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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/06/2024, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 19/06/2024, innanzi al Giudice dott. Valen- tina Stabile, viene chiamata la causa R.G. n. 1039 dell'anno 2022 promossa da
(avv. MUSSO GIUSEPPE) Parte_1
CONTRO
(avv. ) Controparte_1 Controparte_2
(avv. )
Si da atto che sono presenti l'avv. MUSSO GIUSEPPE per Controparte_3
il quale discute la causa oralmente e si riporta
[...]
alle conclusioni in atti
È presente ai fini del tirocinio formativo la dott.ssa
, nonché il dott. ai Persona_1 Persona_2
fini del tirocinio formativo per la nomina di GOP.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Tribunale di Sciacca REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina Stabile, all'udienza del 19/06/2024 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1039 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa per man- C.F._1
dato in atti dall'avv. Musso Giuseppe, che ha in uso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
attore - Email_1
CONTRO
(C.F. , e Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
- convenuti contumaci -
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le par- ti concludevano come da verbale in pari data, riportan- dosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Sciacca
- 2 - IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato per pubblici procla- mi, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale del 8.8.2023, ha evocato in giu- Parte_1
dizio e affinché venis- Controparte_1 Controparte_2
se accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione, pre- vio accertamento delle condizioni di cui agli artt. 1158 e
1163 c.c., per possesso ultraventennale libero, pacifico, pubblico e ininterrotto dell'immobile sito nel Comune di
Ribera, alla via Manuzza n. 18, composto da p T-1-2 precedentemente censite al N.C.T. di detto Comune al
Foglio 14 particella 30 sub 1, di cui gli odierni convenuti sono comproprietari.
e non si sono co- Controparte_1 Controparte_2
stituiti in giudizio e pertanto ne viene dichiarata la con- tumacia.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti e rinviata per la precisazione delle conclusio- ni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale, sentito il procu- ratore dell'attrice, è stata trattenuta dal Giudice in deci- sione.
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e, come tale, va rigettata.
Giova premettere, in linea generale, che chi agisce
Tribunale di Sciacca
- 3 - in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie ac- quisitiva, e quindi dell'elemento materiale, connotato da un comportamento continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, per il periodo prescritto dalla legge, volto ine- quivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corri- spondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("corpus"), nonché dell'elemento psico- logico costituito dalla volontà del possessore di compor- tarsi come proprietario ("animus rem sibi habendi").
Ciò posto, a sostegno delle proprie domande l'attrice ha sostenuto di avere esercitato il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto sin dal 1972, quando i convenuti gli avevano lasciato l'immobile in custodia, al fine di tro- varlo in buono stato di conservazione, ma poi non ave- vano più fatto ritorno in Ribera.
Tuttavia, la dimostrazione della fondatezza della do- manda è stata affidata dalla parte attrice alla prova per testi i cui capitoli sono stati ritenuti inammissibili in quanto genericamente formulati, vertenti su fatti non specifici ed intesi a fare esprimere ai testimoni valuta- zioni di ordine meramente giuridico.
Dalla mera produzione di rappresentazioni fotografi- che ritraenti il fabbricato non emerge poi un esercizio
Tribunale di Sciacca
- 4 - inequivocabile del potere corrispondente a quello del proprietario, né quali siano stati gli effetti dell'esercizio del suddetto potere sugli ambienti oggetto delle rappre- sentazioni fotografiche.
Dalle stesse foto non si evincono recenti interventi di manutenzione ma, al contrario, viene ritratto un immo- bile in cattivo stato di conservazione.
Agevole ritenere dunque che la parte attrice non ha assolto all'onere della prova che sulla stessa incombe in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda di usu- capione svolta.
Ad essere rimasta indimostrata è la sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dal possesso pacifi- co, continuo e non interrotto, protratto per un lasso di tempo previsto dalla legge e diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quel- lo del titolare del diritto del diritto reale.
Nessuna delle prove, infatti, è stata in grado di perse- guire il diverso e ben più significativo scopo di dimostra- re il compimento, da parte dell'attrice, di attività aper- tamente contrastanti e inoppugnabilmente incompatibili col possesso altrui, sintomatiche dell'intenzione del pos- sessore di comportarsi come proprietario.
Nessun valore può, in ultimo, assumere la mancata
Tribunale di Sciacca
- 5 - costituzione in giudizio dei convenuti, non potendo il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c. applicarsi al convenuto contumace.
Tanto basta al Tribunale a concludere per il rigetto della domanda svolta da con Parte_1
l'atto introduttivo del presente giudizio.
Le spese del presente procedimento restano a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defi- nitivamente pronunciando;
- DICHIARA la contumacia dei convenuti CP_4
e ;
[...] Controparte_2
- RIGETTA le domande svolte da Parte_2
[...]
- a carico di le spese del
[...] CP_5 Parte_1
presente giudizio.
