TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 962/ 2023
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa da sé medesima e dall'avv.to D'AMORA MASSIMO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p., rappresentata e difesa dagli avv.ti
MARESCA MICHELE con il quale elettivamente domicilia in VIA SAN
MARTINO, 48 80046 SAN GIORGIO A CREMANO
Resistente
NONCHE'
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Pompei alla via Nolana, 44 presso lo studio dell'avv. Tiziana Coppola, che la rappresenta e difende
Resistente 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli atti indicati in ricorso. Concludeva quindi per l'annullamento dei medesimi formulando istanza di sospensione. Si costituivano i resistenti e veniva proposta anche una domanda riconvenzionale.
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui il ricorrente ha insistito affinché la causa fosse decisa.
In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente
l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile
l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”.
Preliminarmente deve osservarsi che l'opposizione risulta tempestiva.
Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara cessata la materia del contendere come allegato dalle parti, quindi anche in relazione alla domanda riconvenzionale. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di
2 darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito.
In base al criterio sopra esposto, la novità e controversia di alcune problematiche relative alla controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 9/6/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
3