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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/10/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
MA Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2993/2022 cui è riunito il fascicolo R.G.N.
3341/2023 promosso
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giovanni Allegra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
MP di CC, Viale della Provincia n. 9, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura con gli Avv.ti CP_1
MA IA IN e IA NA IZ (R.G.N. 2993/2022) e con gli pag. 1 Avv.ti Stefania Sotgia e Doa Alessandro (nel ricorso riunito R.G.N. 3341/2023)
che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Persona_1
Roma in data 21 luglio 2015
RESISTENTE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
CONCLUSIONI
Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso R.G.N. 2993/2022 depositato in data 17.10.2022 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere presentato nel mese di maggio 2019
domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, adiva questo giudice impugnando i seguenti provvedimenti dell di erogazione del beneficio CP_1
del reddito di cittadinanza:
1) provvedimento con cui veniva richiesta la restituzione della somma di CP_1
€ 5.047,84 a seguito della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza domanda Prot. RDC- 2019-1465446, notificato il 20.09.2022;
pag. 2 2) provvedimento con cui veniva disposta la revoca del reddito di CP_1
cittadinanza domanda Prot. RDC-2019-1465446, presentata in data 10.05.2019
notificato il 20.09.2022;
3) provvedimento con cui veniva disposta la revoca del reddito di CP_1
cittadinanza domanda Prot. RDC-2022-6254521, presentata in data 3.07.2022
notificato il 20.09.2022.
Con altro ricorso depositato il 05.10.2023 - R.G.N. 3341/2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento con cui veniva CP_1
richiesta la restituzione della somma di € 3.859,07 a seguito della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza domanda Prot. RDC-
2020-3699289, notificato l'08.09.2023.
In entrambi gli anzidetti procedimenti rilevava che l' resistente, con i CP_2
provvedimenti impugnati aveva contestato le false dichiarazioni rese nella domanda o non comunicazioni di variazioni di composizione del nucleo familiare da parte della odierna ricorrente disponendo la restituzione delle somme indebitamente percepite e la revoca del beneficio già riconosciuto.
Ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge chiedeva di accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza e che le somme richieste non erano dovute con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell'Istituto al ripristino della pag. 3 erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza di cui alla domanda Prot.
RDC-2022-6254521, presentata in data 30.07.2022 e al ripristino della erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza di cui alla domanda Prot.
RDC-2020-3699289.
L' si costituiva, eccependo l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il CP_1
rigetto.
La causa R.G.N. 3341/2023 veniva riunita per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva al procedimento R.G.N. 2993/2022 con ordinanza del 06.08.2024.
In data 23.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
I ricorsi sono fondati e vanno accolti.
Il Reddito di Cittadinanza, introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, è
un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, erogato ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, risultano in possesso di determinati requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
In ordine ai requisiti reddituali e patrimoniali, per poter richiedere e ottenere il
Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere:
pag.
4 - un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
inferiore a 9.360 euro (in caso di componenti minorenni nel nucleo familiare il calcolo è quello del c.d. ISEE Minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro;
tale soglia è
aumentata di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo fino a un massimo di 10.000 euro, e di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo;
il massimale è ulteriormente aumentato di 5.000 euro in caso di componente disabile e 7.500 per componente disabile grave e non autosufficiente;
- un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il parametro di scala di equivalenza riferito al nucleo familiare
(pari a 1 in caso di nucleo con un solo componente, aumentato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età fino a un massimo di 2,1, aumentato a 2,2 in caso di presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). La soglia è comunque aumentata a 9.360 euro in caso di residenza in abitazione in locazione.
Nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati nei sei mesi precedenti alla richiesta, o pag. 5 di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei due anni precedenti (esclusi quelli per cui è
prevista agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità), o di navi o imbarcazioni da diporto.
Dall'esame della difesa dell' , si evince che lo stesso ha proceduto alla CP_1
revoca del beneficio “… a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Stazione dei
Carabinieri di Cefalù nell'ambito di una complessa indagine che ha visto coinvolti
numerosi percettori di RDC che per varie ipotesi di reato sono stati segnalati alla locale
Procura della Repubblica. Nella nota pervenuta con pec del 01/08/2022 inviata alla sede
di Palermo si legge che: “Dall'analisi della documentazione presentata da
[...]
è emerso come la predetta al fine di percepire indebitamente l'emolumento Parte_1
in argomento, ha dichiarato falsamente di risiedere in via Salvatore Cipolla n° 5 di
MP di CC (PA), mentre risulta essere registrata in via Antonino Maggio
n° 1, così come accertato presso l'Ufficio Anagrafe di quel Comune.” Ad oggi, non sono
pervenuti aggiornamenti sugli sviluppi dell'indagine ed essendo tenuti al segreto
istruttorio, non è stato possibile fornire all'interessata ed al suo legale informazioni in
merito.
Sul punto si rileva che dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune
di MP di CC, la ricorrente dal 12.11.2019 risulta residente nell'anzidetto Comune in Via Antonino Maggio n.