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 19/06/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 6 -
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 19/06/2024, innanzi al Giudice dott. Valen- tina Stabile, viene chiamata la causa R.G. n. 1039 dell'anno 2022 promossa da
(avv. MUSSO GIUSEPPE) Parte_1
CONTRO
(avv. ) Controparte_1 Controparte_2
(avv. )
Si da atto che sono presenti l'avv. MUSSO GIUSEPPE per Controparte_3
il quale discute la causa oralmente e si riporta
[...]
alle conclusioni in atti
È presente ai fini del tirocinio formativo la dott.ssa
, nonché il dott. ai Persona_1 Persona_2
fini del tirocinio formativo per la nomina di GOP.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Tribunale di Sciacca REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina Stabile, all'udienza del 19/06/2024 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1039 dell'anno 2022 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa per man- C.F._1
dato in atti dall'avv. Musso Giuseppe, che ha in uso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
attore - Email_1
CONTRO
(C.F. , e Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
- convenuti contumaci -
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le par- ti concludevano come da verbale in pari data, riportan- dosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Sciacca
- 2 - IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato per pubblici procla- mi, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale del 8.8.2023, ha evocato in giu- Parte_1
dizio e affinché venis- Controparte_1 Controparte_2
se accertato e dichiarato l'acquisto per usucapione, pre- vio accertamento delle condizioni di cui agli artt. 1158 e
1163 c.c., per possesso ultraventennale libero, pacifico, pubblico e ininterrotto dell'immobile sito nel Comune di
Ribera, alla via Manuzza n. 18, composto da p T-1-2 precedentemente censite al N.C.T. di detto Comune al
Foglio 14 particella 30 sub 1, di cui gli odierni convenuti sono comproprietari.
e non si sono co- Controparte_1 Controparte_2
stituiti in giudizio e pertanto ne viene dichiarata la con- tumacia.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti e rinviata per la precisazione delle conclusio- ni e la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale, sentito il procu- ratore dell'attrice, è stata trattenuta dal Giudice in deci- sione.
Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e, come tale, va rigettata.
Giova premettere, in linea generale, che chi agisce
Tribunale di Sciacca
- 3 - in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie ac- quisitiva, e quindi dell'elemento materiale, connotato da un comportamento continuo, non interrotto, pacifico e pubblico, per il periodo prescritto dalla legge, volto ine- quivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corri- spondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("corpus"), nonché dell'elemento psico- logico costituito dalla volontà del possessore di compor- tarsi come proprietario ("animus rem sibi habendi").
Ciò posto, a sostegno delle proprie domande l'attrice ha sostenuto di avere esercitato il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto sin dal 1972, quando i convenuti gli avevano lasciato l'immobile in custodia, al fine di tro- varlo in buono stato di conservazione, ma poi non ave- vano più fatto ritorno in Ribera.
Tuttavia, la dimostrazione della fondatezza della do- manda è stata affidata dalla parte attrice alla prova per testi i cui capitoli sono stati ritenuti inammissibili in quanto genericamente formulati, vertenti su fatti non specifici ed intesi a fare esprimere ai testimoni valuta- zioni di ordine meramente giuridico.
Dalla mera produzione di rappresentazioni fotografi- che ritraenti il fabbricato non emerge poi un esercizio
Tribunale di Sciacca
- 4 - inequivocabile del potere corrispondente a quello del proprietario, né quali siano stati gli effetti dell'esercizio del suddetto potere sugli ambienti oggetto delle rappre- sentazioni fotografiche.
Dalle stesse foto non si evincono recenti interventi di manutenzione ma, al contrario, viene ritratto un immo- bile in cattivo stato di conservazione.
Agevole ritenere dunque che la parte attrice non ha assolto all'onere della prova che sulla stessa incombe in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda di usu- capione svolta.
Ad essere rimasta indimostrata è la sussistenza di una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dal possesso pacifi- co, continuo e non interrotto, protratto per un lasso di tempo previsto dalla legge e diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quel- lo del titolare del diritto del diritto reale.
Nessuna delle prove, infatti, è stata in grado di perse- guire il diverso e ben più significativo scopo di dimostra- re il compimento, da parte dell'attrice, di attività aper- tamente contrastanti e inoppugnabilmente incompatibili col possesso altrui, sintomatiche dell'intenzione del pos- sessore di comportarsi come proprietario.
Nessun valore può, in ultimo, assumere la mancata
Tribunale di Sciacca
- 5 - costituzione in giudizio dei convenuti, non potendo il principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c. applicarsi al convenuto contumace.
Tanto basta al Tribunale a concludere per il rigetto della domanda svolta da con Parte_1
l'atto introduttivo del presente giudizio.
Le spese del presente procedimento restano a carico della parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defi- nitivamente pronunciando;
- DICHIARA la contumacia dei convenuti CP_4
e ;
[...] Controparte_2
- RIGETTA le domande svolte da Parte_2
[...]
- a carico di le spese del
[...] CP_5 Parte_1
presente giudizio.
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 19/06/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
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