Sentenza 1 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 01/12/2022, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2022
N. 01897/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01555/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1555 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto n. 43;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e Questura Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 23.05.2016, notificato il 12.07.2016, con cui il Prefetto della Provincia di Lecce ha disposto che “al Sig. -OMISSIS- in premessa generalizzato, è fatto divieto, per tutte le ragioni sopraesposte, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto e, ove occorra:
(a) della nota, -OMISSIS- del 24.09.2016 con cui la Questura di Lecce ha proposto alla Prefettura di Lecce l'emissione del provvedimento di divieto di detenzioni di armi a carico del Sig. -OMISSIS-;
(b) della nota, -OMISSIS- del 29.04.2016 con cui la Questura di Lecce ha confermato alla Prefettura di Lecce la proposta di emissione del provvedimento di detenzione di armi a carico del Sig. -OMISSIS-, entrambe conosciute dal ricorrente solo in data 26.09.2016, a seguito dell'accesso agli atti della Prefettura di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lecce e Questura Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to L. Maruotti, in sostituzione dell'avv.to G. Manelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato, unitamente agli epigrafati atti a questo presupposti, consequenziali e connessi, il decreto, notificato in data 12.07.2016, recante il prot. n. -OMISSIS-, del 23.05.2016, con il quale il Prefetto della Provincia cui disponeva, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, che “al Sig. -OMISSIS- in premessa generalizzato, è fatto divieto, per tutte le ragioni sopraesposte, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo”.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. VIOLAZIONE DELLE NORME CHE REGOLANO IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. N. 241/1990 E SS.MM.II.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 38 E 39 T.U.L.P.S. – ECCESSO DI POTERE – IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
III. CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990.
1.2. Il 16.11.2016 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate eccependo l’infondatezza del ricorso.
Nella pubblica udienza dell’8 novembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è infondato nel merito e deve essere integralmente respinto.
2.1. E’ infondato il primo motivo di gravame con cui è dedotta la violazione delle regole di partecipazione procedimentale, lamentando il ricorrente la mancata contestazione dell’ulteriore fatto nuovo rappresentato dal “ rapporto informativo cat. -OMISSIS- del 29.04.2016 con il quale la Questura di Lecce ha confermato il proprio parere sfavorevole nei confronti del Sig. -OMISSIS- dal quale è emerso che il medesimo, nonostante sia stato assolto in sede penale dai reati ascrittigli per porto e detenzione abusiva di armi ed esercizio di caccia in periodo ed in luogo vietato (episodio invece rappresentato nella comunicazione ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990 ) ha ancora a suo carico il relativo procedimento penale per il reato di omessa comunicazione di trasferimento del luogo di detenzione delle armi per fatti accertati dalla Legione Carabinieri Puglia-Stazione di -OMISSIS- in data 02/10/2013 e che “presso la Banca Dati degli Organi di Polizia risulta che il sig. -OMISSIS- è solito accompagnarsi a terza persona, pregiudicata nonché destinataria a sua volta di un divieto prefettizio di detenzione armi”, circostanze che si assume non siano state previamente contestate dalla Prefettura di Lecce quali fatti posti a fondamento del procedimento amministrativo.
Osserva sul punto, il Collegio, che appare irrilevante, nella specie, l’allegata omessa indicazione, nella comunicazione del 4/4/2014 della P.A. di avvio del procedimento amministrativo di che trattasi, delle predette ulteriori circostanze, risultando sufficienti quelle contenute nella menzionata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990, inerenti “ i reati di detenzione di arma clandestina, porto abusivo di armi, violazione alle norme sulla caccia e omessa denuncia di materie esplodente” , anche perché non si verte in tema di procedimento sanzionatorio (bensì di carattere preventivo/cautelare) e comunque l’interessato nient’altro poteva aggiungere di rilevante in proposito.
2.2. Quanto ai restanti motivi, che per la stretta connessione possono essere congiuntamente trattati, in linea generale, gioverà in premessa rilevare che - notoriamente - il rilascio del porto d'armi e dell’autorizzazione alla detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente costituisce un'eccezione al normale divieto di portare e detenere le armi (sancito dall'articolo 699 del codice penale e dall'articolo 4, primo comma, della L. n. 110 del 1975) di talché il richiedente non gode di un diritto assoluto al suo conseguimento, potendo l'eccezione operare soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa "il buon uso" delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 16 maggio 2008 n. 1935).
Ciò premesso, occorre, subito, sottolineare “come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant’è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall’ordinaria sfera soggettiva delle persone” (T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 19 settembre 2018, n. 1296).
Per giurisprudenza pacifica, “l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 11 marzo 2015, n. 1270) ,sicchè “il giudizio di “non affidabilità”, espresso ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P. n. 773/1931, è giustificabile anche” (e persino) “in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014, n. 4666 del 19 settembre 2013; Sezione Terza, cit., 11 marzo 2015, n. 1270).