1. L inoltre, eccepisce CP_1
pag. 6 che ci sono stati altri motivi che hanno comportato la revoca del beneficio affermando che “A prescindere da quanto accertato dai Carabinieri, i quali si sono
limitati a segnalare solo la “presunta” falsa dichiarazione in domanda relativamente alla
residenza dell'istante, il beneficio andava, comunque, revocato con effetto retroattivo per
i seguenti motivi inerenti gli aspetti reddituali”, per cui la revoca del RDC è
collegata anche ad aspetti reddituali.
In particolare, l'Ente contesta la mancata indicazione delle somme dovute a titolo di mantenimento del figlio della ricorrente e i redditi 2017, 2018 e 2019 a consuntivo.
La Corte di Cassazione Sezioni Unite, con la sentenza n. 49686/2023 ha sancito il principio secondo cui “Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute
nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il
delitto di cui all'art. 7 dl, 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo
se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura
superiore a quella di legge”.
Per quanto sopra per procedere alla revoca del beneficio è necessario accertare che la falsa od omessa dichiarazione sia finalizzata ad ottenere un beneficio non spettante.
Non risulta agli atti che sia stato effettuato alcun accertamento in ordine all'eventuale mancanza dei requisiti per la concessione del reddito di pag. 7 cittadinanza, avendo l proceduto alla revoca del beneficio solo sulla base CP_1
delle informazioni rese dai Carabinieri.
Ed infatti, nel caso di specie, la semplice omessa dichiarazione non può dar luogo alla revoca, ma è onere dell'Istituto provare che l'omessa dichiarazione all'interno della DSU dei redditi percepiti dalla ricorrente e dell'assegno di mantenimento del figlio minore fa venir meno i requisiti reddituali per la concessione del beneficio.
Tale prova non è stata fornita.
Piuttosto parte ricorrente ha provato che la somma dei redditi corretti con l'indicazione del mantenimento e del canone di locazione della casa di residenza i redditi rientravano nei limiti di legge. Infatti, dalle attestazioni ISEE
per gli anni 2019-2020-2021-2022 prodotte dalla ricorrente e non contestate in modo specifico dall' si rileva che il reddito è inferiore a quello previsto per CP_1
fare scattare il pagamento di un importo inferiore o il mancato pagamento.
Alla luce di ciò i provvedimenti di revoca sono illegittimi e pertanto gli indebiti contestati vanno annullati, con la conseguenza che la ricorrente non è
tenuta a restituire nessuna somma all' per: CP_1
1) il provvedimento con cui veniva richiesta la restituzione della somma CP_1
di € 5.047,84 a seguito della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza domanda Prot. RDC- 2019-1465446, notificato il 20.09.2022;
pag. 8 2) il provvedimento con cui veniva disposta la revoca del reddito di CP_1
cittadinanza domanda Prot. RDC-2019-1465446, presentata in data 10.05.2019
notificato il 20.09.2022;
3) il provvedimento con cui veniva disposta la revoca del reddito di CP_1
cittadinanza domanda Prot. RDC-2022-6254521, presentata in data 3.07.2022
notificato il 20.09.2022;
4) il provvedimento con cui veniva richiesta la restituzione della somma CP_1
di € 3.859,07 a seguito della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza domanda Prot. RDC- 2020-3699289, notificato l'08.09.2023.
Per l'effetto l' va condannato al ripristino della erogazione del beneficio CP_1
del reddito di cittadinanza di cui alla domanda Prot. RDC-2022-6254521
presentata in data 30.07.2022 e al ripristino della erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza di cui alla domanda Prot. RDC-2020-3699289.
Di qui l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.400,00 oltre IVA,
CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
dal COA di Termini Imerese.
Si provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio,
pag. 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara l'illegittimità:
1) del provvedimento con cui veniva richiesta la restituzione della CP_1
somma di € 5.047,84 a seguito della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza domanda Prot. RDC- 2019-1465446, notificato il 20.09.2022;
2) del provvedimento con cui veniva disposta la revoca del reddito di CP_1
cittadinanza domanda Prot. RDC-2019-1465446, presentata in data 10.05.2019
notificato il 20.09.2022;
3) del provvedimento con cui veniva disposta la revoca del reddito di CP_1
cittadinanza domanda Prot. RDC-2022-6254521, presentata in data 3.07.2022
notificato il 20.09.2022;
4) del provvedimento con cui veniva richiesta la restituzione della CP_1
somma di € 3.859,07 a seguito della revoca/decadenza del reddito/pensione di cittadinanza domanda Prot. RDC- 2020-3699289, notificato l'08.09.2023.
- dichiara l'insussistenza del diritto dell' nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 5.047,84 e della somma di € 3.859,07 indicate come indebitamente erogata per reddito di cittadinanza;
pag. 10 - condanna l' al ripristino della erogazione del beneficio del reddito di CP_1
cittadinanza di cui alla domanda Prot. RDC-2022-6254521 presentata in data
30.07.2022 e al ripristino della erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza di cui alla domanda Prot. RDC-2020-3699289;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.400,00 oltre CP_1
IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, ponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato
dal COA di Termini Imerese.
Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Così deciso in Termini Imerese il 19 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa MA Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa MA Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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