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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 30/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI OR all'udienza del 30/10/2025 nella causa n. 706/2024 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti DEL NEVO CLAUDIO, DEL NEVO MARCO Parte_1
e UZ FL
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: anticipazione NASPI
Premesso che: con ricorso depositato in data 5.7.2024, ha dedotto: Parte_1
- di aver presentato domanda di indennità di disoccupazione NASpI in data 30.11.2023, accolta dall , CP_1
- di aver successivamente, in data 26.2.2024, iniziato a svolgere attività imprenditoriale autonoma,
- di aver quindi presentato, entro il termine di 30 giorni, in data 4.3.2024, domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASpI riconosciuta spettante,
- che l ha rigettato la domanda presentata ex art. 8 D.Lgs. 22/2015 con la seguente CP_2 motivazione: “non risulta iscritto ad una delle attività di cui alla circolare 174/2017 p.to 7”;
- di aver proposto ricorso amministrativo che è stato tuttavia respinto.
L'istante lamenta sostanzialmente che l abbia negato l'anticipazione dell'indennità di CP_1 disoccupazione NASpI pur ricorrendo tutti i requisiti richiesti dall'art. 8 D.Lgs. 22/2015 e sulla
1 RGL n. 706/2024
scorta della valutazione di condizioni ulteriori non individuate quali presupposti per la fruizione della prestazione dalla normativa applicabile.
Egli pertanto chiede l'accertamento del proprio diritto a percepire l'incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'art. 8 D.Lgs. 22/2015 e di dichiarare tenuto l alla liquidazione in suo favore, in unica CP_1 soluzione, dell'importo complessivo del residuo trattamento NASpI non percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, CP_1 sottolineando come il ricorrente abbia iniziato un'attività di impresa individuale di autotrasporto merci per conto terzi pur non possedendo in proprio i requisiti tecnico professionali per l'iscrizione all'albo autotrasportatori, obbligatoria per l'esercizio di tale attività, sicchè egli ha designato all'albo altro soggetto;
tale circostanza, secondo l , sarebbe indicativa del fatto che il ricorrente non CP_1 presti attività lavorativa nell'ambito dell'impresa individuale, indicata ai fini della fruizione dell'incentivo all'autoimprenditorialità, e, infatti, sottolinea l resistente, egli non risulta CP_2 assicurato ad alcuna gestione né ad altra cassa. L resistente, quindi, conclude per il CP_1 CP_2 rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante esame della documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
- è pacifico ed emerge dalla documentazione versata in atti come il ricorrente abbia presentato all in data 30.11.2023 domanda di indennità di disoccupazione NASpI, CP_1 accolta con provvedimento del 6.12.2023 con decorrenza dal 1.12.2023 per giorni 669
(doc. 1 ric.), e in data 4.3.2024 domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione
NASpI, la quale risulta essere stata respinta in data 22.4.2024 con la seguente motivazione: “non risulta iscritto ad una delle attività di cui alla circolare 174/2017, p.to7”
(doc. 4 ric.);
- le circolari costituiscono atti interni all'amministrazione, destinati ad indirizzare e CP_1 disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, con la conseguenza che sono sprovviste della capacità di derogare alle disposizioni di legge;
- occorre pertanto fare riferimento al dato normativo, costituito dall'art. 8 D.Lgs. 22/2015, secondo cui “
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione
2 RGL n. 706/2024
della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della
NASpI deve presentare all' , a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via CP_1 telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto
a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”;
- nel caso specie, posto che non è in discussione la sussistenza in capo al ricorrente del diritto alla corresponsione della NASpI, né si contesta l'intempestività della presentazione della domanda, sanzionata con la decadenza dalla possibilità di fruire dell'incentivo, deve rilevarsi come la norma riconosca la possibilità per l'avente diritto alla indennità di disoccupazione NASpI di ottenere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della prestazione nel caso di avvio di un'“attività lavorativa autonoma” o “di impresa individuale” oppure “per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”;
- nella specie, è documentato che il ricorrente abbia avviato un'attività di impresa individuale denominata “A.E.G. di IL TR Gabriel”, iscritta nel Registro delle Imprese in data
11.12.2023, con inizio attività in data 26.2.2024 (doc. 3 ric.);
- i presupposti richiesti dalla norma sono pertanto soddisfatti;
- l , in sede di vaglio del ricorso amministrativo presentato dal ricorrente, ha motivato la CP_1 reiezione dello stesso valorizzando le seguenti circostanze: “il ricorrente, non avendo conseguito la capacità professionale per potersi iscrivere all'Albo degli Autotrasportatori, non può essere iscritto all'Albo degli Artigiani ed inoltre l'attività esercitata non rientra fra quelle che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata” e “dalla visura camerale si evince che l'iscrizione della Ditta A.E.G. è una piccola impresa, e non un'impresa individuale, ed in quanto tale non rientra fra le attività previste per la concessione dell'anticipo NASpI” (doc. 6 ric.);
