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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/05/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Sofia Gancitano in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2548/2023 promossa da:
(P. IV , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IV_1
pro tempore, con sede in Rovigo, via Cesare Battisti n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Monterosso (C.F. ) elettivamente C.F._1
domiciliato presso il difensore in Rovigo, via C. Battisti n. 9
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. e P.IV , in persona del legale Controparte_1 P.IV_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Vanzetto (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata presso il difensore in Belluno, Piazza dei Martiri n. 27
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione – prescrizione.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del
08.05.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 926/2023 del Parte_1
14.11.2023 (R.G. n. 2207/2023) emesso da questo Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di euro 13.362,00, oltre interessi e Controparte_1
spese del procedimento di ingiunzione, per il mancato pagamento della fornitura di gas.
1 L'opponente eccepiva, in particolare, la prescrizione del diritto di credito, ritenendo che i crediti portati dalle fatture emesse dal 21.01.2019 al 12.03.2021 fossero prescritti per decorrenza del termine biennale. Sosteneva, quindi, l'opponente che alla data di notifica del decreto ingiuntivo tutte le obbligazioni fossero estinte, attesa l'assenza di atti di interruzione della prescrizione. Sul punto, affermava altresì la consapevolezza della prescrizione in capo all'opposta, di cui infatti chiedeva la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che tra quest'ultima e l'amministratore del allora in Parte_1
carica era già avvenuto scambio di pec nel giugno 2023, con cui era stata eccepita la prescrizione.
Da ultimo, contestava la sottoscrizione del contratto di fornitura da parte del
Parte_1
L'attore opponente concludeva, quindi, per la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la condanna di controparte per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio rilevando che aveva agito in via monitoria Controparte_1 per il pagamento delle fatture di seguito elencate:
Fattura n°1003632 del 21/01/2019, scaduta il 20/02/2019 di € 1.462,00;
Fattura n°1004309 del 18/02/2019, scaduta il 20/03/2019 di € 1.696,00;
Fattura n°1008399 del 18/03/2019, scaduta il 17/04/2019 di € 1.337,00;
Fattura n°1010820 del 16/04/2019, scaduta il 16/05/2019 di € 1.076,00;
Fattura n°1014886 del 17/05/2019, scaduta il 17/06/2019 di € 491,00;
Fattura n°1000302 del 16/01/2020, scaduta il 17/02/2020 di € 1.134,00;
Fattura n°1007367 del 14/02/2020, scaduta il 16/03/2020 di € 1.365,00;
Fattura n°1008091 del 16/03/2020, scaduta il 15/04/2020 di € 1.164,00;
Fattura n°1013596 del 15/04/2020, scaduta il 15/05/2020 di € 844,00;
Fattura n°1009535 del 15/02/2021, scaduta il 17/03/2021 di € 1.440,00;
Fattura n°1010953 del 12/03/2021, scaduta il 12/04/2021 di € 1.200,00.
Deduceva che controparte non contestava né la misura dei consumi fatturati, né il prezzo applicato dal fornitore;
circa l'asserita prescrizione dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo opposto, la convenuta rilevava che: i) l'art. 1, commi 4 – 11, Legge n. 205 del 2017 (c.d. “Legge di Bilancio 2018”) richiamato dall'opponente si riferisce
2 solamente alla perdita da parte del fornitore del diritto di emettere le fatture decorso il biennio dai consumi da parte dell'utente; ii) le fatture erano state emesse regolarmente, trasmesse all'amministratore in copia di cortesia e confluite nel cassetto fiscale del
iii) in data 29.10.2021 aveva spedito tramite lettera raccomandata con Parte_1 avviso di ricevimento una formale messa in mora, ricevuta dall'opponente in data
25.11.2021, interruttiva del termine di prescrizione. Da ultimo, rilevava che il contratto, prodotto in atti, era stato regolarmente sottoscritto dal precedente amministratore.
Concludeva, quindi, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, di rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n.
926/2023, ovvero in subordine accertare il diritto di credito di e Controparte_1
condannare al pagamento della somma di euro 13.362,00, oltre Parte_1 interessi al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di sette punti percentuali.
