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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6084/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6084/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. TASSELLI ESMENARD MARIA NELLA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE 32 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. TASSELLI ESMENARD MARIA NELLA
ATTORE/I contro
(C.F. , nata a [...]-Polonia il Controparte_1 C.F._3 18.08.1974, contumace
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 7-5-2025
CONCLUSIONI
come da verbale di udienza del 6.11.2025. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal matrimonio fra , celebrato in Parte_1 Controparte_1
Bologna (BO) il 4.9.2004, nascevano i figli cl. 2006), (cl. 2008), deceduto nel 2012, e Per_1 Per_2
Per_ (cl. 2011). I coniugi si sono separati con sentenza n. 2074/2024 pubbl. il 16/07/2024 del Tribunale di Bologna, che ha disposto relativamente al vincolo e ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, dando atto pagina 1 di 3 della pendenza di un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna, che, con decreto provvisorio 7.1.2019, preso atto della inidoneità dei genitori, aveva disposto l'affidamento dei minori al Per_ Servizio Sociale, il collocamento del figlio in comunità e di presso una Casa IA, Per_1
Per_ con rientro nell'abitazione paterna nei fine-settimana e con visite materne per solo protette. Col ricorso introduttivo del presente giudizio il padre ha dato atto che il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni si è concluso con decreto definitivo n. cronol. 4585/2024, col quale è stato confermato l'affido al Servizio Sociale, con potere esclusivo di decidere in ambito scolastico e sanitario, ma senza Per_ disporre la decadenza dei genitori dalla potestà, e confermando per per quanto qui rileva (essendo diventato maggiorenne nel frattempo), il collocamento presso la Casa IA, con possibilità Per_1 di stare con il padre a fine settimana alterni presso i nonni paterni e di vedere la madre con incontri protetti secondo tempi e modalità fissati dai Servizi Sociali. Per_ Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a trascorrere periodi di vacanza con la figlia insieme al fratello maggiorenne, anche senza la presenza dei nonni paterni, troppo anziani per Per_1 muoversi. Il Servizio Sociale ha espresso parere favorevole, con apposita relazione del 18.6.2025. La madre della ragazza, rimasta contumace ma personalmente comparsa in udienza, ha dichiarato di essere favorevole che la figlia vada in vacanza con il padre e il fratello maggiore;
il difensore ha rinunciato ai termini per il deposito di conclusionali e repliche, chiedendo che la causa fosse rimessa immediatamente in decisione.
Va dichiarata la carenza di legittimazione attiva della nonna paterna in Parte_2 quanto non ella è parte con riferimento alle statuizioni del decreto definitivo del Tribunale per i
Minorenni n. cronol. 4585/2024, di cui qui si chiede la modifica, né sono formulate domande che implichino statuizioni nei suoi confronti da parte del Tribunale Ordinario, in questo giudizio.
Il Tribunale, alla luce della dettagliata relazione del Servizio Sociale e in conformità alle conclusioni della stessa (che di seguito integralmente si riportano: Per quanto attiene alla possibilità di una vacanza per la minore con il padre e il fratello maggiore, l' che segue la Controparte_2
Per_ minore esprime un parere favorevole. Ciò in quanto si ritiene positivo per la crescita della minore la costruzione di occasioni relazionali sane tra la stessa e la figura paterna. La presenza della nonna paterna è un aspetto di garanzia per il Servizio, in virtù del suo ruolo. Tuttavia, vista l'età di entrambi, si ritiene di complicata concretizzazione una vacanza alla presenza della nonna materna.
Vista la presenza del solo padre e del fratello maggiore, si ritiene tuttavia essenziale che il padre nel periodo di vacanza intrattenga regolari contatti con il personale adulto della Casa IA (sig.ra
informandola sullo stato di salute e cura della figlia minore. Si ritiene altresì Parte_3
Per_ fondamentale che il padre garantisca a di mantenere i contatti con gli adulti della Casa IA pagina 2 di 3 nel periodo di vacanza. Si sottolinea l'importanza che la vacanza si realizzi esclusivamente alla presenza di tali figure (padre e fratello maggiore della minore) e non di ulteriori soggetti terzi non autorizzati, salvo espressa richiesta debitamente autorizzata.), ritiene conforme all'interesse della minore recepire le conclusioni come precisate da ultimo a verbale di udienza. Spese compensate, in ragione dell'assenso prestato personalmente dalla madre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_2
2 - a parziale modifica del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. cronol. 4585/2024, Per_ autorizza a portare in vacanza con sé la figlia nata a [...] il [...], Parte_4 qualora anche la figlia stessa lo desideri, per un fine settimana al mese, da aprile a luglio compreso di ogni anno, e per 10 giorni fra agosto e settembre di ogni anno, con date, destinazioni, indirizzo di permanenza, itinerario e mezzi di trasporto da comunicare al Servizio Sociale almeno due settimane prima della partenza, sempre unitamente al fratello nato a [...] il [...]; il Persona_4 ricorrente si atterrà alle seguenti ulteriori prescrizioni: il padre nel periodo di vacanza intratterrà regolari contatti con il personale adulto della Casa IA (sig.ra informandola Parte_3
Per_ sullo stato di salute e cura della figlia minore;
il padre garantirà a di mantenere i contatti con gli adulti della Casa IA nel periodo di vacanza;
la vacanza dovrà realizzarsi esclusivamente alla presenza del padre e fratello maggiore della minore, e non di ulteriori soggetti terzi non autorizzati, salvo espressa richiesta debitamente autorizzata;
