Articolo 75 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 74Articolo 76
Versione
29 marzo 1961
Art. 75. (Riserva di posti in favore di salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale)

Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti che saranno messi a concorso e' riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.
La disposizione del precedente comma si applica solo nel confronti di coloro che all'atto del concorso, siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7, ad eccezione del limite massimo di eta'.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961