- tuttavia, la mancata iscrizione del ricorrente all'Albo degli Autotrasportatori non impedisce al medesimo l'esercizio di attività imprenditoriale, nello specifico sotto forma di impresa individuale, come risulta dalla visura camerale, poiché l'impresa è effettivamente iscritta all'Albo (doc. 3 ric. e 9 res.), ancorchè con l'indicazione di altro soggetto, della cui collaborazione/attività evidentemente si avvale;
il fatto che all'Albo degli Autotrasportatori non sia indicato il nominativo del ricorrente con riferimento all'impresa individuale esercitata non comporta automaticamente che egli non svolga alcuna attività lavorativa nell'ambito
3 RGL n. 706/2024
dell'impresa; egli, infatti, ben potrebbe svolgere attività gestoria ed amministrativa, curare i rapporti con il personale, con i clienti e i fornitori e finanche guidare mezzi dell'impresa
(l'iscrizione all'Albo è richiesta all'impresa e non al singolo autista), oltre ad aver assunto il rischio d'impresa; la mancata iscrizione ad una gestione assicurativa presso l , o CP_1 presso una cassa professionale, non esclude lo svolgimento dell'attività d'impresa in forma individuale, e senz'altro non l'ha esclusa nella specie, alla luce delle risultanze documentali versate in atti, né è requisito richiesto ai fini della fruizione dell'incentivo all'autoimprenditorialità; l'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese quale “piccola impresa” non incide sulla forma individuale dell'impresa esercitata;
- sulla scorta di quanto esposto si ritiene che debba riconoscersi il diritto del ricorrente alla percezione dell'incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'art. 8 D.Lgs. 22/2015;
- il diniego dell appare quindi illegittimo;
pertanto, l deve essere condannato a CP_1 CP_2 corrispondere al ricorrente in un'unica soluzione l'importo corrispondente all'indennità
NASpI residua e non corrisposta, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente in un'unica soluzione l'importo corrispondente all'indennità NASpI residua non corrisposta, in virtù della domanda amministrativa presentata in data 4.3.2024, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 22/2015, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Alessandria, 30.10.2025.
Il Giudice
VI OR
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice VI OR all'udienza del 30/10/2025 nella causa n. 706/2024 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti DEL NEVO CLAUDIO, DEL NEVO MARCO Parte_1
e UZ FL
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: anticipazione NASPI
Premesso che: con ricorso depositato in data 5.7.2024, ha dedotto: Parte_1
- di aver presentato domanda di indennità di disoccupazione NASpI in data 30.11.2023, accolta dall , CP_1
- di aver successivamente, in data 26.2.2024, iniziato a svolgere attività imprenditoriale autonoma,
- di aver quindi presentato, entro il termine di 30 giorni, in data 4.3.2024, domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione NASpI riconosciuta spettante,
- che l ha rigettato la domanda presentata ex art. 8 D.Lgs. 22/2015 con la seguente CP_2 motivazione: “non risulta iscritto ad una delle attività di cui alla circolare 174/2017 p.to 7”;
- di aver proposto ricorso amministrativo che è stato tuttavia respinto.
L'istante lamenta sostanzialmente che l abbia negato l'anticipazione dell'indennità di CP_1 disoccupazione NASpI pur ricorrendo tutti i requisiti richiesti dall'art. 8 D.Lgs. 22/2015 e sulla
1 RGL n. 706/2024
scorta della valutazione di condizioni ulteriori non individuate quali presupposti per la fruizione della prestazione dalla normativa applicabile.
Egli pertanto chiede l'accertamento del proprio diritto a percepire l'incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'art. 8 D.Lgs. 22/2015 e di dichiarare tenuto l alla liquidazione in suo favore, in unica CP_1 soluzione, dell'importo complessivo del residuo trattamento NASpI non percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese.
L , costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda avversaria, CP_1 sottolineando come il ricorrente abbia iniziato un'attività di impresa individuale di autotrasporto merci per conto terzi pur non possedendo in proprio i requisiti tecnico professionali per l'iscrizione all'albo autotrasportatori, obbligatoria per l'esercizio di tale attività, sicchè egli ha designato all'albo altro soggetto;
tale circostanza, secondo l , sarebbe indicativa del fatto che il ricorrente non CP_1 presti attività lavorativa nell'ambito dell'impresa individuale, indicata ai fini della fruizione dell'incentivo all'autoimprenditorialità, e, infatti, sottolinea l resistente, egli non risulta CP_2 assicurato ad alcuna gestione né ad altra cassa. L resistente, quindi, conclude per il CP_1 CP_2 rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante esame della documentazione prodotta dalle parti.