2. Alla prima udienza del 20.03.2024 non veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
seguiva la conversione del rito, da ordinario a semplificato di cognizione, con scambio di memorie ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c. in cui parte opponente contestava la ricezione della raccomandata di messa in mora (ancorché recante la dicitura “COVID, 25/11/21” e la firma del portalettere), mai consegnata all'amministratore che nel frattempo aveva cambiato indirizzo, e probabilmente smarrita tra la posta in arrivo che in epoca emergenziale non veniva consegnata a mani. Parte opposta eccepiva la tardiva contestazione e la mancata proposizione della querela di falso.
Successivamente la causa era ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.10.2025.
All'udienza del 08.05.2025, anticipata dal sottoscritto magistrato nel frattempo divenuto assegnatario del presente procedimento, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.
3. L'opposizione è parzialmente fondata.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.c., non è affatto
3 tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto
- "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
È pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo: infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero (come nel caso di specie) per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (vedi Cass. Sez. Unite, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001).
Prima di analizzare i motivi di opposizione formulati dall'attore, occorre evidenziare che la convenuta ha dimesso in atti la richiesta di fornitura sottoscritta dal Condominio, in persona dell'amministratore allora in carica, sig. in data Parte_2
02.05.2018 (cfr. pag. 1, doc. 16 fascicolo monitorio, prodotto sub doc. 2 convenuta), nonché le n. 11 fatture rimaste insolute (docc.
3-13 fascicolo monitorio), e che non sono contestati tra le parti le prestazioni di fornitura erogate da nei Controparte_1 confronti di la quantificazione dei corrispettivi dovuti dall'utente Parte_1
verso la somministratrice e il mancato pagamento delle somme azionate con il decreto ingiuntivo opposto.
Viceversa, l'attore opponente non ha dimostrato, e per il vero nemmeno allegato, di aver adempiuto, anche solo parzialmente, alle obbligazioni di pagamento assunte, avendo unicamente eccepito la prescrizione del diritto di credito. È pertanto pacifico tra le parti
4 che le prestazioni di fornitura di gas sono state eseguite in modo esatto e che non vi è stato alcun pagamento delle somme portate dalle undici fatture azionate in giudizio.
3.1. L'attore opponente fonda la propria opposizione sulla prescrizione dei crediti portati dalle fatture emesse da ritenendo che ad essi sia applicabile il termine Controparte_1 di prescrizione di due anni, introdotto con la L. n. 205 del 27 dicembre 2017.
Per quanto qui rileva, la L. n. 205 del 2017 all'art. 1, comma 4, stabilisce che nei contratti di fornitura di energia elettrica, acqua e gas il diritto al corrispettivo si prescrive nel termine di due anni: non coglie nel segno la sopra riportata interpretazione fornita da parte convenuta, posto che la norma prevede testualmente che a prescriversi è il “diritto al corrispettivo” (come del resto la stessa convenuta scriveva nella comunicazione di messa in mora inviata al il 25.11.2021 e da essa prodotta sub doc. 5); al Parte_1 comma 10, l'articolo citato dispone altresì che nel caso di fornitura di gas la norma si applichi alle fatture scadute successivamente al 01.01.2019.
Nel caso che qui occupa, tutte le undici fatture insolute hanno termine di pagamento successivo al 01.01.2019: la controversia rientra, pertanto, nel campo di applicazione della norma introdotta con la L. n. 205 del 2017.
Ciò posto, detto termine biennale è sicuramente decorso per le cinque fatture oggetto del ricorso monitorio emesse per le mensilità da gennaio fino a maggio 2019, quest'ultima con scadenza il 17.06.2019, in quanto nessun atto interruttivo è stato compiuto entro il biennio successivo.
3.2. Con riferimento alle restanti fatture, quattro emesse da febbraio a maggio 2020 e due emesse nel 2021, a marzo e ad aprile, rilevano quali atti interruttivi, sia l'atto di messa in mora del 29.10.2021 inviato tramite raccomandata il 19.11.2021 e ricevuto dal in data 25.11.2021, che la pec inviata dal legale dell'opposta in data Parte_1
22.08.2023.
