copertura della r.c.a. per l'autovettura tg. CZ175LD - avrebbe dovuto accertare l'ingiusto ed effettivo aumento del premio assicurativo risultando versate in atti le quietanze di pagamento della polizza - tutte pagina 4 di 6 regolarmente compilate e sottoscritte dall'agenzia assicuratrice - dalla cui consultazione è possibile rilevare che l'originario premio assicurativo corrispondeva all'importo di €.
315,00 (si veda quietanza del 17/11/2010) e che lo stesso veniva successivamente aumentato a €. 776,00 (per il periodo 18/11/2011-17/05/2012), €. 797,00 (per il periodo
08/05/2012-17/11/2012), €. 821,00 (per il periodo 04.06.2013-03.12.2013), €. 821,00 (per il periodo 04.12.2013-03.06.2014), €. 821,00 (per il periodo 04.12.2014-03.06.2015); il tutto per un importo totale di €. 4.036,00 laddove, al contrario, in conformità alle originarie condizioni assicurative lo avrebbe dovuto versare €. 315 per ciascun semestre, ossia Pt_1
€. 630,00 all' anno.
Risulta, allora, che lo abbia ingiustamente corrisposto €. 461 (776-315 per il rinnovo Pt_1 al 17.05.2012), €. 482,00 (797-315 per il semestre 08/05/2012-17/11/2012), €. 506,00 (821
– 315, per il semestre 04.06.2013-03.12.2013), €. 506,00 (per il semestre 04.12.2013-
03.06.2014), €. 506,00 (per il semestre 04.12.2014-03.06.2015); il tutto per un totale pari ad euro 2.461,00.
Trattandosi di una somma ingiustamente versata dallo in favore della e, Pt_1 CP_1
pertanto, vertendosi in materia di ripetizione dell' indebito, sono dovuti su tale somma gli interessi legali con decorrenza dalla prima richiesta stragiudiziale certa (08/07/2015) sino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' appellante, con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv. Maurizio
Albachiara, come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5547/2017 resa dal Giudice di Pace di Nola, condanna la , in persona del l. Controparte_1
r. p. t., al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 2.461,00 Parte_1
oltre interessi nella misura indicata in motivazione;
- condanna la , in persona del l. r. p. t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante e con attribuzione al difensore antistatario Avv.
Maurizio Albachiara, delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano ai sensi del D.M.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2012, per il primo grado in euro 100,00 per pagina 5 di 6 spese ed euro 1.265,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge, e per l' appello in euro 150,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione Civile nella persona del Giudice dott.ssa Simone Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4143/2018 r.g.a.c. promossa da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Maurizio Albachiara, presso il cui studio in Acerra (NA) al viale Aldo Moro, n. 16 è elettivamente domiciliato appellante contro
(p.i.: ), in persona del l. r. p. t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello notificato, dall'avv. Francesco Napolitano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al viale Augusto, n. 162 appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta e verbale del 9 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 5547/2017 resa dal Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 6 dicembre
2017 e non notificata, con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di risarcimento per illegittima variazione della classe di merito proposta nei confronti della odierna appellata, dichiarandola improponibile ed improcedibile.
L' attore riferiva di essere proprietario dell'autovettura Fiat Grande Punto tg. CZ175LD assicurata per la r.c.a. presso la con la polizza Controparte_1
n. 64145386; di aver ricevuto, in data 17 novembre 2011 (al rinnovo della stessa), pagina 1 di 6 comunicazione con la quale la compagnia dava atto che la propria classe di merito era scalata dalla prima alla seconda, con conseguente aumento del premio assicurativo;
assumeva che tale circostanza era stata determinata da un sinistro nel quale lo stesso Pt_1
risultava coinvolto, pur senza alcuna attribuzione di responsabilità, come accertato e dichiarato con la sentenza n. 403/2014 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia; richiedeva, pertanto, la restituzione delle somme corrisposte in ragione dell' illegittimo aumento del premio assicurativo per gli anni dal 2011 al 2015, pari ad euro 3.473,00, corrispondente alla differenza aritmetica di quanto versava annualmente prima e dopo lo scalo di classe (atto di citazione procedimento primo grado).
Il giudice di pace, pur dando atto nella motivazione della sentenza dell' avvenuta prescrizione del diritto, dichiarava poi in dispositivo la domanda “improponibile ed improcedibile”.