All'odierna udienza, all'esito della discussione dei difensori, è pronunciata la presente sentenza.
Considerato che:
- è pacifico ed emerge dalla documentazione versata in atti come il ricorrente abbia presentato all in data 30.11.2023 domanda di indennità di disoccupazione NASpI, CP_1 accolta con provvedimento del 6.12.2023 con decorrenza dal 1.12.2023 per giorni 669
(doc. 1 ric.), e in data 4.3.2024 domanda di anticipazione dell'indennità di disoccupazione
NASpI, la quale risulta essere stata respinta in data 22.4.2024 con la seguente motivazione: “non risulta iscritto ad una delle attività di cui alla circolare 174/2017, p.to7”
(doc. 4 ric.);
- le circolari costituiscono atti interni all'amministrazione, destinati ad indirizzare e CP_1 disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, con la conseguenza che sono sprovviste della capacità di derogare alle disposizioni di legge;
- occorre pertanto fare riferimento al dato normativo, costituito dall'art. 8 D.Lgs. 22/2015, secondo cui “
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione
2 RGL n. 706/2024
della NASpI non da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della
NASpI deve presentare all' , a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via CP_1 telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto
a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”;
- nel caso specie, posto che non è in discussione la sussistenza in capo al ricorrente del diritto alla corresponsione della NASpI, né si contesta l'intempestività della presentazione della domanda, sanzionata con la decadenza dalla possibilità di fruire dell'incentivo, deve rilevarsi come la norma riconosca la possibilità per l'avente diritto alla indennità di disoccupazione NASpI di ottenere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della prestazione nel caso di avvio di un'“attività lavorativa autonoma” o “di impresa individuale” oppure “per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”;
- nella specie, è documentato che il ricorrente abbia avviato un'attività di impresa individuale denominata “A.E.G. di IL TR Gabriel”, iscritta nel Registro delle Imprese in data
11.12.2023, con inizio attività in data 26.2.2024 (doc. 3 ric.);
- i presupposti richiesti dalla norma sono pertanto soddisfatti;
- l , in sede di vaglio del ricorso amministrativo presentato dal ricorrente, ha motivato la CP_1 reiezione dello stesso valorizzando le seguenti circostanze: “il ricorrente, non avendo conseguito la capacità professionale per potersi iscrivere all'Albo degli Autotrasportatori, non può essere iscritto all'Albo degli Artigiani ed inoltre l'attività esercitata non rientra fra quelle che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata” e “dalla visura camerale si evince che l'iscrizione della Ditta A.E.G. è una piccola impresa, e non un'impresa individuale, ed in quanto tale non rientra fra le attività previste per la concessione dell'anticipo NASpI” (doc. 6 ric.);
- tuttavia, la mancata iscrizione del ricorrente all'Albo degli Autotrasportatori non impedisce al medesimo l'esercizio di attività imprenditoriale, nello specifico sotto forma di impresa individuale, come risulta dalla visura camerale, poiché l'impresa è effettivamente iscritta all'Albo (doc. 3 ric. e 9 res.), ancorchè con l'indicazione di altro soggetto, della cui collaborazione/attività evidentemente si avvale;
il fatto che all'Albo degli Autotrasportatori non sia indicato il nominativo del ricorrente con riferimento all'impresa individuale esercitata non comporta automaticamente che egli non svolga alcuna attività lavorativa nell'ambito
3 RGL n. 706/2024
dell'impresa; egli, infatti, ben potrebbe svolgere attività gestoria ed amministrativa, curare i rapporti con il personale, con i clienti e i fornitori e finanche guidare mezzi dell'impresa
(l'iscrizione all'Albo è richiesta all'impresa e non al singolo autista), oltre ad aver assunto il rischio d'impresa; la mancata iscrizione ad una gestione assicurativa presso l , o CP_1 presso una cassa professionale, non esclude lo svolgimento dell'attività d'impresa in forma individuale, e senz'altro non l'ha esclusa nella specie, alla luce delle risultanze documentali versate in atti, né è requisito richiesto ai fini della fruizione dell'incentivo all'autoimprenditorialità; l'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese quale “piccola impresa” non incide sulla forma individuale dell'impresa esercitata;
- sulla scorta di quanto esposto si ritiene che debba riconoscersi il diritto del ricorrente alla percezione dell'incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'art. 8 D.Lgs. 22/2015;
- il diniego dell appare quindi illegittimo;
pertanto, l deve essere condannato a CP_1 CP_2 corrispondere al ricorrente in un'unica soluzione l'importo corrispondente all'indennità
NASpI residua e non corrisposta, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della parte resistente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione,
- condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente in un'unica soluzione l'importo corrispondente all'indennità NASpI residua non corrisposta, in virtù della domanda amministrativa presentata in data 4.3.2024, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 22/2015, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Alessandria, 30.10.2025.
Il Giudice
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