In definitiva, la competente Autorità di Pubblica Sicurezza può senz’altro valutare l’assenza della affidabilità a un corretto uso e detenzione delle armi, anche in relazione a fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727; Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922; Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121; Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987; T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 4 settembre 2018, n. 1244).
Quanto, poi, all’ampiezza del potere amministrativo rimesso in “subiecta materia” alla valutazione discrezionale della P.A., il relativo giudizio non può essere sindacato in sede giurisdizionale se non sotto il profilo del rispetto dei canoni di ragionevolezza e della coerenza” (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4604; T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione Seconda, 10 marzo 2017, n. 375); sussiste, infatti, “nei predetti casi una ampia discrezionalità con riguardo all’apprezzamento di tutti gli elementi dai quali poter dedurre, in un giudizio prognostico, la piena affidabilità del soggetto istante che aspiri al rilascio, al rinnovo e al mantenimento del titolo di polizia, essendo sufficiente, ai fini de quibus, “un’erosione anche minima dell’affidabilità del soggetto” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Terza, 2 luglio 2014, n. 3341), sicchè “al Giudice Amministrativo non compete sostituirsi all’Autorità amministrativa nel valutare, a sua volta, se il soggetto sia più o meno affidabile, bensì solo verificare se l’autorità amministrativa, decidendo come ha deciso sulla base degli elementi a sua disposizione, sia incorsa nei vizi di travisamento dei fatti o manifesta illogicità” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, 3 ottobre 2018, n. 1680).
2.3. Quanto alla lamentata violazione degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, basti rilevare che il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente può essere legittimamente imposto alle persone ritenute capaci di abusarne, e la valutazione di un tale tipo di capacità non sconta, necessariamente, l'esistenza in capo al richiedente di precedenti penali specifici in materia di armi, ben potendo basarsi su un giudizio probabilistico dedotto da circostanze di fatto, fermo restando che il sindacato sull'opportunità di concedere o meno la licenza si arresta, per il giudice, al limite della ragionevolezza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 novembre 2014, n. 5595; Sez. I, 22 ottobre 2013, n. 4329).
In ordine, poi, alla assoluzione del ricorrente dai reati ascrittigli per porto e detenzione abusiva di armi ed esercizio di caccia in periodo ed in luogo vietato, basti rilevare che di ciò si è tenuto conto nel provvedimento impugnato, unitamente - però - alla perdurante pendenza dell’ulteriore procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di omessa comunicazione di trasferimento del luogo di detenzione delle armi (peraltro, successivamente definito nel 2018 con la condanna del predetto).
2.4. Applicando le suindicate coordinate giurisprudenziali, osserva il Collegio che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio il compendio di elementi posto a base della determinazione avversata resiste ai rilievi del ricorrente.
La valutazione compiuta del Prefetto, infatti, è ragionevole e coerente, avuto riguardo alla condotta complessiva tenuta del ricorrente (al quale sono stati contestati i reati di “porto e detenzione abusiva di armi ed esercizio di caccia in periodo e in luogo vietato ed omessa denuncia di materie esplodenti) ed a carico del quale vi è anche “procedimento penale per il reato di omessa comunicazione di trasferimento del luogo di detenzione delle armi per fatti accertati dalla Legione Carabinieri Puglia-Stazione di -OMISSIS- in data 02/10/2013”, oltre la circostanza che “presso la Banca Dati degli Organi di Polizia risulta che il sig. -OMISSIS- è solito accompagnarsi a terza persona, pregiudicata nonché destinataria a sua volta di un divieto prefettizio di detenzione armi”.
E che non si tratti di una frequentazione (di soggetto pregiudicato) puramente occasionale emerge anche dalla sentenza penale di assoluzione n. 2197/2015 emessa dal Tribunale di Brindisi il 17/7/2015, nella quale il soggetto pregiudicato in questione (-OMISSIS-) viene espressamente definito quale “amico” dell’odierno ricorrente.
Diversamente da quanto dedotto in ricorso, pertanto, nel caso in esame, il provvedimento di divieto impugnato risulta adeguatamente motivato, posto che del tutto ragionevolmente l'Amministrazione ha tratto la conclusione della impossibilità di formulare un giudizio prognostico di completa affidabilità del ricorrente, stante un quadro indiziario sufficiente a fondare una ragionevole previsione di un uso inappropriato delle armi (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13 settembre 2017, n. 4334).
2.5. In conclusione, il giudizio di inaffidabilità all’uso e alla detenzione delle armi espresso nell’atto gravato risulta non solo ricostruibile nel suo iter logico-giuridico ma anche coerente nelle premesse e nelle conclusioni e quindi esercitato mediante un corretto e proporzionato esercizio del potere amministrativo (ampiamente discrezionale) spettante in subiecta materia all’Autorità di p.s..
3. In definitiva, il provvedimento impugnato risulta esente dalle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve quindi essere respinto.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.