3 – spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6084/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies c.c. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. TASSELLI ESMENARD MARIA NELLA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE 32 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. TASSELLI ESMENARD MARIA NELLA
ATTORE/I contro
(C.F. , nata a [...]-Polonia il Controparte_1 C.F._3 18.08.1974, contumace
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM il 7-5-2025
CONCLUSIONI
come da verbale di udienza del 6.11.2025. Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dal matrimonio fra , celebrato in Parte_1 Controparte_1
Bologna (BO) il 4.9.2004, nascevano i figli cl. 2006), (cl. 2008), deceduto nel 2012, e Per_1 Per_2
Per_ (cl. 2011). I coniugi si sono separati con sentenza n. 2074/2024 pubbl. il 16/07/2024 del Tribunale di Bologna, che ha disposto relativamente al vincolo e ai rapporti patrimoniali fra i coniugi, dando atto pagina 1 di 3 della pendenza di un procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Bologna, che, con decreto provvisorio 7.1.2019, preso atto della inidoneità dei genitori, aveva disposto l'affidamento dei minori al Per_ Servizio Sociale, il collocamento del figlio in comunità e di presso una Casa IA, Per_1
Per_ con rientro nell'abitazione paterna nei fine-settimana e con visite materne per solo protette. Col ricorso introduttivo del presente giudizio il padre ha dato atto che il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni si è concluso con decreto definitivo n. cronol. 4585/2024, col quale è stato confermato l'affido al Servizio Sociale, con potere esclusivo di decidere in ambito scolastico e sanitario, ma senza Per_ disporre la decadenza dei genitori dalla potestà, e confermando per per quanto qui rileva (essendo diventato maggiorenne nel frattempo), il collocamento presso la Casa IA, con possibilità Per_1 di stare con il padre a fine settimana alterni presso i nonni paterni e di vedere la madre con incontri protetti secondo tempi e modalità fissati dai Servizi Sociali. Per_ Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a trascorrere periodi di vacanza con la figlia insieme al fratello maggiorenne, anche senza la presenza dei nonni paterni, troppo anziani per Per_1 muoversi. Il Servizio Sociale ha espresso parere favorevole, con apposita relazione del 18.6.2025. La madre della ragazza, rimasta contumace ma personalmente comparsa in udienza, ha dichiarato di essere favorevole che la figlia vada in vacanza con il padre e il fratello maggiore;
il difensore ha rinunciato ai termini per il deposito di conclusionali e repliche, chiedendo che la causa fosse rimessa immediatamente in decisione.
Va dichiarata la carenza di legittimazione attiva della nonna paterna in Parte_2 quanto non ella è parte con riferimento alle statuizioni del decreto definitivo del Tribunale per i
Minorenni n. cronol. 4585/2024, di cui qui si chiede la modifica, né sono formulate domande che implichino statuizioni nei suoi confronti da parte del Tribunale Ordinario, in questo giudizio.
Il Tribunale, alla luce della dettagliata relazione del Servizio Sociale e in conformità alle conclusioni della stessa (che di seguito integralmente si riportano: Per quanto attiene alla possibilità di una vacanza per la minore con il padre e il fratello maggiore, l' che segue la Controparte_2
Per_ minore esprime un parere favorevole. Ciò in quanto si ritiene positivo per la crescita della minore la costruzione di occasioni relazionali sane tra la stessa e la figura paterna. La presenza della nonna paterna è un aspetto di garanzia per il Servizio, in virtù del suo ruolo. Tuttavia, vista l'età di entrambi, si ritiene di complicata concretizzazione una vacanza alla presenza della nonna materna.
Vista la presenza del solo padre e del fratello maggiore, si ritiene tuttavia essenziale che il padre nel periodo di vacanza intrattenga regolari contatti con il personale adulto della Casa IA (sig.ra
informandola sullo stato di salute e cura della figlia minore. Si ritiene altresì Parte_3
Per_ fondamentale che il padre garantisca a di mantenere i contatti con gli adulti della Casa IA pagina 2 di 3 nel periodo di vacanza. Si sottolinea l'importanza che la vacanza si realizzi esclusivamente alla presenza di tali figure (padre e fratello maggiore della minore) e non di ulteriori soggetti terzi non autorizzati, salvo espressa richiesta debitamente autorizzata.), ritiene conforme all'interesse della minore recepire le conclusioni come precisate da ultimo a verbale di udienza. Spese compensate, in ragione dell'assenso prestato personalmente dalla madre.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo a Parte_2
2 - a parziale modifica del Decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. cronol. 4585/2024, Per_ autorizza a portare in vacanza con sé la figlia nata a [...] il [...], Parte_4 qualora anche la figlia stessa lo desideri, per un fine settimana al mese, da aprile a luglio compreso di ogni anno, e per 10 giorni fra agosto e settembre di ogni anno, con date, destinazioni, indirizzo di permanenza, itinerario e mezzi di trasporto da comunicare al Servizio Sociale almeno due settimane prima della partenza, sempre unitamente al fratello nato a [...] il [...]; il Persona_4 ricorrente si atterrà alle seguenti ulteriori prescrizioni: il padre nel periodo di vacanza intratterrà regolari contatti con il personale adulto della Casa IA (sig.ra informandola Parte_3
Per_ sullo stato di salute e cura della figlia minore;
il padre garantirà a di mantenere i contatti con gli adulti della Casa IA nel periodo di vacanza;
la vacanza dovrà realizzarsi esclusivamente alla presenza del padre e fratello maggiore della minore, e non di ulteriori soggetti terzi non autorizzati, salvo espressa richiesta debitamente autorizzata;
3 – spese legali compensate.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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