L'appellante censurava la sentenza lamentando l'erronea applicazione delle norme di diritto sulla prescrizione avendo erroneamente applicato un regime prescrizionale breve a fronte di quello corretto per la fattispecie (pag. 4), ovvero quello ordinario decennale;
l'appellante ha lamentato, inoltre, la mancata comunicazione da parte della della variazione della CP_1
classe di merito, ha insistito per la insussistenza dei presupposti per l' aumento del premio, in ragione della assenza di responsabilità nel sinistro determinante l'applicazione del malus; concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza gravata e, per l'effetto, per la condanna della compagnia alla restituzione dell' importo di euro 3.473,00, con vittoria di spese e onorari.
Si è costituita la compagnia assicuratrice, la quale ha, in via preliminare, eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità del gravame;
ancora in via preliminare ha reiterato l'eccezione di prescrizione ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile deducendo la corretta applicazione da parte del Giudice di Pace di Nola del termine prescrizionale di cui all'articolo 2952 c.c.; nel merito ha contestato la fondatezza dell'appello riferendo di avere effettivamente variato la classe di merito dell'appellante ma di avervi provveduto legittimamente atteso l'inadempimento dell'assicurato dell'obbligo di denunciare il Pt_1
sinistro. Concludeva, dunque, per il rigetto del gravame con vittoria di spese e onorari.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del
9 gennaio 2025 con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
In via del tutto preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall'appellante il termine di mesi sei, previsto dall'articolo 327 c.p.c., tra Pt_1 pagina 2 di 6 la pubblicazione della sentenza, avvenuta in data 6 dicembre 2017, e la notifica dell'impugnazione, eseguita in data 5 giugno 2018.
Ancora in via preliminare si dà atto della procedibilità del presente gravame avendo l'appellante iscritto la causa a ruolo nel successivo termine di 10 giorni e si rileva altresì
l'ammissibilità dello stesso per essere stato formulato rispettando i requisiti fissati dal legislatore negli artt. 342 e 348-bis c.p.c.
Nel merito l'appello è fondato e va, pertanto, accolto per la ragioni di seguito esposte.
In via preliminare occorre esaminare il primo motivo di appello sollevato da Parte_1
in ordine al termine prescrizionale applicabile al caso di specie e individuato dal giudice di primo grado in quello breve biennale di cui all'articolo 2952 c.c.
Ebbene l'articolo 2952, co. 2 del codice civile prevede che “gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”.
Tale norma disciplina la prescrizione di quei diritti che scaturiscono direttamente dal rapporto contrattuale di assicurazione o correlati alla stessa causa assicurativa nonché al rischio assicurativo.
Nel caso di specie, invece, il diritto invocato dall'istante non deriva dall'esecuzione del contratto assicurativo quanto piuttosto dall'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento di tale contratto da parte del garante per la r.c.a., il quale, operando il declassamento della classe di merito dell'assicurato, ha determinato a carico di quest'ultimo un aggravio economico dallo stesso sostenuto al fine di poter attivare e rendere operativa la polizza stessa. Sicché la domanda dello avrebbe dovuto essere correttamente Pt_1
qualificata dal giudice di pace come azione di inadempimento contrattuale e, in quanto tale, assoggettata al termine prescrizionale decennale.
Conseguentemente il Giudice di Pace di Nola avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dalla convenuta sia perché infondata in punto di CP_1 diritto sia perché la domanda dell'attore risultava esercitata nel corretto termine decennale di cui all'articolo 2946 c.c., avendo lo subito la variazione della classe di merito Pt_1 nell'anno 2011 e provveduto alla formale richiesta di ripristino con lettera di costituzione in mora notificata l'08 luglio 2015 (si veda la produzione di primo grado).
Nel merito il Giudice di Pace di Nola, rilevata l'applicabilità del termine prescrizionale indicato dall'articolo 2946 c.c. e il rispetto dello stesso da parte dell'attore, avrebbe dovuto pagina 3 di 6 rilevare e dichiarare l'effettiva violazione da parte della dei doveri di correttezza e CP_1
buona fede per avere ingiustamente disposto la variazione della classe di merito dell'assicurato Pt_1
Non può, infatti condividersi quanto sostenuto dalla società attuale appellante in ordine al declassamento della classe di merito dello in conseguenza del comportamento tenuto Pt_1 dall'assicurato tenuto conto che il veicolo coperto per la r.c.a. risultava coinvolto in altri tre sinistri - nel 2007, nel 2009 e nel 2013 - e per i quali non avrebbe mai proceduto alla prescritta denuncia (pagg.