Mentre l'invio e la ricezione di quest'ultima sono pacifiche, con riferimento al primo, si rileva che l'opponente – avendo dedotto il trasferimento dello studio professionale dell'amministratore del condominio – avrebbe dovuto proporre querela di falso nei confronti dell'attestazione contenuta nella ricevuta di consegna (doc. 5 convenuta) compilata dall'agente postale il quale, avendo apposto la dicitura “Covid” completa di data e sottoscrizione, come la normativa emergenziale dell'epoca dettava, ha di fatto
5 accertato che a quell'indirizzo era presente il destinatario;
al contrario, se egli non avesse accertato la presenza del destinatario a quell'indirizzo, avrebbe restituito il plico al mittente con la dicitura “irreperibile”, come avvenuto in successive occasioni, documentate dall'opponente (cfr. doc. 3 attore).
Pertanto, l'atto di messa in mora risulta consegnato al destinatario.
Ma anche a voler accedere alla tesi dell'opponente, secondo cui non era necessario proporre la querela di falso perché era contestata unicamente la prova della consegna all'amministratore del condominio (a prescindere dalla veridicità o falsità del contenuto dell'attestazione), si rileva che l'atto, pervenuto all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.. Le prove documentali fornite dall'opponente per dimostrare il trasferimento di indirizzo dello studio professionale dell'amministratore del Parte_1
attore sono o successive al novembre 2021 (cfr. doc. 3) ovvero inidonee a provare che il cambio di indirizzo fosse reso edotto a terzi (cfr. docc. 5 e 6, consistenti in scambi di e-mail con i condomini e in verbali di assemblee condominiali). Da ultimo, nessuna rilevanza viene in questa sede riconosciuta alla dichiarazione unilaterale dell'allora amministratore sig. (cfr. doc. 4 opponente), vista la responsabilità in cui può Parte_2
incorrere quest'ultimo nei confronti del condominio stesso per il mancato pagamento delle fatture azionate in via monitoria, nel periodo in cui era in carica.
Da ultimo, è pacifico che la domiciliazione delle utenze presso lo studio professionale dell'amministratore non risulta essere stata modificata nel corso del contratto o successivamente. Era invece onere del sig. notiziare l'opposta del nuovo Parte_2
domicilio.
Alla luce di ciò, non può dirsi, pertanto, che l'indirizzo di Rovigo, via Cesare Battisti, 9 sia privo di qualunque collegamento con il destinatario, individuato quest'ultimo nello studio professionale dell'amministratore di allora.
Ne consegue che l'atto di messa in mora datato 29.10.2021, inviato da Controparte_1 il 19.11.2021 e recapitato il 25.11.2021 è idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione nei confronti di ai sensi dell'articolo 2943, comma Parte_1
quarto, c.c., contenendo la chiara indicazione delle prestazioni pecuniarie dovute e della volontà del creditore di interrompere il decorso del termine di prescrizione. I crediti
6 vantati da portati dalle fatture nn. 1000302 del 16/01/2020, 1007367 Controparte_1 del 14/02/2020, 1008091 del 16/03/2020, 1013596 del 15/04/2020, 1009535 del
15/02/2021 e 1010953 del 12/03/2021 e azionati con ricorso per decreto ingiuntivo non sono, pertanto, prescritti.
3.3. Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il credito di rideterminato in complessivi euro 7.147,00 oltre interessi al tasso Controparte_1 ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 7 punti percentuali, questi ultimi calcolati sull'importo contenuto in ciascuna fattura e dovuti dalle singole scadenze di ciascuna fattura al saldo.
3.4. Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di condanna della convenuta per lite temeraria, vista la sussistenza del proprio credito, seppur in misura inferiore a quello azionato in via monitoria.
4. Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe promossa da in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, nei confronti di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
926/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo il 14.11.2023 (R.G. n. 2207/2023);
2) condanna in persona dell'amministratore pro tempore, a Parte_1 pagare in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
la somma di euro 7.147,00 oltre interessi al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 7 punti percentuali, calcolati dalle singole fatture al saldo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rovigo, 26.05.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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