TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/10/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4045/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Michela BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/06/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4045/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE AMINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/09/1966, con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a
SO (MB), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune come sopra indicato (atto n. 83, parte 2, serie A, anno 1999) - ordinando al competente Ufficio di stato civile di procedere alle dovute annotazioni - alle seguenti condizioni: 1) La casa familiare, sita a SO in via Lombardia 102/H, viene assegnata definitivamente alla proprietaria signora , con tutto quanto l'arreda. Parte_1
2) I figli dei ricorrenti, oramai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, rimarranno a vivere con la signora presso la casa familiare con facoltà per gli Parte_1 stessi di vedere e stare con il padre ogni volta che lo vorranno, accordandosi direttamente con lo stesso.
Il signor si impegna a tenere con sé i figli presso la propria abitazione- fatta Controparte_1 salva ovviamente la loro volontà e fatti salvi anche diversi accordi tra padre e figli- a week-end alternati.
3) Per quanto riguarda le feste principali (ed in particolare Natale/S.Stefano, Capodanno, Pasqua/ Pasquetta ecc.ecc.), ferma restando la volontà dei figli maggiorenni, i signori e Pt_1 le trascorreranno con i figli secondo il criterio dell'alternanza, impegnandosi a CP_1 concordare il relativo calendario, di anno in anno, tramite scambio di e-mail ovvero messaggio whatsapp con almeno 15 giorni di anticipo.
4) Durante il periodo estivo, il padre si impegna a trascorrere almeno una settimana con e CP_2 in una località da concordare e fatta salva la sua necessaria disponibilità economica. Il Per_1 riparto delle vacanze estive sarà concordato tra i genitori, tramite scambio di e-mail ovvero messaggio whatsapp entro il 31 Maggio di ogni anno. Resta salva, in tutti i casi, la volontà dei due figli, entrambi maggiorenni.
5) Il signor si obbliga a versare alla signora , quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 650,00 (325,00 per ciascun figlio) importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a far data dal 15 GIUGNO 2026, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate, salvo quanto infra si dirà, come da Protocollo Tribunalizio Monzese del 07 Maggio 2018 prot. n. 1377/18 e relative disposizioni che qui si allegano ai Doc. 5 e 6 a fare parte integrante del presente atto.
I conteggi di dare e avere relativi alle spese straordinarie riguardanti i figli dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal riguardo viene espressamente previsto e concordato che anche il pagamento di tali spese straordinarie dovrà avvenire mensilmente. Come previsto dalle disposizioni tribunalizie allegate al Doc. 6, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, esclusivamente con mezzo telematico (posta elettronica, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine poi di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. 6) Le Parti concordano sin d'ora che si faranno carico al 50% ciascuna delle spese straordinarie necessarie per il conseguimento, da parte dei due figli, della patente di guida e del 50% dei costi per la scuola guida. Le parti concordano, altresì, che si faranno carico, al 50% ciascuna, dei costi d'acquisto, dell'assicurazione, della tassa di proprietà (bollo auto), del carburante e della manutenzione dell'autovettura che, previo accordo, decideranno di acquistare ad uso esclusivo di entrambi i figli, ai quali verrà intestata.
Sin tanto che non sarà acquistata un'autovettura ad uso esclusivo dei figli e ove la signora consenta effettivamente agli stessi di guidare la sua auto per i loro spostamenti, Parte_1 il signor si impegna a rifondere alla signora , previa esibizione di idoneo CP_1 Parte_1 riscontro documentale, il 50% della quota di premio assicurativo prevista per l'estensione della polizza RC ai due figli, nonché a rifondere il 50% di eventuali riparazioni per danni causati alla sua auto dai figli e riconducibili alla loro guida. Sin tanto che non sarà acquistata un'autovettura ad uso esclusivo dei figli, i genitori si faranno carico per la quota del 50% ciascuno delle spese per il carburante consumato dagli stessi Per_1
e alla guida dell'auto della signora . In ogni caso, i costi per il carburante, sia CP_2 Parte_1 che si tratti di quello consumato dai figli alla guida dell'auto della signora che di quello Pt_1 consumato alla guida dell'auto ad essi intestata, verranno corrisposti dai genitori a mezzo carte ricaricabili/schede carburante intestate ai ragazzi.
7) Le parti concordano che la signora potrà fare richiesta e percepire al Parte_1
100% l'assegno unico per il figlio ad oggi ammontante a circa 96,00 Euro. CP_2
Resta inteso che la madre collocataria dei figli, potrà fare richiesta e percepire al 100% la cosiddetta dote scuola ed ogni emolumento pubblico riconosciuto per i figli a carico.
Entrambi i coniugi si impegnano a far predisporre, ove necessario, DSU ed ISEE al fine di ottenere la precisa e corretta determinazione periodica dell'assegno unico per i figli e di ogni eventuale altro contributo pubblico riconosciuto per i minori figli che necessitasse di tale documentazione. 8) Le spese del presente giudizio devono intendersi integralmente compensate fra le parti. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza emesso in data 11.06.2015.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (09.05.2001) e (08.01.2007) e, Per_1 CP_2 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10/06/2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a SO (MB)in data 27/09/1999 (atto n.83, Parte II, Serie A del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di SO (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SO (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 ottobre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Michela BORDIERI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10/06/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4045/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SCAGLIONE AMINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
15/09/1966, con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a
SO (MB), trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune come sopra indicato (atto n. 83, parte 2, serie A, anno 1999) - ordinando al competente Ufficio di stato civile di procedere alle dovute annotazioni - alle seguenti condizioni: 1) La casa familiare, sita a SO in via Lombardia 102/H, viene assegnata definitivamente alla proprietaria signora , con tutto quanto l'arreda. Parte_1
2) I figli dei ricorrenti, oramai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, rimarranno a vivere con la signora presso la casa familiare con facoltà per gli Parte_1 stessi di vedere e stare con il padre ogni volta che lo vorranno, accordandosi direttamente con lo stesso.
