Ordinanza 19 ottobre 2022
Commentari • 3
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Legittimazione studio associato: attiva e passivahttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
21 ottobre 2022 Legittimazione attiva o passiva dello studio associato. La questione che si pone è se il soggetto creditore di taluni crediti professionali o debitore ad esempio in relazione alla responsabilità del professionista o per acquisti dello studio associato, sia lo studio associato (con legittimazione attiva o passiva a seconda dei casi) o invece il singolo professionista. Chiaramente dipende dal singolo caso e dagli accordi in essere. Ma vediamo una recente sentenza della Cassazione sulla questione della legittimazione attiva o passiva dello studio associato: Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730 Legittimazione attiva studio associato Le attività professionali hanno carattere …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 14 febbraio 2024, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2024, la Corte d'appello di L'Aquila, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 148 e 149, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), per violazione degli artt. 3, 24 e 41, commi secondo e terzo, della Costituzione. 2.- Il rimettente riferisce che la società A. M. srl e i suoi soci avevano convenuto in giudizio il Condominio G., innanzi al Tribunale ordinario di L'Aquila, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla «revoca», ritenuta «illegittima», di un incarico professionale. Questo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/10/2022, n. 30730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30730 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
contro TECNIDRO S.R.L., in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Ariodante Fabretti, n. 8, presso lo studio dell'avv.to DESIDERIA BOGGETTI che, unitamente all'avv.to GIUSEPPE CARRETTO la rappresenta e difende;
- controricorrente e ricorrente incidentale- Civile Ord. Sez. 3 Num. 30730 Anno 2022 Presidente: RUBINO LINA Relatore: DELL'UTRI MARCO Data pubblicazione: 19/10/2022 avverso la sentenza n. 1184/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELUUTRI R.G.N. 37080/2019 \clunanza del 24/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 9/8/2019, la Corte d'appello di Genova, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Tecnidro s.r.I., e in riforma per quanto di ragione della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha condannato lo Studio TE Bo- nanIN & Associati, in persona dei suoi componenti titolari, Filippo NG e AT NG, al risarcimento dei danni subiti dalla Tecnidro s.r.l. in conseguenza dell'inadempimento, da parte dello stu- dio NG, degli obblighi professionali dallo stesso assunti in re- lazione alla contabilità degli stati di avanzamento di taluni lavori con- cessi in appalto dalla Tecnidro s.r.l. a una società terza;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evi- denziato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti nel corso del giudizio, fosse emersa l'effettiva assunzione, da parte dello Studio TE NG degli obblighi di tenuta della contabilità relativa allo stato di avanzamento dei lavori relativi all'ap- palto per la costruzione di un fabbricato industriale in Genova San Qui- rico, nonché la dimostrazione della produzione dei danni denunciati dalla società appaltante come conseguenza dell'inadempimento dello studio tecnico;
avverso la sentenza d'appello, lo Studio TE NG & As- sociati propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'im- pugnazione;
la Tecnidro s.r.l. resiste con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo;
lo Studio TE NG & Associati ha depositato memoria;
considerato che con il primo motivo, lo studio tecnico ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. (in relazione Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37080/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 3 all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale accolto la do- manda risarcitoria della Tecnidro s.r1.1. sul presupposto di un'errata in- terpretazione degli accordi contrattuali conclusi tra le parti, segnata- mente in violazione del principio di gradualità tra i criteri dettati dagli artt. 1362 e 1363 c.c., valorizzando la considerazione del comporta- mento delle parti posteriore alla conclusione del contratto piuttosto che il significato letterale e logico delle clausole su cui si era formato l'ac- cordo dei contraenti, con la conseguente manifesta erroneità del pro- cedimento interpretativo contestato;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come secondo l'insegnamento della giurispru- denza di questa Corte, nel procedere all'interpretazione contrattuale, il giudice è in primo luogo tenuto a ricorrere allo strumento costituito dal senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate dalle parti, mentre soltanto in caso di persistente ambiguità può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di ulteriore insufficienza, a quelli interpretativi in- tegrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (v. Sez. 2, Ordi- nanza n. 33451 del 11/11/2021, Rv. 662753 - 01); nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente evidenziato come l'espressione contenuta nella lettera di incarico oggetto di causa, espressamente riferita all'attività di coordinamento imprese, fornitori, professionisti" destinata ad essere svolta dallo studio odierno ricor- rente, fosse di per sé insufficiente ad esplicitare in modo univoco e definitivo il contenuto degli impegni effettivamente e concretamente assunti dallo studio tecnico incaricato, e valesse dunque ad essere in- terpretata, sulla base degli ulteriori criteri di ermeneutica negoziale d'indole integrativa, come comprensiva dei compiti di verifica e di con- trollo dei materiali impiegati in cantiere, nonché della rispondenza degli Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37080/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 4 stati di avanzamento dei lavori a quanto effettivamente operato ed im- piegato in cantiere (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); il procedimento interpretativo così seguito dal giudice a quo deve ritenersi espressivo di un impiego giuridicamente e logicamente cor- retto dei criteri di ermeneutica negoziale nella specie applicabili, avendo la corte territoriale ragionevolmente ritenuto di non poter esau- rire, attraverso la mera applicazione letterale dell'espressione nego- ziale ricordata, la complessiva ed esauriente ricostruzione degli impe- gni contrattuali assunti dalle parti, trattandosi di una clausola contrat- tuale caratterizzata da una persistente ambiguità di significato;
a tale riguardo, varrà ribadire come, secondo il costante insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di cassazione, la censura svolta dal ricorrente che lamenti la mancata applicazione del criterio di interpretazione letterale, per non risultare inammissibile dev'essere specifica, dovendo indicare quale sia l'elemento semantico del contratto che avrebbe imposto un'interpretazione in senso diverso;
nel giudizio di legittimità, infatti, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motiva- zione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, men- tre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricor- rente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Sez. 1 , Ordinanza n. 995 del 20/01/2021, Rv. 660378 - 01); nel caso in esame, non avendo lo studio ricorrente adeguatamente argomentato il carattere assolutamente autosufficiente ed inequivoco della clausola contrattuale relativa alle "attività di coordinamento im- prese, fornitori e professionisti", ed avendo, al contrario, il giudice Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37080/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 5 d'appello espressamente ritenuto di dover intendere tale (oggettiva- mente ambigua) formulazione contrattuale nel senso reso palese dall'applicazione degli ulteriori criteri ermeneutici integrativi, l'odierna censura deve ritenersi del tutto priva di fondatezza;
con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi, o di motivare adeguatamente, sulle eccezioni sollevate dalla difesa dello studio tecnico ricorrente in relazione al punto concernente l'ap- partenenza dei compiti di verifica della contabilità relativa all'appalto in esame al direttore dei lavori strutturali, ingegner Parodi, là dove la sottoscrizione dello studio NG sugli stati di avanzamento dei lavori redatti dall'impresa appaltatrice era stata posta esclusivamente per presa visione senza interferire con i compiti di controllo del diret- tore dei lavori strutturali;
sotto altro profilo, il ricorrente sottolinea come il giudice d'appello non avesse neppure rilevato alcunché in relazione all'eccezione dallo stesso sollevata con riguardo alla mancata contestazione, da parte della Tecnidro s.r.I., delle richieste di pagamento avanzate dall'impresa appaltatrice a fronte degli stati di avanzamento dei lavori;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, diversamente da quanto erroneamente prospettato dall'odierno studio ricorrente, la corte territoriale non abbia affatto trascurato di pronunciarsi, o di motivare, sulle questioni con- cernenti il riparto delle competenze tra lo studio NG e il diret- tore dei lavori strutturali (ing. Parodi) nel quadro delle attività connesse all'appalto in esame, avendo, al contrario, espressamente accertato, sulla scorta delle attività di valutazione tecnica svolte nel corso del giu- dizio, come gli incarichi affidati agli ingegneri indicati per la direzione Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37080/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 6 dei lavori strutturali non si estendessero anche alla verifica dei costi sostenuti in eccesso per l'errata contabilità degli stati di avanzamento dei lavori, a tale conclusione pervenendo proprio attraverso l'esame delle stesse dichiarazioni rese dall'ingegner Parodi e delle altre fonti di prova specificamente indicate in sentenza;
quanto alla questione concernente la mancata contestazione, da parte della Tecnidro s.r.I., delle pretese azionate in giudizio dall'im- presa appaltatrice, è appena il caso di rilevare come su tale questione non vi sia alcuna traccia in sentenza, e come, dunque, la stessa debba ritenersi del tutto nuova, non avendo lo studio tecnico ricorrente ade- guatamente assolto agli oneri di allegazione del motivo di ricorso al fine di comprovare l'avvenuta contestazione tempestiva e continua di tale questione nel corso dell'intero giudizio di merito, dovendo ritenersi del tutto insufficienti le generiche e frammentarie deduzioni riportate nella pag. 14 del ricorso, peraltro riferite alla sola comparsa conclusio- nale svolta in appello (e dunque successiva alla chiusura del contrad- dittorio tra le parti in sede di merito); a tale riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato inse- gnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qua- lora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giu- dice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e com- pleta allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 - 01; Sez. 6 - 1, Or- dinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 - 01); Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37080/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 7 con il terzo motivo, lo studio ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione dell'art. 16 del r.d. n. 274/29 in relazione all'art. 1418 c.c. (con riguardo all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte ter- ritoriale omesso di rilevare la nullità del contratto d'opera professionale sulla base del quale la Tecnidro s.r.l. ha agito in sede risarcitoria, attesa l'esorbitanza, dei compiti per legge assumibili da un geometra, degli incarichi dedotti in questa sede, potendo il geometra unicamente pro- gettare e dirigere lavori di costruzioni agricole o di modeste costruzioni civili, escluse quelle che, come quella di specie, comportano l'adozione di strutture in cemento armato;
il motivo è infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come la corte d'appello abbia avuto cura di distinguere, tra gli incarichi assunti dallo studio degli in- gegneri indicati per la direzione dei lavori strutturali e quelli viceversa assunti dai geometri dello studio ricorrente, l'incarico relativo alla pro- gettazione delle opere in cemento armato e quello, assolutamente di- verso, relativo alla verifica e al controllo della sola corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori ai materiali impiegati e alla conformità al progetto delle opere realizzate;
si tratta, con riguardo agli incarichi attribuiti ai geometri, di compiti che appaiono tali da rivestire un carattere meramente complementare e accessorio, di per sé estraneo alla violazione della norma imperativa dedotta in questa sede dallo studio ricorrente nella misura in cui in- tenda riferirsi a compiti statutariamente non attribuibili all'impegno professionale di un geometra;
varrà in ogni caso sottolineare, peraltro, come, al fine di rilevare, anche d'ufficio in questa sede, la nullità contrattuale denunciata dallo studio ricorrente occorrerebbe procedere a un riesame nel merito dei Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37080/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 8 fatti di causa, attraverso una ricognizione piena e completa dei conte- nuti e dei caratteri propri delle operazioni demandate ai compiti dello studio ricorrente e da quest'ultimo effettivamente assunti e svolti;
si tratta, conseguentemente, di una contestazione di nullità che, non risultando in modo certo e manifesto dagli atti del giudizio, non può essere fatta propria d'ufficio in sede di legittimità, e che, non ri- sultando mai precedentemente sollevata dalle parti nel corso del giu- dizio di merito, deve ritenersi infondatamente avanzata in questa sede (cfr. Sentenza n. 5249 del 16/03/2016, Rv. 639022 - 01); a tale ultimo riguardo, è appena il caso di richiamare l'insegna- mento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale la nullità del contratto posto a fondamento di un'azione su di esso fondata è rilevabile d'ufficio, ma non può essere accertata sulla base di una 'nuda' eccezione sollevata per la prima volta con il ricorso per cas- sazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l'intimato sarebbe costretto a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020, Rv. 657007 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21243 del 09/08/2019, Rv. 655204 - 01); con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1 della legge n. 1815/39 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'associazione professionale Bonan- IN (soggetto giuridico di per sé del tutto privo di autonomia) e del geom. AT NG, atteso che l'incarico di direzione dei lavori architettonica venne conferito dalla Tecnidro s.r.l. unicamente al geom. Filippo NG, con la conseguenza che la domanda risarcitoria avanzata dalla controparte avrebbe dovuto essere rivolta unicamente nei confronti di quello e non già dello studio tecnico associato e, in ogni Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37080/2019 - rei, cons. Marco Dell'Utri 9 caso, mai nei confronti di AT NG cui venne unicamente attribuito il compito di coordinare la sicurezza in cantiere;
il motivo è infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, lo studio professio- nale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientri a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputa- zione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva (o anche passiva n.d.e.) dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli in- carichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del con- tenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappre- sentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente con- ferito (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022, Rv. 663689 - 01), in particolare, l'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati da- gli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rap- porti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la le- gittimazione processuale dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputa- zione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37080/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 10 quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere uni- vocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione con- giunta dei proventi (Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016, Rv. 640947 - 01); nel caso di specie, varrà considerare come nella sentenza impu- gnata non si faccia mai parola dell'assunzione di impegni contrattuali in proprio da parte del solo Filippo NG, essendosi il giudice d'appello sempre costantemente riferito allo studio tecnico associato quale comprovato titolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio dalla Tecnidro s.r.I.; ciò posto, mentre è ben vero che le contestazioni, da parte del con- venuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, è altrettanto vero che devono mantenersi comunque ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638372 - 01); nel caso in esame, la sollevazione della censura de qua da parte dello studio ricorrente, nella misura in cui vale a porsi alla stregua di una vera e propria contestazione della titolarità del rapporto
contro
- verso (viceversa attribuita in modo espresso dal giudice a quo a detto studio sulla base delle evidenze istruttorie dallo stesso valorizzate), avrebbe necessariamente imposto a quest'ultimo studio la preliminare dimostrazione dell'avvenuta contestazione, o comunque della rilevabile insussistenza di tale sua qualità di parte contrattuale (e, viceversa, l'attribuzione di tale qualità al singolo professionista associato), là dove, viceversa, lo studio ricorrente si è in questa sede unicamente limitato a richiamare il contenuto del contratto di appalto concluso tra Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37080/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 1 1 la Tecndro s.r.l. e l'impresa appaltatrice (pag. 17 del ricorso che ri- chiama pagg. 7-9), indicando, come incaricato della direzione dei lavori architettonica, il solo Filippo NG;
tale ultima documentazione negoziale, tuttavia, appare ictu ocull del tutto estranea ai rapporti contrattuali autonomamente intercorsi tra lo studio associato e la Tecnidro s.r.I., trattandosi di un accordo inter- venuto con un soggetto terzo, di per sé inidoneo ad escludere la pro- spettiva interpretativa, espressamente fatta propria dal giudice d'ap- pello, relativa all'avvenuta attribuzione, da parte della Tecnidro s.r.I., di un incarico contrattuale complessivo allo studio NG, con la possibilità per quest'ultimo di indicare un singolo professionista per l'assolvimento dei singoli compiti individuabili nel quadro dell'appalto concluso con il rigetto soggetto terzo;
con l'unico motivo del proposto ricorso incidentale condizionato, la Tecnidro s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare come la domanda di condanna originariamente avanzata dalla Tecnidro s.r.l. fosse stata rivolta anche nei confronti di Filippo NG e AT NG in proprio, con la conseguente omissione, da parte della corte territoriale, della pronuncia di condanna anche nei confronti dei singoli componenti dello studio associato;
l'avvenuto accertamento dell'integrale complessiva infondatezza dei motivi d'impugnazione avanzati con il ricorso principale vale ad as- sorbire la rilevanza dell'esame del ricorso incidentale proposto in que- sta sede dalla Tecnidro s.r.l. in via meramente condizionata;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e, con l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, pronunciata la conseguente condanna dello Studio TE ricorrente Adunanza del 24 giugno 2022 - R.G. n. 37080/2019 - rel. cons. Marco Dell'Utri 12 al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispo- sitivo;
al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte dello studio ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettaríe nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art.
1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 24 giugno 2022.