4-5 comparsa di costituzione in appello).
Ebbene l'articolo 1915 c.c. invocato dall'appellata stabilisce che “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Sull'argomento recentemente la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19071 dell'11 luglio 2024 ha precisato che per ritenere l'assicurato inadempiente alla propria obbligazione occorre previamente accertare se l'inosservanza ha carattere doloso (nel qual caso egli perde il diritto all'indennità) o colposo (nel qual caso, l'assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio subito): in entrambe le circostanze, tuttavia è onere della compagnia, a mente dell'art. 1913 c.c., o dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato, o, nella seconda, la volontarietà dell'assicurato di non adempiere all'obbligo ed anche il pregiudizio sofferto.
Nel caso di specie tale onere non risultava adempiuto dall'allora convenuta, che, nel corso del procedimento di primo grado, non aveva neppure allegato specificamente tale circostanza.
Del resto, l' eventuale inadempimento all' obbligo di denuncia può comportare conseguenze in ordine alla sussistenza del diritto a percepire l' indennità, ma non assume un rilievo diretto in ordine alla variazione della classe di merito (che presuppone, di contro,
l' accertamento in ordine alla addebitabilità del sinistro all' assicurato).
Per tutte le ragioni sin qui esposte il Giudice di Pace di Nola - accertata altresì la legittimazione attiva dello nella qualità di contraente la polizza n. 64145386 come Pt_1 risultante dall'intestazione delle quietanze di pagamento ove l'attuale appellante è chiaramente individuato come “contraente” della polizza a copertura della r.c.a. per l'autovettura tg. CZ175LD - avrebbe dovuto accertare l'ingiusto ed effettivo aumento del premio assicurativo risultando versate in atti le quietanze di pagamento della polizza - tutte pagina 4 di 6 regolarmente compilate e sottoscritte dall'agenzia assicuratrice - dalla cui consultazione è possibile rilevare che l'originario premio assicurativo corrispondeva all'importo di €.
315,00 (si veda quietanza del 17/11/2010) e che lo stesso veniva successivamente aumentato a €. 776,00 (per il periodo 18/11/2011-17/05/2012), €. 797,00 (per il periodo
08/05/2012-17/11/2012), €. 821,00 (per il periodo 04.06.2013-03.12.2013), €. 821,00 (per il periodo 04.12.2013-03.06.2014), €. 821,00 (per il periodo 04.12.2014-03.06.2015); il tutto per un importo totale di €. 4.036,00 laddove, al contrario, in conformità alle originarie condizioni assicurative lo avrebbe dovuto versare €. 315 per ciascun semestre, ossia Pt_1
€. 630,00 all' anno.
Risulta, allora, che lo abbia ingiustamente corrisposto €. 461 (776-315 per il rinnovo Pt_1 al 17.05.2012), €. 482,00 (797-315 per il semestre 08/05/2012-17/11/2012), €. 506,00 (821
– 315, per il semestre 04.06.2013-03.12.2013), €. 506,00 (per il semestre 04.12.2013-
03.06.2014), €. 506,00 (per il semestre 04.12.2014-03.06.2015); il tutto per un totale pari ad euro 2.461,00.
Trattandosi di una somma ingiustamente versata dallo in favore della e, Pt_1 CP_1
pertanto, vertendosi in materia di ripetizione dell' indebito, sono dovuti su tale somma gli interessi legali con decorrenza dalla prima richiesta stragiudiziale certa (08/07/2015) sino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' appellante, con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv. Maurizio
Albachiara, come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia ed alla attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5547/2017 resa dal Giudice di Pace di Nola, condanna la , in persona del l. Controparte_1
r. p. t., al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 2.461,00 Parte_1
oltre interessi nella misura indicata in motivazione;
- condanna la , in persona del l. r. p. t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante e con attribuzione al difensore antistatario Avv.
Maurizio Albachiara, delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano ai sensi del D.M.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2012, per il primo grado in euro 100,00 per pagina 5 di 6 spese ed euro 1.265,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge, e per l' appello in euro 150,00 per spese ed euro 2.552,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito pagina 6 di 6