Il signor si impegna a tenere con sé i figli presso la propria abitazione- fatta Controparte_1 salva ovviamente la loro volontà e fatti salvi anche diversi accordi tra padre e figli- a week-end alternati.
3) Per quanto riguarda le feste principali (ed in particolare Natale/S.Stefano, Capodanno, Pasqua/ Pasquetta ecc.ecc.), ferma restando la volontà dei figli maggiorenni, i signori e Pt_1 le trascorreranno con i figli secondo il criterio dell'alternanza, impegnandosi a CP_1 concordare il relativo calendario, di anno in anno, tramite scambio di e-mail ovvero messaggio whatsapp con almeno 15 giorni di anticipo.
4) Durante il periodo estivo, il padre si impegna a trascorrere almeno una settimana con e CP_2 in una località da concordare e fatta salva la sua necessaria disponibilità economica. Il Per_1 riparto delle vacanze estive sarà concordato tra i genitori, tramite scambio di e-mail ovvero messaggio whatsapp entro il 31 Maggio di ogni anno. Resta salva, in tutti i casi, la volontà dei due figli, entrambi maggiorenni.
5) Il signor si obbliga a versare alla signora , quale contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di € 650,00 (325,00 per ciascun figlio) importo da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT a far data dal 15 GIUGNO 2026, da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate, salvo quanto infra si dirà, come da Protocollo Tribunalizio Monzese del 07 Maggio 2018 prot. n. 1377/18 e relative disposizioni che qui si allegano ai Doc. 5 e 6 a fare parte integrante del presente atto.
I conteggi di dare e avere relativi alle spese straordinarie riguardanti i figli dovranno essere effettuati con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal riguardo viene espressamente previsto e concordato che anche il pagamento di tali spese straordinarie dovrà avvenire mensilmente. Come previsto dalle disposizioni tribunalizie allegate al Doc. 6, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, esclusivamente con mezzo telematico (posta elettronica, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine poi di permettere eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore dovrà tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili o detraibili, necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio. 6) Le Parti concordano sin d'ora che si faranno carico al 50% ciascuna delle spese straordinarie necessarie per il conseguimento, da parte dei due figli, della patente di guida e del 50% dei costi per la scuola guida. Le parti concordano, altresì, che si faranno carico, al 50% ciascuna, dei costi d'acquisto, dell'assicurazione, della tassa di proprietà (bollo auto), del carburante e della manutenzione dell'autovettura che, previo accordo, decideranno di acquistare ad uso esclusivo di entrambi i figli, ai quali verrà intestata.
Sin tanto che non sarà acquistata un'autovettura ad uso esclusivo dei figli e ove la signora consenta effettivamente agli stessi di guidare la sua auto per i loro spostamenti, Parte_1 il signor si impegna a rifondere alla signora , previa esibizione di idoneo CP_1 Parte_1 riscontro documentale, il 50% della quota di premio assicurativo prevista per l'estensione della polizza RC ai due figli, nonché a rifondere il 50% di eventuali riparazioni per danni causati alla sua auto dai figli e riconducibili alla loro guida. Sin tanto che non sarà acquistata un'autovettura ad uso esclusivo dei figli, i genitori si faranno carico per la quota del 50% ciascuno delle spese per il carburante consumato dagli stessi Per_1
e alla guida dell'auto della signora . In ogni caso, i costi per il carburante, sia CP_2 Parte_1 che si tratti di quello consumato dai figli alla guida dell'auto della signora che di quello Pt_1 consumato alla guida dell'auto ad essi intestata, verranno corrisposti dai genitori a mezzo carte ricaricabili/schede carburante intestate ai ragazzi.
7) Le parti concordano che la signora potrà fare richiesta e percepire al Parte_1
100% l'assegno unico per il figlio ad oggi ammontante a circa 96,00 Euro. CP_2
Resta inteso che la madre collocataria dei figli, potrà fare richiesta e percepire al 100% la cosiddetta dote scuola ed ogni emolumento pubblico riconosciuto per i figli a carico.
Entrambi i coniugi si impegnano a far predisporre, ove necessario, DSU ed ISEE al fine di ottenere la precisa e corretta determinazione periodica dell'assegno unico per i figli e di ogni eventuale altro contributo pubblico riconosciuto per i minori figli che necessitasse di tale documentazione. 8) Le spese del presente giudizio devono intendersi integralmente compensate fra le parti. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Monza emesso in data 11.06.2015.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (09.05.2001) e (08.01.2007) e, Per_1 CP_2 per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10/06/2025, così provvede: Controparte_1
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a SO (MB)in data 27/09/1999 (atto n.83, Parte II, Serie A del Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di SO (MB), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di SO (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 ottobre 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona